Art. 13.
Nulla e' innovato alle norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la esenzione quindicennale per gli edifici danneggiati dai terremoti e successivamente riparati.
Nulla e' innovato alle norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la esenzione quindicennale per gli edifici danneggiati dai terremoti e successivamente riparati.