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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/11/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento r.g.n. 5690/2022 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CANZANO VITALIANO ( ); C.F._2
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA ( ; C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1242/2022 emesso dal Tribunale di S.M.C.V. il 19.05.2022 con il quale gli era stato ingiunto in suo danno il pagamento della somma, dovuta a titolo di spese straordinarie in favore della IG , di euro 5.965,68 oltre interessi e spese della procedura liquidate in euro 450,00 CP_2 per onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali 15%.
Con la proposta opposizione, parte opponente rappresentava di non aver previamente concordato con la , né ricevuto da quest'ultima tutte le comunicazioni Controparte_1 relative alle spese straordinarie citate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, contestava tutte le spese relative alla scuola privata poiché la scelta di iscrivere la IG a tale istituto era stata assunta unilateralmente dalla . Insisteva, pertanto, per la revoca del Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo. In subordine chiedeva che fossero decurtate le spese computate non costituenti spese straordinarie.
1 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che, contestando ogni Controparte_1 avversa eccezione/deduzione, precisava di aver sempre comunicato al , tramite Parte_1 raccomandata, le spese straordinarie da sostenere. Inoltre, riferiva che nel maggio 2020 era stato disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre e pertanto le spese CP_2 ingiunte successive al predetto periodo non necessitavano né di comunicazione né di concertazione. Domandava all'adito Tribunale la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese. In subordine chiedeva la condanna del al rimborso in favore della stessa Parte_1 delle spese straordinarie per la IG nella somma risultante dagli atti di causa, vinte le spese di lite. All'udienza del 7.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione senza termini.
In via preliminare, occorre rilevare che, in sede di divorzio (cfr. sentenza n.2838/2021 del
6.08.2021) il Tribunale stabiliva che il padre avrebbe dovuto contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore, richiamando espressamente le linee guide del C.N.F. Nel caso di specie l'opponente ha fondato la propria domanda sull'assunto del mancato accordo tra i coniugi in ordine alle spese straordinarie sostenute dall'opposta in favore della IG . Inoltre, ha eccepito che alcune fatture, nello specifico CP_2 quelle aventi la denominazione “ks international”, “Villani”, “Circolo Villani”, ”, non Per_1 risultano comprensibili nel loro contenuto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 14564 del 2023). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. civ. sentenza n. 16175 del 2015).
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale risulta fondata sulla necessità di un bilanciamento tra l'interesse prevalente dei minori a non essere pregiudicati da
2 comportamenti meramente ostruzionistici del coniuge non collocatario (che, laddove potesse con il mero dissenso escludere qualsiasi partecipazione alle spese straordinarie, determinerebbe un pregiudizio all'equilibrato e armonico sviluppo dei figli) e la necessità per i genitori di valutare e ponderare la possibilità di sostenere determinate spese.
In caso di dissenso, o di assenza di prova in merito alla preventiva concertazione delle spese straordinarie, il giudice dovrà valutare se quelle sostenute ed anticipate da uno dei coniugi siano necessarie ovvero utili per il minore, tenuto conto della sostenibilità della spesa alla luce delle possibilità economiche dei genitori.
Deve inoltre rilevarsi come l'opponente abbia solo genericamente contestato le spese straordinarie poste a suo carico, limitandosi ad eccepire esclusivamente quelle relative all'iscrizione della IG presso un istituto scolastico privato, senza peraltro fornire elementi idonei a dimostrare l'asserita non necessità o irragionevolezza di tali spese.
La contestazione, dunque, non può essere solo espressa in termini di principio, ma va adeguatamente motivata, come non è avvenuto nel caso in esame.
D'altro canto, parte opposta ha dato congrua e idonea prova della propria pretesa creditoria sotto il profilo documentale. Ed invero, ha prodotto le fatture relative a tutte le spese straordinarie sostenute in favore della IG nell'arco temporale 2016-2020 e, quanto alla spesa concernente la scuola privata, ha rappresentato che, considerato il disinteresse mostrato dal padre nella gestione della minore e la necessità di conciliare le esigenze della IG con i propri impegni lavorativi, la scelta dell'istituto privato è risultata la soluzione più idonea.
Va inoltre evidenziato, che a decorrere dal maggio 2020 (cfr. ordinanza del 4.05.2020) è stato disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre. Nel caso dell'affidamento super esclusivo il genitore affidatario assume di propria iniziativa le decisioni di maggior importanza per la prole, tra cui le spese straordinarie. Non ha dunque l'obbligo di coinvolgere il genitore non affidatario, il quale, ha l'obbligo di rimborsare la metà al genitore che le ha sostenute salvo diverso preventivo accordo.
Ciò posto, l'eccezione dell'opponente relativa all'incomprensibilità delle fatture non è fondata.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge, infatti, che le fatture indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto delle prestazioni.
Per quanto concerne le spese mediche, l'opponente, ha eccepito soltanto la mancata preventiva concertazione tra le parti delle stesse. Tanto premesso, non può che essere riconosciuto alla il rimborso pro quota di tali spese, essendo le stesse certamente sostenute CP_1
3 nell'interesse della IG della coppia, trattandosi di spese necessarie che attengono alla salute dei figli ( cfr. in atti).
Diversamente deve dirsi con riferimento alle spese sostenute dalla opposta per l'iscrizione della minore presso un istituto scolastico privato. L'iscrizione ad una scuola privata costituisce una scelta educativa patrimoniale di maggiore impegno economico che richiede la concorde determinazione di entrambi i genitori ex art. 337-ter c.c. In assenza di previo accordo e in applicazione dei principi sopra richiamati, il giudice deve valutare se tale spesa possa qualificarsi come necessaria o quantomeno obiettivamente utile per la minore, avuto riguardo delle concrete esigenze familiari e alle condizioni economiche dei genitori. Nel caso di specie, parte opposta ha giustificato la scelta affermando che la scuola pubblica non le avrebbe consentito di conciliare i suoi impegni lavorativi con la gestione della minore, tuttavia, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare tale asserita esigenza, né l'utilità evidente per la minore. Pertanto, tali spese non sono in questa sede ripetibili.
Vanno, invece, rimborsate le spese concernenti il corso di inglese. Sul punto, la Cassazione ha fornito un chiarimento decisivo: «invero, risponde all'ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un'educazione in lingue straniere (specie in relazione all'inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente gli studi universitari, sia per il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta. Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto social in esso ormai profondamento radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lunga inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce (cfr. Cass. Civ. ord. n. 17017 del 2025).
Pertanto, anche in assenza di un accordo, tenuto conto del superiore interesse del minore, le spese afferenti al corso di inglese sono ripetibili.
Sono da considerarsi, altresì, ripetibili le spese sportive, in quanto al pari del corso di inglese anche l'attività sportiva, nel caso di specie il nuoto, risulta sicuramente di estrema utilità per la formazione personale e lo sviluppo psicofisico della minore CP_2
Alla luce del quadro probatorio delineatosi in processo, in conclusione, l'opposizione proposta dal è solo parzialmente accolta e pertanto il D.I. n. 1242/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V. deve essere revocato limitatamente alla somma di euro 3052,5, restando invece confermato per la residua somma di euro 2913,18.
Le spese processuali , compensate per 1\3 in ragione del parziale accoglimento, seguono per il resto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1242/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna al pagamento in favori di , della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 2913,18, a titolo di contributo per le spese straordinarie in favore della IG , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Persona_2
- compensa per 1\3 le spese di lite e le pone per il resto a carico di parte opponente liquidandole per questa parte in euro 1700,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge .
Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2025
Il Giudice Unico dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, nel procedimento r.g.n. 5690/2022 avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi) ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CANZANO VITALIANO ( ); C.F._2
OPPONENTE
E
( ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA ( ; C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1242/2022 emesso dal Tribunale di S.M.C.V. il 19.05.2022 con il quale gli era stato ingiunto in suo danno il pagamento della somma, dovuta a titolo di spese straordinarie in favore della IG , di euro 5.965,68 oltre interessi e spese della procedura liquidate in euro 450,00 CP_2 per onorari, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali 15%.
Con la proposta opposizione, parte opponente rappresentava di non aver previamente concordato con la , né ricevuto da quest'ultima tutte le comunicazioni Controparte_1 relative alle spese straordinarie citate nel ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, contestava tutte le spese relative alla scuola privata poiché la scelta di iscrivere la IG a tale istituto era stata assunta unilateralmente dalla . Insisteva, pertanto, per la revoca del Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo. In subordine chiedeva che fossero decurtate le spese computate non costituenti spese straordinarie.
1 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che, contestando ogni Controparte_1 avversa eccezione/deduzione, precisava di aver sempre comunicato al , tramite Parte_1 raccomandata, le spese straordinarie da sostenere. Inoltre, riferiva che nel maggio 2020 era stato disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre e pertanto le spese CP_2 ingiunte successive al predetto periodo non necessitavano né di comunicazione né di concertazione. Domandava all'adito Tribunale la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludendo nel merito per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese. In subordine chiedeva la condanna del al rimborso in favore della stessa Parte_1 delle spese straordinarie per la IG nella somma risultante dagli atti di causa, vinte le spese di lite. All'udienza del 7.10.2025, la causa veniva rimessa in decisione senza termini.
In via preliminare, occorre rilevare che, in sede di divorzio (cfr. sentenza n.2838/2021 del
6.08.2021) il Tribunale stabiliva che il padre avrebbe dovuto contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla IG minore, richiamando espressamente le linee guide del C.N.F. Nel caso di specie l'opponente ha fondato la propria domanda sull'assunto del mancato accordo tra i coniugi in ordine alle spese straordinarie sostenute dall'opposta in favore della IG . Inoltre, ha eccepito che alcune fatture, nello specifico CP_2 quelle aventi la denominazione “ks international”, “Villani”, “Circolo Villani”, ”, non Per_1 risultano comprensibili nel loro contenuto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 14564 del 2023). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. civ. sentenza n. 16175 del 2015).
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale risulta fondata sulla necessità di un bilanciamento tra l'interesse prevalente dei minori a non essere pregiudicati da
2 comportamenti meramente ostruzionistici del coniuge non collocatario (che, laddove potesse con il mero dissenso escludere qualsiasi partecipazione alle spese straordinarie, determinerebbe un pregiudizio all'equilibrato e armonico sviluppo dei figli) e la necessità per i genitori di valutare e ponderare la possibilità di sostenere determinate spese.
In caso di dissenso, o di assenza di prova in merito alla preventiva concertazione delle spese straordinarie, il giudice dovrà valutare se quelle sostenute ed anticipate da uno dei coniugi siano necessarie ovvero utili per il minore, tenuto conto della sostenibilità della spesa alla luce delle possibilità economiche dei genitori.
Deve inoltre rilevarsi come l'opponente abbia solo genericamente contestato le spese straordinarie poste a suo carico, limitandosi ad eccepire esclusivamente quelle relative all'iscrizione della IG presso un istituto scolastico privato, senza peraltro fornire elementi idonei a dimostrare l'asserita non necessità o irragionevolezza di tali spese.
La contestazione, dunque, non può essere solo espressa in termini di principio, ma va adeguatamente motivata, come non è avvenuto nel caso in esame.
D'altro canto, parte opposta ha dato congrua e idonea prova della propria pretesa creditoria sotto il profilo documentale. Ed invero, ha prodotto le fatture relative a tutte le spese straordinarie sostenute in favore della IG nell'arco temporale 2016-2020 e, quanto alla spesa concernente la scuola privata, ha rappresentato che, considerato il disinteresse mostrato dal padre nella gestione della minore e la necessità di conciliare le esigenze della IG con i propri impegni lavorativi, la scelta dell'istituto privato è risultata la soluzione più idonea.
Va inoltre evidenziato, che a decorrere dal maggio 2020 (cfr. ordinanza del 4.05.2020) è stato disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre. Nel caso dell'affidamento super esclusivo il genitore affidatario assume di propria iniziativa le decisioni di maggior importanza per la prole, tra cui le spese straordinarie. Non ha dunque l'obbligo di coinvolgere il genitore non affidatario, il quale, ha l'obbligo di rimborsare la metà al genitore che le ha sostenute salvo diverso preventivo accordo.
Ciò posto, l'eccezione dell'opponente relativa all'incomprensibilità delle fatture non è fondata.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge, infatti, che le fatture indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto delle prestazioni.
Per quanto concerne le spese mediche, l'opponente, ha eccepito soltanto la mancata preventiva concertazione tra le parti delle stesse. Tanto premesso, non può che essere riconosciuto alla il rimborso pro quota di tali spese, essendo le stesse certamente sostenute CP_1
3 nell'interesse della IG della coppia, trattandosi di spese necessarie che attengono alla salute dei figli ( cfr. in atti).
Diversamente deve dirsi con riferimento alle spese sostenute dalla opposta per l'iscrizione della minore presso un istituto scolastico privato. L'iscrizione ad una scuola privata costituisce una scelta educativa patrimoniale di maggiore impegno economico che richiede la concorde determinazione di entrambi i genitori ex art. 337-ter c.c. In assenza di previo accordo e in applicazione dei principi sopra richiamati, il giudice deve valutare se tale spesa possa qualificarsi come necessaria o quantomeno obiettivamente utile per la minore, avuto riguardo delle concrete esigenze familiari e alle condizioni economiche dei genitori. Nel caso di specie, parte opposta ha giustificato la scelta affermando che la scuola pubblica non le avrebbe consentito di conciliare i suoi impegni lavorativi con la gestione della minore, tuttavia, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare tale asserita esigenza, né l'utilità evidente per la minore. Pertanto, tali spese non sono in questa sede ripetibili.
Vanno, invece, rimborsate le spese concernenti il corso di inglese. Sul punto, la Cassazione ha fornito un chiarimento decisivo: «invero, risponde all'ormai consolidata consuetudine delle famiglie del nostro Paese (ma non solo) somministrare ai figli in età minore un'educazione in lingue straniere (specie in relazione all'inglese), integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente gli studi universitari, sia per il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta. Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto social in esso ormai profondamento radicate, da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lunga inglese, sia la relativa utilità per il figlio che ne fruisce (cfr. Cass. Civ. ord. n. 17017 del 2025).
Pertanto, anche in assenza di un accordo, tenuto conto del superiore interesse del minore, le spese afferenti al corso di inglese sono ripetibili.
Sono da considerarsi, altresì, ripetibili le spese sportive, in quanto al pari del corso di inglese anche l'attività sportiva, nel caso di specie il nuoto, risulta sicuramente di estrema utilità per la formazione personale e lo sviluppo psicofisico della minore CP_2
Alla luce del quadro probatorio delineatosi in processo, in conclusione, l'opposizione proposta dal è solo parzialmente accolta e pertanto il D.I. n. 1242/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di S. Maria C.V. deve essere revocato limitatamente alla somma di euro 3052,5, restando invece confermato per la residua somma di euro 2913,18.
Le spese processuali , compensate per 1\3 in ragione del parziale accoglimento, seguono per il resto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1242/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna al pagamento in favori di , della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 2913,18, a titolo di contributo per le spese straordinarie in favore della IG , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Persona_2
- compensa per 1\3 le spese di lite e le pone per il resto a carico di parte opponente liquidandole per questa parte in euro 1700,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge .
Santa Maria Capua Vetere, 20.11.2025
Il Giudice Unico dott. Giovanni D'Onofrio
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