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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1913 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIASI CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA il 02/09/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione era nato il figlio in data 29/04/2020; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata Per_1
presso l'abitazione della madre;
-I tempi di permanenza presso il genitore non collocatario saranno suddivisi come di seguito riportato: il bambino trascorrerà due pomeriggi a settimana con il padre, nelle giornate di mercoledì e di venerdì fino all'ora di cena o potrà pernottare presso padre che il mattino seguente lo riaccompagnerà dalla madre e/o a scuola. A fine settimana alternati il padre potrà stare con il figlio dal sabato mattina e fino alla sera della domenica;
Durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno la vigilia di Natale e il giorno di natale con un genitore così come la vigilia e il giorno di capodanno con l'altro. Le festività dell'Epifania e quella del 15 agosto saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. In occasione delle festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di pasquetta.; durante il periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre due settimane non consecutive;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà del minore e le esigenze lavorative di entrambi genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il minore trascorrerà i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimi; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre i giorni del compleanno del figlio verrà possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo il minore resterà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale. Le suddette modalità potranno essere modificate in base alle esigenze del figlio e agli impegni lavorativi dei genitori. Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra il minore e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore. -I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, la formazione e la salute del figlio saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente. 3) Il signor cessato lo stato di disoccupazione attuale, verserà Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese alla signora , a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 per il figlio, la somma di €300,00 (annualmente rivalutata secondo indici ISTAT) e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse. Nelle more di reperire un'attività lavorativa, il signor verserà mensilmente come contributo al Pt_1
mantenimento del figlio la minor somma di € 150,00 e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse. -I coniugi concordano che l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla signora . 4) La signora e il signor Parte_2 Pt_2 Pt_1
dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano ad ogni forma di mantenimento. 5) I coniugi dichiarano infine, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; - Di essere stati resi edotti della possibilità di procedere rinunciando alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente;
- Di non volersi conciliare;
- Di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso”.
All'udienza del 17/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
NA (ME) l'08/03/2001, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1913 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIASI CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA il 02/09/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1;
- che dall'unione era nato il figlio in data 29/04/2020; Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata Per_1
presso l'abitazione della madre;
-I tempi di permanenza presso il genitore non collocatario saranno suddivisi come di seguito riportato: il bambino trascorrerà due pomeriggi a settimana con il padre, nelle giornate di mercoledì e di venerdì fino all'ora di cena o potrà pernottare presso padre che il mattino seguente lo riaccompagnerà dalla madre e/o a scuola. A fine settimana alternati il padre potrà stare con il figlio dal sabato mattina e fino alla sera della domenica;
Durante le vacanze natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno la vigilia di Natale e il giorno di natale con un genitore così come la vigilia e il giorno di capodanno con l'altro. Le festività dell'Epifania e quella del 15 agosto saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore. In occasione delle festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di pasquetta.; durante il periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre due settimane non consecutive;
le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà del minore e le esigenze lavorative di entrambi genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il minore trascorrerà i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultimi; lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre i giorni del compleanno del figlio verrà possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo il minore resterà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale. Le suddette modalità potranno essere modificate in base alle esigenze del figlio e agli impegni lavorativi dei genitori. Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra il minore e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore. -I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, la formazione e la salute del figlio saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente. 3) Il signor cessato lo stato di disoccupazione attuale, verserà Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese alla signora , a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 per il figlio, la somma di €300,00 (annualmente rivalutata secondo indici ISTAT) e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse. Nelle more di reperire un'attività lavorativa, il signor verserà mensilmente come contributo al Pt_1
mantenimento del figlio la minor somma di € 150,00 e contribuirà al 50% delle spese straordinarie previa approvazione delle stesse. -I coniugi concordano che l'Assegno Unico verrà percepito al 100% dalla signora . 4) La signora e il signor Parte_2 Pt_2 Pt_1
dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano ad ogni forma di mantenimento. 5) I coniugi dichiarano infine, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; - Di essere stati resi edotti della possibilità di procedere rinunciando alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente;
- Di non volersi conciliare;
- Di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso”.
All'udienza del 17/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
NA (ME) l'08/03/2001, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 02/09/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.