Decreto cautelare 12 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Cooperativa Sociale il ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani e Laura Cefalo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
-il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
-il Comune di Sepino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
-la Provincia di Campobasso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Sepino n. 14 dell’8.10.2024, prot. 6360, con la quale è stata ordinata “ l’immediata cessazione dell’attività esercitata ” quale struttura socio assistenziale per anziani “ presso il Park Hotel Tre Fontane sito in 86017 Sepino (CB) Piazza Nerazio Prisco, 5 ”;
b) se e per quanto occorra, delle note della Provincia di Campobasso - Servizio Assistenza Enti Locali S.A.E.L. - Sportello Unico Attività Produttive Associato S.U.A.P.A. - prot. 19315 del 7.10.2024, prot. n. 18065/2024 del 19.09.2024 e prot n. 18853/2024 del 30.9.2024;
c) della nota del Comune di Sepino dell’8.10.24 avente ad oggetto “ SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità) parziale, n. 704/11.09.2024 relativa alla SCIA Pratica Suap-Sael n. 227/07.04.2023 per gli “Interventi di manutenzione straordinaria e modifica della destinazione d’uso da attività turistico-ricettiva alberghiera a casa di riposo per anziani di un immobile ubicato in C.da Pilone snc. Foglio 32, part.292 Sub.1” Ditta: Società Cooperativa Il ON, Leg. Rappresentante Domenico Cirelli. Cod. fis. [...]. RISCONTRO ”;
d) della nota del S.U.A.P.A. del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso prot. n. 19580/2024 del 9.10.24;
e) se e per quanto occorra, della Comunicazione del Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Campobasso n. 27/125/2024 del 3.10.2010, menzionata nel provvedimento sub a) e non conosciuta;
f) se e per quanto occorra, del verbale dei NAS di Campobasso del 2.10.2024;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11.02.2025:
a) del provvedimento di cui alla nota del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso prot. n. 267 del 8.01.2025;
b) del provvedimento di cui alla nota del Comune di Sepino prot. n. 85 dell’8.01.2025;
c) della nota del Comune di Sepino n. 7892 del 24.12.2024, con la quale il Comune ha chiesto chiarimenti alla Regione Molise in ordine all’autorizzazione ex art. 25 del Regolamento Regionale n. 1/2015 s.m.i.;
d) di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comune di Sepino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa sociale il ON , iscritta al registro delle cooperative sociali e degli enti del terzo settore di cui agli artt. 4 ed 11 del D.Lgs. n. 117/2017, svolge senza scopo di lucro, tra le altre, l’attività di “ gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza ”, e questo anche mediante “ strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non ” (cfr. pag. 3 del relativo atto costitutivo).
1.1. Nella prospettiva dell’esercizio di tale attività l’interessata ha sottoscritto con la Sirco s.r.l. il contratto di affitto del ramo d’azienda (registrato in Ariano Irpino il 27.12.2022, al n. 4522 Serie 1T) composto dal complesso organizzato di beni relativo alla gestione dell’albergo “ Park Hotel Tre Fontane ”, sito nel Comune di Sepino alla contrada Pilone: contratto nel quale era espressamente convenuto, all’art. 3, l’impiego dell’immobile come “Casa Albergo per Anziani” o come “Casa di Riposo”.
1.2. Al fine di avviare una simile attività ricettiva per anziani, e dopo aver ottenuto da parte dell’A.S.Re.M.il nulla osta igienico-sanitario al subentro nella struttura alberghiera, la cooperativa sociale il ON ha presentato al Comune di Sepino due segnalazioni certificate di inizio attività, rispettivamente così identificate:
- manutenzione straordinaria e modifica di destinazione d’uso, da attività turistico-ricettiva a casa di riposo per anziani, ai sensi della legge regionale n. 30 del 2009 (Pratica n° 01883960708-07042023-1916 del 7 aprile 2023: di seguito, la SCIA n. 1916);
- richiesta di autorizzazione al funzionamento come casa di riposo per anziani (Pratica n° 01883960708-26042023-2000 del 26 aprile 2023: di seguito, la SCIA n. 2000).
1.3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato, incardinato nella struttura amministrativa della Provincia di Campobasso, ha tuttavia comunicato all’interessata, con la nota n. 11873 del 16.05.2023, la sospensione del procedimento avviato per l’apertura della Casa di riposo per anziani nella struttura alberghiera denominata “Park Hotel Tre Fontane” (di cui alla SCIA n. 2000), nell’attesa della definizione della SCIA edilizia (n. 1916) per gli interventi di manutenzione straordinaria e il cambio d’uso del pertinente immobile.
1.4. Nell’ambito del procedimento avviato con la SCIA edilizia n. 1916, di lì a poco, l’Ufficio Tecnico del Comune di Sepino, con il provvedimento n. 2910 del 12.06.2023, ha espresso parere non favorevole all’intervento, sulla base del seguente rilievo: “ verificata la destinazione urbanistica dell’area dove ricade l’immobile, oggetto di intervento (Zona Alberghi A1), ritiene che il cambio di destinazione d’uso richiesto non è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e del vigente regolamento edilizio ” (in termini il citato parere).
1.5. Contro le citate determinazioni amministrative la cooperativa sociale il ON e la Sirco s.r.l. hanno a suo tempo proposto il ricorso iscritto al n. 181/2023 R.G., il quale è stato accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 214 del 29 giugno 2024.
2. La soc. il ON, ritenendo che dall’annullamento giudiziale dei provvedimenti così impugnati conseguisse anche il consolidamento dell’autorizzazione al funzionamento dell’immobile quale casa di riposo per anziani (SCIA n. 2000), ha dato indi effettivamente avvio alla detta attività per un numero di 21 ospiti, dandone comunicazione al SUAPA della Provincia di Campobasso e al Comune di Sepino con la nota del 30.09.2024 (cfr. all. n. 13 alla produzione della parte ricorrente dell’11.10.2024).
2.1. Dal canto suo il SUAPA ha immediatamente replicato alla società con la nota del 30.09.2024 in epigrafe, sostanzialmente lasciando intendere che il procedimento per l’autorizzazione all’attività non poteva ritenersi ancora concluso, all’uopo occorrendo ulteriori verifiche (cfr. all. n. 14 alla produzione della parte ricorrente dell’11.10.2024).
2.2. Di lì a poco, in data 2.10.2024, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri per la Tutela della Salute di Campobasso ha svolto un sopralluogo presso il “Park Hotel Tre Fontane”, ormai adibito a casa di riposo, all’esito del quale è stato richiesto alla società di produrre, con tempestività, i seguenti documenti:
- autorizzazione al funzionamento della struttura;
- autorizzazione sanitaria della cucina;
- manuale di autocontrollo con relative schede di registrazione dati;
- elenco completo del personale dipendente della struttura con relative qualifiche;
- elenco completo ed aggiornato degli ospiti della struttura;
- copia della ricevuta dell’ultima comunicazione delle persone alloggiate in strutture ricettive di cui all’art. 109 T.U.L.P.S.;
- copia dell’attestato di qualifica professionale di un’addetta in servizio presso la struttura che ne era risultata sprovvista in sede di controllo (cfr. all. n. 16 alla produzione della parte ricorrente dell’11.10.2024).
2.3. Gli stessi Carabinieri del N.A.S., con la nota del 3.10.2024 in epigrafe, hanno contestualmente notiziato il Comune di Sepino degli esiti del sopralluogo, evidenziando che “ la struttura non risultava essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale del 6 maggio 2014, n. 13 ”, e invitando l’Ente ad “ adottare i provvedimenti di competenza tenendo conto del Regolamento Regionale n. 01 del 19 dicembre 2022 ” (cfr. all. n. 4 alla produzione della difesa erariale del 31.10.2024).
2.4. Sulla scorta di simile comunicazione il Sindaco del Comune di Sepino ha, quindi, adottato l’ordinanza n. 14 dell’8.10.2024, con la quale è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività della soc. il ON sulla base del considerato “ che la struttura in oggetto, non è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale del 06 maggio 2014, n. 13” (cfr. all. n. 19 alla produzione della parte ricorrente dell’11.10.2024).
3. Contro le suddette determinazioni amministrative la società interessata ha proposto dunque la presente impugnativa, affidandosi ai motivi di ricorso così rubricati:
I- « Incompetenza - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 5 del Reg. Regionale n. 1/2015, come modificato dal Reg. Regionale n. 1/2022, dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 »;
II- « Incompetenza - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 comma 5 del Reg. Regionale n. 1/2015, come modificato dal Reg. Regionale n. 1/2022 - carenza di potere - Nullità ex art. 21 septies L. 241/1990 »;
III- « Violazione art. 3 L. 241/90 - Difetto assoluto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Illogicità - Perplessità - Travisamento - Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto »;
IV- « Violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto »;
V- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 241/1990, art. 8 del D.P.R. 160/2006, artt. 19 ss. Regolamento Regionale n. 1/2015 come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2022, art. 5, comma 8 D.P.R. 160/2006 - Violazione ed elusione della sentenza del TAR Molise, Campobasso, n. 214 del 29.6.2024 - Difetto assoluto dei presupposti - Illogicità - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria-Inefficacia ex art. 2, comma 8 bis L. 241/1990 »;
VI- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 18 della L. n. 241/1990-Difetto assoluto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Illogicità - Travisamento »;
VII- « Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti - Illogicità - Travisamento - Difetto di motivazione ».
In estrema sintesi, le relative censure possono essere così compendiate:
a) la competenza ad intimare la cessazione dell’attività sarebbe spettata al Dirigente, e non al Sindaco (motivo I);
b) la competenza sarebbe stata del S.A.E.L. (SUAPA), e non sarebbe residuata alcuna competenza in capo al Comune di Sepino in ordine all’adozione di provvedimenti in materia (motivo 2);
c) l’ordinanza del Sindaco sarebbe stata affetta da un deficit motivazionale, per aver rilevato l’assenza della prescritta autorizzazione all’apertura dell’attività laddove la nota del SUAPA del 7.10.2024 aveva espresso soltanto dei dubbi in ordine alla formazione del titolo per silentium (motivo 3);
d) sarebbe stato violato l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per non essere stato comunicato all’interessata l’avvio del relativo procedimento (motivo 4);
e) il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge, non rispondendo al vero che la struttura non era in possesso del titolo per svolgere l’attività, poiché “ l’autorizzazione al funzionamento della struttura è costituta dal titolo formatosi per decorso del termine di legge di cui all’art. 5, comma 8 del D.P.R. n. 160/2006, a seguito della presentazione dell’istanza n. 276/2023 cod.prat. 0188396070-0826042023-2000, inoltrata al SUAP della provincia di Campobasso il 27.4.2023 ” (cfr. il ricorso a pag. 11, motivo 5);
f) il provvedimento con il quale il Comune di Sepino ha richiesto all’interessata integrazioni documentali, e contestualmente sospeso la pratica avviata con la segnalazione certificata per l’agibilità (SCIA parziale n. 704 dell’11.09.2024) sarebbe stato inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990 (motivo 6);
g) la nota dei Carabinieri del N.A.S. indirizzata al Comune in data 3.10.2024 sarebbe stata illegittima, essendo intervenuta prima della scadenza del termine del 5.10.2024 che gli stessi N.A.S. avevano riconosciuto all’interessata per produrre la documentazione richiesta (motivo 7).
4. A difesa degli atti dei Carabinieri del N.A.S. impugnati con il ricorso si è costituita in giudizio, per il Ministero della Difesa, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, opponendo l’infondatezza del gravame.
5. In resistenza all’impugnativa si è altresì costituito in giudizio il Comune di Sepino, il quale ha sostenuto anch’esso l’infondatezza del ricorso.
6. Con l’ordinanza n. 124 del 7.11.2024 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, sulla base della seguente motivazione.
« Premesso che con la sentenza n. 214 del 29 giugno 2024 questo Tribunale, pronunciandosi con riguardo al vaglio della pratica edilizia allora in contestazione, ha disposto in via meramente conseguenziale l’annullamento del provvedimento con il quale il S.U.A.P.A. del S.A.E.L. della Provincia di Campobasso aveva disposto la “sospensione del procedimento” attivato sull’istanza dell’interessata “per l’apertura di una struttura socio-assistenziale per anziani appartenente alla tipologia Casa di Riposo per Anziani denominata ‘Park Hotel Tre Fontane’(Codice Regionale D4 codice CISIS M3-E) nell’immobile ubicato in C. da Pilone snc (contraddistinta in C.E.U. Fg. 32, Map. 292, Sub. 1) - Pratica Suap-Sael n. 276/2023” (cfr. la nota n. 11873 del 16 maggio 2023, all. n. 8 alla produzione della parte ricorrente dell’11 ottobre 2024), dando così la stura alla ripresa del relativo procedimento;
Osservato che l’istante, con la pratica n. 01883960708-26042023-2000, ha attivato il procedimento “Domanda di autorizzazione per strutture socio-assistenziali”, descritto in termini di “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER CASA DI RIPOSO PER ANZIANI” e recante - tra le altre cose- l’indicazione della ricettività di 21 posti per la tipologia di servizio socio-assistenziale “Casa di riposo” (codice nomenclatore regionale “D4 codice CISIS M3-E”), pertanto riconducibile, almeno a un primo esame, alla fattispecie di cui all’art. 51 del Regolamento n. 1/2015 della Regione Molise;
Rilevato che il testé citato art. 51 del Regolamento regionale, con specifico riguardo alla “Casa di riposo”, dispone che “La struttura non ha rilevanza sociosanitaria”, consistendo in “una struttura residenziale per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti” (che “non necessitano di assistenza sanitaria continua”, e ai quali “L’assistenza sanitaria è garantita dal medico di medicina generale e dai servizi distrettuali in regime domiciliare (ADI)”): struttura “organizzata funzionalmente come struttura a carattere comunitario” allo scopo di “dare stimoli ed aiuto per sviluppare il grado di autonomia dell’anziano in attività socio ricreative, culturali e del tempo libero”, dove sono “erogate le seguenti prestazioni: - somministrazione pasti; - assistenza agli ospiti nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; - attività aggregativa e ricreativo culturali; - eventuali prestazioni sanitarie in relazione alle specifiche esigenze dell’utenza ospitata, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio; - servizi cucina … di lavanderia e stireria”, questi ultimi assicurabili mediante convenzione con ditte esterne (cfr. l’art. 51 del citato Regolamento della Regione Molise n. 1/2015);
Considerato che i provvedimenti impugnati sembrerebbero basati unicamente sulla circostanza “che la struttura in oggetto, non è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale del 06 maggio 2014, n. 13 ed il relativo Regolamento di Attuazione del 27 febbraio 2015 n.1 e ss.mm.ii.” (cfr. l’ordinanza del Sindaco n. 14 dell’8 ottobre 2024), non assurgendo ad autonoma motivazione il mero richiamo dell’ordinanza sindacale al verbale dei N.A.S.;
Ritenuto che il motivo di ricorso secondo il quale sull’istanza di autorizzazione si sarebbe formato il silenzio-assenso non pare aver trovato –almeno allo stato- compiuta contestazione nelle controdeduzioni della difesa comunale, i cui richiami normativi -in tesi preclusivi della possibilità di un perfezionamento del titolo per silentium- non sembrano, in realtà, almeno prima facie, tali da escludere l’applicabilità della regola generale dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 alla fattispecie in esame (che come detto, concerne la materia delle attività socio-assistenziali prive di rilevanza sanitaria);
Valutato, infine, che l’inibizione dell’attività oggetto d’impugnativa recherebbe un serio danno immediato alla parte ricorrente, integrando pertanto il periculum in mora idoneo a giustificare la concessione della misura cautelare richiesta;
Rammentato, infine, che comunque “Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20”, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ;» (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 124 del 7.11.2024).
7. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti e documenti.
8. In particolare, la parte ricorrente ha depositato l’atto di motivi aggiunti dell’11.02.2025, con il quale sono state impugnate anche le note con le quali il SAEL -SUAPA e il Comune di Sepino avevano richiesto all’interessata di trasmettere ulteriori documenti allo scopo di verificare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’avvio dell’attività, titolo che, di contro, la parte ricorrente ritiene essersi già formato per silentium .
Quelle dedotte con l’atto di motivi aggiunti sono, più in dettaglio, le seguenti censure:
VIII- « Illegittimità derivata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 241/1990, art. 8 del D.P.R. 160/2006, artt. 19 ss. Regolamento Regionale n. 1/2015 come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2022, art. 5, comma 8 D.P.R. 160/2010 - Difetto assoluto dei presupposti - Illogicità - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Inefficacia ex art. 2, comma 8 bis L. 241/1990 »;
IX- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 241/1990, art. 8 del D.P.R. 160/2006, artt. 19 ss. Regolamento Regionale n. 1/2015 come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2022, art. 5, comma 8 D.P.R. 160/2010 - Difetto assoluto dei presupposti - Illogicità - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria - Inefficacia ex art. 2, comma 8 bis L. 241/1990 »;
X- « Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 18 della L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 8 bis della L. n. 241/1990 Difetto assoluto dei presupposti - Difetto di istruttoria - Illogicità - Travisamento ».
I tre motivi possono essere sostanzialmente sintetizzati in una sola doglianza, come segue.
Nella prospettiva della parte ricorrente, l’art. 8 della legge n. 328/2000 avrebbe previsto che “ le regioni disciplinino il procedimento autorizzatorio relativo alla materia dei servizi sociali, “fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, tra cui indubbiamente rientra quello previsto dall’art. 10; e coerentemente la legge regionale non fa alcun espresso riferimento alla necessità di un provvedimento espresso ” (cfr. l’atto di motivi aggiunti a pag. 7).
Essendosi, dunque, formato il titolo per silentium ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, sarebbe stata illegittima ogni richiesta istruttoria rivolta dalla P.A. al privato dopo il consolidamento della SCIA.
9. All’udienza pubblica dell’19.02.2025 la discussione dell’affare è stata rinviata su richiesta della difesa comunale, la quale aveva rappresentato l’esigenza tecnica di replicare ai motivi aggiunti da ultimo depositati dalla parte ricorrente.
10. Le parti resistenti hanno, quindi, dedotto l’infondatezza di detti motivi aggiunti con autonome memorie.
11. Alla successiva udienza pubblica del 4 giugno 2025, uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
12. Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono essere entrambi integralmente respinti, non risultando fondata nessuna delle censure avanzate dalla parte ricorrente.
Saranno qui disattesi subito i primi due motivi di ricorso, calibrati sulla presunta incompetenza del Sindaco e del Comune di Sepino.
Dopo di che si passerà al vaglio del terzo mezzo, appuntato sul presunto deficit motivazionale dell’ordinanza sindacale, allorché il Collegio chiarirà che il provvedimento del Sindaco è stato oggettivamente diretto a disporre la chiusura di un’attività che i Carabinieri del N.A.S. e gli uffici comunali avevano appurato essere stata avviata in assenza della prescritta autorizzazione.
Una simile giustificazione dell’azione amministrativa ne lascerà allora emergere la natura vincolata: da qui emergerà, quindi, l’inconsistenza anche del quarto motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
A quel punto non resterà che illustrare l’infondatezza del quinto mezzo di gravame, acclarando le ragioni per le quali il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di casa per anziani non potesse formarsi in assenza di un’autorizzazione espressa.
E, una volta acclarato che il titolo richiesto dal privato non si era formato per silentium , ne discenderà quale logica conseguenza l’infondatezza di tutti i residui motivi, compresi quelli contenuti nell’atto di motivi aggiunti.
13. Il Tribunale deve innanzitutto disattendere il primo motivo del ricorso, con il quale è stata lamentata la presunta incompetenza c.d. relativa del Sindaco ad adottare il provvedimento interdittivo impugnato.
Al riguardo la difesa comunale ha condivisibilmente eccepito che, “ nell’ambito dell’organizzazione comunale, è competente il Sindaco perché il potere di vigilanza e controllo nella specifica materia è attribuito, sia dalla L.R. n. 13/2014 (art. 21) che dal Regolamento Regionale n. 1/2015 (art. 23), genericamente al Comune. Nell’ambito dell’organizzazione comunale il soggetto competente va individuato in forza del combinato disposto degli artt. 109 e 107 del TUEL, e quindi la competenza va attribuita al Sindaco, in assenza – come nel caso di specie – di figure dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione comunale. Scelta avallata, per di più, dalle norme statutarie comunali già citate nella costituzione (art. 19 dello Statuto Comunale, agli atti) ” (cfr. pag. 3 della memoria comunale del 17 gennaio 2025).
In effetti, la legge regionale del Molise n. 13 del 2014, all’art. 21, ha attribuito i poteri di vigilanza e controllo del tipo di quelli esercitati nel caso di specie proprio alla competenza del Comune; e questo al pari del Regolamento regionale n. 1/2015, il quale, all’art. 23, ha assegnato al Comune tanto i poteri di vigilanza e controllo sui titoli autorizzativi (comma 1), quanto quello specifico di ordinare l’immediata cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione (comma 5).
Ora, il Comune di Sepino è privo di figure dirigenziali, e il suo Sindaco non si è avvalso della facoltà riconosciutagli dall’art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.): il che vuol dire che le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.E.L. non sono state attribuite dal Sindaco ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
In un simile contesto, quindi, le funzioni di controllo e i poteri repressivi di cui agli artt. 21 della L.R. n. 13/2014 e 23 del Regolamento regionale n. 1/2015 non possono che essere riconosciuti, nel caso di specie, in capo al Sindaco. E questo anche alla luce dell’art. 19 dello Statuto Comunale, che specificatamente attribuisce a tale organo poteri di ordinanza diretti, tra le altre cose, anche a “ disporre l’osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti e per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari situazioni ” (cfr. art. 19, comma 18, dello Statuto Comunale, all. n. 1 alla produzione della ricorrente del 5 novembre 2024).
14. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, calibrato sulla presunta incompetenza del Comune all’adozione del provvedimento impugnato, in tesi da riconoscere esclusivamente in capo al S.A.E.L.-S.U.A.P. della Provincia di Campobasso, cui le funzioni in rilievo sarebbero state ormai devolute con la stipula della specifica Convenzione.
Ed invero, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la normativa di cui al d.P.R. n.160/2010, nel concentrare in capo al S.U.A.P. la gestione del procedimento unico per il rilascio di atti autorizzatori relativi allo svolgimento di attività produttive, “ non può valere ad esautorare le competenze e le funzioni demandate per legge agli altri enti od organi deputati all’adozione di atti inerenti interessi pubblici a vario titolo coinvolti nel procedimento ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V- quater , 14 gennaio 2025, n. 560; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134).
Inoltre, dall’esame della qui pertinente Convenzione per l’adesione alla gestione in forma associata del S.U.A.P. può desumersi che a tale organo è stato conferito il potere di ricevere l’istanza telematica di autorizzazione all’avvio di un’attività produttiva e di e svolgere sulla stessa una istruttoria preliminare. L’art. 2 della Convenzione precisa, per contro, che “ Restano in capo ai Comuni aderenti tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificatamente attribuite dalla legge allo Sportello Unico ” (cfr. art. 2, comma 3, della Convenzione in all. n. 2 alla produzione comunale del 1° novembre 2024).
La Convenzione di adesione al S.U.A.P. della Provincia di Campobasso non contiene inoltre alcuna delega di funzioni in tema di attività di vigilanza e controllo.
L’art. 3 della Convenzione, infatti, delimita l’ambito delle funzioni del S.U.A.P. prevedendo che:
“ la gestione associata assicura l’esercizio delle funzioni di carattere:
- amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
- informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;
- promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio ” (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione, in all. n. 2 cit.).
E poiché la citata Convenzione non contiene alcuna delega per le funzioni di vigilanza e controllo, simili attribuzioni devono ritenersi tuttora di competenza dei singoli Comuni in base alla legge regionale del Molise n. 13 del 2014 (art. 21) e al Regolamento regionale n. 1/2015 (art. 23).
15. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha lamentato che il provvedimento sarebbe stato motivato per relationem sulla nota del S.U.A.P. del 7 ottobre 2024, la quale, però, altro non avrebbe fatto che mettere in dubbio l’esistenza del titolo autorizzatorio allo svolgimento dell’attività, senza accertarne quindi l’inesistenza.
E in questa prospettiva, sempre secondo il ricorso, “ un provvedimento in cui il Dirigente esprime dubbi circa il regime giuridico applicabile alla fattispecie e chiede lumi in tal senso alla Regione non può giammai costituire idonea motivazione, per relationem, dell’ordine di chiusura, giacché dalla stessa non si trae alcuna statuizione definitiva in ordine all’insussistenza del titolo all’apertura e all’esercizio dell’attività e non avendo peraltro il Sindaco svolto alcuna autonoma valutazione in tal senso ” (cfr. il ricorso a pag. 9).
Neppure questa doglianza può trovare adesione.
L’ordinanza impugnata, infatti, non si fonda solo sulle indicazioni provenienti dal S.U.A.P., ma anche sulla nota dei Carabinieri del N.A.S. di Campobasso n. 27/125/2024 del 3 ottobre 2024, nell’ambito della quale l’assenza di titolo è un dato espresso in maniera inequivocabile. Secondo i Carabinieri, in particolare, “ dalla documentazione acquisita presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Sepino si constatava che la struttura non risultava essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale del 6 maggio 2014, n. 13 e del relativo Regolamento di Attuazione del 27 febbraio 2015, n. 1 e le ss.mm.ii. ” (cfr. all. n. 3 alla produzione comunale del 1° novembre 2024).
Risulta pertanto del tutto lineare la motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale “ la struttura in oggetto, non è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della Legge Regionale del 06 maggio 2014, n. 13 ed il relativo Regolamento di Attuazione del 27 febbraio 2015 n. 1 e ss.mm.ii. ” (cfr. il provvedimento impugnato): motivazione dalla quale si evince che l’organo comunale aveva ritenuto superabili i “dubbi” eventualmente ravvisabili nella predetta nota del S.U.A.P..
Non emergendo, dunque, alcuna perplessità o incertezza in ordine alle ragioni poste a base della determinazione impugnata, anche questo motivo deve essere disatteso.
16. Quanto appena illustrato avvia a respingere anche il quarto mezzo, con il quale il privato si è doluto della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Infatti, una volta appurato che la società interessata aveva dato avvio all’attività di casa di riposo per anziani senza essere munita delle prescritte autorizzazioni, l’ordinanza impugnata si configura per ciò stesso alla stregua di un provvedimento inibitorio di carattere vincolato e urgente.
Il provvedimento inibitorio, infatti, risulta essere stato adottato in considerazione del fatto che era stata avviata l’attività di casa per anziani senza il relativo titolo autorizzatorio.
Nel descritto contesto il Comune ha, quindi, applicato la norma contenuta nell'art. 23, comma 5, del Regolamento regionale n. 1/2015, come sostituito dall’art. 1 del Regolamento regionale n. 1 del 2022, secondo cui: “ Il Comune competente, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo autorizzativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività e ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria ”.
Come è emerso nel corso del giudizio, difatti, all’atto del controllo dei Carabinieri del N.A.S. la società ricorrente non è risultata in possesso di documentazione atta a dimostrare il possesso del titolo autorizzatorio per l’esercizio di quella particolare attività, onde all’Amministrazione non rimaneva che inibirne la prosecuzione, almeno in via urgente e nelle more delle verifiche del caso.
La natura vincolata dell’azione amministrativa in contestazione troverà poi conferma alla luce del fatto che, come si dirà nei paragrafi successivi, nel caso di specie il titolo autorizzatorio allo svolgimento di quell’attività, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non si poteva formare per silentium .
Dalle esposte considerazioni emerge, allora, come i provvedimenti inibitori impugnati avessero natura vincolata, il che esclude la configurabilità del dedotto vizio di violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6279).
Come eccepito dalla difesa comunale, opererebbe la sanatoria processuale di cui all'art. 21- octies della legge n. 241/1990, non potendo i gravati provvedimenti, in presenza delle circostanze date, essere di segno diverso. Vale, in proposito, la regola secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato . …” (cfr. l’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990).
17. Il Collegio deve concentrare ora la propria attenzione sul quinto motivo del ricorso, vertente sulla dedotta violazione dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990: motivo sul quale la difesa comunale ha approfonditamente controdedotto nel corso del giudizio, confutando l’assunto avversario che l’autorizzazione di cui si discute si sarebbe formata per silentium .
17.1. Secondo l’impostazione patrocinata dalla ricorrente, per il sol fatto che quello in rilievo fosse un procedimento di competenza del S.U.A.P. avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 20 della legge n. 241 del 1990, in quanto espressamente richiamata dall’art. 5 del d.P.R. n. 160/2010 (cfr. il ricorso a pag. 12), con la conseguente inefficacia del provvedimento impugnato ex art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990.
Secondo la parte ricorrente, pertanto, una volta annullato il precedente provvedimento di sospensione del procedimento per effetto della sentenza n. 214/2024 di questo Tribunale, non vi sarebbero stati ostacoli alla formazione del titolo per silentium (cfr. sub censura n. 5.2.1. a pag. 14).
Né vi sarebbe stato –sempre in tesi- motivo per escludere l’operatività del meccanismo del silenzio-assenso (cfr. la sub censura 5.2.2 a pag. 14), ragion per cui il relativo titolo si sarebbe formato anche ove - per avventura - non ricorressero i presupposti previsti dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione (cfr. la sub censura 5.2.3. a pag. 15).
Simili argomentazioni non colgono tuttavia nel segno, in quanto -come sta per dirsi- l’attività di casa di riposo per anziani di cui si discute non risulta in realtà sottoposta dalla legge al regime del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990.
17.2. Secondo l’impostazione del ricorso, rileverebbe nel caso di specie l’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 160/2010 (“ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ”), secondo il quale: “ Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide ” (cfr. l’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 160/2010).
In pratica quindi, secondo la parte ricorrente, il fatto che il Comune di Sepino si fosse convenzionato con il S.A.E.L.-S.U.A.P. della Provincia di Campobasso varrebbe ex se a sottrarre l’attività di cui si discute dal regime autorizzatorio prescritto dalla normativa regionale, per ricondurla invece al paradigma delle attività sottoposte a S.C.I.A., e, addirittura, al meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990.
17.3. L’art. 20 della legge n. 241 del 1990 dispone, in via generale, che, “ Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato ” (cfr. l’art. 20, comma 1, della legge n. 241/1990).
17.4. Ciò posto, va ricordato che il legislatore nel 2015 ha limitato il campo di applicazione della regola di cui al richiamato art. 20 della legge n. 241/1990 a specifiche ipotesi tipiche da individuarsi con provvedimenti governativi.
Rileva infatti la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (contenente “ Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”), il cui art. 5 (rubricato “ Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva ”) ha disposto che “ Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 …” (cfr. l’art. 5 della legge n. 124 del 2015).
Alla predetta delega il Governo ha dato attuazione con l’adozione del D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016, dedicato appunto alla “ Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ”, decreto il quale espressamente “ provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso… ” (cfr. art. 1 del D.Lgs. n. 222/2016).
Il citato D.Lgs. n. 222/2016 ha disposto, con riguardo ai “ regimi amministrativi delle attività private ”, che “ A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato ” (cfr. art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 222/2016). In particolare “ Per lo svolgimento della attività per le quali la tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, ove indicato …” (cfr. l’art. 2, comma 5 del citato D.Lgs. n. 222/2016).
Ora, la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 contiene un elenco delle attività con il rispettivo regime amministrativo, con l’avvertenza che “ Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 ” (cfr. le premesse alla tabella A, allegata al citato D.Lgs. n. 222/2016).
In altre parole, quando il regime amministrativo ivi indicato è quello dell’autorizzazione, il titolo abilitativo può formarsi per silentium ex art. 20 della legge n. 241/1990 solo ove espressamente previsto.
Ma la citata tabella A per le “ Strutture ricettive ”- pur senza occuparsi specificatamente della “ casa di riposo per anziani ”- non ha affatto previsto il regime del silenzio-assenso, bensì quello della c.d. SCIA unica : pur con la prescrizione secondo la quale “ In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi ” (cfr. il punto n. 75 della citata tabella A).
17.5. Nel caso di specie la pratica avanzata dalla società interessata, sebbene introitata per via telematica attraverso la piattaforma del S.A.E.L.-S.U.A.P. della provincia di Campobasso per il tramite di un modello riconducibile alla S.C.I.A. (la S.C.I.A. n. 2000/2023), era stata espressamente intitolata nel suo oggetto come “ Domanda di autorizzazione per strutture socio assistenziali ”, e, nel campo dedicato alla descrizione sintetica dell’intervento, era stato specificato che si trattava della “ richiesta autorizzazione al funzionamento per casa di riposo per anziani ” (più nel dettaglio, nel campo dedicato alla denominazione dell’attività, era stato indicato “ casa di riposo per anziani – casa di riposo D4 codice CISIS M3-E ”; cfr. la S.C.I.A. n. 2000/2023, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente dell’11 ottobre 2024).
Si trattava, pertanto, dell’avvio di una delle attività disciplinate dal citato Regolamento regionale n. 1 del 2015, e in particolare di quella disciplinata all’art. 51 dello stesso.
17.6. L’istanza dell’interessata risultava, in pratica, diretta all’avvio di una “ struttura ricettiva ” presso la quale sarebbero state esercitate le “ ulteriori attività ” socio-assistenziali proprie di una “ casa di riposo per anziani ”. Pertanto, già in base al punto n. 75 della sopra citata tabella A di cui al D.Lgs. n. 222/2016, l’attività era da considerarsi, a tutti gli effetti, sottoposta al regime amministrativo specificatamente previsto dall’art. 20 della legge regionale del Molise n. 13 del 2014 (e dall’art. 19 del Regolamento regionale di attuazione n. 1/2015): ossia a quello dell’autorizzazione espressa.
17.7. Questa conclusione già avvia a disattendere la censura incentrata sul richiamo all’art. 5 del d.P.R. n. 160/2010 sul funzionamento del S.A.E.L.-S.U.A.P., perché si tratta di una disciplina previgente rispetto alla legge n. 124 del 7 agosto 2015: in parte qua , quindi, superata dalla legge successiva (e dal citato D.Lgs. n. 222/2016).
A ben guardare, infatti, il comma 8 del citato art. 5 del d.P.R. n. 160/2010 stabilisce che solo “ in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide ” (cfr. l’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 160/2010).
Il che vuol dire, alla luce della riforma del 2015 che ha tipizzato -come detto- le ipotesi di silenzio-assenso, che oggi sulle istanze presentate al S.U.A.P. per via telematica può formarsi il silenzio assenso -nei termini delineati dal citato art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 160/2010- soltanto nei casi in cui la normativa successiva abbia espressamente previsto il regime del silenzio-assenso.
E non, per converso, nelle ipotesi in cui l’attività segnalata sia dalla legge sottoposta ad un diverso e specifico regime autorizzativo.
17.8. In definitiva, la disciplina del regime dell’attività di “ casa di riposo per anziani ” di cui si discute va rinvenuta, nel caso di specie, nelle disposizioni della legge regionale del Molise n. 13/2014 e del Regolamento regionale attuativo n. 1/2015.
17.8.1. Del resto, trattandosi di materie sottratte alla competenza legislativa dello Stato, ben si comprende il motivo per il quale la tabella A di cui al D.Lgs. n. 222/2016 non si sia occupata di tali attività.
In questa prospettiva, al contrario di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’art. 8 della legge n. 328 del 2000 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”) non fa che confermare la competenza regionale in subiecta materia .
E una simile competenza regionale, in definitiva, spiega la ragione per la quale la normativa statale di cui alla legge n. 241/1990 non può essere letta nel senso di sottoporre questo genere di attività al regime del silenzio-assenso.
Infatti, dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, l’assistenza sociale è diventata una competenza residuale disciplinata dalle Regioni e amministrata dal Comune. Allo Stato rimane la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.), che devono essere emanati con modalità partecipative. Le Regioni, invece, disciplinano con proprie leggi i principi, gli indirizzi, l’organizzazione e l’erogazione, tramite i Comuni, di specifici beni e servizi sociali, tra i quali anche le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali.
Quindi l’attività di casa di riposo per anziani ricade pienamente nella descritta competenza legislativa regionale, poiché si tratta di assicurare servizi specificamente dedicati alle esigenze delle persone fragili, in guisa tale da esorbitare dal perimetro delle ordinarie strutture ricettive.
17.8.2. Il Collegio deve, quindi, ora concentrare l’attenzione sulla specifica normativa regionale.
La Legge regionale del Molise n. 13 del 2014 (sul “ Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali ”), all’art. 20 (dedicato alle “ Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione ”), lett. c), dispone che: « Sono soggette all'autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizi socioassistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a : … c) anziani per interventi socioassistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia ».
E con il Regolamento n. 1 del 2015 la Regione Molise ha dato attuazione alla citata legge regionale n. 13/2014, al titolo II disciplinando le procedure di “ autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali ”.
Detto Regolamento all’art. 16 (“strutture e servizi soggetti all’obbligo di autorizzazione”) dispone che “ Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle strutture e servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale ”, e che “ Le strutture interessate riguardano: … c) anziani, per interventi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia ” (cfr. l’art. 16, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale n. 1/2015).
E il successivo art. 19 del medesimo Regolamento regionale disciplina la “ Procedura per l’autorizzazione al funzionamento ” stabilendo quanto segue.
« 1. Il Comune competente per territorio, nel corso della procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui al presente regolamento.
2. Il Comune verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi dei propri uffici tecnici, dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, dell'ASReM.
3. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune deve indicare:
a) la denominazione della struttura e del servizio;
b) l'ubicazione della struttura;
c) la sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
d) il legale rappresentante;
e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e sociosanitari erogati;
f) la ricettività;
g) la natura pubblica o privata.
4. Il Comune, qualora accerti la non conformità della struttura o del servizio ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro quindici giorni può presentare elementi e/o documenti integrativi.
5. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l'autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.
6. L'autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi l'autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui all'articolo 21.
7. Nel caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si protragga per più di sei mesi continuativi, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
8. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dalla sua adozione, al Servizio regionale competente, il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione della struttura nell'apposito registro regionale di cui all'articolo 25.
9. ll Comune competente, con cadenza annuale, svolge, nei modi stabiliti al comma 2, attività di verifica di mantenimento dei requisiti minimi previsti nel presente regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, e ne comunica l'esito al Servizio regionale competente » (cfr. l’art. 19 del Regolamento regionale n. 1/2015).
17.8.3. In base alla disciplina normativa dianzi richiamata, pertanto, si deve concludere come, a livello regionale, il titolo per l’esercizio dell’attività di casa per anziani è sottoposto al regime dell’autorizzazione espressa.
In particolare, tanto si evince dal citato art. 19 del Regolamento regionale n. 1/2015 nella parte in cui, delineando la “ Procedura per l’autorizzazione al funzionamento ”, esso impone un puntuale controllo amministrativo in ordine al possesso dei requisiti prescritti, da svolgere necessariamente prima del rilascio del titolo , come pure lì dove l’articolo disciplina analiticamente il contenuto testuale che l’autorizzazione deve indefettibilmente presentare.
17.9. In conclusione, facendo applicazione delle coordinate normative sopra tracciate al caso di specie, deve dunque escludersi l’operatività del meccanismo del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990 sull’istanza presentata dall’interessata al S.A.E.L.-S.U.A.P. della provincia di Campobasso per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di casa di riposo per anziani ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 13/2014 e 19 del Regolamento regionale n. 1/2015.
18. Una volta esclusa la formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 27 aprile 2023 presso il S.A.E.L.-S.U.A.P. della provincia di Campobasso, tanto comporta l’infondatezza di tutte le altre censure della ricorrente, avanzate con il ricorso e l’atto di motivi aggiunti, poggianti sul presupposto della presunta inefficacia o illegittimità derivata:
- del provvedimento con il quale il Comune di Sepino ha richiesto all’interessata integrazioni documentali, e contestualmente sospeso la pratica avviata con la segnalazione certificata per l’agibilità (motivo VI del ricorso introduttivo);
- delle ulteriori richieste istruttorie (a vario titolo avanzate dalle Amministrazioni resistenti nel corso del procedimento) impugnate con l’atto di motivi aggiunti (mezzi VIII, IX e X).
Resta infine assorbita la doglianza appuntata sulla presunta autonoma illegittimità della nota dei Carabinieri del N.A.S. del 3 ottobre 2024 (motivo VII del ricorso introduttivo).
19. Alla luce di tutto quanto appena esposto ed illustrato, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono essere entrambi respinti, risultando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
20. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO