Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
Parere definitivo 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01828/2025REG.PROV.COLL.
N. 01196/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Besi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 108 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore , la Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore , il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I- Ter , 30 dicembre 2022, n. 17683, resa tra le parti, notificata il 9 febbraio 2023 e concernente il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Roma, della Questura Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto delle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte nel presente giudizio sulla legittimità del decreto con cui il Prefetto di Roma ha disposto il divieto di detenzione di armi in ragione della possibilità del loro abuso.
Deduce il signor -OMISSIS- che:
- il 16 febbraio 2002, i Carabinieri della stazione di -OMISSIS-di Roma hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa di un noto pregiudicato, durante la quale è stato ritrovato, nascosto dietro una lavatrice, un revolver iscritto al competente commissariato di P.S. a carico dell’appellante, che ha immediatamente sporto denuncia per furto, dichiarando di essere proprietario anche di altre armi, tutte erano custodite in armadi e/o cassette blindati, ad eccezione del revolver rinvenuto che, per difesa personale, era normalmente tenuto in fondo ad un cassetto del comodino presso la sua abitazione;
- l’interessato è stato, dunque, così denunciato per la sola violazione dell’articolo 20, commi 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 per non aver usato diligenza nella detenzione dell’arma, sena alcuna contestazione a suo carico dell’ipotesi di concorso per il reato per il quale è stato indagato il pregiudicato trovato in possesso dell’arma;
- dopo aver ottenuto la riabilitazione il 14 dicembre 2016, il 27 luglio 2017 l’appellante ha chiesto al Prefetto la revoca del divieto di detenzione di arma per potersi dedicare all’attività lavorativa di addestratore di cani da caccia;
- contro il decreto prefettizio di diniego n. prot. 022748 del 1° luglio 2020 l’appellante ha presentato ricorso al Tal del Lazio-Roma, che lo ha respinto con la sentenza impugnata in questa sede, ritenendo sufficiente la motivazione del Prefetto in ordine all’assenza dei requisiti di affidabilità per il richiedente.
3. Con appello notificato e depositato il 9 febbraio 2023, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 30 dicembre 2022, n. 17683, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I- Ter , ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ del decreto prefettizio di divieto detenzione di armi ”.
4. L’appellante ripropone le censure dedotte in primo grado ed affida il proprio gravame a tre motivi di doglianza, con i quali lamenta:
1. Errore essenziale del Prefetto nel ritenere tutt’ora operante la seguente condizione ostativa: <non si rileva la necessità in capo all’interessato, di detenere armi con riferimento a fatti e condizioni che incidono su interessi primari della persona>” : con tale mezzo viene sottoposta a vaglio critico la decisione impugnata, che avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la necessità per l’interessato di ottenere il porto d’armi per la tutela di propri interessi lavorativi, intendendo svolgere l’attività di addestratore di cani da caccia, come risulterebbe dalle dichiarazioni versate in atti, con cui alcuni titolari di riserve di caccia attestanti la volontà di assunzione nel proprio personale qualificato, giusta una attività per la quale il porto dell’arma è essenziale;
2. Carenza ed illogicità della motivazione sia in capo al decreto prefettizio di diniego, sia nello scritto difensivo del Ministero, sia nella sentenza impugnata. ”: l’appellante lamenta che sarebbe carente la valutazione delle condizioni ostative, che rimandano a fatti di oltre un ventennio antecedente, insufficienti a denotare mancanza di affidabilità nell’uso delle armi;
“ 3. Illogicità della motivazione della sentenza ”.: il motivo è volto a confutare le conclusioni cui giunge la sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente considerato che all’appellante è stata contestata solo la mancanza di diligenza nella detenzione di arma e non già dell’uso della stessa o di concorso in qualsivoglia reato con il pregiudicato.
5. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile depositato in data 24 febbraio 2025 la Prefettura di Roma, la Questura di Roma e il Ministero dell’interno e all’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato e va respinto, atteso che la sentenza impugnata resiste a tutti i vizi denunciati, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
7. Va in premessa osservato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte Costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte Costituzionale, 20 marzo 20219, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “ il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici ”, considerato che la peculiarità dell’istituto “ deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ” e tenuto anche conto che “ l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi ” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
La Sezione ha altresì stabilito che, “ ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) ”, sussistendo soltanto “ in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata ”, potendo la revoca della licenza essere “ sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “ l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato ” (Consiglio di tato, Sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).
8. Calata la fattispecie in esame nell’alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato in primo grado e la sentenza resistano alle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo e reiterate in sede di appello.
Il diniego della revoca è stato disposto sulla base della sussistenza di elementi, ai quali il Prefetto di Roma ha correttamente attribuito funzione impeditiva del rilascio del titolo abilitativo, pur non trattandosi di circostanze cui la Legge riconduce automaticamente un effetto ostativo.
Il provvedimento impugnato in prime cure rimanda alle “ controdeduzioni rese dalla Questura di Roma, in data 22/6/2020 con le quali, nel confermare il precedente parere del 29(8/2018, si segnala la particolare gravità del fatto che l’odierno istante non si era accorto del furto o smarrimento di un revolver 38sp, dello stesso regolarmente detenuto, che veniva rinvenuto presso l’abitazione di un noto pregiudicato che, per tale fatto, veniva tratto in arresto ” e ricorda che “ l’Autorità di pubblica sicurezza preposta è chiamata a compiere una valutazione discrezionale circa la capacità del richiedente di garantire l’assenza di rischio che egli possa abusare delle armi, perseguendo on tale materia lo scopo di prevenire per quanto possibile i delitti che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi e che nessun giudizio di pericolosità sociale del richiedente deve precedere il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi, ma solamente un giudizio prognostico ed indiziario di affidabilità del soggetto ”.
In questa prospettiva, il Tribunale territoriale ha fatto un corretto uso delle disposizioni legislative applicabili, avendo condivisibilmente dato rilievo a “ l’episodio del ritrovamento dell’arma del ricorrente all’interno dell’abitazione di un noto pregiudicato, la cui intrinseca gravità non è in alcun modo scalfita dalle generiche giustificazioni, peraltro rimaste prive di riscontri oggettivi, fornite dal ricorrente al riguardo ”e ritenendo che “ siffatto grave accadimento appare pienamente in grado di sorreggere la valutazione di pericolo di abuso delle armi compiuta dall’amministrazione, a nulla rilevando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la circostanza che dal predetto abuso non siano conseguiti eventi di danno, essendo, di contro, sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come l'interessato non sia del tutto affidabile quanto all'uso delle armi stesse (Cons. Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974). ”
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
10. Sussistono sufficienti ragioni, anche in considerazione degli interessi in gioco, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 1196/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.