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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4820/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259039048757000 INVIM 1995 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe notificata il 22.09.2025 , a mezzo della quale l'Agente della RI richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 14.483,97, a titolo di Invim per l'anno d'imposta 1995.
L'atto impugnato era riferito ad un atto prodromico,, la cartella di pagamento n. 07120030172220321001.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
a) nullità dell'atto per incompetenza territoriale dell'Agente della
RI che ha emanato l'atto impugnato;
b) prescrizione della pretesa impositiva;
c) omessa notifica degli atti presupposti;
d) decadenza della pretesa impositiva;
e) nullità e/o illegittimità della pretesa per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
Parte ricorrente concludeva chiedendo alla Corte adìta, in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio l'Agente della RI che eccepiva:
a) infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della RI;
b) inammissibilità del ricorso per tardività;
c) infondatezza dell'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva;
d) carenza di legittimazione passiva in ordine al motivo di opposizione circa l'omessa notificazione degli atti prodromici.
L'Ader chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, conclude per il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto;
il tutto con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la controversia è stata discussa con decisione ai sensi dell'art 47 ter del
Dlgs.vo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa con sentenza breve ex art 47 ter Dlgs.vo 546/92 considerato che le parti sono state edotte di tale eventuale modalità di definizione della controversia sia con l'avviso di trattazione che a verbale dell'odierna udienza.
Si prende atto in proposito della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per addivenire alla pronuncia della sentenza in forma semplificata. ( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n. 3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del Collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato).
Preliminarmente giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questionirilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida, desumibile dagli artt 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
In via preliminare ed assorbente, il Collegio dichiara il ricorso fondato in ordine al primo motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente in quanto l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate - RI della Provincia di Napoli in luogo dell'Agente della
RI della Provincia di Salerno ove è il domicilio fiscale del contribuente (i.e. Comune di Castel San
Giorgio).
Sul punto, preme rilevare che la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, in linea con quanto previsto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (ex plurimis cfr. Cass. civ. 21635/2025; conf. Cass. civ.
20669/2014; Cass. civ. 20458/2019).
Invero, esaminando l'atto impugnato (recte intimazione di pagamento), risulta chiaro che l'Agente della
RI che ha notificato l'intimazione opposta non era competente per territorio in quanto il contribuente risulta avere il domicilio fiscale in provincia di Salerno ovverosia nel Comune di Castel San Giorgio e, pertanto,
l'atto è stato illegittimamente emesso da Agente della RI incompetente per territorio (Ader per la
Provincia di Napoli).
Ed infatti, come noto, il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'Ente impositore all'Agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con ildomicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (da ultimo cfr. Cass. civ. 21735/2025; conf. Cass. civ. 23889/2024).
Alla luce di quanto sopra, gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da parte ricorrente, per come formulati, risultano essere assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
450.00 oltre oneri di legge ove dovuti, nonché restituzione del contributo unificato con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Oscar Fini MA OR
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4820/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259039048757000 INVIM 1995 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe notificata il 22.09.2025 , a mezzo della quale l'Agente della RI richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 14.483,97, a titolo di Invim per l'anno d'imposta 1995.
L'atto impugnato era riferito ad un atto prodromico,, la cartella di pagamento n. 07120030172220321001.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
a) nullità dell'atto per incompetenza territoriale dell'Agente della
RI che ha emanato l'atto impugnato;
b) prescrizione della pretesa impositiva;
c) omessa notifica degli atti presupposti;
d) decadenza della pretesa impositiva;
e) nullità e/o illegittimità della pretesa per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito.
Parte ricorrente concludeva chiedendo alla Corte adìta, in via preliminare, la sospensione dell'atto impugnato e nel merito l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio l'Agente della RI che eccepiva:
a) infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della RI;
b) inammissibilità del ricorso per tardività;
c) infondatezza dell'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva;
d) carenza di legittimazione passiva in ordine al motivo di opposizione circa l'omessa notificazione degli atti prodromici.
L'Ader chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, conclude per il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto;
il tutto con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 28 gennaio 2026, la controversia è stata discussa con decisione ai sensi dell'art 47 ter del
Dlgs.vo 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia può essere decisa con sentenza breve ex art 47 ter Dlgs.vo 546/92 considerato che le parti sono state edotte di tale eventuale modalità di definizione della controversia sia con l'avviso di trattazione che a verbale dell'odierna udienza.
Si prende atto in proposito della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per addivenire alla pronuncia della sentenza in forma semplificata. ( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n. 3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del Collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato).
Preliminarmente giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questionirilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
E ciò in applicazione del principio della cosiddetta ragione più liquida, desumibile dagli artt 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
In via preliminare ed assorbente, il Collegio dichiara il ricorso fondato in ordine al primo motivo di impugnazione formulato da parte ricorrente in quanto l'intimazione di pagamento impugnata è stata emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate - RI della Provincia di Napoli in luogo dell'Agente della
RI della Provincia di Salerno ove è il domicilio fiscale del contribuente (i.e. Comune di Castel San
Giorgio).
Sul punto, preme rilevare che la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, in linea con quanto previsto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (ex plurimis cfr. Cass. civ. 21635/2025; conf. Cass. civ.
20669/2014; Cass. civ. 20458/2019).
Invero, esaminando l'atto impugnato (recte intimazione di pagamento), risulta chiaro che l'Agente della
RI che ha notificato l'intimazione opposta non era competente per territorio in quanto il contribuente risulta avere il domicilio fiscale in provincia di Salerno ovverosia nel Comune di Castel San Giorgio e, pertanto,
l'atto è stato illegittimamente emesso da Agente della RI incompetente per territorio (Ader per la
Provincia di Napoli).
Ed infatti, come noto, il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'Ente impositore all'Agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con ildomicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (da ultimo cfr. Cass. civ. 21735/2025; conf. Cass. civ. 23889/2024).
Alla luce di quanto sopra, gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da parte ricorrente, per come formulati, risultano essere assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al
DM 147/2022 e s.m.i..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
450.00 oltre oneri di legge ove dovuti, nonché restituzione del contributo unificato con attribuzione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Oscar Fini MA OR