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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
AL ER, EL
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 EQG GCG 00001818182 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
08/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento, n. 2024 EQG GCG 00001818182 riguardante l'omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato.
Quanto a una prima intimazione il ricorrente lamenta il fatto che questa sarebbe l'esatta duplicazione di una precedente che è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia in quanto il contribuente non ha mai iscritto a ruolo alcun giudizio con il numero di registro generale indicato nell'avviso.
Il Tribunale di Genova costituitosi in giudizio evidenzia l'errore materiale in cui sarebbe incorso inizialmente l'Ufficio in quanto la causa iscritta a ruolo riguarderebbe la Corte di Cassazione e, non il Tribunale di Genova.
Con ulteriore memorie la parte eccepisce il difetto di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto le controdeduzioni. Evidenzia come lo stesso Ufficio ammetta l'errore nella redazione dell'intimazione.
Per ciò che concerne le restanti intimazioni quanto alla sanzione eccepisce:
- L'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale;
- Il vizio di motivazione in quanto dallo stesso non si comprendono i motivi del perché a fronte del pagamento di € 196,00 a titolo di contributo unificato venga intimato il pagamento del doppio contributo di € 3.372,00.
Insiste per la condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata ex art 96 cpc con vittoria delle spese.
Equitalia Giustizia Spa, costituitasi in giudizio evidenzia la legittimità degli atti notificati in sostituzione di quello annullato dalla Corte di Giustizia.
Evidenzia i motivi posti a fondamento della pretesa ritenendo che l'atto contenga tutti i presupposti legittimanti le somme rivendicate in conformità all'art. 248 del Dpr 115/02. Evidenzia come gli importi richiesti discendano dalla mancata dichiarazione del valore della causa da parte del ricorrente. (cause fino a € 520.000, € 1686 con raddoppio in Cassazione).
Con ulteriore memorie la parte e l'ufficio insistono rispettivamente per l'accoglimento e per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione, che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, riguarda, infatti, l'art. 42 del Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso viene fatto espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal
Direttore provinciale o, da un funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso impugnato. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante (cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, l'atto risulta sottoscritto da un funzionario del Tribunale di Genova la cui qualifica risulta coerente con l'emissione del provvedimento;
- Dall'esame degli atti risulta pacifico e, anche ammesso dall'Ufficio stesso, l'errore in cui è incorso al momento della redazione. In particolare la causa iscritta a ruolo non riguardava il Tribunale di genova, ma la Corte di
Cassazione tanto che poi sono stati riemessi e notificati alla parte gli atti debitamente corretti.
Di conseguenza il ricorso merita essere accolto condannando la parte soccombente al pagamento di €500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI € 500,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
AL ER, EL
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Genova - Piazza Portoria 1 16100 Genova GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024 EQG GCG 00001818182 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
08/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 impugna un'intimazione di pagamento, n. 2024 EQG GCG 00001818182 riguardante l'omesso e/o insufficiente pagamento del contributo unificato.
Quanto a una prima intimazione il ricorrente lamenta il fatto che questa sarebbe l'esatta duplicazione di una precedente che è stata annullata con sentenza della Corte di Giustizia in quanto il contribuente non ha mai iscritto a ruolo alcun giudizio con il numero di registro generale indicato nell'avviso.
Il Tribunale di Genova costituitosi in giudizio evidenzia l'errore materiale in cui sarebbe incorso inizialmente l'Ufficio in quanto la causa iscritta a ruolo riguarderebbe la Corte di Cassazione e, non il Tribunale di Genova.
Con ulteriore memorie la parte eccepisce il difetto di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto le controdeduzioni. Evidenzia come lo stesso Ufficio ammetta l'errore nella redazione dell'intimazione.
Per ciò che concerne le restanti intimazioni quanto alla sanzione eccepisce:
- L'inesistenza e/o nullità della notifica in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato notificato erroneamente presso il domicilio eletto in sede processuale e, non presso il domicilio personale;
- Il vizio di motivazione in quanto dallo stesso non si comprendono i motivi del perché a fronte del pagamento di € 196,00 a titolo di contributo unificato venga intimato il pagamento del doppio contributo di € 3.372,00.
Insiste per la condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata ex art 96 cpc con vittoria delle spese.
Equitalia Giustizia Spa, costituitasi in giudizio evidenzia la legittimità degli atti notificati in sostituzione di quello annullato dalla Corte di Giustizia.
Evidenzia i motivi posti a fondamento della pretesa ritenendo che l'atto contenga tutti i presupposti legittimanti le somme rivendicate in conformità all'art. 248 del Dpr 115/02. Evidenzia come gli importi richiesti discendano dalla mancata dichiarazione del valore della causa da parte del ricorrente. (cause fino a € 520.000, € 1686 con raddoppio in Cassazione).
Con ulteriore memorie la parte e l'ufficio insistono rispettivamente per l'accoglimento e per la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue:
- Per quanto concerne l'eccezione formulata in merito alla mancanza di una valida firma in calce all'atto impugnato deve osservarsi come la tesi sostenuta dal ricorrente non abbia, in realtà, alcun fondamento normativo. La questione, che è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, riguarda, infatti, l'art. 42 del Dpr 600/73 inerente gli avvisi di accertamento relativi alle II.DD., norma successivamente estesa anche all'Irap. In questo caso viene fatto espresso riferimento al fatto che gli avvisi debbano essere sottoscritti dal
Direttore provinciale o, da un funzionario della carriera direttiva, munito di delega, a pena di nullità. Norma, quindi, che non riguarda affatto il caso dell'avviso impugnato. Di conseguenza, per rendere valido l'atto, si ritiene sufficiente, come nel caso di specie, l'indicazione, sia dell'autorità emanante (cui è demandata la competenza dell'atto stesso), sia quella del soggetto o agente e, cioè, dell'organo (inteso come funzionario) della pubblica amministrazione a cui è attribuito il potere dell'emanazione dell'atto amministrativo. Nel caso in questione, l'atto risulta sottoscritto da un funzionario del Tribunale di Genova la cui qualifica risulta coerente con l'emissione del provvedimento;
- Dall'esame degli atti risulta pacifico e, anche ammesso dall'Ufficio stesso, l'errore in cui è incorso al momento della redazione. In particolare la causa iscritta a ruolo non riguardava il Tribunale di genova, ma la Corte di
Cassazione tanto che poi sono stati riemessi e notificati alla parte gli atti debitamente corretti.
Di conseguenza il ricorso merita essere accolto condannando la parte soccombente al pagamento di €500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI € 500,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.