Decreto cautelare 24 maggio 2021
Ordinanza cautelare 13 luglio 2021
Sentenza 20 aprile 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/03/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01938/2025REG.PROV.COLL.
N. 08846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8846 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido De Santis e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido De Santis in Roma, via Sant’Angela Merici, 6,
contro
il Ministero dell’Interno e il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4782/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di destituzione del ricorrente quale allievo Vigile del Fuoco in prova dall’-OMISSIS- corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile.
Con ordinanza n. 5838/2022 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato in quanto, come ricostruisce la sentenza di primo grado, si accertava che durante la sessione di esame del -OMISSIS- “ l’allievo ricorrente era intento a consultare uno smartphone, che teneva poggiato tra le gambe; sullo schermo del telefonino prontamente richiesto dal vigilante e consegnato dal candidato, risultava visualizzato un “correttore”, cioè una scheda contenente la sequenza delle risposte corrette della stessa prova di verifica che era in quel momento in corso di svolgimento ”.
Ritiene il Collegio che i motivi di gravame non superino le condivisibili argomentazioni del T.A.R. in merito all’infondatezza delle censure proposte in primo grado.
3. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso in appello consta di oltre cinquanta pagine, in violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b ), del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167, che, in attuazione dell’articolo 13- ter disp. att. c.p.a., ha stabilito per tale categoria di atti il limite dimensionale di “ 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all’articolo 8) ”.
Peraltro tale superamento non risulta neppure oggetto di domanda di deroga, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6 del richiamato decreto.
Nondimeno il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’esame delle conseguenze di tale elemento in ragione dell’infondatezza, nel merito, del gravame.
4. Va anzitutto osservato che la mancata esistenza di una specifica disposizione che vietasse l’introduzione e l’uso di dispositivi smartphone in occasione dello svolgimento delle prove scritte non esclude l’applicabilità della disposizione generale di cui all’articolo 13, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (divieto di comunicazioni con l’esterno), certamente violata nella specie dall’odierno appellante, essendo incontestata non solo l’introduzione del dispositivo nell’aula dove si svolgevano le prove, ma anche il suo uso da parte dell’interessato.
Conseguentemente, per un verso diventa irrilevante verificare in sede istruttoria se sia vero che ai candidati era stato dato avviso oralmente del divieto di consultazione dei dispositivi telefonici cellulari, e per altro verso la sanzione espulsiva adottata nei confronti dell’appellante risulta trovare fondamento anche nel comma 4 dell’articolo 13 sopra richiamato.
5. Inoltre, sempre in conseguenza dell’assunto di fondo sopra chiarito, risultano del tutto recessive e non rilevanti nel caso di specie le ragioni per le quali l’odierno appellante non abbia previamente memorizzato le soluzioni indicate nel correttore apparso sulla chat , come pure risulta scarsamente rilevante verificare il momento in cui egli abbia appreso dell’esistenza di tale correttore, con consequenziale superfluità delle acquisizioni documentali nuovamente sollecitate nell’appello al fine di conoscere il numero esatto delle domande e il momento in cui l’interessato prese cognizione dell’inserimento in chat del correttore.
L’accertata violazione del divieto di cui si è detto costituisce infatti una grave violazione che prescinde dalla verifica in concreto delle circostanze sopra indicate.
6. Infine, risulta parimenti recessivo il tema della sufficienza o meno delle dichiarazioni rese all’Amministrazione dal personale addetto alla sorveglianza, con conseguente inutilità della prova testimoniale in senso contrario che l’appellante insiste venga ammessa, atteso che – come detto – la sanzione irrogata allo stesso risulta legittimamente adottata anche solo sulla scorta della circostanza fattuale (non contestata) dell’introduzione in aula dello smartphone e della consultazione dello stesso.
Va pertanto condiviso il giudizio del primo giudice di inconferenza sia della presenza di errori nelle risposte fornite dall’appellante in occasione della prima prova (potendo ciò dipendere tanto dalla sopravvenuta interruzione della consultazione del correttore; quanto – e finanche – dal deliberato proposito di “coprire” l’illecita consultazione, ovvero dalla non esatta percezione di quanto consultato); sia, e a fortiori , dell’esito positivo della seconda prova successivamente svolta (trattandosi di evento successivo ai fatti per cui è causa, che in alcun modo può assurgere a prova ex post dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, e che in ogni caso attiene all’accertamento della preparazione ma non anche alla verifica del rispetto di una regola di correttezza di cui è stata accertata la violazione).
7. Successivamente alla fase cautelare l’appellante ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle proprie difese, invocando l’ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 5809/2021.
Tale ordinanza, resa su appello avverso il diniego di sospensiva del provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado (disposto con ordinanza del TAR n. 3834/2021), si era però limitata a disporre la fissazione del merito proprio per chiarire i fatti.
Ciò è effettivamente avvenuto in sede di giudizio a cognizione piena, con le conseguenze – in punto di infondatezza della pretesa – fin qui richiamate.
8. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.