TAR Bari, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 465
TAR
Ordinanza collegiale 12 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizi di violazione e falsa applicazione normativa edilizia

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, accertando che l'amministrazione ha omesso di considerare due successivi permessi di costruire in variante, che modificavano la situazione legittima del manufatto. Tale omissione ha comportato un difetto di istruttoria, un travisamento dei fatti e un vizio di motivazione, poiché l'ingiunzione non dava conto dell'esistenza e della rilevanza di tali permessi.

  • Accolto
    Violazione garanzie partecipative e mancato esercizio dell'autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto che, anche nell'ipotesi di illegittimità dei permessi di variante, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il procedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 prima di emettere l'ordinanza di demolizione. L'assenza di tale procedimento ha reso l'ingiunzione priva di base giuridica.

  • Accolto
    Vizi del verbale di accertamento

    Il Tribunale ha annullato l'ingiunzione di demolizione, assorbendo così le censure relative al verbale di accertamento in quanto atto presupposto e connesso.

  • Accolto
    Vizi degli atti connessi

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti connessi, presupposti e conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 465
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 465
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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