Ordinanza collegiale 12 luglio 2025
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vitone e Cristian Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Vitone, in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 193;
contro
Comune di Vieste, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della “Ingiunzione demolizione opere abusive” prot. -OMISSIS-reg. ord. del 23 agosto 2019, notificato al ricorrente in data 4 settembre 2019, a firma del dirigente del Settore Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vieste, avente ad oggetto la presunta “Realizzazione, in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato, di un manufatto ad uso residenziale ubicato in via -OMISSIS-, censito in catasto al Foglio 1-OMISSIS-9”;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso il verbale di accertamento del Corpo di Polizia Locale n. -OMISSIS-, relativo al CNR n. 143 del 23 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso notificato in data 2 novembre 2019 e pervenuto in Segreteria in data 23 novembre 2019, parte ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando l’ingiunzione di demolizione protocollata il 23 agosto 2019 e di tutti gli atti connessi, incluso il verbale di accertamento della polizia locale n. -OMISSIS-.
Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un appartamento con annesso lastrico solare in via -OMISSIS- a Vieste, sul quale aveva realizzato una struttura lignea coperta con perline di legno e tegole, dotata di chiusure perimetrali con vetrate, nonché di una tenda parasole e di una paratina-separè metallica.
In seguito a segnalazione, la polizia locale effettuava un sopralluogo e redigeva un verbale il 23 maggio 2019, in cui si constatava la realizzazione di tali opere, ritenute assoggettate a permesso di costruire.
Il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, con l’impugnata ingiunzione, contestava al ricorrente di aver eseguito i lavori in totale difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2005, il quale prevedeva solo un pergolato ligneo con telo ombreggiante.
Nell’atto si affermava che le opere realizzate, in assenza del titolo edilizio, dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione sismica, potessero essere qualificate come interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, ordinando quindi la demolizione e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni.
Nel primo motivo del ricorso, il ricorrente deduceva vizi di violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 10 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, nonché di elisione delle garanzie partecipative di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, oltre a carenza di motivazione ed eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria.
Sosteneva infatti che la struttura non era assistita soltanto dal primo permesso di costruire, ma anche da due successivi titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune, ossia il permesso di costruire n.-OMISSIS-5, che autorizzava la sostituzione del telo ombreggiante con copertura in legno e tegole, e il permesso di costruire n. -OMISSIS-, che consentiva il montaggio di vetrate occasionali.
L’amministrazione, nell’ingiunzione, non prendeva in alcun modo in considerazione tali ulteriori titoli, basando il provvedimento su un raffronto erroneo e su un’istruttoria parziale e carente, che aveva portato a un travisamento dei fatti.
Si evidenziava inoltre che, anche nell’ipotesi in cui i successivi permessi fossero stati illegittimamente rilasciati, il Comune avrebbe dovuto esercitare l’autotutela con un provvedimento esplicito, garantendo le prerogative partecipative del ricorrente, prima di emettere un’ingiunzione demolitoria.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva ulteriori vizi di falsa applicazione della legge edilizia, sostenendo che le opere contestate, anche prescindendo dai successivi titoli, potessero essere inquadrate come interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di elementi di arredo delle aree pertinenziali con mere finalità ornamentali e di ombreggiamento.
A tale riguardo, si richiamava il glossario del D.M. 2 marzo 2018, che includeva tende e elementi divisori non in muratura tra le opere realizzabili in edilizia libera.
Si aggiungeva che l’art. 3, comma 1, lett. e.6 del testo unico definiva come nuove costruzioni solo gli interventi pertinenziali qualificati come tali dagli strumenti urbanistici o che aumentassero il volume oltre il 20%, condizioni non presenti nel caso in esame.
Pertanto, non si sarebbe mai potuta ordinare la demolizione, né il provvedimento era stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con violazione del diritto di partecipazione del ricorrente.
Il terzo motivo verteva sulla violazione delle norme paesaggistiche, in quanto si contestava la mancanza della relativa autorizzazione.
Il ricorrente osservava che, a prescindere dall’autorizzazione già rilasciata per il primo permesso, gli interventi realizzati rientravano tra quelli esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 e del suo allegato A, che escludeva dall’obbligo gli interventi su coperture e l’installazione di tende parasole su terrazze private.
Con il quarto motivo, infine, si censurava la contestazione relativa alla mancanza di autorizzazione sismica.
Si ricordava che l’art. 83 del D.P.R. n. 380/2001 sottoponeva a norme sismiche solo le costruzioni che interessassero la pubblica incolumità, mentre la Regione Puglia, con delibera n. 1309 del 2010, aveva elencato una serie di interventi privi di rilevanza sismica, tra cui quelli in oggetto, per i quali era sufficiente la progettazione secondo le norme tecniche sotto la direzione di un tecnico abilitato.
Inoltre, nemmeno l’art. 31 del testo unico attribuiva al dirigente comunale il potere di sanzionare con la demolizione l’omessa autorizzazione sismica, essendo previste altre sanzioni per tale inadempimento.
Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento con tutte le conseguenze di legge, compreso il rimborso delle spese di giudizio, riservandosi di agire per il risarcimento dei danni.
Il Comune di Vieste, regolarmente intimato, restava contumace.
La memoria conclusionale, depositata nell’interesse del ricorrente in vista dell’udienza del 9 luglio 2025, riprendeva e sistematizzava le argomentazioni già esposte nel ricorso.
Sia all’esito dell’udienza del 9 luglio 2025 che di quella del 28 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe chiedeva con ordinanza istruttoria documentati chiarimenti relativi al caso in esame all’Amministrazione intimata, indirizzando la richiesta sia al Segretario generale in carica, sia al Sindaco che all’Assessore all’Urbanistica competente per materia.
Le due ordinanze istruttorie, regolarmente comunicate, restavano prive di riscontro.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta in particolare fondato il primo motivo di doglianza.
L’ingiunzione gravata si basa esclusivamente sul raffronto tra le opere realizzate e il permesso di costruire n. -OMISSIS-del 08/03/2005, il quale originariamente legittimava soltanto una struttura lignea con telo ombreggiante.
Tuttavia, come documentalmente provato, il Comune di Vieste ha successivamente rilasciato al ricorrente due ulteriori permessi di costruire in variante: il n.-OMISSIS-5, che autorizzava la sostituzione del telo ombreggiante con una copertura in tavolato di legno e tegole, e il n. -OMISSIS-, che consentiva il montaggio di vetrate occasionali sul parapetto della struttura sul lastrico solare.
L’esistenza di questi due titoli abilitativi, del tutto trascurata dal dirigente comunale sia nella fase istruttoria sia nella motivazione dell’ingiunzione, determina un evidente difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, poiché la cosiddetta “difformità” delle opere è stata apprezzata non già rispetto al quadro normativo e autorizzatorio complessivamente vigente, bensì in relazione a un titolo edilizio che non rappresentava più lo stato legittimo del manufatto edilizio.
La memoria conclusionale puntualizza che l’amministrazione, nel confrontare le opere realizzate con il solo permesso originario, ha trascurato che tale permesso era stato oggetto di successive integrazioni e variazioni approvate dallo stesso ente, cosicché il raffronto operato risulta parziale e fuorviante.
Ne discende che l’ingiunzione di demolizione, fondata su un’istruttoria incompleta e su una rappresentazione erronea della realtà, è affetta da eccesso di potere per difetto di presupposto e per travisamento, nonché da violazione dell’obbligo di motivazione sostanziale ex art. 3 della legge n. 241 del 1990, atteso che la motivazione non dà conto né dell’esistenza dei successivi permessi né delle ragioni per cui essi sarebbero stati ritenuti irrilevanti.
A ciò si aggiunga, come rilevato nella memoria, un ulteriore profilo di illegittimità autonomo e concorrente: quand’anche i permessi di variante n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- fossero stati illegittimamente rilasciati, l’amministrazione non avrebbe potuto procedere direttamente, a distanza di oltre dieci anni, con l’ordinanza di demolizione, senza prima attivare il procedimento di autotutela previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, nessun provvedimento di autotutela è stato adottato, né tantomeno comunicato al ricorrente, il quale è stato privato della possibilità di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale.
L’assenza di un previo annullamento dei titoli edilizi successivi, o comunque di una verifica della loro legittimità, rende l’ingiunzione di demolizione un atto sostanzialmente privo di base giuridica, poiché presuppone implicitamente l’illegittimità di quei permessi senza tuttavia averli mai rimossi attraverso il procedimento di autotutela.
Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta fondato sotto un duplice ordine di ragioni: da un lato, per il travisamento dei presupposti di fatto conseguente all’omessa considerazione dei permessi di variante, che impedisce di qualificare le opere come realizzate in totale difformità dal titolo edilizio; dall’altro, per la violazione delle garanzie procedimentali dell’autotutela, atteso che l’amministrazione avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto illegittimi i titoli successivi, procedere al loro preventivo annullamento, nel rispetto dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, prima di emettere l’ordine di demolizione.
La compresenza di questi vizi determina l’illegittimità dell’ingiunzione impugnata, con la conseguenza che essa non può produrre effetti e deve essere annullata dal Giudice Amministrativo, senza che rilevi l’eventuale tardività dell’esercizio del potere sanzionatorio o altre questioni attinenti al merito delle opere, potendo le ulteriori censure di cui al ricorso restare integralmente assorbite.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Da ultimo, in considerazione della omessa risposta alle due ordinanze istruttorie emesse nel corso del processo dal Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, essendosi determinata una fattispecie riconducibile all’omissione d’atti d’ufficio provata documentalmente, deve disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti di Bari per il seguito di rispettiva competenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il Comune di Vieste al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in € 3.000,00 (euro tremila,00) oltre accessori come per legge.
Dispone l’invio di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti di Bari per il seguito di rispettiva competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GN, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | ON GN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.