Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
QUESTURA DI BRESCIA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
- del provvedimento: Cat.A12/2021/Immig/II Sez/-OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato all'odierno ricorrente il -OMISSIS-;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non noto al ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di CI e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa CO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Il ricorrente, cittadino kosovaro, nato il [...], è giunto in Italia qualche mese prima del compimento del diciottesimo anno e, ottenuto il permesso di soggiorno per minore età in data 17 agosto 2020, in data 14 novembre 2020 inoltrava alla Questura di CI una richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione.
L’istanza è stata però respinta con provvedimento dell’11 agosto 2021, notificato il 29 dicembre 2021, per difetto dei presupposti di cui all’art. 32, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998, ed era stato preceduto dal preavviso di rigetto, notificato il 29 aprile 2021.
2. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna il citato provvedimento di diniego censurandone la legittimità per i) violazione di legge – erronea applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 per aver l’Amministrazione fondato la valutazione sull’assenza di un provvedimento del Tribunale dei minori che abbia a sui tempo disposto una misura di affidamento dello straniero nonché sul mancato del parere del Comitato per i Minori Stranieri, dovendosi ritenere formato un parere di positiva integrazione per silentium ; ii) difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei fatti – eccesso di potere per illegittimo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno – carenza di motivazione , per aver omesso il necessario passaggio procedimentale dell’acquisizione del predetto parere da parte dell’Amministrazione procedente, nonché la valutazione in ordine a fatti sopravvenuti favorevoli all’interessato quali l’attività lavorativa e l’inserimento sociale; iii) nel merito, sussistenza dei requisiti di legge per la conversione del permesso di soggiorno, cosi’ come richiesta , in ragione dello svolgimento di attività lavorativa da valutarsi quale sopraggiunto nuovo elemento che consente il rilascio del permesso.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con deposito di documentazione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 maggio 2022, n. 88, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente col ricorso introduttivo è stata respinta, per carenza del fumus boni juris .
5. All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non può essere accolto
6.1. Con riferimento alle censure prospettate con il primo (ed in parte anche con il secondo) motivo di ricorso, va premesso che l’unico permesso di soggiorno cui l’interessato poteva astrattamente aspirare è quello di cui all’art. 32, comma 1 bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione), secondo cui può essere rilasciato un permesso di soggiorno, anche per accesso al lavoro o per lavoro subordinato o autonomo, “ per il periodo massimo di un anno … previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico ”.
Al riguardo va tuttavia rilevato che per il ricorrente non è intervenuto un provvedimento giurisdizionale di affidamento, ma solo il collocamento temporaneo, disposto con provvedimento del 27 luglio 2020, presso la struttura “ Casa dello studente NO ” di -OMISSIS- per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per un periodo di 14 giorni.
Quanto all’assenza del parere dell’ ex Comitato dei minori stranieri (e oggi della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), quale presupposto legittimo del gravato diniego, è invece sufficiente riprodurre quanto già evidenziato in fase cautelare in ordine alla circostanza che l’assenza stessa del citato parere è da imputarsi alla circostanza che l’interessato “ non ha depositato la documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione ” non potendo venire in rilievo, nel caso di specie, il pur invocato silenzio assenso.
Conferma di tale evidenza si trae dal contenuto della relazione della Questura di CI – Ufficio per l’immigrazione del 5 maggio 2022 depositata in atti dalla quale si evince che “ La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – MLPS, al fine di valutare il rilascio del parere in favore del ricorrente, il 22/12/2021 invia all’Avvocato del ricorrente e al Comune di -OMISSIS-, una richiesta di integrazione documentale(all.6), tra cui il provvedimento di attribuzione delle tutela o il provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni nonché documentazione in merito al percorso scolastico, percorso di formazione e percorso di inserimento lavorativo svolto dal durante la minore età dal ricorrente. Nelle comunicazioni del 21/01/2022 e del 22/03/2022, la suddetta Direzione ribadisce la mancata integrazione documentale richiesta nonché sollecita la trasmissione della stessa .”.
In assenza di documentazione completa, infatti, non può ritenersi formato il silenzio assenso, essendo l’Amministrazione destinataria impossibilitata per il comportamento dell’istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, trattandosi di documenti in possesso del solo interessato, e non dell’Amministrazione.
6.2. Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione, va invece evidenziato che il provvedimento è adeguatamente motivato, né sono sopravvenuti nuovi elementi, giacché se pure lo straniero, divenuto maggiorenne, ha reperito un lavoro, o ha attuato percorsi di integrazione sociale e di radicamento, questo non ha alcun rilievo al fine della conversione, poiché ciò non costituisce requisito per ottenere la stessa, ovvero, lo svolgimento di attività lavorativa non rende di per sé legittima la presenza in Italia di un straniero entratovi irregolarmente.
7. Riepilogando, il ricorrente non ha rappresentato e documentato alla Questura di essere stato sottoposto a tutela, e comunque difetta il necessario parere positivo della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro: per tali ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT NO NG, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
CO CA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CO CA | RT NO NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.