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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 679 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Enrico Canddela, n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Brandi (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto dall'Ente previdenziale il provvedimento con cui veniva a
1 conoscenza di aver ricevuto 6.682,67 euro in più sulla prestazione di Mobilità cat MOB n. 2014460144
(per il periodo intercorrente fra il 01.12.2016 e il 30.04.2017) perché gli era stata corrisposta l'indennità di mobilità nonostante fosse titolare di trattamento pensionistico e avrebbe, pertanto, subito una trattenuta di 150,00 euro mensili sulla pensione cat. VOS n. 45007268, a titolo di recupero delle somme indebitamente erogate a suo favore. Il ricorrente deduceva, però, di aver corrisposto l'importo a lordo delle ritenute, piuttosto che al netto, rappresentando di voler ottenere dall' , l'importo di 3.282,26 CP_1
euro, quale differenza della somma effettivamente versata (6.682,67 euro) e quella effettivamente dovuta (3.400,41 euro).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e Dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall' pari ad € 3.282,26 CP_1
(differenza tra la somma di € 6.682,67 lorde, € 3.400,41 nette) e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento in favore di parte Ricorrente di € 3.282,26 oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
2)
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del costituito procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210
c.p.c. della documentazione necessaria ai fini della corretta ricostruzione della vicenda, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce affinché si accerti che la somma da restituire all'Ente previdenziale a titolo di indebito, debba essere quantificata al netto delle ritenute fiscali e non al lordo e conseguentemente, avendo il ricorrente versato il lordo (attraverso le trattenute operate dall' ), chiede la restituzione CP_1
della somma pari a 3.282,26 euro, intesa quale differenza tra l'importo versato e quello che si sarebbe dovuto versare (al netto delle ritenute).
3. Il ricorrente a sostegno delle sue pretese deduce l'intervento sul punto del cosiddetto Decreto Rilancio
(n. 34 del 2020) il quale con l'articolo 150, modificando l'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, ha stabilito la restituzione delle somme (indebitamente percepite) al soggetto erogato al netto delle ritenute.
2 4. L'eccezione sollevata da , diretta a escludere l'applicazione della normativa summenzionata CP_1 anche al caso di specie, perché intervenuta successivamente al periodo d'indebito (2016/2017), non può trovare accoglimento, perché per espressa previsione normativa, sono fatti salvi solo i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19.05.2020. La disposizione non troverebbe applicazione se, alla data del 19.05.2020, il contribuente avesse già restituito l'indebito al lordo, oppure nel caso in cui pronunce giurisprudenziali, passate in giudicato, avessero stabilito la restituzione al lordo, oppure perché fosse in corso un piano di restituzione dell'indebito calcolato al lordo, fattispecie, queste, non riscontrabili nel caso di specie.
5. Peraltro, lo stesso ha ribadito i principi suddetti nella circolare n. 174/2021. Controparte_2
6. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e è tenuto a restituire al ricorrente l'importo pari a CP_1
3.282,26 euro, perché l'indebito preteso doveva essere calcolato al netto delle ritenute fiscali.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' a versare ad , l'importo di CP_1 Parte_1
3.282,26 euro, oltre interessi legali;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Enrico Canddela, n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Brandi (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto dall'Ente previdenziale il provvedimento con cui veniva a
1 conoscenza di aver ricevuto 6.682,67 euro in più sulla prestazione di Mobilità cat MOB n. 2014460144
(per il periodo intercorrente fra il 01.12.2016 e il 30.04.2017) perché gli era stata corrisposta l'indennità di mobilità nonostante fosse titolare di trattamento pensionistico e avrebbe, pertanto, subito una trattenuta di 150,00 euro mensili sulla pensione cat. VOS n. 45007268, a titolo di recupero delle somme indebitamente erogate a suo favore. Il ricorrente deduceva, però, di aver corrisposto l'importo a lordo delle ritenute, piuttosto che al netto, rappresentando di voler ottenere dall' , l'importo di 3.282,26 CP_1
euro, quale differenza della somma effettivamente versata (6.682,67 euro) e quella effettivamente dovuta (3.400,41 euro).
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e Dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall' pari ad € 3.282,26 CP_1
(differenza tra la somma di € 6.682,67 lorde, € 3.400,41 nette) e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento in favore di parte Ricorrente di € 3.282,26 oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
2)
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del costituito procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210
c.p.c. della documentazione necessaria ai fini della corretta ricostruzione della vicenda, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce affinché si accerti che la somma da restituire all'Ente previdenziale a titolo di indebito, debba essere quantificata al netto delle ritenute fiscali e non al lordo e conseguentemente, avendo il ricorrente versato il lordo (attraverso le trattenute operate dall' ), chiede la restituzione CP_1
della somma pari a 3.282,26 euro, intesa quale differenza tra l'importo versato e quello che si sarebbe dovuto versare (al netto delle ritenute).
3. Il ricorrente a sostegno delle sue pretese deduce l'intervento sul punto del cosiddetto Decreto Rilancio
(n. 34 del 2020) il quale con l'articolo 150, modificando l'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, ha stabilito la restituzione delle somme (indebitamente percepite) al soggetto erogato al netto delle ritenute.
2 4. L'eccezione sollevata da , diretta a escludere l'applicazione della normativa summenzionata CP_1 anche al caso di specie, perché intervenuta successivamente al periodo d'indebito (2016/2017), non può trovare accoglimento, perché per espressa previsione normativa, sono fatti salvi solo i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19.05.2020. La disposizione non troverebbe applicazione se, alla data del 19.05.2020, il contribuente avesse già restituito l'indebito al lordo, oppure nel caso in cui pronunce giurisprudenziali, passate in giudicato, avessero stabilito la restituzione al lordo, oppure perché fosse in corso un piano di restituzione dell'indebito calcolato al lordo, fattispecie, queste, non riscontrabili nel caso di specie.
5. Peraltro, lo stesso ha ribadito i principi suddetti nella circolare n. 174/2021. Controparte_2
6. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e è tenuto a restituire al ricorrente l'importo pari a CP_1
3.282,26 euro, perché l'indebito preteso doveva essere calcolato al netto delle ritenute fiscali.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' a versare ad , l'importo di CP_1 Parte_1
3.282,26 euro, oltre interessi legali;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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