TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NZ DA FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 14.11.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3908/2024 R.G. proposta da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
OL AR, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata dalla rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Stefano Menghini e DA Sarina, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
La parte opposta ha concluso come da verbale dell'udienza del
14.11.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 18.03.2024,
1 e hanno proposto opposizione all'atto di Parte_1 Parte_2 precetto, loro notificato in data 13.03.2024, con il quale la nella qualità di cessionaria del credito del Controparte_1
Banco di Napoli s.p.a., in forza del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico notarile del 19.10.2009, aveva loro intimato il pagamento della somma di € 152.026,86, oltre agli interessi maturati e maturandi ed alle successive ed occorrende spese.
I.
3-Gli opponenti, dopo aver eccepito, l'inesistenza del diritto di credito, indicato nell'opposto atto di precesso, hanno chiesto di dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere in via esecutiva, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
11.06.2024, si è costituita la la quale, dopo Controparte_1 aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
14.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Nel caso di specie, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria gli opponenti, nell'atto introduttivo del giudizio hanno eccepito che:
1) il contratto di mutuo, in virtù del quale era stato notificato l'atto di precetto opposto, è stato stipulato con il Banco di Napoli a seguito di un'istruttoria, avviata dalla , che si Controparte_3 era attivata al fine di consentire agli opponenti di accedere ad un finanziamento, finalizzato all'estinzione delle pregresse debitorie;
2) che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
2 mutuo, gli opponenti avevano firmato con la CP_4 la polizza ProteggiMutuo Multirischio numero 30072500307;
3) che in data 06.08.2010, avendo perso il posto Parte_2 di lavoro ed essendo stato aperto il relativo sinistro, era stata liquidata in favore del Banco di Napoli la somma di € 5.837,88;
4) che con successivi assegni bancari era stata versata in favore del Banco di Napoli la somma di complessivi €
15.000,00;
5) che al punto 6 del contratto di mutuo era previsto che il finanziamento era stato concesso di concerto con la fondo di Controparte_3 solidarietà anti-usura;
6) che era stato contattato dal Presidente di Parte_1 tale , il quale gli aveva comunicato di aver CP_3 ricevuto la richiesta di liquidazione della fideiussione, prestata dalla medesimo, chiedendo la CP_3 fissazione di un incontro per un rientro rateale.
II.
4-Ciò posto, deve osservarsi che l'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2024, ha eccepito che i pagamenti, allegati dagli opponenti nell'atto di citazione, effettuati prima che gli stessi risultassero inadempienti rispetto al contratto di mutuo, erano stati già scomputati, nella quantificazione del credito, indicato nell'atto di precetto opposto.
II.
5-Ciò posto, deve osservarsi che tale circostanza, non essendo stata specificamente contestata dagli opponenti né nella prima difesa utile, non avendo gli stessi depositato la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. nel termine di legge né all'udienza di trattazione del 15.11.2024, nella quale gli opponenti medesimo si sono, invece, limitati a riportarsi al contenuto dell'atto di citazione, in applicazione del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115, comma 2, c.p.c., deve ritenersi provata.
II.
6-Si veda sul punto, Cass. 8647/2016 “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di
3 allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.
7-Nonchè Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.
8-Deve, infine, rimarcarsi che la circostanza, allegata dagli opponenti, secondo la quale “dopo l'approvazione Parte_1
del piano di riparto il Sig. sarebbe stato contattato Parte_1
dal Presidente della Fondazione Antiusura, il Controparte_5
quale gli avrebbe comunicato di aver ricevuto la richiesta di liquidazione della fidejussione prestata dalla e chiedeva CP_3
un incontro per valutare la possibilità di rientro rateale”, oltre,
a non essere stata provata, a fronte delle contestazioni dell'opposta, non risulta, nemmeno in astratto, idonea ad incidere né sull'esistenza del diritto di credito azionato né sulla validità
e l'efficacia dell'atto di precetto opposto, inerendo esclusivamente ai rapporti interni tra gli opponenti e la suddetta CP_3
4 II.
9-In definitiva, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo, come scaglione di riferimento,
a norma dell'art. 17 c.p.c., quello determinato dal valore del credito per cui si procede, pari ad € 152.026,86.
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e delle questioni trattate, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 30% degli onorari, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione che si reputa equo ridurre del 50%,
non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00
Parte_3
[...]
Studio 2.552,00 -30% 1.786,40
Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -30% 2.977,10
Totale € 8.738,10
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
18.03.2024, nei confronti della , avverso l'atto Controparte_1 di precetto, loro notificato in data 13.03.2024, con il quale la nella qualità di cessionaria del credito del Controparte_1
5 Banco di Napoli s.p.a., in forza del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico notarile del 19.10.2009, aveva loro intimato il pagamento della somma di € 152.026,86, oltre agli interessi maturati e maturandi ed alle successive ed occorrende spese, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. NA e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 processuali, che liquida in € 8.738,10 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 23.12.2025.
Il Giudice
NZ DA FO
6