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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/07/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14287/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Giaccone Rosalia); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Pisciotta Antonino); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione di cui al verbale di udienza del 04/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 21/10/2000 e che da tale unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
23/03/2008), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto ma aderendo alla domanda di separazione.
3. Successivamente, all'udienza del 04/07/2025, le parti sono state sentite e, riuscito vano il tentativo di conciliazione, sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo di cui al verbale di udienza del 04/07/2025, in questa sede integralmente riportate:
“- Separazione personale dei coniugi;
- Affido condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
- Regime di incontri con il genitore non collocatario liberi, tenuto conto dell'età della minore;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
500,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, di cui € 300 per la figlia minore ed € 200,00 per il figlio maggiorenne , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno Unico per la minore integralmente in favore della sig.ra Per_2 Parte_1
- Onere di Notaro di corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € CP_1
200,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 stessa;
- assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale udienza del 04/07/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 21/10/2000 da nata a [...] il Parte_1
20/12/1972, e Notaro , nato a [...] il [...], trascritto nei CP_1 registro dello Stato civile di detto Comune al n. 163, parte 2, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 04/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14287/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Giaccone Rosalia); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Pisciotta Antonino); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione di cui al verbale di udienza del 04/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente a Palermo in data 21/10/2000 e che da tale unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
23/03/2008), ha dedotto che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa e ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
2. Si è costituito in giudizio il resistente, contestando quanto ex adverso dedotto ma aderendo alla domanda di separazione.
3. Successivamente, all'udienza del 04/07/2025, le parti sono state sentite e, riuscito vano il tentativo di conciliazione, sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che – esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione – ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo di cui al verbale di udienza del 04/07/2025, in questa sede integralmente riportate:
“- Separazione personale dei coniugi;
- Affido condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
- Regime di incontri con il genitore non collocatario liberi, tenuto conto dell'età della minore;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
500,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia, di cui € 300 per la figlia minore ed € 200,00 per il figlio maggiorenne , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno Unico per la minore integralmente in favore della sig.ra Per_2 Parte_1
- Onere di Notaro di corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € CP_1
200,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 stessa;
- assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale udienza del 04/07/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
- omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 21/10/2000 da nata a [...] il Parte_1
20/12/1972, e Notaro , nato a [...] il [...], trascritto nei CP_1 registro dello Stato civile di detto Comune al n. 163, parte 2, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 04/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.