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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1001/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella,30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250001575417803 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02220250001575417803, deducendo, in sintesi, difetto di motivazione dell'atto, indeterminatezza dell'an e del quantum, irregolarità o inesistenza della notifica, nonché carenza di trasparenza nel conteggio di interessi e oneri accessori;
ha chiesto altresì l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti, previa sospensione cautelare dello stesso atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ufficio ha, in particolare, richiamato la disciplina sopravvenuta in tema di obbligazione sussidiaria e produzione degli effetti della notifica nei confronti dei coobbligati, precisando che la cartella è stata notificata al ricorrente quale socio illimitatamente responsabile/coobbligato sussidiario della società indicata, con apposita dicitura in cartella ed ha prodotto la relativa documentazione di notifica;
ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sulle censure afferenti la formazione del ruolo e la pretesa impositiva, rientranti nella sfera dell'ente creditore, ed ha contestato nel merito le doglianze su motivazione e interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, pur ritualmente chiamata in giudizio, non risulta costituita.
Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In punto di motivazione, va considerato che la cartella di pagamento, quale atto della riscossione, presenta contenuto tipizzato e vincolato, dettato dalla normativa di settore. Nel caso in esame la pretesa, come chiarito dall'Ufficio resistente, origina da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sul modello IVA presentato per l'anno 2021 e dunque scaturisce dall'elaborazione di dati dichiarati dal contribuente e dal riscontro dell'omissione dei versamenti dovuti. In tale cornice, può dirsi sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale, l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa (ente creditore, tributo, annualità, causale riconducibile al controllo automatizzato, importi iscritti), poiché il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti della richiesta in quanto desumibili dalla propria dichiarazione e dai correlati obblighi di versamento;
né, nel ricorso, sono stati indicati specifici errori di imputazione, duplicazioni, pagamenti già effettuati o incongruenze numeriche idonee a porre in discussione in concreto la pretesa erariale.
Parimenti non persuadono le doglianze formulate in termini generali per la contestazione dell'an e del quantum e sulla “mancata trasparenza” degli interessi/accessori. Da un lato, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha richiamato correttamente il riparto di competenze, per cui l'agente della riscossione procede sulla base dei carichi affidati e non è tenuto a sindacare il merito della pretesa tributaria;
dall'altro lato, l'ente creditore si è costituito e ha esplicitato la genesi della pretesa nel controllo automatizzato, senza che il ricorrente abbia contrapposto una confutazione puntuale sul merito del controllo o sull'effettività dell'omissione dei versamenti. Quanto agli interessi e agli accessori, l'assenza, nel ricorso, di una specifica allegazione di errori di calcolo (con indicazione di periodi, tassi applicati, importi contestati e relativo ricalcolo) non consente di ravvisare un vizio rilevante dell'atto impugnato, restando la censura sul punto meramente assertiva. Infine, quanto ai dedotti vizi di notifica, l'eccezione non trova accoglimento alla luce della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; in ogni caso, la proposizione del ricorso presuppone la piena conoscenza dell'atto (con effetto sanatorio) e comunque le doglianze sul punto non sono state sostenute da elementi idonei a dimostrare una lesione concreta del diritto di difesa.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le
Amministrazioni resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 849, 16 per ciascuno degli uffici resistenti.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026.
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1001/2025 depositato il 08/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25124 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella,30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250001575417803 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31.10.2025, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02220250001575417803, deducendo, in sintesi, difetto di motivazione dell'atto, indeterminatezza dell'an e del quantum, irregolarità o inesistenza della notifica, nonché carenza di trasparenza nel conteggio di interessi e oneri accessori;
ha chiesto altresì l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti, previa sospensione cautelare dello stesso atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ufficio ha, in particolare, richiamato la disciplina sopravvenuta in tema di obbligazione sussidiaria e produzione degli effetti della notifica nei confronti dei coobbligati, precisando che la cartella è stata notificata al ricorrente quale socio illimitatamente responsabile/coobbligato sussidiario della società indicata, con apposita dicitura in cartella ed ha prodotto la relativa documentazione di notifica;
ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sulle censure afferenti la formazione del ruolo e la pretesa impositiva, rientranti nella sfera dell'ente creditore, ed ha contestato nel merito le doglianze su motivazione e interessi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, pur ritualmente chiamata in giudizio, non risulta costituita.
Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In punto di motivazione, va considerato che la cartella di pagamento, quale atto della riscossione, presenta contenuto tipizzato e vincolato, dettato dalla normativa di settore. Nel caso in esame la pretesa, come chiarito dall'Ufficio resistente, origina da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sul modello IVA presentato per l'anno 2021 e dunque scaturisce dall'elaborazione di dati dichiarati dal contribuente e dal riscontro dell'omissione dei versamenti dovuti. In tale cornice, può dirsi sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale, l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa (ente creditore, tributo, annualità, causale riconducibile al controllo automatizzato, importi iscritti), poiché il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti della richiesta in quanto desumibili dalla propria dichiarazione e dai correlati obblighi di versamento;
né, nel ricorso, sono stati indicati specifici errori di imputazione, duplicazioni, pagamenti già effettuati o incongruenze numeriche idonee a porre in discussione in concreto la pretesa erariale.
Parimenti non persuadono le doglianze formulate in termini generali per la contestazione dell'an e del quantum e sulla “mancata trasparenza” degli interessi/accessori. Da un lato, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha richiamato correttamente il riparto di competenze, per cui l'agente della riscossione procede sulla base dei carichi affidati e non è tenuto a sindacare il merito della pretesa tributaria;
dall'altro lato, l'ente creditore si è costituito e ha esplicitato la genesi della pretesa nel controllo automatizzato, senza che il ricorrente abbia contrapposto una confutazione puntuale sul merito del controllo o sull'effettività dell'omissione dei versamenti. Quanto agli interessi e agli accessori, l'assenza, nel ricorso, di una specifica allegazione di errori di calcolo (con indicazione di periodi, tassi applicati, importi contestati e relativo ricalcolo) non consente di ravvisare un vizio rilevante dell'atto impugnato, restando la censura sul punto meramente assertiva. Infine, quanto ai dedotti vizi di notifica, l'eccezione non trova accoglimento alla luce della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; in ogni caso, la proposizione del ricorso presuppone la piena conoscenza dell'atto (con effetto sanatorio) e comunque le doglianze sul punto non sono state sostenute da elementi idonei a dimostrare una lesione concreta del diritto di difesa.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le
Amministrazioni resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 849, 16 per ciascuno degli uffici resistenti.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026.
Il Giudice unico
D.Chiaro