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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
, , , con il patrocinio degli Avv.ti Anna Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ferrara, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri
RICORRENTI
Contro
- in persona del Controparte_1
Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito si espone.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per
i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che il sig. , nell'a.s. 2024/25, ha stipulato contratto a tempo indeterminato, con decorrenza Parte_1 giuridica dal 01.09.2023, presso l'Istituto Comprensivo di Castellanza (VA), come da contratto in atti (doc.
10);
➢ il sig. , nell'a.s. 2024/25, ha stipulato nuovo contratto a tempo determinato, dal Parte_2
01.09.2024 al 31.08.2025, orario cattedra completo, presso l'I.P.S.I.A. “Antonio Parma” di Saronno (VA), come da contratto in atti (doc. 11);
➢ la sig.ra , risulta attualmente in attesa di incarico. La ricorrente, precedentemente Parte_3 inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Varese (GPS) (doc. 12), da cui ha ricevuto i precedenti incarichi, risulta attualmente inserita, per il nuovo biennio 2024/26, nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Catania (GPS), come da stralcio GPS in atti (doc. 13).
Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Conseguentemente l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. . Parte ricorrente, stante anche ragioni di economia processuale, ha aderito alla richiesta, proposta dal resistente, di estensione del riconoscimento del beneficio economico agli anni scolastici successivi CP_1 alla notifica del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 oltre accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico l'anno scolastico 2022/23, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per il ricorrente anche per Parte_2
l'anno 2024/2025;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 10.2.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
, , , con il patrocinio degli Avv.ti Anna Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ferrara, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri
RICORRENTI
Contro
- in persona del Controparte_1
Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito si espone.
La Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per
i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che il sig. , nell'a.s. 2024/25, ha stipulato contratto a tempo indeterminato, con decorrenza Parte_1 giuridica dal 01.09.2023, presso l'Istituto Comprensivo di Castellanza (VA), come da contratto in atti (doc.
10);
➢ il sig. , nell'a.s. 2024/25, ha stipulato nuovo contratto a tempo determinato, dal Parte_2
01.09.2024 al 31.08.2025, orario cattedra completo, presso l'I.P.S.I.A. “Antonio Parma” di Saronno (VA), come da contratto in atti (doc. 11);
➢ la sig.ra , risulta attualmente in attesa di incarico. La ricorrente, precedentemente Parte_3 inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Varese (GPS) (doc. 12), da cui ha ricevuto i precedenti incarichi, risulta attualmente inserita, per il nuovo biennio 2024/26, nelle graduatorie provinciali per le supplenze di Catania (GPS), come da stralcio GPS in atti (doc. 13).
Posto quanto sopra, in concreto risulta che parte ricorrente abbia svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo stata assunta per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Conseguentemente l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Non può infatti disporsi una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. . Parte ricorrente, stante anche ragioni di economia processuale, ha aderito alla richiesta, proposta dal resistente, di estensione del riconoscimento del beneficio economico agli anni scolastici successivi CP_1 alla notifica del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente in complessivi euro 400,00 oltre spese generali, spese vive per euro 49,00 oltre accessori di legge, con la distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico l'anno scolastico 2022/23, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per il ricorrente anche per Parte_2
l'anno 2024/2025;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 10.2.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari