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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90044600 04 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1174/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva.
Resistente: Come da parte motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220249004460004000 dell'8/10/2024, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, notificata a mezzo posta in data 29/03/2025, afferente la cartella di pagamento n. 01220170001044916000, presuntivamente notificata in data 11/07/2017, per il mancato pagamento di tasse automobilistiche relative
Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggetto del presente atto di impugnazione (appunto la cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'ente impositore Regione Campania.
Tuttavia, quand'anche l'Agenzia delle Entrate riscossione oppure l'Ente impositore dovessero dare prova della presunta avvenuta (corretta) notifica della suddetta cartella e degli atti prodromici, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la intimazione di pagamento oggi impugnata.
Ha quindi eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici all' intimazione e, comunque, la prescrizione delle somme richieste, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione spa che ha contestato la fondatezza del ricorso concludendo per il rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ritenuta la competenza/giurisdizione di quest'Ufficio come individuata dalla prevalente giurisprudenza per vicende quale quella in esame, deve evidenziarsi che è la stessa resistente a confermare che, prima dell'atto impugnato, l'unico atto interruttivo della prescrizione è stata la notifica effettuata in data
11.7.2017.
Quindi deve ritenersi maturata la prescrizione, che in tema di tasse automobilistiche è triennale, già dal luglio 2020.
Non può essere condivisa la tesi della resistente che richiamando un orientamento giurisprudenziale risalente e rimasto isolato, vorrebbe che con la notifica della cartella di pagamento si determini un effetto novativo delle singole obbligazioni con applicazione dei termini ordinari (decennali) di prescrizione.
La Corte di Cassazione, (cfr. anche l'ordinanza n. 22689/2024) ha ripetutamente chiarito che la mancata opposizione non converte automaticamente il termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Al contrario, si applica il termine specifico previsto per ciascun tributo (es. triennale per il bollo auto, decennale per i tributi erariali), che decorre nuovamente dalla data di notifica della cartella.
Ciò premesso, va accolto il ricorso per essersi maturata la prescrizione del credito tributario azionato.
Il motivo di accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il GIudice,
accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONE ROBERTO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90044600 04 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1174/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da parte motiva.
Resistente: Come da parte motiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220249004460004000 dell'8/10/2024, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino, notificata a mezzo posta in data 29/03/2025, afferente la cartella di pagamento n. 01220170001044916000, presuntivamente notificata in data 11/07/2017, per il mancato pagamento di tasse automobilistiche relative
Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggetto del presente atto di impugnazione (appunto la cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'ente impositore Regione Campania.
Tuttavia, quand'anche l'Agenzia delle Entrate riscossione oppure l'Ente impositore dovessero dare prova della presunta avvenuta (corretta) notifica della suddetta cartella e degli atti prodromici, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la intimazione di pagamento oggi impugnata.
Ha quindi eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici all' intimazione e, comunque, la prescrizione delle somme richieste, concludendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione spa che ha contestato la fondatezza del ricorso concludendo per il rigetto;
spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ritenuta la competenza/giurisdizione di quest'Ufficio come individuata dalla prevalente giurisprudenza per vicende quale quella in esame, deve evidenziarsi che è la stessa resistente a confermare che, prima dell'atto impugnato, l'unico atto interruttivo della prescrizione è stata la notifica effettuata in data
11.7.2017.
Quindi deve ritenersi maturata la prescrizione, che in tema di tasse automobilistiche è triennale, già dal luglio 2020.
Non può essere condivisa la tesi della resistente che richiamando un orientamento giurisprudenziale risalente e rimasto isolato, vorrebbe che con la notifica della cartella di pagamento si determini un effetto novativo delle singole obbligazioni con applicazione dei termini ordinari (decennali) di prescrizione.
La Corte di Cassazione, (cfr. anche l'ordinanza n. 22689/2024) ha ripetutamente chiarito che la mancata opposizione non converte automaticamente il termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Al contrario, si applica il termine specifico previsto per ciascun tributo (es. triennale per il bollo auto, decennale per i tributi erariali), che decorre nuovamente dalla data di notifica della cartella.
Ciò premesso, va accolto il ricorso per essersi maturata la prescrizione del credito tributario azionato.
Il motivo di accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il GIudice,
accoglie il ricorso e compensa le spese tra le parti.