Articolo 2 della Legge 18 marzo 2008, n. 57
Articolo 1Articolo 3
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10 aprile 2008
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 10 aprile 2008