Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Francescaroma-
na Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 928/2014 R.G. posto in decisione con provvedi-
mento del 5 gennaio 2025
tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1
, e C.F._1
2. , nata in [...] il Parte_1
01/05/1948, c.f. , entrambi rappresentati e di- C.F._2
fesi dall'avv. Giuseppe Laface giusta procura in atti;
attori e
N.Q. DI CURATORE DEL FALLIMENTO VITALE Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Brancato Controparte_3
giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni attori citavano in giudizio n.q. di curatore del Controparte_2 [...]
della società IT S.p.A. deducendo di essere proprietari di un fab- Per_1
1
sentito all'uso del terreno oggetto di causa dove era stata posizionata dal lo-
catario una tettoia di pertinenza del ristorante e che, da allora, i luoghi erano sempre rimasti immutati. Chiedevano, pertanto, che fosse dichiarato interve-
nuto l'acquisto per usucapione della particella n. 2801.
Si costituiva in giudizio la , la quale deduceva la im- Controparte_4
procedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di me-
diazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione per l'estrema genericità del contenuto dell'atto; nel merito rilevava che la Curatela aveva sempre tollerato le azioni di parte attrice non avendo mai perso il potere di fatto sui luoghi oggetto di causa. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
All'udienza del 23 giugno 2014 le parti venivano rimesse in mediazione ob-
bligatoria. Ammessi i mezzi istruttori, gli attori rendevano interrogatorio formale e venivano escussi quali testi di parte attrice , Testimone_1
, e di parte convenuta , Testimone_2 Testimone_3 Persona_2
. Con provvedimento del 5 gennaio 2025, la causa veniva trat- Testimone_4
tenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini ordinari per comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di cita-
zione per eccessiva genericità. L'art. 164 c.p.c. può applicarsi nell'ipotesi di
2 vizi della vocatio in ius e dell'edictio actionis. Nel caso in esame, nella rico- struzione della Curatela, l'atto di citazione sarebbe nullo per non avere indi- cato specificamente e analiticamente l'animus possidendi e il corpus posses-
sionis. Detta doglianza non coglie nel segno. Infatti, il vizio di insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, per essere ricondotto all'ambito applicativo della norma di cui sopra, deve affliggere il petitum e/o la causa
petendi nel senso che, da un esame complessivo dell'atto, non sia possibile identificarli. Difatti, la ragione ispiratrice della norma, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 27670/2008), è volta a porre im-
mediatamente il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso specifico, l'oggetto della domanda e la ragione in forza della quale si chiede il riconoscimento del diritto sono molto chiari, come d'altra parte è confermato dalle difese di parte convenuta che riescono a individuare correttamente gli estremi della domanda. Pertanto, le censure mosse dalla
[...]
potrebbero rilevare al più in ordine al merito della questione (la sussi- Pt_2
stenza o meno dei presupposti per l'acquisto a titolo originario è, infatti, og- getto d'indagine del presente procedimento) e non anche relativamente all'incertezza della domanda in toto che, invece, appare chiara e compiuta- mente identificata per come previsto dall'art. 163 c.p.c. (Cass. civ.
20861/2021).
Nel merito la domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Come noto, l'art. 1158 c.c., in tema di usucapione, dispone che la proprietà
dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi possono acquistarsi in virtù del possesso continuato per venti anni;
trattasi in-
fatti di un modo di acquisto a titolo originario avente ad oggetto un bene su-
3 scettibile di usucapione, e quindi in commercio e non demaniale. Fondamen- to dell'istituto è, dunque, una particolare situazione di fatto, e non un diritto,
esercitata, senza interruzioni, sulla cosa da parte di colui che, attraverso una prolungata signoria, rende il bene produttivo, rispettandone la sua destinazio- ne economica. Ad integrare il possesso utile ai fini dell'usucapione è necessa-
ria la presenza, oltre che dell'elemento materiale (corpus possessionis), anche dell'elemento psicologico (animus possidendi), costituito dall'intenzione di tenere la cosa per sé senza riconoscere l'esistenza di diritti o di poteri poziori sulla stessa;
detto potere di fatto sulla cosa si manifesta in un'attività corri-
spondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale di godi-
mento) c.d. uti dominus e, come emerge dall'art. 1163 c.c., il possesso – sia in buona che mala fede - deve essere altresì pubblico, non contestato, nec vi
nec clam, né deve essere mai stato interrotto dagli eventi che la legge consi-
dera idonei a causarne l'interruzione (art. 1167 c.c.). Il fatto materiale del possesso che abbia le predette caratteristiche determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene, purché sia stato protratto per almeno venti anni. Sul piano probatorio, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., in-
combe sull'attore l'onere di provare tutti i requisiti del possesso idonei a in-
tegrare la fattispecie acquisitiva. In altri termini, chi agisce in giudizio per es-
sere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisiti-
va e, quindi, non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possi-
dendi.
Nel caso in esame la prova è stata raggiunta. La prova testimoniale ha con-
sentito di accertare la sussistenza di entrambi i requisiti, richiesti dall'art. 4 1158 c.c., in capo agli attori. Invero, il teste ha affermato di aver lavo- Tes_2
rato dal 2005 al 2006 per gli attori come pizzaiolo e che, nella parte per cui è
causa, vi si trovavano tavoli e sedie delimitati da piante, nonché una tettoia.
Lo stesso ha riferito che erano gli attori ad occuparsi della manutenzione e che questo impegno era stato poi proseguito da lui nel momento in cui aveva preso in gestione l'attività negli anni 2006-2007. Nell'area, oltre la zona dei tavoli, riferiva, “oltre ai clienti, anche i proprietari del ristorante ed io stesso parcheggiavamo le nostre autovetture nell'area indicata”. Anche
[...]
ha riferito di essere stato incaricato nel 2003 dagli attori di presen- Tes_3
tare una pratica di condono edilizio e successivamente di curare la richiesta di autorizzazione per la realizzazione della tettoia. Ha inoltre precisato che
“Prima della realizzazione della tettoia comunque nell'area poi in parte oc- cupata dalla tettoia c'erano già delle fioriere fissate al suolo, disposte nell'area delimitata con la tettoia;
nella restante parte venivano parcheggia- te le autovetture, anch'io ho parcheggiato la mia e precisamente nelle aree ai lati della tettoia e anche davanti alla stessa. Ho creduto che l'area di cui
ho detto fosse di pertinenza del ristorante e di proprietà degli attori. Preciso
che io stesso ho seguito i lavori di realizzazione della tettoia”. Tra i testimoni escussi particolarmente rilevante ai fini del decidere è la deposizione dell , il quale ha riferito di aver condotto in affitto il locale dal 1990 Tes_1
al 2004 e di essere stato lui, di fatto, a chiudere l'area per posizionarvi i tavo- lini. Rappresentava di aver “realizzato un massetto, […] delimitato la zona con dei paletti e delle piante […] e messo dei tavolini”. Deduceva, inoltre,
nel 1990, inoltre, di aver posizionato una tettoia in legno coperta per oltre metà del terreno che poi non era stata rimossa al momento della riconsegna
5 dell'immobile. Su dette circostanze, tra l'altro, conviene finanche il teste
[...]
di parte convenuta il quale ha affermato di aver visto la pedana e la Tes_5
tettoia collocate nel terreno per cui è causa all'incirca nella metà degli anni
Novanta (“posso dire che nel 1995 circa ho presentato una richiesta di va- riante di lottizzazione e ricordo che all'incirca a metà degli anni Novanta mi
sono accorto di una pedana e una tettoia che occupavano una porzione
dell'area oggetto di causa […] inizialmente la pedana era più piccola poi è stata estesa fino ad occupare metà della strada”). A confermare il possesso
uti dominus e, soprattutto nella forma del ius excludendi alios, posto in essere dagli attori in via pacifica e indisturbata, vi è un ulteriore elemento: la delimi-
tazione del terreno attraverso la costruzione di un muro che non consentiva il passaggio ad altri, circostanza su cui tutti i testimoni – ad eccezione di IT,
il quale non ricordava molto dello stato dei luoghi – hanno convenuto.
Questi elementi considerati nel loro insieme consentono di desumere che il possesso posto in essere dagli attori si sia protratto, in assenza di atti interrut-
tivi dimostrati da parte convenuta, dal 1990 sino alla data di proposizione dell'azione e che, dunque, il requisito temporale richiesto dalla norma sia sta-
to integrato. I comportamenti posti in essere dagli attori – la concessione in godimento ad altri, l'apposizione e l'allargamento della tettoia, la chiusura dell'area, le fioriere interrate ecc. – dimostrati e confermati dalla quasi totali-
tà dei testi (solo il non ha confermato queste ulteriori circo- Testimone_4
stanze, ma non le ha neppure negate non ricordando né se vi fosse una recin-
zione, né se vi fosse una tettoia) escussi durante la fase istruttoria consente di accertare la sussistenza in capo agli stessi degli elementi del corpus posses-
sionis e dell'animus possidendi. Infatti, come detto, la giurisprudenza afferma
6 che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussi-
stenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabil- mente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge,
un potere corrispondente a quello del proprietario (Cass. civ. n. 21191/2013).
Rinvenuti sussistenti detti elementi nei comportamenti estrinseci posti in es-
sere dagli attori, deve essere, pertanto, dichiarato intervenuto l'acquisto per usucapione del fondo sito in Rometta, frazione Marea, via C. Violato n. 9,
identificato al catasto di detto comune alla particella n. 2801, fg. 2 in favore di e Controparte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m.
55/2014 ancorché si tratti di giudizio instaurato prima della sua entrata in vi-
gore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esau-
rita nel periodo pregresso, scaglione da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00,
valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 928/2014 R.G., così
decide:
1. Dichiara intervenuto l'acquisto per usucapione del fondo sito in Ro-
metta, frazione Marea, via C. Violato n. 9, identificato in catasto al fg.
2, part. n. 2801, in favore di e Controparte_1 Parte_1
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Condanna la Controparte_5
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 64,00 per
[...]
7 spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, spese generali nel-
la misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Messina, 29/05/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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