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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1955/23 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Violante e Fidente in sost. di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Violante conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv.ta Fidente conclude come da comparsa di costituzione.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello a seguito di rinvio della Corte di cassazione n. 1955/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, (poi ) Controparte_4 CP_3 ha dedotto di avere effettuato a favore di prestazioni di fornitura, manutenzione e assistenza CP_2 software come da fattura n. 166/08, per il corrispettivo di € 1.204,56. Chiesto ed ottenuto, per tale somma, un decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione CP_2 sostenendo che il contratto fra le parti si era risolto per scadenza del termine e che la clausola di rinnovo automatico doveva ritenersi nulla/inefficace, e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di controparte.
si è costituita, contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
Con sentenza n. 253/16, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando che nulla era dovuto a . Controparte_4
ha proposto appello e si è costituita, entrambe insistendo nelle Controparte_4 CP_2 rispettive tesi.
Con sentenza n. 244/20, questo Tribunale ha accolto l'appello, rigettando l'opposizione.
ha proposto ricorso per cassazione e ha resistito, entrambe di nuovo CP_2 Controparte_4 insistendo nelle rispettive tesi.
Con ordinanza del 20.7.23, la Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la clausola di rinnovo automatico del contratto, sulla quale si basa la domanda di , deve essere Controparte_4 considerata astrattamente vessatoria, come tale da sottoscrivere specificamente ex art. 13412 cc, e rimettendo quindi a questo Tribunale, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio, al fine di fare applicazione del predetto principio di diritto, previa verifica, in fatto, circa la natura di contratto per adesione di quello per il quale è causa.
ha riassunto il processo e (già ) si è costituita, tutte CP_2 CP_5 Controparte_4 ancora una volta insistendo nelle rispettive tesi.
Motivi della decisione
Alla luce della decisione della Cassazione, nella presente sede occorre unicamente verificare se quello per il quale è causa sia o meno un contratto per adesione.
La risposta a tale interrogativo è sicuramente positiva.
Per un verso, infatti, si tratta di un testo redatto su carta intestata della , con Controparte_4 la controparte indicata quale “cliente” e con i relativi spazi lasciati in bianco, da riempire con il nominativo di volta in volta in questione, così come parimenti in bianco, da riempire di volta in volta, sono altri campi del contratto, quale ad esempio quello relativo all'importo del canone. Per altro verso, poi, nel contratto del 2005 ed in quello del 2006 le condizioni contrattuali sono le stesse. In ultimo, infine, è la stessa a dare per scontata la circostanza, nei propri atti dei Controparte_4 precedenti gradi di giudizio, laddove sostiene che “anche il fatto che i contratti siano stati sottoscritti attraverso l'uso di moduli proposti da non rileva in alcun modo ai fini della Controparte_4 vessatorietà delle clausole” (v. ad es. a p. 11-12 della citazione in appello). La clausola di rinnovo automatico deve dunque essere senz'altro ritenuta (non solo in astratto, ma anche) concretamente vessatoria.
Ciò posto, e considerato che la presenza di un'unica firma, riferita a tutte le clausole contrattuali, non soddisfa il requisito della specifica sottoscrizione, ne consegue che il contratto deve ritenersi non essersi rinnovato, ragione per cui la domanda di , fondata sul presupposto CP_6 del rinnovo, deve essere ritenuta infondata.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di tutti i gradi di giudizio successivi al primo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi di giudizio successivi al CP_6 CP_2 primo, che unitariamente liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 583,44 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Violante e Fidente in sost. di CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.to Violante conclude come da foglio depositato telematicamente.
L'avv.ta Fidente conclude come da comparsa di costituzione.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello a seguito di rinvio della Corte di cassazione n. 1955/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, (poi ) Controparte_4 CP_3 ha dedotto di avere effettuato a favore di prestazioni di fornitura, manutenzione e assistenza CP_2 software come da fattura n. 166/08, per il corrispettivo di € 1.204,56. Chiesto ed ottenuto, per tale somma, un decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione CP_2 sostenendo che il contratto fra le parti si era risolto per scadenza del termine e che la clausola di rinnovo automatico doveva ritenersi nulla/inefficace, e chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di controparte.
si è costituita, contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
Con sentenza n. 253/16, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando che nulla era dovuto a . Controparte_4
ha proposto appello e si è costituita, entrambe insistendo nelle Controparte_4 CP_2 rispettive tesi.
Con sentenza n. 244/20, questo Tribunale ha accolto l'appello, rigettando l'opposizione.
ha proposto ricorso per cassazione e ha resistito, entrambe di nuovo CP_2 Controparte_4 insistendo nelle rispettive tesi.
Con ordinanza del 20.7.23, la Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la clausola di rinnovo automatico del contratto, sulla quale si basa la domanda di , deve essere Controparte_4 considerata astrattamente vessatoria, come tale da sottoscrivere specificamente ex art. 13412 cc, e rimettendo quindi a questo Tribunale, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio, al fine di fare applicazione del predetto principio di diritto, previa verifica, in fatto, circa la natura di contratto per adesione di quello per il quale è causa.
ha riassunto il processo e (già ) si è costituita, tutte CP_2 CP_5 Controparte_4 ancora una volta insistendo nelle rispettive tesi.
Motivi della decisione
Alla luce della decisione della Cassazione, nella presente sede occorre unicamente verificare se quello per il quale è causa sia o meno un contratto per adesione.
La risposta a tale interrogativo è sicuramente positiva.
Per un verso, infatti, si tratta di un testo redatto su carta intestata della , con Controparte_4 la controparte indicata quale “cliente” e con i relativi spazi lasciati in bianco, da riempire con il nominativo di volta in volta in questione, così come parimenti in bianco, da riempire di volta in volta, sono altri campi del contratto, quale ad esempio quello relativo all'importo del canone. Per altro verso, poi, nel contratto del 2005 ed in quello del 2006 le condizioni contrattuali sono le stesse. In ultimo, infine, è la stessa a dare per scontata la circostanza, nei propri atti dei Controparte_4 precedenti gradi di giudizio, laddove sostiene che “anche il fatto che i contratti siano stati sottoscritti attraverso l'uso di moduli proposti da non rileva in alcun modo ai fini della Controparte_4 vessatorietà delle clausole” (v. ad es. a p. 11-12 della citazione in appello). La clausola di rinnovo automatico deve dunque essere senz'altro ritenuta (non solo in astratto, ma anche) concretamente vessatoria.
Ciò posto, e considerato che la presenza di un'unica firma, riferita a tutte le clausole contrattuali, non soddisfa il requisito della specifica sottoscrizione, ne consegue che il contratto deve ritenersi non essersi rinnovato, ragione per cui la domanda di , fondata sul presupposto CP_6 del rinnovo, deve essere ritenuta infondata.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese di tutti i gradi di giudizio successivi al primo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi di giudizio successivi al CP_6 CP_2 primo, che unitariamente liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore ed € 583,44 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari