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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3737/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Gioffrè, che lo rappresenta e difende per procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento indennità di accompagno e benefici ex art. 3, co. III,
Legge 104
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 06/07/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1436/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per l'indennità di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III, previo riconoscimento dello status di persona con disabilità ex art. 3, co. I, Legge
104 nella misura del 100%.
Nell'odierno giudizio, il ricorrente chiedeva il riconoscimento degli invocati diritti, con la condanna dell' alla corresponsione degli emolumenti, con vittoria di spese e compensi da CP_2
distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria CP_2
amministrativa e il rigetto del ricorso, non essendo in possesso dei requisiti Pt_1
costitutivi del diritto preteso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato l'incidenza invalidante delle patologie da cui risultava affetto.
Parte ricorrente, a fondamento delle proprie censure, adduceva che il consulente avesse sottostimato la grave compromissione dell'autonomia e lo stato invalidante, come emergerebbe dai certificati specialistici strumentali in atti, a tal fine richiamando le limitazioni funzionali e le seguenti infermità: “lombosciatalgia bilaterale coxalgia bilaterale, radicolopatia cronica C5-C6-C7 ds e L4-L5-S1 ds, gonartrosi grave a dx, insufficienza acuta di circolo in territorio vertebro-basilare”.
In particolare, la difesa stigmatizzava la visita medica effettuata e scriveva che il consulente medico non avrebbe tenuto conto come il ricorrente fosse “reduce da intervento alla colonna lombosacrale (dimissione il 01.03.2023), con prescrizione di busto steccato non riusciva a mantenere posizione seduta a causa del dolore alla schiena e teneva posizione eretta appoggiandosi su due bastoni canadesi, di cui tra l'altro non può fare a meno neppure per i piccoli spostamenti casalinghi”.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando, sulla base di esse, come
[...] l'interessato fosse affetto da “Esiti di intervento chirurgico di discectomia percutanea L3-L4
e washing del canale in soggetto con artroprotesi ginocchio sinistro, grave gonartrosi destra
e pregressa insufficienza acuta di circolo in territorio vertebro-basilare”.
Riteneva il consulente che il ricorrente fosse invalido nella misura del 100%, osservando che
“ è persona capace di deambulare autonomamente e di attendere agli atti Parte_1
quotidiani della vita, senza bisogno di assistenza continua.
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'handicap si fa presente che le minorazioni di cui alla diagnosi non riducono con connotazioni di gravità l'autonomia personale di
[...]
, non ricorrendo le condizioni previste dall'art.3, comma 3 della Legge 104/92”. Pt_1
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, condividendosi le risultanze raggiunte dalla Ctu nel procedimento n. r.g.
1436/2022 e non potendo essere accolte le doglianze del ricorrente nei confronti della relazione del dott. , che appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e Per_1
priva di vizi logici.
Deve al riguardo rammentarsi, che l'art. 445 bis del c.p.c. nel disciplinare, ai co. VI e VII, il giudizio che scaturisce dalla contestazione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico obbligatorio previsto dai primi commi, nulla prevede in merito al rinnovo della Ctu;
pertanto, detto rinnovo è necessariamente rimesso alla valutazione del Giudice che deve essere guidata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che al riguardo affermano che la perizia debba essere rinnovata solo quando vengano dedotte la sussistenza di una “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata o di omissione degli accertamenti strumentali” e invece che detta richiesta non debba trovare accoglimento laddove le censure si riducono, come nel caso di specie, ad “una generica critica di sopravalutazione delle patologie riscontrate, risolvendosi in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del processo logico-formale” – Cass. Civ. 7013/2004.
In conclusione, le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Infatti, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3. Decisione e spese.
Pertanto il ricorrente non possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'indennità di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III;
il ricorso è da ritenersi rigettato, non ritenendosi necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese giudiziali delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, della presente fase ed euro CP_2
1.168,50 per la fase di a.t.p., oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 28 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando