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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1978/2019 vertente
TRA
, C.F.: in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Scalea (CS), via Oberdan n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
, C.F.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Scalea (CS), C.so Mediterraneo n. 427 presso lo studio dell'avv. Gaetana Senise, e rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Andreotta in virtù di procura stesa allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e
, C.F.: , e , C.F.: CP_2 C.F._2 CP_3
, rappresentate e difese dall'avv. Sabrina Varricchio e dall'avv. C.F._3
IC LA in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTE
pagina 1 di 11 e
, C.F.: , e , CF: CP_4 C.F._4 CP_5 elettivamente domiciliati in Rende (CS), via J. F. Kennedy n. C.F._5
56/D, presso lo studio dell'avv. Leopoldo Biondo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
e
, C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro.
ER CH
e
, C.F.: elettivamente domiciliata in Sala CP_7 C.F._6
Consilina (SA), via G. Mezzacapo n. 221/C, presso lo studio dell'avv. Antonio
Santarsiere, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
ER CH
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16.02.2023, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di , quale erede della parte convenuta . Controparte_8 CP_9
Con ordinanza del 09.10.2023 il Tribunale rilevava che la parte attrice aveva fatto presente di non essere riuscita a provvedere alla rinnovazione della notifica (più volte disposta dal Tribunale, v. verbale d'udienza dell'11.01.2022, provvedimento del 16.02.2023) dell'altro erede di , . CP_9 Persona_1
pagina 2 di 11 Sicché può affermarsi la tacita rinuncia alla domanda da parte del Parte_1 nei confronti degli eredi di , ovvero e
[...] CP_9 Controparte_8 Per_1
[...]
1. Sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., eccepita da
e . CP_2 CP_3
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, e hanno chiesto dichiararsi la nullità CP_2 CP_3 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., deducendo l'assoluta incertezza circa l'esistenza del diritto di proprietà vantato dal Comune di Parte_1 sul fondo ove insistono le abitazioni costruite nel 1972 e oggetto di causa.
Nel caso di specie l'atto di citazione non risulta inficiato da vizi che ne giustifichino la declaratoria di nullità, risultando ben definito l'oggetto della domanda (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, nella specie la proposta irrevocabile di acquisto del 12.04.2012 avente ad oggetto il terreno con relative accessioni, identificato al comparto n° 3 lotto 13, della superficie complessiva di mq.
495,00, censito al Catasto Terreni al foglio 52 particella 954 e al catasto edilizio Urbano, per mancato allineamento catastale al foglio 52 particella 816, sub 4,5,7,8, in atti) e specificamente esposti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.
L'incertezza in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo al Parte_1 su tali cespiti è questione che attiene al merito del giudizio e va accertata alla
[...] luce degli elementi probatori in atti.
Per tutti questi motivi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va disattesa.
2. Sul difetto di legittimazione passiva eccepito da . CP_1
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 nel presente giudizio deducendo di vantare un mero godimento materiale rispetto al bene immobile oggetto della proposta irrevocabile di acquisto cui il Comune attore ha chiesto l'adempimento, essendo , con la quale egli sarebbe coniugato in regime di CP_7 separazione dei beni, la proprietaria di tale cespite per averlo acquistato il 28.10.1987.
Ebbene, dall'atto di compravendita del 28.10.1987, a firma notar , rep. n. Per_2
39159, racc. n. 16705 (allegato al fascicolo di ) si evince che CP_1 CP_8 pagina 3 di 11 coniugata in regime di separazione dei beni, acquistava da la CP_7 Persona_3 proprietà superficiaria dell'appartamento sito nel Comune di alla via f.lli Parte_1
Cervi, ubicato al primo piano, e del box auto ubicato al piano terra;
ma nell'atto notarile non risultano indicati i riferimenti catastali di tali beni, essendo espressamente previsto che “per la migliore identificazione dei cespiti compravenduti” le parti “fanno pieno riferimento” alle “planimetrie d'accatastamento” (v. p. 2 del contratto).
Tali planimetrie di accatastamento non sono rinvenibili nella documentazione probatoria versata in atti e tale carenza probatoria osta alla possibilità di ritenere univocamente coincidenti il bene acquistato da con l'atto notarile del 28.10.1987 e la CP_7 quota del terreno in possesso a oggetto della proposta irrevocabile di CP_1 acquisto (allegato n. 10 al fascicolo di parte attrice), non potendo escludersi che si tratti di cespiti tra loro differenti.
Invero, nella proposta irrevocabile di acquisto di immobile è il solo a CP_1 risultare in possesso della quota del terreno con relative accessioni, identificato al comparto n. 3, lotto n. 13, censito al catasto terreni al foglio 52, p.lla 954, e al catasto edilizio urbano al foglio n. 52, p.lle 816, sub 4, 5, 7 e 8 ed è (e non anche CP_1
), tra gli altri, ad essere individuato come proponente. CP_7
Per tali motivi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita da CP_1 va disattesa.
[...]
3. Sulla domanda di declaratoria di nullità dell'atto notarile di compravendita transattiva del 22.04.2016.
La domanda è fondata e va accolta.
Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio Parte_1 demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso
Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di
a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del Parte_1
pagina 4 di 11 precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico”; ai sensi dell'art. 5 della medesima normativa:
“È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto”.
Nel caso di specie, con atto di compravendita transattiva del 22.04.2016, per notar
Rep. n. 321670, Racc. n. 56540 (doc. 13 allegato al fascicolo di parte Persona_4 attrice), l , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e Controparte_6 delle Finanze, ha venduto in favore del Comune di , che ha acquistato, “la Parte_1 piena proprietà dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto Controparte_10 fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del
[...]
” (art. 1). CP_10
Orbene, in base alla richiamata legge n. 113/1983, il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che, in un primo momento, il trasferisca il compendio al Comune di e CP_10 Parte_1 che, in un secondo momento, quest'ultimo venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari che alla data del 1 dicembre 1981 abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, si ritiene che, in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si CP_10 Parte_1 sia verificato il trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni ivi realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del siccome dallo stesso acquisite in forza di CP_10 accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.6.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del Parte_1
22.04.2016 non contempla anche il trasferimento delle costruzioni (cui fa riferimento l'art. 2); invero, l'art. 1 fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e l'art. 3, rubricato “Dichiarazioni in materia urbanistica”, fa riferimento ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente pagina 5 di 11 sovrastante;
e il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n. 47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. È chiaro, dunque, che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 010.9.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati.
Pertanto, nel caso in esame, in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta non v'è dubbio che l'atto di compravendita transattiva del 22.04.2016 abbia prodotto l'effetto del trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei Parte_1 fabbricati ivi insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”).
Tuttavia, il trasferimento negoziale dei fabbricati richiedeva, a pena di nullità testuale – riconducibile nell'alveo del 3° comma dell'art. 1418 c.c. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8230 del 22/3/2019) –, le menzioni urbanistiche e catastali prescritte dagli artt. 40 L.
47/1985, 46 D.p.r. 380/2001 e 29 L. 52/1985 e, in particolare, l'indicazione del titolo abilitativo della costruzione sul piano urbanistico e del suo identificativo catastale, oltre che la dichiarazione di conformità catastale (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 21083 del 4/7/2022: “La nullità comminata dall'art. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985, "ratione temporis" vigente, sostituito dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 – che colpisce gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove non risultino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria – rileva anche in caso di atti di trasferimento di terreni sui quali siano state realizzate opere qualificabili come edifici (o loro parti), atteso che in tal caso la compravendita del terreno comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, acquisiti in proprietà per accessione ex art. 934 c.c. dal venditore del terreno, indipendentemente da chi li abbia costruiti, ancorché non menzionati espressamente nell'atto (salvo che il venditore al pagina 6 di 11 momento della cessione conservi espressamente la proprietà a sé o ad altri di tali manufatti)”).
In senso contrario, infatti, non vale obiettare che, ai sensi dei commi 18, 19 dell'art. 3
D.L. 351/2001, come interpretati autenticamente comma 6 dell'art. 11 quinquies D.L. 203/2005, le menzioni urbanistiche e catastali non sarebbero necessarie per le compravendite di immobili pubblici. A ben vedere, l'art. 3 D.L. 351/2001, all'esordio del suo primo comma, si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dei “beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1” e, quindi, a quella eccezionale ipotesi di dismissione dettagliatamente procedimentalizzata dal medesimo D.L. 351/2001 attraverso la costituzione di apposite società alle quali in prima battuta dovevano essere alienati gli immobili pubblici oggetto della proceduta e la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio statale. Quest'ultima è, quindi, di ipotesi del tutto diversa da quella che qui occupa, alla quale, pertanto, non possono applicarsi né in via estensiva né in via analogica (in presenza di norma eccezionali e comunque in difetto di eadem ratio) gli esoneri previsti dai commi 18, 19 dell'art. 3.
Infine, deve escludersi che un diritto di superficie sugli immobili edificati nell'area demaniale d'interesse sia stato direttamente costituito dalla Legge Praia in favore degli occupanti con effetti limitativi del previsto trasferimento immobiliare dallo Stato al
Comune. Invero, nessuna disposizione normativa, neppure l'art. 5 che effettivamente utilizza il termine “superficie”, consente tale interpretazione. In particolare, il predetto articolo – laddove vieta “agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto”, in conformità alla sua lettera e ratio (impedire che una sostanziale sanatoria si possa tradurre in occasione lucrativa) – intende semplicemente precludere, per venti anni, agli occupanti sia di alienare il terreno unitamente ai fabbricati sia di trasferire solo questi ultimi attraverso la costituzione del diritto di superficie ex art. 952 c.c.
Pertanto, in conclusione, in difetto delle menzioni urbanistiche e catastali prescritte dagli artt. artt. 40 l. 47/1985, 46 dpr 380/2001 e 29 l. 52/1985, deve essere dichiarata la nullità dell'atto compravendita transattiva del 22.04.2016.
4. Sulle domande avanzate dalla parte attrice. Le domande sono infondate e vanno disattese, alla luce dell'accertata nullità dell'atto di compravendita transattiva del 22.04.2016.
pagina 7 di 11
5. Sulle domande riconvenzionali di accertamento di usucapione per accessione del possesso e di risarcimento danni morali, avanzate da e CP_5
. CP_4
Le domande sono infondate e vanno disattese.
A sostegno della domanda di dichiarazione di avvenuta usucapione per accessione del possesso del terreno per cui è causa, e hanno dedotto di CP_5 CP_4 essere gli attuali possessori del bene per averlo ricevuto a titolo derivativo, nell'anno
2009, dal loro dante causa, a sua volta possessore del cespite dal 1980 fino al trasferimento in loro favore.
Com'è noto, invero, ai sensi dell'1158 c.c., la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. L'inerzia del proprietario si manifesta nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio dei poteri dominicali vale a rendere di per sé equivoco e non pacifico il possesso altrui ed impedisce che questo aderisca al contenuto del diritto di proprietà e la conseguente usucapibilità di tale diritto (tra gli altri Cass. n. 3464/1988).
Gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dei diritti reali a titolo di usucapione sono l'elemento oggettivo del possesso uti dominus (corpus), e l'elemento soggettivo (animus possidendi). Il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena (Cass. n. 4436/1996). Il possesso, dunque, si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. L'elemento psicologico consiste, invece, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, vale a dire la volontà di disporre del bene come se fosse proprio
(Cass. n. 4206/1987, n. 5964/1996).
Nel caso di specie, sebbene con decreto interministeriale del 30.06.1987 (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice) l'area riportata al catasto del Comune di Pt_1 ai fogli di mappa 29, 41 e 52 sia stata trasferita dal pubblico demanio ai beni
[...]
pagina 8 di 11 patrimoniali dello Stato, così sancendo la usucapibilità dei beni medesimi da parte dei privati, non risulta sussistere in capo ai convenuti l'elemento soggettivo dell'animus possidendi richiesto dalla legge per usucapire.
Invero, la proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile, avanzata da e CP_5 dalla coniuge nei confronti verso il corrispettivo CP_4 Parte_1 di € 10.205,17 (v. doc. 10 allegato al fascicolo di parte attrice) risulta incompatibile con l'intenzione dell'occupante di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario, in quanto denota, al contrario, la consapevolezza, da parte del richiedente, della sussistenza del diritto dominicale sul bene in capo all'ente locale.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale di usucapione va rigettata.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda risarcitoria pure avanzata in via riconvenzionale da e da . CP_5 CP_4
La generica deduzione dei danni morali asseritamente patiti dai convenuti derivanti dallo stato di timore psicologico ingenerato dalla richiesta di sgombero dell'immobile avanzata dal Comune attore, non supportata da alcun elemento probatorio, non offre alcun parametro utile ad apprezzare natura ed entità dei danni effettivamente riportati;
sicché, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento (v. Cass. n. 13328/2015 secondo cui a fronte della genericità delle allegazioni non sorge nemmeno il potere-dovere del giudice di decidere nel merito).
6. Sulla domanda di ripetizione di indebito, avanzata da e CP_5
. CP_4
La domanda è fondata e va accolta.
Ancora in via riconvenzionale, e hanno chiesto la CP_5 CP_4 restituzione dell'importo di € 10.205,17, oltre interessi, poiché indebitamente corrisposto al Comune attore in virtù dell'offerta irrevocabile di acquisto di fatto mai accettata dall'ente locale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Nel caso di specie, risulta agli atti che con proposta irrevocabile del 28.02.2012, CP_5
e proponevano al Comune di di acquistare la quota
[...] CP_4 Parte_1 in loro possesso del terreno con relative accessioni, identificato al comparto n. 3, lotto n. pagina 9 di 11 13, censito al catasto terreni al foglio 52, p.lla 954, e al catasto edilizio urbano al foglio n. 52, p.lle 816, sub 4, 5, 7 e 8, al prezzo di € 10.205,17, da corrispondersi in quattro rate da € 2.551,30 (v. doc. 10 al fascicolo di parte attrice).
Ebbene, tutte le quattro rate dell'importo di € 2.551,30 ciascuna risultano corrisposte in favore del da parte di e (v. Parte_1 CP_5 CP_4 ricevute di pagamento, doc. 11 al fascicolo di parte attrice).
La declaratoria di nullità dell'atto notarile di compravendita transattiva del 22.04.2012 comporta la ripetizione, da parte del dei pagamenti eseguiti dai Parte_1 convenuti per l'acquisto del bene immobile oggetto di proposta, poiché privi di causa;
il Comune attore va, dunque, condannato a restituire a e a CP_5 CP_4
l'importo di € 10.205,17, da questi ultimi corrisposto per l'acquisto – mai perfezionatosi
– dei beni facenti parte del compendio di cui alla legge n. 113/1983.
7. Sulla dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa dell
[...]
. CP_6
La domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, l ha chiesto dichiararsi la inammissibilità Controparte_6 dell'atto di citazione di terzi con il quale il lo ha evocato in Parte_1 giudizio.
Per come si evince dalla lettura della memoria generica depositata dalla parte attrice il
03.09.2020 (in atti), il chiedeva di essere autorizzato alla Parte_1 chiamata in causa dell alla luce delle difese svolte dai convenuti Controparte_6
, ed , in relazione all'asserita nullità del CP_1 CP_3 CP_2 contratto di compravendita del 22 aprile 2016.
Orbene, considerando che tale contratto di compravendita è stato stipulato tra l
[...]
e il Comune di , deve ritenersi ammissibile la vocazione in CP_6 Parte_1 giudizio dell in quanto parte del contratto del quale è stata Controparte_6 accertata la nullità.
Non sussistono i presupposti (mala fede o colpa grave) che giustificano la condanna del soccombente al risarcimento dei danni derivanti dalla c.d. lite temeraria ex art. Pt_1
96 c.p.c.
8. Sulle spese di lite.
pagina 10 di 11 Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di compravendita stipulato tra l CP_6
in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
[...] ed il con atto per Notar del Parte_1 Persona_4
22.04.2016, Rep. n. 321670, Racc. n. 56540;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 restituire a e a l'importo di € 10.205,17; CP_5 CP_4
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Paola, 28.11.2025
IL GIUDICE
dr. Luigi Varrecchione
pagina 11 di 11