Art. 18.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera e) dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con l' art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , e' elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera e) dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con l' art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , e' elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.