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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 12695/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12695/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Stefano Lucido
ricorrente contro
CP_1
con l'Avv. Andrea Gagliasso
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 14.5.24 il Sig. ha intimato al Sig. lo sfratto per morosità Parte_1 CP_1
in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in
Torino in via Varaita n. 9 oggetto del contratto di locazione registrato il 26.5.15;
- all'udienza del 15.7.24 il Sig. a proposto opposizione richiamando la comparsa CP_1
di costituzione del 10.7.24 per negare la sua qualità di contraente;
- con ordinanza del 16.7.24 il G.D. ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c. nelle quali hanno dato atto che, nel frattempo, l'immobile era stato rilasciato in data 24.11.24;
- la causa, che ha ulteriore corso sulle restanti domande, non ha richiesto attività
istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Sig. ha instaurato il presente procedimento chiedendo la condanna del Parte_1
Sig. al rilascio dell'immobile - istanza superata dal rilascio spontaneo CP_1
concordato il 6.11.24 in sede di mediazione - e al pagamento di canoni e spese indicando il resistente quale contraente in forza del contratto di locazione registrato a
Trapani il 26.5.15;
- in tale scrittura la conduttrice è stata indicata nella diversa persona della Sig.ra Tes_1
le parti hanno dichiarato che l'immobile sarebbe stato utilizzato come circolo
[...]
culturale ricreativo-sportivo;
pagina 2 di 5 - diversamente da quanto esposto con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e alla luce delle difese successivamente svolte dalle parti, si ritiene, per questo, che il contratto in esame esuli dall'ambito della disciplina delle locazioni ad uso abitativo;
- non era dunque prescritta la forma scritta ad substantiam né per la sua stipulazione, né
per disporre il subentro dell'attuale resistente Sig. all'originaria conduttrice CP_1
Sig.ra Tes_1
- per ulteriore conseguenza, il ricorrente Sig. può avvalersi di ogni mezzo di Parte_1
prova per dimostrare che alla data di insorgenza delle lamentate morosità il conduttore fosse il circolo Lingotto e, poi, il Sig. he ne era legale rappresentante;
CP_1
- tale prova emerge sia dai bonifici di pagamento di canoni pregressi disposti dal resistente e che recano la specifica causale "affitto", sia dal verbale di rilascio del
24.11.24 nel quale il Sig. si è qualificato come conduttore, e non come CP_1
occupante sine titulo, sia nel testo, sia in calce nella sottoscrizione;
- la duplice dichiarazione ha valenza confessoria e, avvalorando la tesi attorea sulla qualificazione del contratto come locazione, contraddice la tesi del resistente secondo la quale le somme da lui versate corrispondono a quelle da imputarsi a ulteriore caparra ai sensi della proposta irrevocabile di acquisto dell'8.2.22;
- i capi di prova formulati dal resistente appaiono, per questo motivo, ininfluenti anche alla luce della preclusione codicistica alla prova testimoniale o presuntiva della simulazione nei rapporti tra le parti;
- pertanto, dato atto del sopravvenuto rilascio, occorre pronunciare sulle restanti domande respingendo la domanda riconvenzionale del Sig. volta al rimborso CP_1
dei canoni versati in passato e accogliendo la richiesta attorea di condanna del Sig.
l pagamento di euro 16.275 per i 31 canoni di euro 525 ciascuno maturati dal CP_1
pagina 3 di 5 maggio 2022 al novembre 2024, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- va, invece, respinta la richiesta attorea di rimborso delle spese condominiali perché il ricorrente non ha documentato, come sarebbe stato suo onere, di averle già
corrisposte al condominio;
- le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 460
- negoziazione: euro 389
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.355, oltre ad euro 409 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda,
dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile e della cessazione del contratto, pagina 4 di 5 - condanna al pagamento a favore di di euro CP_1 Parte_1
16.275 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 409 per esposti ed euro 3.355 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 8 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12695/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Stefano Lucido
ricorrente contro
CP_1
con l'Avv. Andrea Gagliasso
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 14.5.24 il Sig. ha intimato al Sig. lo sfratto per morosità Parte_1 CP_1
in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese relativi all'immobile sito in
Torino in via Varaita n. 9 oggetto del contratto di locazione registrato il 26.5.15;
- all'udienza del 15.7.24 il Sig. a proposto opposizione richiamando la comparsa CP_1
di costituzione del 10.7.24 per negare la sua qualità di contraente;
- con ordinanza del 16.7.24 il G.D. ha respinto l'istanza attorea ex art. 665 c.p.c., ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 426 c.p.c. nelle quali hanno dato atto che, nel frattempo, l'immobile era stato rilasciato in data 24.11.24;
- la causa, che ha ulteriore corso sulle restanti domande, non ha richiesto attività
istruttorie e viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 4.2.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il Sig. ha instaurato il presente procedimento chiedendo la condanna del Parte_1
Sig. al rilascio dell'immobile - istanza superata dal rilascio spontaneo CP_1
concordato il 6.11.24 in sede di mediazione - e al pagamento di canoni e spese indicando il resistente quale contraente in forza del contratto di locazione registrato a
Trapani il 26.5.15;
- in tale scrittura la conduttrice è stata indicata nella diversa persona della Sig.ra Tes_1
le parti hanno dichiarato che l'immobile sarebbe stato utilizzato come circolo
[...]
culturale ricreativo-sportivo;
pagina 2 di 5 - diversamente da quanto esposto con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e alla luce delle difese successivamente svolte dalle parti, si ritiene, per questo, che il contratto in esame esuli dall'ambito della disciplina delle locazioni ad uso abitativo;
- non era dunque prescritta la forma scritta ad substantiam né per la sua stipulazione, né
per disporre il subentro dell'attuale resistente Sig. all'originaria conduttrice CP_1
Sig.ra Tes_1
- per ulteriore conseguenza, il ricorrente Sig. può avvalersi di ogni mezzo di Parte_1
prova per dimostrare che alla data di insorgenza delle lamentate morosità il conduttore fosse il circolo Lingotto e, poi, il Sig. he ne era legale rappresentante;
CP_1
- tale prova emerge sia dai bonifici di pagamento di canoni pregressi disposti dal resistente e che recano la specifica causale "affitto", sia dal verbale di rilascio del
24.11.24 nel quale il Sig. si è qualificato come conduttore, e non come CP_1
occupante sine titulo, sia nel testo, sia in calce nella sottoscrizione;
- la duplice dichiarazione ha valenza confessoria e, avvalorando la tesi attorea sulla qualificazione del contratto come locazione, contraddice la tesi del resistente secondo la quale le somme da lui versate corrispondono a quelle da imputarsi a ulteriore caparra ai sensi della proposta irrevocabile di acquisto dell'8.2.22;
- i capi di prova formulati dal resistente appaiono, per questo motivo, ininfluenti anche alla luce della preclusione codicistica alla prova testimoniale o presuntiva della simulazione nei rapporti tra le parti;
- pertanto, dato atto del sopravvenuto rilascio, occorre pronunciare sulle restanti domande respingendo la domanda riconvenzionale del Sig. volta al rimborso CP_1
dei canoni versati in passato e accogliendo la richiesta attorea di condanna del Sig.
l pagamento di euro 16.275 per i 31 canoni di euro 525 ciascuno maturati dal CP_1
pagina 3 di 5 maggio 2022 al novembre 2024, oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- va, invece, respinta la richiesta attorea di rimborso delle spese condominiali perché il ricorrente non ha documentato, come sarebbe stato suo onere, di averle già
corrisposte al condominio;
- le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 460
- negoziazione: euro 389
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase istruttoria/di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 3.355, oltre ad euro 409 per esposti, 15% per spese generali, IVA
se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa domanda,
dato atto del sopravvenuto rilascio dell'immobile e della cessazione del contratto, pagina 4 di 5 - condanna al pagamento a favore di di euro CP_1 Parte_1
16.275 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 409 per esposti ed euro 3.355 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 8 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5