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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9277/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Gessica Policastro e Stefania Gatto, Controparte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
26/04/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 223 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 01.03.2002 e il 24.09.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, fissando la Per_2 sua residenza principale presso l'abitazione della madre, sita in Grugliasco nella Via Rodi n. 39;
DISPONE che la responsabilità genitoriale sia, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni del minore, delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno reciprocamente il figlio con sé, fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti purché le relative decisioni vengano comunque sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
DISPONE che il signor a decorrere dall'omologa della separazione ed entro il giorno 17 di CP_2 ogni mese, corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 l'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili sul conto corrente BNL cointestato fra le parti (fin tanto che la signora non accenderà un proprio conto corrente personale) da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra concordate o necessarie, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N.. Sul punto, al fine di prevenire eventuali future contestazioni e/o controversie, le parti dichiarano concordemente di volersi uniformare a quanto prescritto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati” del Tribunale di Torino che dichiarano di conoscere;
DÀ ATTO che le parti concordano che nulla verrà versato da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia essendo quest'ultima maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor si impegna sin d'ora a sottoscrivere la CP_2 documentazione necessaria alla signora per la richiesta dell'assegno unico che verrà percepito CP_1
pagina 2 di 4 integralmente da quest'ultima;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo fra i Per_2 coniugi:
- a week end alterni, dal venerdì quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola o a casa della madre sino alla domenica sera alle ore 21.00 (due pernottamenti);
- nella settimana che termina con il week end di spettanza del padre un ulteriore pomeriggio da quando lo andrà a prendere all'uscita scuola o a casa della madre sino alla sera alle ore 21.00; in caso di accordo fra i coniugi e se gli impegni lavorativi del padre lo permetteranno, potrà pernottare a casa del Per_2 padre in tale giornata e restare con lo stesso sino al momento del riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
- nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre, il padre potrà trascorrere con il figlio due pomeriggi da quando lo andrà a prendere all'uscita scuola o a casa della madre e sino alla sera alle ore 21.00; in caso di accordo fra i coniugi e se gli impegni lavorativi del padre lo permetteranno,
potrà pernottare a casa del padre in tali giornate e restare con lo stesso sino al momento del Per_2 riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
qualora l'attività lavorativa del padre glielo consenta, una ulteriore settimana, nel mese di giugno o luglio, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
- con riferimento alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il minore trascorrerà, in ogni caso, ad anni alterni, con ciascun genitore le giornate del 24 e del 25 dicembre, onde consentirgli di trascorrere le principali festività con entrambi;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal figlio con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, così come le festività infrannuali e i cosiddetti “ponti scolastici”, sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
Pasqua 2025 il minore la trascorrerà con il padre e Lunedì dell'Angelo
2025 il minore lo trascorrerà con la madre.
- il minore trascorrerà i propri compleanni ad anni alterni con ciascuno dei propri genitori, salvo che le parti non decidano di trascorrere il compleanno insieme.
I genitori si impegnano ad applicare il regime di visita con una certa flessibilità, venendo incontro alle reciproche esigenze lavorative e tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore oltre che ai desideri che verranno da questo espressi.
DISPONE che la casa coniugale, sita in Grugliasco alla Via Rodi. 39, di proprietà di entrambi i coniugi, sia assegnata con tutto l'arredo ivi esistente alla signora CP_1
DISPONE che la dimora abituale del minore e la sua residenza anagrafica vengano fissate presso la casa della madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato verrà chiuso, nel momento in cui la signora avrà aperto un proprio conto corrente personale, ove verrà versato il contributo al CP_1 mantenimento del minore;
Per_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare il proprio assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e dei passaporti del figlio minore;
DÀ ATTO, con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, che le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economico-patrimoniale dichiarando di nulla più avere a pretendere reciprocamente.
pagina 3 di 4 in punto spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9277/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Gessica Policastro e Stefania Gatto, Controparte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in TORINO il Controparte_1 Controparte_2
26/04/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 223 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 01.03.2002 e il 24.09.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, fissando la Per_2 sua residenza principale presso l'abitazione della madre, sita in Grugliasco nella Via Rodi n. 39;
DISPONE che la responsabilità genitoriale sia, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni del minore, delle sue capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno reciprocamente il figlio con sé, fatte salve, ovviamente, le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti purché le relative decisioni vengano comunque sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
DISPONE che il signor a decorrere dall'omologa della separazione ed entro il giorno 17 di CP_2 ogni mese, corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 l'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili sul conto corrente BNL cointestato fra le parti (fin tanto che la signora non accenderà un proprio conto corrente personale) da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra concordate o necessarie, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N.. Sul punto, al fine di prevenire eventuali future contestazioni e/o controversie, le parti dichiarano concordemente di volersi uniformare a quanto prescritto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati” del Tribunale di Torino che dichiarano di conoscere;
DÀ ATTO che le parti concordano che nulla verrà versato da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia essendo quest'ultima maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor si impegna sin d'ora a sottoscrivere la CP_2 documentazione necessaria alla signora per la richiesta dell'assegno unico che verrà percepito CP_1
pagina 2 di 4 integralmente da quest'ultima;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore , salvo diverso accordo fra i Per_2 coniugi:
- a week end alterni, dal venerdì quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola o a casa della madre sino alla domenica sera alle ore 21.00 (due pernottamenti);
- nella settimana che termina con il week end di spettanza del padre un ulteriore pomeriggio da quando lo andrà a prendere all'uscita scuola o a casa della madre sino alla sera alle ore 21.00; in caso di accordo fra i coniugi e se gli impegni lavorativi del padre lo permetteranno, potrà pernottare a casa del Per_2 padre in tale giornata e restare con lo stesso sino al momento del riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
- nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre, il padre potrà trascorrere con il figlio due pomeriggi da quando lo andrà a prendere all'uscita scuola o a casa della madre e sino alla sera alle ore 21.00; in caso di accordo fra i coniugi e se gli impegni lavorativi del padre lo permetteranno,
potrà pernottare a casa del padre in tali giornate e restare con lo stesso sino al momento del Per_2 riaccompagnamento a scuola il giorno seguente.
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
qualora l'attività lavorativa del padre glielo consenta, una ulteriore settimana, nel mese di giugno o luglio, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno;
- con riferimento alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il minore trascorrerà, in ogni caso, ad anni alterni, con ciascun genitore le giornate del 24 e del 25 dicembre, onde consentirgli di trascorrere le principali festività con entrambi;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo verranno trascorse dal figlio con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni, così come le festività infrannuali e i cosiddetti “ponti scolastici”, sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
Pasqua 2025 il minore la trascorrerà con il padre e Lunedì dell'Angelo
2025 il minore lo trascorrerà con la madre.
- il minore trascorrerà i propri compleanni ad anni alterni con ciascuno dei propri genitori, salvo che le parti non decidano di trascorrere il compleanno insieme.
I genitori si impegnano ad applicare il regime di visita con una certa flessibilità, venendo incontro alle reciproche esigenze lavorative e tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore oltre che ai desideri che verranno da questo espressi.
DISPONE che la casa coniugale, sita in Grugliasco alla Via Rodi. 39, di proprietà di entrambi i coniugi, sia assegnata con tutto l'arredo ivi esistente alla signora CP_1
DISPONE che la dimora abituale del minore e la sua residenza anagrafica vengano fissate presso la casa della madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato verrà chiuso, nel momento in cui la signora avrà aperto un proprio conto corrente personale, ove verrà versato il contributo al CP_1 mantenimento del minore;
Per_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare il proprio assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e dei passaporti del figlio minore;
DÀ ATTO, con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, che le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economico-patrimoniale dichiarando di nulla più avere a pretendere reciprocamente.
pagina 3 di 4 in punto spese di lite. Per_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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