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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 473/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata presso la casella PEC Email_1
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CASILLI, contro
E_
[...]
(C.F.: ), P.IVA_2
pagina 1 di 27 - appellata - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di BE n. 342/2023, depositata in data
29.9.23.
Conclusioni dell'appellante:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 342/2023 del Tribunale di BE, emessa in data 20 settembre 2023, pubblicata il 29 settembre
2023, non notificata, resa nella causa n. R.G. 494/2021, promossa da Parte_1
contro
: E_
- affermata la legittimazione passiva della appellata E_
accertare e dichiarare la corre-sponsabilità della medesima
[...]
appellata per i fatti di cui in narrativa nella misura del 50% già accertata dal CTU dr. nella relazione deposi-tata dopo le operazioni peritali espletate nel procedimento Per_1
di ATP;
- rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dalla resistente convenuta in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente,
- condannare l' a pagare alla E_
ricorrente il 50% dell'importo pagato dalla stessa agli aventi diritto e cioè ai Parte_1
Sigg. , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
complessivi euro 1.814.614,48 e pertanto nella quota del 50% quantificata in €
907.307,24;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei paga-menti effettuati dalla ricorrente all'effettivo rimborso. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 27 Conclusioni dell'appellata:
Contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di BE, Parte_1
[...
, premettendo:
- che aveva stipulato con l' di BE la polizza n. 63/103935/01 con CP_2
effetto dall'1.11.99 e garanzia prestata sino al 31.10.02,
- che in data 4.9.01 alle ore 14:45 circa veniva trasportato Parte_2
d'urgenza all'Ospedale Civile San Martino di BE, in quanto affetto da emiparesi destra,
- che il paziente veniva portato dapprima in pronto soccorso e successivamente sottoposto a visita neurologica e TAC cerebrale,
- che il giorno successivo venivano eseguiti ulteriori esami, tra cui una risonanza magnetica alla colonna vertebrale e un'altra visita neurologica,
- che alle ore 18:00 veniva disposta una nuova risonanza magnetica dell'encefalo e del rachide cervico-dorsale, la quale evidenziava la presenza di “una piccola protusione discale posterolaterale sn C5-C6 circondata da ispessimento del tessuto epidurale che determina significativa impronta sul midollo”,
- che, secondo quanto riportato nella cartella clinica dell'Ospedale di BE, alle ore
19:00 il neurologo consigliava una visita neurologica urgente e si inviava quindi il paziente all'Ospedale di posto che la sala neurochirurgica di Treviso CP_1
risultava occupata,
- che, come da accordi telefonici, il paziente veniva trasferito d'urgenza con un'ambulanza presso l'Ospedale di con la diagnosi di “paraplegia da CP_1
pagina 3 di 27 lesione midollare compressiva C5 e C6 in iperteso e diabetico”,
- che, in base alla documentazione medica, il arrivava al pronto soccorso Parte_2
dell'Ospedale di di alle ore 23.30 del 5.9.01 e veniva ricoverato in CP_1 CP_1
NCH alle ore 2.21 del 6.9.01,
- che alle ore 9:00 del 6.9.01 era eseguita la R.N.M. nella quale si evidenziava una
“voluminosa ernia discale C6-C7”,
- che, nello stesso giorno, l'intervento iniziava alle 11.00 e terminava alle ore 14.30,
con rientro al reparto alle ore 17.00,
- che il paziente veniva dimesso in data 18.9.2001 con diagnosi “ernia discale
massiva C6-C7, mielica”,
- che con atto di citazione notificato in data 29.7.04 , la moglie Parte_2
e le figlie e convenivano in giudizio Parte_3 Pt_4 Parte_5
avanti il Tribunale di BE la per sentir dichiarare la sua Parte_6
responsabilità esclusiva o concorrente per le gravi menomazioni residuate al paziente e, conseguentemente, vederla condannata a risarcire tutti i danni così quantificati:
o € 1.315.106,28 per , Parte_2
o € 100.000,00 per Parte_3
o € 50.000,00 per , Parte_4
o € 50.000,00 per , Parte_5
- che il consulente nominato in quel giudizio affermava una responsabilità
concorrente nella causazione delle lesioni subite dal paziente sia dell' di Pt_6
BE per il 61% sia dell'Ospedale di per il restante 39%, CP_1
- che il giudice, preso atto delle risultanze dell'elaborato tecnico e degli elementi acquisiti in atti, emetteva un'ordinanza ex art. 186 quater cpc con la quale pagina 4 di 27 dichiarava la responsabilità concorsuale dei due enti in relazione alla quota accertata, condannando la a pagare: Parte_6
o € 369.018,59, oltre interessi, per , Parte_2
o € 61.000,00, oltre interessi, per la moglie,
o € 30.550,00, oltre interessi, per ciascuna figlia,
- che, a seguito di ciò, provvedeva a pagare un totale di € 559.618,78, così ripartito:
o € 371.324,54 a , Parte_2
o € 61.190,39 a Parte_3
o € 30.595,20, a , Parte_4
o € 30.595,20, a , Parte_5
o € 23.096,40 per spese processuali del legale di controparte,
o € 1.800,00 per la consulenza tecnica,
o € 16.259,33 a titolo di rimborso spese del terzo chiamato,
o € 14.757,72 per la tassa di registro,
- che all'epoca non vi era ragione per esperire un'azione di rivalsa nei confronti dell' , dal momento che la condanna era limitata alla percentuale Controparte_3
riscontrata dal perito nominato,
- che in data 21.10.09 gli originari attori proponevano appello chiedendo che la pronuncia di primo grado fosse riformata nella parte in cui:
o non riconosceva la responsabilità solidale dei due enti ospedalieri,
o non prevedeva un importo del risarcimento maggiore,
- che con sentenza del 5.8.14 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, affermando la sussistenza della responsabilità solidale e condannando l' di BE a pagare l'intero danno, Pt_6
- che, in esecuzione della pronuncia, essa procedeva allora a pagare in aggiunta a pagina 5 di 27 quanto già versato un totale di € 629.543,98, liquidando i seguenti importi:
o € 529.483,71 + € 15.041,00 a , Parte_2
o € 42.509,64 a Parte_3
o € 21.254,82 a , Parte_4
o € 21.254,82 a Parte_5
sicché, in definitiva, veniva a sopportare un complessivo esborso di € 1.189.162,76,
- che gli appellanti ricorrevano per la cassazione della sentenza di secondo grado con atto notificato in data 16.7.15, lamentando ancora un'errata quantificazione del danno, in quanto non era stato fatto uso delle Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano,
- che con sentenza n. 16894/2018 la Corte di cassazione accoglieva in parte il ricorso,
affermando la necessità di quantificare nuovamente il risarcimento sulla base dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano,
- che in data 7.6.19 decedeva , Parte_2
- che i nuovi importi rideterminati secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione, tenendo conto della quota che sarebbe spettata al , erano: Parte_2
o € 603.617,01 per Parte_3
o € 500.084,20 per , Parte_5
o € 635.479,53 per , Parte_4
o € 75.433,74 a titolo di competenze liquidate per il procuratore di controparte,
- che, a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello, aveva già provveduto ad inviare in data 8.3.13 una diffida con raccomandata a.r. al corresponsabile
[...]
, con la quale si comunicava di aver provveduto al pagamento Controparte_4
di quanto disposto dalla sentenza di primo grado e di volere esperire un'azione di surroga “per la quota di responsabilità a carico” dell'Ospedale di CP_1
pagina 6 di 27 - che, dopo il deposito della sentenza di secondo grado, inoltrava una nuova missiva in data 4.3.15 con la quale si diffidava l'Ospedale di a pagare quanto CP_1
dovuto, senza ricevere risposta,
- che in data 7.7.21 aveva quindi presentato ricorso ex art. 696 bis cpc al fine:
o di accertare il grado di corresponsabilità dell' Controparte_5
e dell'
[...] E_
nella causazione dell'invalidità permanente riportata dal sig. , Parte_2
o di proporre azione di rivalsa per la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità,
- che la conciliazione non andava a buon fine,
- che in sede di ATP il consulente incaricato prospettava un concorso paritario di colpa tra i due ospedali,
- che il diritto alla rivalsa non poteva ritenersi prescritto, considerando:
o che il relativo titolo era sorto solo a seguito della sentenza di appello in cui veniva condannata a pagare l'intero,
o che, in ogni caso, in data 8.3.13 e 4.3.15 aveva inoltrato apposite diffide di messa in mora all'Ospedale di CP_1
o che il giorno 5.7.17 era stato notificato il ricorso per ATP,
- che legittimata passiva doveva ritenersi l' E_
,
[...]
- che la corresponsabilità dei due enti emergeva sia dalla documentazione medica prodotta sia dalla consulenza tecnica espletata,
- che il capo di sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cui si accertava la corresponsabilità non era stato impugnato e doveva, pertanto, ritenersi ormai passato in giudicato,
pagina 7 di 27 - che, avendo pagato per l'intero, si era verificata la surroga ai sensi dell'art. 1203
cpc, n. 3), nei confronti dell'Ospedale civile di CP_1
- che, secondo il consulente, l'Ospedale di BE aveva diagnosticato in ritardo una
“sindrome midollare in rapida evoluzione”, mente presso quello di “vi è CP_1
stato un ulteriore ritardo di quasi 11 ore, in un paziente il cui arrivo era stato preannunciato da varie ore del quale era stata comunicata la diagnosi, la necessità
del trattamento urgente, e che veniva inviato a , nonostante la maggiore CP_1
distanza da Treviso, proprio per guadagnare tempo, vista la momentanea indisponibilità della sala operatoria in quella sede”, contribuendo così a “far estendere agli arti superiori ed a rendere irreversibile il deficit neurologico”,
- che i due enti erano parimenti responsabili,
ha chiesto che venisse accertata la responsabilità concorrerete della resistente nella misura accertata in sede di ATP, oltre alla condanna a pagare quanto già corrisposto ai danneggiati nella quota del 50%, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' E_
:
[...]
- segnalava di non essere stata parte del giudizio di risarcimento del danno instaurato nei confronti dell' e che, pertanto, la consulenza tecnica ivi Controparte_3
espletata non le era opponibile, in quanto condotta in assenza di contraddittorio,
- osservava che non era chiaro in quale data la compagnia assicurativa avesse provveduto a pagare il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di BE in attuazione dell'ordinanza del 6.2.09,
- precisava che la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1856/2014,
depositata in data 5.8.14, aveva ritenuto sussistente il titolo per il pagamento dell'intero risarcimento a carico dell' e non dell'Azienda Parte_6
pagina 8 di 27 ospedaliera,
- affermava che, dopo essersi costituita nel procedimento per ATP promosso dall'Ospedale di BE, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva,
- evidenziava che il prof. nominato come specialista all'interno del Persona_2
collegio peritale, non risultava più reperibile e non aveva pertanto sottoscritto la relazione finale,
- specificava che il consulente concludeva la perizia attribuendo un concorso paritario di colpa, in quanto non gli era possibile entrare nel merito del nesso di causalità e suddividere con chiarezza le responsabilità dei due enti,
- sottolineava che con ordinanza del 20.7.21 il giudice aveva revocato il precedente ausiliario, nominando in sua vece il prof. e, dopo avere Persona_3
premesso di non esservi ragioni per discostarsi dalle valutazioni svolte nel giudizio instaurato dal , formulava una proposta conciliativa volta: Parte_2
o a riconoscere un grado di corresponsabilità del 39% dell'
[...]
, CP_6
o a porre le spese di CTU in misura uguale in capo a entrambe le parti,
- negava che vi fossero preclusioni al sollevamento di eventuali eccezioni nel presente giudizio, dal momento che il giudicato formato nel procedimento promosso dal danneggiato non faceva stato nei suoi confronti,
- precisava di non avere avuto notizia di quel processo fino al ricevimento della diffida della compagnia assicurativa del 8.3.13,
- eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di BE, indicando invece quello di quale ufficio giudiziario presso cui incardinare la controversia, CP_1
dato:
pagina 9 di 27 o che, in applicazione dell'art. 19 cpc, lì si trovava la sede dell'ente,
o che, secondo l'art. 20 cpc, era quello il luogo in cui si era verificato il sinistro e, di conseguenza, era sorta l'obbligazione,
o che lì si trovava inoltre la sede della tesoreria che sarebbe stata tenuta al pagamento del dovuto, in caso di accoglimento della domanda di regresso,
o che in quel luogo si era perfezionato il rapporto di spedalità sotteso all'obbligazione,
- opponeva la carenza della propria legittimazione passiva, rappresentando:
o che l' era cessata a decorrere 31.12.09, E_
o che con delibera della Giunta regionale n. 3345 del 10.11.09 era stata costituita l' con E_
decorrenza dal 1.1.10,
o che con delibera della Giunta regionale n. 4321 del 21.12.09 era stata costituita la Gestione Liquidatoria dell' , E_
o che la Gestione Liquidatoria dell' e l' E_ [...]
sono due enti distinti, ognuno E_
con propria soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e propria partita
IVA,
o che i rapporti venuti in essere con l' prima E_
del 1.1.10 dovevano intendersi facenti capo solo ed esclusivamente alla
Gestione Liquidatoria,
o che la ricorrente avrebbe pertanto dovuto rivolgere la sua pretesa alla gestione Liquidatoria, dato che i fatti lamentati risalivano al 2001,
o che pure le diffide non risultavano correttamente indirizzate,
o che la ricorrente non poteva addurre scusanti per il suo errore dal momento pagina 10 di 27 che gli atti che disponevano la Gestione Liquidatoria sono assistiti da pubblicità legale, essendo stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione,
- sosteneva che nel caso di specie non venisse in rilievo l'istituto del regresso tra condebitori ex art. 1299 cc, bensì quello della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 cc, n. 5),
- contestava che la ricorrente non avesse prodotto in giudizio la polizza assicurativa in essere all'epoca dei fatti con l'Ospedale di BE, necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione di surrogazione,
- obiettava che il diritto esercitato doveva considerarsi prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dal giorno in cui si era verificato il fatto, risalente al 6.9.01,
- precisava che detto termine non poteva neanche considerarsi interrotto, dal momento che la prima diffida era giunta solo in data 8.3.13,
- negava che avesse rilevanza la circostanza per cui l'assicurazione si fosse surrogata nel diritto quando ormai si era verificato il fatto estintivo, segnalando che avrebbe potuto chiamarla in causa impedendo così l'avverarsi della prescrizione,
- osservava che la perizia depositata nel procedimento per ATP fosse tamquam non
esset a seguito della revoca dell'ausiliario disposta dal giudice e che, pertanto, si dovesse attendere la nuova consulenza tecnica,
- negava che le fosse opponibile l'elaborato tecnico svolto in una procedura in cui non era stata ritualmente intimata a comparire,
- ricordava che la consulenza del giudizio per ATP si era limitata a verificare il rapporto di colpa tra i due enti, ritenendo implicitamente sussistente la responsabilità dell'ente ospedaliero in punto di an sulla base di una perizia redatta in un procedimento cui non aveva partecipato,
pagina 11 di 27 - contestava in ogni caso i risultati a cui era giunto il consulente, sostenendo che non fossero stati correttamente considerati gli esiti neurologici che sarebbero comunque residuati al anche a seguito di una condotta diligente, prudente e perita da Parte_2
parte di tutti i sanitari che lo ebbero in cura,
- osservava, inoltre, che la perizia risultava inficiata, da una parte, dalla pregressa impostazione valutativa posta in essere da altri periti e, dall'altra, condizionata dalla scarsità di evidenze scientifiche idonee a correlare il tempo di esecuzione dell'intervento chirurgico con le possibilità/probabilità di recupero neurologico,
- segnalava che, trattandosi di una patologia tempo dipendente, si doveva tenere conto del ritardo diagnostico di più di 48 ore, avvenuto prima del trasferimento, sicché i danni neurologici che si dovevano verificare si erano già ampiamente consolidati all'atto del ricovero presso l'Ospedale di BE,
- precisava che dalla documentazione emergeva un aggravio del quadro neurologico durante la degenza a BE, posto:
o che all'ingresso presso tale Ospedale si rilevava un quadro di emiparesi destra che evolveva nel corso di 28 ore in paraplegia con iniziale compromissione della funzionalità neurologica,
o che, invece, all'arrivo presso il reparto di Neurochirurgia dell'
[...]
si riscontrava una paraplegia con difficoltà nella E_
prensione degli arti superiori,
o che, mentre il paziente si trovava a il quadro clinico permaneva CP_1
sostanzialmente invariato fra l'ingresso e il post-operatorio,
o che, pertanto, il danno midollare doveva ritenersi già ampiamente verificato al momento dell'ingresso presso l' , E_
o che la dilazione temporale di trattamento chirurgico aveva al più influito in pagina 12 di 27 maniera circoscritta e assai limitata sugli esiti menomativi finali,
- instava quindi per l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti processuali ovvero per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
Disposta la conversione del rito in quello ordinario, procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc (ratione temporis applicabile) e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP
di cui al n. R.G. 913/2017 del Tribunale di BE, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 342/2023, depositata in data 29.9.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, trattandosi di una surrogazione nel diritto originario, il criterio per l'individuazione del giudice dinnanzi a cui incardinare la causa doveva essere rintracciato nell'art. 20 cpc,
- ritenuto pacifico che i fatti costitutivi allegati da fossero avvenuti Parte_1
nel 2001,
- rilevato non esservi contestazione sulla circostanza per cui l'errore medico di cui fu vittima il fosse asseritamente imputabile all' e Parte_2 Controparte_3
all , E_
- riscontrato, in ogni caso, che l'intestazione delle cartelle cliniche depositate riportava la denominazione dell' , E_
- reputato, dunque, che il soggetto passivo della pretesa risarcitoria dovesse essere individuato nell' – Istituti ospedalieri di con E_ CP_1
sede in Piazzale Stefani n. 1, CP_1
- osservato che la 18/09 prevedeva la cessazione dell' CP_7 [...]
“al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di E_
”, E_
pagina 13 di 27 - notato che con delibera della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 era stata prevista la nomina di un commissario per la fase di liquidazione successiva alla cessazione dell' , E_
- escluso che le posizioni giuridiche afferenti alla Gestione Liquidatoria della cessata fossero confluite nell' E_ [...]
ai sensi del primo comma dell'art. 33 della L.R. 30/16, E_
- concluso che tutte le pretese per fatti verificati anteriormente al 31.12.09 dovessero essere rivolte all'organo di rappresentanza della Gestione Liquidatoria,
- segnalata, d'altronde, la contraddittorietà per cui un ente sia chiamato a rispondere per fatti avvenuti prima della sua costituzione in assenza di un fondamento normativo,
- accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e dichiarate assorbite tutte le altre questioni, ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese di lite alla luce dell'oggettiva incertezza normativa che contraddistingue la materia.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice:
- formulando un motivo di appello,
- riproponendo le domande e le questioni rimaste assorbite a seguito della pronuncia di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva,
- rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L non si E_
è invece costituita ed è stata dichiarata contumace.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 14 di 27 collegio all'udienza del 10 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice del Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto della legittimazione passiva. Al
riguardo, si segnala che l'azione di regresso sarebbe stata correttamente proposta nei confronti dell' , dal momento che E_
l'art. 3 ter della 56/94 non avrebbe creato un nuovo soggetto giuridico, ma CP_7
si sarebbe limitato a una mera modificazione della “configurazione giuridica” dell'ente già esistente, sicché la Gestione Liquidatoria costituirebbe una gestione economica separata al fine di evitare la confusione dei patrimoni della cessata E_
con quella di nuova istituzione. Si aggiunge, poi, che tali conclusioni sarebbero ulteriormente avvalorate da quanto affermato dal primo comma dell'art. 33 della L.R.
Veneto 30/16 e dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 17.12.19 n. 1917, i quali avrebbero disposto il subentro delle nelle posizioni giuridiche delle relative Pt_7
gestioni liquidatorie, di cui si disponeva la contemporanea cessazione.
Tale censura è infondata.
La tesi sostenuta nell'atto di gravame per cui sussisterebbe pienamente la legittimazione passiva dell'appellata, in quanto l E_
non sarebbe altro che lo stesso ente che aveva provocato il danno lamentato, sia
[...]
pur riorganizzato sotto una differente forma giuridica, non può essere accolta,
considerando che non trova riscontro nel dato normativo.
Segnatamente, a seguito dell'approvazione della 7.8.09 n. 18, di modifica CP_7
pagina 15 di 27 della 16.8.07 n. 23 e, a sua volta, della 14.9.94 n. 56, è stata CP_7 CP_7
prevista la possibilità per la di istituire Aziende ospedaliero- Parte_8
universitarie integrate in attuazione a quanto previsto dalla normativa statale generale contenuta nel D.LGS. 21.12.99 n. 517, stabilendosi, in particolare:
- che “le modalità di costituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento” del nuovo ente “sono disciplinate dai protocolli d'intesa” siglati tra la Regione e le
Università coinvolte, così come stabilito dal D.LGS. 21.12.99 n. 517 (primo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56),
- che la formale costituzione delle integrate Controparte_8
avvenga solo a seguito della “sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati
rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle
università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della (BUR) Pt_8
del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli”
(secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n.
56),
- che “qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, venga
costituita l' , l' cessa Controparte_9 E_
di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di
[...]
”, modificando di conseguenza l'elenco delle Controparte_9
Aziende ospedaliere indicato nel successivo allegato B (comma 3 ter dell'art. 9 della
L.R. 14.9.94 n. 56). CP_7
Sulla base della disciplina legislativa statale e regionale, poi, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 (doc. n. 4, depositato dalla pagina 16 di 27 convenuta con la comparsa di costituzione in primo grado), la quale:
- dato atto del raggiungimento dell'intesa tra la e le Università di Parte_8
Padova e Verona, in cui si concordava l'opportunità di istituire le Aziende
Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI) di Padova e di CP_1
- segnalata la successiva stipulazione del protocollo attuativo locale tra l'
[...]
e l'Università degli Studi di Verona, E_
- richiamata la normativa dettata in materia dalla 7.8.09 n. 18, CP_7
- affermata la volontà di completare il procedimento di costituzione dell'
[...]
, dando attuazione a quanto stabilito E_
dalla disciplina legislativa regionale e ai sopramenzionati protocolli,
- ricordato, in particolare, che la disciplina delle modalità di costituzione, attivazione e funzionamento delle nuove Aziende Ospedaliere debba essere contenuta nei protocolli d'intesa siglati tra e Università coinvolta, Parte_8
- sottolineato che la concreta attivazione del nuovo Ente debba essere attuata “solo in
modo graduale”, stabilendo al contempo la cessazione e la messa in liquidazione della precedente , E_
ha previsto la costituzione dell' a E_
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (24.11.09) e con sua concreta attivazione dal 1.1.10, precisando contemporaneamente la cessazione del precedente Ente ospedaliero dal 31.12.09 e l'apertura della sua fase di liquidazione gestita da un commissario a tale scopo designato.
Con l'ulteriore deliberazione della Giunta regionale 29.12.09 n. 4321 (doc. n. 5,
depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione in primo grado), infine, si è
pagina 17 di 27 proceduto alla nomina del Commissario liquidatore dell' E_
individuato nel Direttore generale dell'Ente appena costituito.
[...]
Ciò posto, una complessiva lettura della normativa passata in rassegna porta ad escludere che l'operazione messa a punto dal legislatore regionale sia stata limitata alla trasformazione del precedente Ente, dovendosi piuttosto rilevare che abbia avuto ad oggetto la creazione di un soggetto giuridico autonomo e distinto.
Esaminando anzitutto le innovazioni apportate alla L.R. Veneto 14.9.94 n. 56 dalla L.R.
7.8.09 n. 18, va osservato che il legislatore regionale non ha definito CP_7
integralmente gli aspetti relativi alla costituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento della nuova Azienda ospedaliero-universitaria integrata, demandando tale compito a una serie di altre fonti, tra cui, in prima battuta, i protocolli d'intesa siglati tra la e l'Università di volta in volta interessata (primo periodo Parte_8
del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56), quelli attuativi stipulati dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori e, in ultimo, i provvedimenti di attuazione dei predetti protocolli adottati dalla Giunta regionale
(secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56).
Del pari, non risulta che la n. 18 abbia stabilito alcunché nell'ipotesi Parte_9
in cui insistesse già un'Azienda ospedaliera sullo stesso presidio, affermando soltanto che, in caso di costituzione del nuovo Ente, “l'Azienda ospedaliera cessa di essere tale
al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-
” (comma 3 ter dell'art. 9 della 14.9.94 n. 56). E_ CP_7
Al riguardo, va notato che anche in questo caso non vengono indicate le concrete modalità o eventuali termini entro cui compiere l'attività descritta, riconoscendosi di pagina 18 di 27 conseguenza, anche su tale punto, un ampio margine di scelta all'Amministrazione
regionale su come attuare quanto previsto in via generale dalla legge.
È opportuno evidenziare, inoltre, che tale norma è stata inserita dal legislatore regionale all'interno dell'art. 9 della L.R. 14.9.94 n. 56, il quale non si occupa delle CP_7
modalità di costituzione e/o di cessazione dell'Azienda ospedaliera, ma ha ad oggetto la definizione degli ambiti territoriali delle (comma 1) e l'individuazione degli Pt_7
ospedali da adibire ad azienda (comma 2), nonché il relativo procedimento di modifica
(commi 3 e 3 bis). In questo senso, quindi, il nuovo comma 3 ter dell'art. 9 della legge menzionata ha introdotto una procedura speciale e semplificata per adeguare automaticamente il successivo allegato B, riportante l'elenco dei presidi costituiti in evitando così di dovere approvare una nuova legge regionale, E_
come sarebbe stato richiesto in via ordinaria dal precedente comma terzo.
Maggiormente incisiva, invece, si presenta la deliberazione della Giunta regionale
10.11.09 n. 3345, mediante la quale si è proceduto a predisporre la normativa di dettaglio concernente l'istituzione dell'Azienza Ospedaliera Universitaria Integrata di
CP_1
Dal tenore del provvedimento emerge con chiarezza che l'Amministrazione regionale non ha affatto inteso estinguere o trasformare l'Ente già esistente, in quanto, disposta la cessazione delle sue funzioni (alla data del 31.12.09) in concomitanza con l'attivazione della nuova (alla data del 1.1.10), ne ha previsto esplicitamente la E_
liquidazione, con la conseguenza che, fino all'esaurimento delle relative operazioni, non
è venuta meno la sua soggettività giuridica.
Da ciò deriva, in ultima analisi, che l'originaria in E_
pagina 19 di 27 liquidazione è rimasta titolare delle situazioni giuridiche attive e passive che ad essa facevano capo, tra cui anche l'obbligo di risarcire eventuali danni provocati durante la sua attività, protrattasi sino al 31.12.09.
Tale soluzione risulta, d'altro canto, in linea con l'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità relativamente alle vicende di soppressione di enti pubblici e di trasferimento delle funzioni, in tutto o in parte, a un nuovo soggetto.
In particolare, premesso che la successione tra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e che, pertanto, è necessario fare riferimento alle singole leggi che di volta in volta la dispongono, si è affermato che, in queste ipotesi, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che ha disposto la soppressione, abbia considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso e il loro trasferimento a un altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già
facenti capo al primo ente, ovvero abbia disposto la soppressione “previa liquidazione”,
in quanto nel primo caso la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre nel secondo la successione avviene a titolo particolare, risultando limitata ai soli beni che residuino all'esito della procedura di liquidazione (Cass. 29.7.25
n. 21889, Cass.
8.5.25 n. 12136 e Cass.
8.5.25 n. 12137).
In altra occasione, si è ulteriormente precisato che la soppressione di un ente pubblico non determina il venire meno della sua soggettività, sebbene i rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, qualora comunque di una parte di questi sia prevista una autonoma liquidazione e lo svolgimento di tale procedura sia affidato a un organo pagina 20 di 27 appositamente istituito, la cui titolarità è attribuita a uno degli organi dell'ente appena costituito (Cass.
9.4.01 n. 5279).
Il che è poi confermato dalla circostanza che la scelta di porre in liquidazione l'ente soppresso e, quindi, di preservarne la personalità trova la propria giustificazione proprio nell'esigenza:
- di garantire le ragioni dei creditori di entrambi gli enti, in quanto, mantenendo separate le due soggettività, si evita la confusione tra i relativi patrimoni e, in definitiva, il concorso tra i creditori dell'ente cessato e quelli dell'ente sopravvenuto,
- di salvaguardare la stabilità e la capacità patrimoniale e finanziaria dell'ente subentrante, senza che sullo stesso gravino le passività dell'ente soppresso, alle quali invece dovrà provvedere la liquidazione (Cass. 19.11.08 n. 27473, Cons. St.
18.5.15 n. 2502).
Non risulta convincente, al contrario, la tesi sostenuta dall'appellante – in base alla quale si sarebbe verificata una mera trasformazione del precedente Ente, sicché
l'apertura della liquidazione dovrebbe essere intesa alla stregua di una gestione economica separata dei debiti pregressi, purché a quell'epoca già liquidi ed esigibili,
avente rilievo unicamente su di un piano amministrativo-contabile e pertanto priva di un'autonoma soggettività – dovendosi a contrario evidenziare:
- che questa ricostruzione non trova il minimo riscontro né nella 7.8.09 CP_7
n. 18 né nella deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, nelle quali infatti non si accenna mai a una gestione o a un ufficio deputato al solo pagamento dei debiti pregressi, liquidi ed esigibili,
pagina 21 di 27 - che non risulta chiarito quale sarebbe stato il fine perseguito dall'amministrazione regionale nel creare una siffatta gestione separata priva di rilievo esterno, posto che ciò avrebbe comportato il venire meno sia della garanzia per i creditori dei due soggetti sia del beneficio per il nuovo ente di non dovere sopportare le passività di quello precedente,
- che se la tesi proposta fosse corretta e perciò tale gestione fosse stata finalizzata al solo pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, si sarebbe giunti al risultato di preservare solo alcuni creditori, determinando potenzialmente un trattamento discriminatorio per coloro che non avessero ancora ottenuto un credito con le stesse caratteristiche, i quali invece si sarebbero ritrovati a concorrere con i creditori del nuovo Ente,
- che, per converso, nel testo della deliberazione in questione ci si riferisce espressamente all'apertura della liquidazione della vecchia E_
prevedendo anche la nomina di un commissario,
[...]
- che non si comprende il motivo per cui l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto designare un apposito organo per l'amministrazione dell'Ente in liquidazione se si fosse trattato di una mera gestione separata priva di soggettività, ben potendo adempiere a tale ufficio anche il personale della nuova , E_
- che l'attribuzione dell'incarico di commissario al Direttore generale dell'
[...]
di non risulta rilevante, come già E_ CP_1
evidenziato nella giurisprudenza sopra richiamata,
- che non vi è contrasto tra la lettera del comma 3 ter dell'art. 9 della CP_7
14.9.94 n. 56 e la scelta di prolungare la soggettività del precedente Ente mediante pagina 22 di 27 la fase di liquidazione, in quanto, da un lato, è la stessa legge regionale a demandare ad altre fonti la predisposizione della disciplina di dettaglio e, dall'altro, non vi è
impedimento alcuno a una futura incorporazione di ciò che residuerà dalla liquidazione.
Le conclusioni raggiunte, del pari, non risultano messe in dubbio dal richiamo effettuato dall'impugnante alla disciplina prevista:
- dal primo comma dell'art. 33 della L.R. Veneto 30.12.16 n. 30, il quale ha disposto il subentro delle attuali nella titolarità dei rapporti giuridici Parte_10
e processuali delle Gestioni liquidatorie delle disciolte Unità Sanitarie Locali (a suo tempo istituite in base all'art. 45 bis della L. 14.9.94 n. 55 e all'art. 27 della L.R.
Veneto 14.9.94 n. 56), prevedendo tuttavia di mantenere la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale ordinaria,
- dalla deliberazione della Giunta regionale 17.12.19 n. 1917, che poi vi ha dato attuazione.
In via preliminare, deve essere precisato che la deliberazione della Giunta regionale indicata non può essere presa in considerazione nel presente giudizio, in quanto il documento non è stato acquisito in giudizio e, trattandosi di un provvedimento di natura amministrativa, non può essere acquisito d'ufficio dal giudice ex art. 113 cpc (Cass.
7.8.25 n. 22807, Cass.
5.11.21 n. 31851, Cass. 17.6.16 n. 12574, Cass.
2.12.16 n.
24654).
Quanto al merito, invece, va innanzi tutto osservato come la menzionata normativa regionale non trovi applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che l'art. 33
pagina 23 di 27 della legge in esame si riferisce espressamente alle sole Gestioni liquidatorie previste a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 45 bis della L.
14.9.94 n. 55 e all'art. 27 della 14.9.94 n. 56, venendo quindi a disciplinare CP_7
una vicenda successoria fra enti pubblici che non afferisce a quella relativa alla liquidazione dell' specificatamente regolata dalla E_
deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, adottata in attuazione della L.R.
7.8.09 n. 18. CP_7
In secondo luogo, poi, va aggiunto che, anche se si volesse ipotizzare un impiego per analogia della disposizione in questione, si dovrebbe del pari negare la sussistenza della legittimazione passiva dell'appellata, posto che in tal caso le posizioni giuridiche riguardanti la gestione liquidatoria della cessata E_
subentrerebbero semmai nel patrimonio dell' competente per E_0
territorio.
In terzo luogo, infine, vale anche evidenziare come la norma segnalata dall'appellante fornisca semmai un ulteriore argomento a conferma della tesi per cui, mediante la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, l'Amministrazione regionale abbia voluto mantenere distinti da un punto di vista soggettivo l'Ente di nuova istituzione da quello posto in procedura liquidatoria, così che il primo non fosse gravato dai debiti del secondo.
Un esame comparativo delle due discipline, infatti, mette in luce la presenza di sostanziali differenze, dal momento che:
- mentre la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 ha previsto la cessazione dell'originaria dando avvio alla sua liquidazione e E_
pagina 24 di 27 prevedendo la nomina di un commissario per la sua gestione, senza alcuna attribuzione al nuovo Ente dei rapporti afferenti a quello precedente,
- l'art. 33 della L.R. 30.12.16 n. 30 ha, invece, disposto la chiusura delle CP_7
Gestioni liquidatorie delle disciolte Unità Sanitarie Locali, attribuendo espressamente alle le relative posizioni giuridiche attive e Parte_10
passive e chiarendo che tali rapporti sarebbero confluiti in un'apposita gestione,
separata da quella ordinaria.
Né può essere condivisa l'ulteriore difesa esposta nell'atto di gravame in cui si fa riferimento alla delibera della Giunta regionale 2690/2014, la quale, secondo l'impugnante, avrebbe posto a carico dell' E_
i risarcimenti del danno di competenza del precedente Ente in liquidazione,
[...]
considerando:
- che tale circostanza è stata affermata per la prima volta in sede di appello, oltre il termine per l'introduzione e precisazione delle allegazioni assertorie posto dal comma sesto dell'art. 183 cpc (nel testo ratione temporis applicabile),
- che, inoltre, il provvedimento non risulta depositato in giudizio dalle parti,
- che, come più sopra rilevato, non può essere acquisito in giudizio autonomamente dal collegio, trattandosi di un atto di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia,
- che i precedenti rilievi non possono ritenersi superati dal fatto che nella Delibera n.
18/2023/PRSS del 31.1.23 adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il in data 15.12.22 sarebbe riportato uno stralcio della deliberazione della CP_7
Giunta regionale richiamata, dovendosi segnalare:
pagina 25 di 27 o che anche questo secondo documento non risulta prodotto in giudizio,
o che la presenza di un collegamento ipertestuale di rinvio a un allegato esterno non può essere considerata una modalità alternativa e rituale di deposito, non essendo consentita la presenza di elementi attivi nella redazione degli atti informatici (art. 11 del D.M. 21.2.11 n. 44),
o che il collegamento risulta in ogni caso corrotto (“contenuto non trovato”),
- che comunque l'allegazione dell'appellante rimane del tutto generica, essendosi la stessa limitata a riportare un breve segmento di testo, senza chiarire il contenuto e le finalità avute di mira dalla delibera della Giunta regionale citata, la quale ben potrebbe essere intervenuta per disciplinare esclusivamente i rapporti interni tra i due Enti, dato che non si accenna né alla chiusura della gestione liquidatoria né a un subentro della nuova nei rapporti dell'Ente precedente. E_
Il che, complessivamente considerato, conduce alla integrale conferma del provvedimento impugnato così come ulteriormente motivato in questa sede.
4. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite, ricorrono comunque anche in questo grado giuste ragioni per compensarle integralmente sia in ragione della complessità delle questioni trattate sia alla luce della mancata costituzione in giudizio da parte dell'appellata.
Atteso, peraltro, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
pagina 26 di 27
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale BE n.
342/2023, depositata in data 29.9.23;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 27 di 27
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 473/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata presso la casella PEC Email_1
con il patrocinio dell'avv. GIORGIO CASILLI, contro
E_
[...]
(C.F.: ), P.IVA_2
pagina 1 di 27 - appellata - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di BE n. 342/2023, depositata in data
29.9.23.
Conclusioni dell'appellante:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 342/2023 del Tribunale di BE, emessa in data 20 settembre 2023, pubblicata il 29 settembre
2023, non notificata, resa nella causa n. R.G. 494/2021, promossa da Parte_1
contro
: E_
- affermata la legittimazione passiva della appellata E_
accertare e dichiarare la corre-sponsabilità della medesima
[...]
appellata per i fatti di cui in narrativa nella misura del 50% già accertata dal CTU dr. nella relazione deposi-tata dopo le operazioni peritali espletate nel procedimento Per_1
di ATP;
- rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dalla resistente convenuta in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente,
- condannare l' a pagare alla E_
ricorrente il 50% dell'importo pagato dalla stessa agli aventi diritto e cioè ai Parte_1
Sigg. , e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
complessivi euro 1.814.614,48 e pertanto nella quota del 50% quantificata in €
907.307,24;
- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei paga-menti effettuati dalla ricorrente all'effettivo rimborso. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 2 di 27 Conclusioni dell'appellata:
Contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di BE, Parte_1
[...
, premettendo:
- che aveva stipulato con l' di BE la polizza n. 63/103935/01 con CP_2
effetto dall'1.11.99 e garanzia prestata sino al 31.10.02,
- che in data 4.9.01 alle ore 14:45 circa veniva trasportato Parte_2
d'urgenza all'Ospedale Civile San Martino di BE, in quanto affetto da emiparesi destra,
- che il paziente veniva portato dapprima in pronto soccorso e successivamente sottoposto a visita neurologica e TAC cerebrale,
- che il giorno successivo venivano eseguiti ulteriori esami, tra cui una risonanza magnetica alla colonna vertebrale e un'altra visita neurologica,
- che alle ore 18:00 veniva disposta una nuova risonanza magnetica dell'encefalo e del rachide cervico-dorsale, la quale evidenziava la presenza di “una piccola protusione discale posterolaterale sn C5-C6 circondata da ispessimento del tessuto epidurale che determina significativa impronta sul midollo”,
- che, secondo quanto riportato nella cartella clinica dell'Ospedale di BE, alle ore
19:00 il neurologo consigliava una visita neurologica urgente e si inviava quindi il paziente all'Ospedale di posto che la sala neurochirurgica di Treviso CP_1
risultava occupata,
- che, come da accordi telefonici, il paziente veniva trasferito d'urgenza con un'ambulanza presso l'Ospedale di con la diagnosi di “paraplegia da CP_1
pagina 3 di 27 lesione midollare compressiva C5 e C6 in iperteso e diabetico”,
- che, in base alla documentazione medica, il arrivava al pronto soccorso Parte_2
dell'Ospedale di di alle ore 23.30 del 5.9.01 e veniva ricoverato in CP_1 CP_1
NCH alle ore 2.21 del 6.9.01,
- che alle ore 9:00 del 6.9.01 era eseguita la R.N.M. nella quale si evidenziava una
“voluminosa ernia discale C6-C7”,
- che, nello stesso giorno, l'intervento iniziava alle 11.00 e terminava alle ore 14.30,
con rientro al reparto alle ore 17.00,
- che il paziente veniva dimesso in data 18.9.2001 con diagnosi “ernia discale
massiva C6-C7, mielica”,
- che con atto di citazione notificato in data 29.7.04 , la moglie Parte_2
e le figlie e convenivano in giudizio Parte_3 Pt_4 Parte_5
avanti il Tribunale di BE la per sentir dichiarare la sua Parte_6
responsabilità esclusiva o concorrente per le gravi menomazioni residuate al paziente e, conseguentemente, vederla condannata a risarcire tutti i danni così quantificati:
o € 1.315.106,28 per , Parte_2
o € 100.000,00 per Parte_3
o € 50.000,00 per , Parte_4
o € 50.000,00 per , Parte_5
- che il consulente nominato in quel giudizio affermava una responsabilità
concorrente nella causazione delle lesioni subite dal paziente sia dell' di Pt_6
BE per il 61% sia dell'Ospedale di per il restante 39%, CP_1
- che il giudice, preso atto delle risultanze dell'elaborato tecnico e degli elementi acquisiti in atti, emetteva un'ordinanza ex art. 186 quater cpc con la quale pagina 4 di 27 dichiarava la responsabilità concorsuale dei due enti in relazione alla quota accertata, condannando la a pagare: Parte_6
o € 369.018,59, oltre interessi, per , Parte_2
o € 61.000,00, oltre interessi, per la moglie,
o € 30.550,00, oltre interessi, per ciascuna figlia,
- che, a seguito di ciò, provvedeva a pagare un totale di € 559.618,78, così ripartito:
o € 371.324,54 a , Parte_2
o € 61.190,39 a Parte_3
o € 30.595,20, a , Parte_4
o € 30.595,20, a , Parte_5
o € 23.096,40 per spese processuali del legale di controparte,
o € 1.800,00 per la consulenza tecnica,
o € 16.259,33 a titolo di rimborso spese del terzo chiamato,
o € 14.757,72 per la tassa di registro,
- che all'epoca non vi era ragione per esperire un'azione di rivalsa nei confronti dell' , dal momento che la condanna era limitata alla percentuale Controparte_3
riscontrata dal perito nominato,
- che in data 21.10.09 gli originari attori proponevano appello chiedendo che la pronuncia di primo grado fosse riformata nella parte in cui:
o non riconosceva la responsabilità solidale dei due enti ospedalieri,
o non prevedeva un importo del risarcimento maggiore,
- che con sentenza del 5.8.14 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, affermando la sussistenza della responsabilità solidale e condannando l' di BE a pagare l'intero danno, Pt_6
- che, in esecuzione della pronuncia, essa procedeva allora a pagare in aggiunta a pagina 5 di 27 quanto già versato un totale di € 629.543,98, liquidando i seguenti importi:
o € 529.483,71 + € 15.041,00 a , Parte_2
o € 42.509,64 a Parte_3
o € 21.254,82 a , Parte_4
o € 21.254,82 a Parte_5
sicché, in definitiva, veniva a sopportare un complessivo esborso di € 1.189.162,76,
- che gli appellanti ricorrevano per la cassazione della sentenza di secondo grado con atto notificato in data 16.7.15, lamentando ancora un'errata quantificazione del danno, in quanto non era stato fatto uso delle Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano,
- che con sentenza n. 16894/2018 la Corte di cassazione accoglieva in parte il ricorso,
affermando la necessità di quantificare nuovamente il risarcimento sulla base dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano,
- che in data 7.6.19 decedeva , Parte_2
- che i nuovi importi rideterminati secondo i parametri indicati dalla Corte di cassazione, tenendo conto della quota che sarebbe spettata al , erano: Parte_2
o € 603.617,01 per Parte_3
o € 500.084,20 per , Parte_5
o € 635.479,53 per , Parte_4
o € 75.433,74 a titolo di competenze liquidate per il procuratore di controparte,
- che, a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello, aveva già provveduto ad inviare in data 8.3.13 una diffida con raccomandata a.r. al corresponsabile
[...]
, con la quale si comunicava di aver provveduto al pagamento Controparte_4
di quanto disposto dalla sentenza di primo grado e di volere esperire un'azione di surroga “per la quota di responsabilità a carico” dell'Ospedale di CP_1
pagina 6 di 27 - che, dopo il deposito della sentenza di secondo grado, inoltrava una nuova missiva in data 4.3.15 con la quale si diffidava l'Ospedale di a pagare quanto CP_1
dovuto, senza ricevere risposta,
- che in data 7.7.21 aveva quindi presentato ricorso ex art. 696 bis cpc al fine:
o di accertare il grado di corresponsabilità dell' Controparte_5
e dell'
[...] E_
nella causazione dell'invalidità permanente riportata dal sig. , Parte_2
o di proporre azione di rivalsa per la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità,
- che la conciliazione non andava a buon fine,
- che in sede di ATP il consulente incaricato prospettava un concorso paritario di colpa tra i due ospedali,
- che il diritto alla rivalsa non poteva ritenersi prescritto, considerando:
o che il relativo titolo era sorto solo a seguito della sentenza di appello in cui veniva condannata a pagare l'intero,
o che, in ogni caso, in data 8.3.13 e 4.3.15 aveva inoltrato apposite diffide di messa in mora all'Ospedale di CP_1
o che il giorno 5.7.17 era stato notificato il ricorso per ATP,
- che legittimata passiva doveva ritenersi l' E_
,
[...]
- che la corresponsabilità dei due enti emergeva sia dalla documentazione medica prodotta sia dalla consulenza tecnica espletata,
- che il capo di sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cui si accertava la corresponsabilità non era stato impugnato e doveva, pertanto, ritenersi ormai passato in giudicato,
pagina 7 di 27 - che, avendo pagato per l'intero, si era verificata la surroga ai sensi dell'art. 1203
cpc, n. 3), nei confronti dell'Ospedale civile di CP_1
- che, secondo il consulente, l'Ospedale di BE aveva diagnosticato in ritardo una
“sindrome midollare in rapida evoluzione”, mente presso quello di “vi è CP_1
stato un ulteriore ritardo di quasi 11 ore, in un paziente il cui arrivo era stato preannunciato da varie ore del quale era stata comunicata la diagnosi, la necessità
del trattamento urgente, e che veniva inviato a , nonostante la maggiore CP_1
distanza da Treviso, proprio per guadagnare tempo, vista la momentanea indisponibilità della sala operatoria in quella sede”, contribuendo così a “far estendere agli arti superiori ed a rendere irreversibile il deficit neurologico”,
- che i due enti erano parimenti responsabili,
ha chiesto che venisse accertata la responsabilità concorrerete della resistente nella misura accertata in sede di ATP, oltre alla condanna a pagare quanto già corrisposto ai danneggiati nella quota del 50%, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' E_
:
[...]
- segnalava di non essere stata parte del giudizio di risarcimento del danno instaurato nei confronti dell' e che, pertanto, la consulenza tecnica ivi Controparte_3
espletata non le era opponibile, in quanto condotta in assenza di contraddittorio,
- osservava che non era chiaro in quale data la compagnia assicurativa avesse provveduto a pagare il risarcimento riconosciuto dal Tribunale di BE in attuazione dell'ordinanza del 6.2.09,
- precisava che la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 1856/2014,
depositata in data 5.8.14, aveva ritenuto sussistente il titolo per il pagamento dell'intero risarcimento a carico dell' e non dell'Azienda Parte_6
pagina 8 di 27 ospedaliera,
- affermava che, dopo essersi costituita nel procedimento per ATP promosso dall'Ospedale di BE, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva,
- evidenziava che il prof. nominato come specialista all'interno del Persona_2
collegio peritale, non risultava più reperibile e non aveva pertanto sottoscritto la relazione finale,
- specificava che il consulente concludeva la perizia attribuendo un concorso paritario di colpa, in quanto non gli era possibile entrare nel merito del nesso di causalità e suddividere con chiarezza le responsabilità dei due enti,
- sottolineava che con ordinanza del 20.7.21 il giudice aveva revocato il precedente ausiliario, nominando in sua vece il prof. e, dopo avere Persona_3
premesso di non esservi ragioni per discostarsi dalle valutazioni svolte nel giudizio instaurato dal , formulava una proposta conciliativa volta: Parte_2
o a riconoscere un grado di corresponsabilità del 39% dell'
[...]
, CP_6
o a porre le spese di CTU in misura uguale in capo a entrambe le parti,
- negava che vi fossero preclusioni al sollevamento di eventuali eccezioni nel presente giudizio, dal momento che il giudicato formato nel procedimento promosso dal danneggiato non faceva stato nei suoi confronti,
- precisava di non avere avuto notizia di quel processo fino al ricevimento della diffida della compagnia assicurativa del 8.3.13,
- eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di BE, indicando invece quello di quale ufficio giudiziario presso cui incardinare la controversia, CP_1
dato:
pagina 9 di 27 o che, in applicazione dell'art. 19 cpc, lì si trovava la sede dell'ente,
o che, secondo l'art. 20 cpc, era quello il luogo in cui si era verificato il sinistro e, di conseguenza, era sorta l'obbligazione,
o che lì si trovava inoltre la sede della tesoreria che sarebbe stata tenuta al pagamento del dovuto, in caso di accoglimento della domanda di regresso,
o che in quel luogo si era perfezionato il rapporto di spedalità sotteso all'obbligazione,
- opponeva la carenza della propria legittimazione passiva, rappresentando:
o che l' era cessata a decorrere 31.12.09, E_
o che con delibera della Giunta regionale n. 3345 del 10.11.09 era stata costituita l' con E_
decorrenza dal 1.1.10,
o che con delibera della Giunta regionale n. 4321 del 21.12.09 era stata costituita la Gestione Liquidatoria dell' , E_
o che la Gestione Liquidatoria dell' e l' E_ [...]
sono due enti distinti, ognuno E_
con propria soggettività giuridica, autonomia patrimoniale e propria partita
IVA,
o che i rapporti venuti in essere con l' prima E_
del 1.1.10 dovevano intendersi facenti capo solo ed esclusivamente alla
Gestione Liquidatoria,
o che la ricorrente avrebbe pertanto dovuto rivolgere la sua pretesa alla gestione Liquidatoria, dato che i fatti lamentati risalivano al 2001,
o che pure le diffide non risultavano correttamente indirizzate,
o che la ricorrente non poteva addurre scusanti per il suo errore dal momento pagina 10 di 27 che gli atti che disponevano la Gestione Liquidatoria sono assistiti da pubblicità legale, essendo stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione,
- sosteneva che nel caso di specie non venisse in rilievo l'istituto del regresso tra condebitori ex art. 1299 cc, bensì quello della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 cc, n. 5),
- contestava che la ricorrente non avesse prodotto in giudizio la polizza assicurativa in essere all'epoca dei fatti con l'Ospedale di BE, necessaria ai fini dell'esercizio dell'azione di surrogazione,
- obiettava che il diritto esercitato doveva considerarsi prescritto, essendo trascorsi più di dieci anni dal giorno in cui si era verificato il fatto, risalente al 6.9.01,
- precisava che detto termine non poteva neanche considerarsi interrotto, dal momento che la prima diffida era giunta solo in data 8.3.13,
- negava che avesse rilevanza la circostanza per cui l'assicurazione si fosse surrogata nel diritto quando ormai si era verificato il fatto estintivo, segnalando che avrebbe potuto chiamarla in causa impedendo così l'avverarsi della prescrizione,
- osservava che la perizia depositata nel procedimento per ATP fosse tamquam non
esset a seguito della revoca dell'ausiliario disposta dal giudice e che, pertanto, si dovesse attendere la nuova consulenza tecnica,
- negava che le fosse opponibile l'elaborato tecnico svolto in una procedura in cui non era stata ritualmente intimata a comparire,
- ricordava che la consulenza del giudizio per ATP si era limitata a verificare il rapporto di colpa tra i due enti, ritenendo implicitamente sussistente la responsabilità dell'ente ospedaliero in punto di an sulla base di una perizia redatta in un procedimento cui non aveva partecipato,
pagina 11 di 27 - contestava in ogni caso i risultati a cui era giunto il consulente, sostenendo che non fossero stati correttamente considerati gli esiti neurologici che sarebbero comunque residuati al anche a seguito di una condotta diligente, prudente e perita da Parte_2
parte di tutti i sanitari che lo ebbero in cura,
- osservava, inoltre, che la perizia risultava inficiata, da una parte, dalla pregressa impostazione valutativa posta in essere da altri periti e, dall'altra, condizionata dalla scarsità di evidenze scientifiche idonee a correlare il tempo di esecuzione dell'intervento chirurgico con le possibilità/probabilità di recupero neurologico,
- segnalava che, trattandosi di una patologia tempo dipendente, si doveva tenere conto del ritardo diagnostico di più di 48 ore, avvenuto prima del trasferimento, sicché i danni neurologici che si dovevano verificare si erano già ampiamente consolidati all'atto del ricovero presso l'Ospedale di BE,
- precisava che dalla documentazione emergeva un aggravio del quadro neurologico durante la degenza a BE, posto:
o che all'ingresso presso tale Ospedale si rilevava un quadro di emiparesi destra che evolveva nel corso di 28 ore in paraplegia con iniziale compromissione della funzionalità neurologica,
o che, invece, all'arrivo presso il reparto di Neurochirurgia dell'
[...]
si riscontrava una paraplegia con difficoltà nella E_
prensione degli arti superiori,
o che, mentre il paziente si trovava a il quadro clinico permaneva CP_1
sostanzialmente invariato fra l'ingresso e il post-operatorio,
o che, pertanto, il danno midollare doveva ritenersi già ampiamente verificato al momento dell'ingresso presso l' , E_
o che la dilazione temporale di trattamento chirurgico aveva al più influito in pagina 12 di 27 maniera circoscritta e assai limitata sugli esiti menomativi finali,
- instava quindi per l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti processuali ovvero per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
Disposta la conversione del rito in quello ordinario, procedutosi alla trattazione del giudizio con lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, cpc (ratione temporis applicabile) e disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP
di cui al n. R.G. 913/2017 del Tribunale di BE, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 342/2023, depositata in data 29.9.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto, trattandosi di una surrogazione nel diritto originario, il criterio per l'individuazione del giudice dinnanzi a cui incardinare la causa doveva essere rintracciato nell'art. 20 cpc,
- ritenuto pacifico che i fatti costitutivi allegati da fossero avvenuti Parte_1
nel 2001,
- rilevato non esservi contestazione sulla circostanza per cui l'errore medico di cui fu vittima il fosse asseritamente imputabile all' e Parte_2 Controparte_3
all , E_
- riscontrato, in ogni caso, che l'intestazione delle cartelle cliniche depositate riportava la denominazione dell' , E_
- reputato, dunque, che il soggetto passivo della pretesa risarcitoria dovesse essere individuato nell' – Istituti ospedalieri di con E_ CP_1
sede in Piazzale Stefani n. 1, CP_1
- osservato che la 18/09 prevedeva la cessazione dell' CP_7 [...]
“al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di E_
”, E_
pagina 13 di 27 - notato che con delibera della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 era stata prevista la nomina di un commissario per la fase di liquidazione successiva alla cessazione dell' , E_
- escluso che le posizioni giuridiche afferenti alla Gestione Liquidatoria della cessata fossero confluite nell' E_ [...]
ai sensi del primo comma dell'art. 33 della L.R. 30/16, E_
- concluso che tutte le pretese per fatti verificati anteriormente al 31.12.09 dovessero essere rivolte all'organo di rappresentanza della Gestione Liquidatoria,
- segnalata, d'altronde, la contraddittorietà per cui un ente sia chiamato a rispondere per fatti avvenuti prima della sua costituzione in assenza di un fondamento normativo,
- accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e dichiarate assorbite tutte le altre questioni, ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese di lite alla luce dell'oggettiva incertezza normativa che contraddistingue la materia.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originaria attrice:
- formulando un motivo di appello,
- riproponendo le domande e le questioni rimaste assorbite a seguito della pronuncia di inammissibilità per carenza di legittimazione passiva,
- rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L non si E_
è invece costituita ed è stata dichiarata contumace.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 14 di 27 collegio all'udienza del 10 settembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice del Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto della legittimazione passiva. Al
riguardo, si segnala che l'azione di regresso sarebbe stata correttamente proposta nei confronti dell' , dal momento che E_
l'art. 3 ter della 56/94 non avrebbe creato un nuovo soggetto giuridico, ma CP_7
si sarebbe limitato a una mera modificazione della “configurazione giuridica” dell'ente già esistente, sicché la Gestione Liquidatoria costituirebbe una gestione economica separata al fine di evitare la confusione dei patrimoni della cessata E_
con quella di nuova istituzione. Si aggiunge, poi, che tali conclusioni sarebbero ulteriormente avvalorate da quanto affermato dal primo comma dell'art. 33 della L.R.
Veneto 30/16 e dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 17.12.19 n. 1917, i quali avrebbero disposto il subentro delle nelle posizioni giuridiche delle relative Pt_7
gestioni liquidatorie, di cui si disponeva la contemporanea cessazione.
Tale censura è infondata.
La tesi sostenuta nell'atto di gravame per cui sussisterebbe pienamente la legittimazione passiva dell'appellata, in quanto l E_
non sarebbe altro che lo stesso ente che aveva provocato il danno lamentato, sia
[...]
pur riorganizzato sotto una differente forma giuridica, non può essere accolta,
considerando che non trova riscontro nel dato normativo.
Segnatamente, a seguito dell'approvazione della 7.8.09 n. 18, di modifica CP_7
pagina 15 di 27 della 16.8.07 n. 23 e, a sua volta, della 14.9.94 n. 56, è stata CP_7 CP_7
prevista la possibilità per la di istituire Aziende ospedaliero- Parte_8
universitarie integrate in attuazione a quanto previsto dalla normativa statale generale contenuta nel D.LGS. 21.12.99 n. 517, stabilendosi, in particolare:
- che “le modalità di costituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento” del nuovo ente “sono disciplinate dai protocolli d'intesa” siglati tra la Regione e le
Università coinvolte, così come stabilito dal D.LGS. 21.12.99 n. 517 (primo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56),
- che la formale costituzione delle integrate Controparte_8
avvenga solo a seguito della “sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati
rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle
università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della (BUR) Pt_8
del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli”
(secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n.
56),
- che “qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 2, venga
costituita l' , l' cessa Controparte_9 E_
di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di
[...]
”, modificando di conseguenza l'elenco delle Controparte_9
Aziende ospedaliere indicato nel successivo allegato B (comma 3 ter dell'art. 9 della
L.R. 14.9.94 n. 56). CP_7
Sulla base della disciplina legislativa statale e regionale, poi, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 (doc. n. 4, depositato dalla pagina 16 di 27 convenuta con la comparsa di costituzione in primo grado), la quale:
- dato atto del raggiungimento dell'intesa tra la e le Università di Parte_8
Padova e Verona, in cui si concordava l'opportunità di istituire le Aziende
Ospedaliere Universitarie Integrate (AOUI) di Padova e di CP_1
- segnalata la successiva stipulazione del protocollo attuativo locale tra l'
[...]
e l'Università degli Studi di Verona, E_
- richiamata la normativa dettata in materia dalla 7.8.09 n. 18, CP_7
- affermata la volontà di completare il procedimento di costituzione dell'
[...]
, dando attuazione a quanto stabilito E_
dalla disciplina legislativa regionale e ai sopramenzionati protocolli,
- ricordato, in particolare, che la disciplina delle modalità di costituzione, attivazione e funzionamento delle nuove Aziende Ospedaliere debba essere contenuta nei protocolli d'intesa siglati tra e Università coinvolta, Parte_8
- sottolineato che la concreta attivazione del nuovo Ente debba essere attuata “solo in
modo graduale”, stabilendo al contempo la cessazione e la messa in liquidazione della precedente , E_
ha previsto la costituzione dell' a E_
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento (24.11.09) e con sua concreta attivazione dal 1.1.10, precisando contemporaneamente la cessazione del precedente Ente ospedaliero dal 31.12.09 e l'apertura della sua fase di liquidazione gestita da un commissario a tale scopo designato.
Con l'ulteriore deliberazione della Giunta regionale 29.12.09 n. 4321 (doc. n. 5,
depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione in primo grado), infine, si è
pagina 17 di 27 proceduto alla nomina del Commissario liquidatore dell' E_
individuato nel Direttore generale dell'Ente appena costituito.
[...]
Ciò posto, una complessiva lettura della normativa passata in rassegna porta ad escludere che l'operazione messa a punto dal legislatore regionale sia stata limitata alla trasformazione del precedente Ente, dovendosi piuttosto rilevare che abbia avuto ad oggetto la creazione di un soggetto giuridico autonomo e distinto.
Esaminando anzitutto le innovazioni apportate alla L.R. Veneto 14.9.94 n. 56 dalla L.R.
7.8.09 n. 18, va osservato che il legislatore regionale non ha definito CP_7
integralmente gli aspetti relativi alla costituzione, attivazione, organizzazione e funzionamento della nuova Azienda ospedaliero-universitaria integrata, demandando tale compito a una serie di altre fonti, tra cui, in prima battuta, i protocolli d'intesa siglati tra la e l'Università di volta in volta interessata (primo periodo Parte_8
del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56), quelli attuativi stipulati dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori e, in ultimo, i provvedimenti di attuazione dei predetti protocolli adottati dalla Giunta regionale
(secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 bis della L.R. Veneto 14.9.94 n. 56).
Del pari, non risulta che la n. 18 abbia stabilito alcunché nell'ipotesi Parte_9
in cui insistesse già un'Azienda ospedaliera sullo stesso presidio, affermando soltanto che, in caso di costituzione del nuovo Ente, “l'Azienda ospedaliera cessa di essere tale
al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-
” (comma 3 ter dell'art. 9 della 14.9.94 n. 56). E_ CP_7
Al riguardo, va notato che anche in questo caso non vengono indicate le concrete modalità o eventuali termini entro cui compiere l'attività descritta, riconoscendosi di pagina 18 di 27 conseguenza, anche su tale punto, un ampio margine di scelta all'Amministrazione
regionale su come attuare quanto previsto in via generale dalla legge.
È opportuno evidenziare, inoltre, che tale norma è stata inserita dal legislatore regionale all'interno dell'art. 9 della L.R. 14.9.94 n. 56, il quale non si occupa delle CP_7
modalità di costituzione e/o di cessazione dell'Azienda ospedaliera, ma ha ad oggetto la definizione degli ambiti territoriali delle (comma 1) e l'individuazione degli Pt_7
ospedali da adibire ad azienda (comma 2), nonché il relativo procedimento di modifica
(commi 3 e 3 bis). In questo senso, quindi, il nuovo comma 3 ter dell'art. 9 della legge menzionata ha introdotto una procedura speciale e semplificata per adeguare automaticamente il successivo allegato B, riportante l'elenco dei presidi costituiti in evitando così di dovere approvare una nuova legge regionale, E_
come sarebbe stato richiesto in via ordinaria dal precedente comma terzo.
Maggiormente incisiva, invece, si presenta la deliberazione della Giunta regionale
10.11.09 n. 3345, mediante la quale si è proceduto a predisporre la normativa di dettaglio concernente l'istituzione dell'Azienza Ospedaliera Universitaria Integrata di
CP_1
Dal tenore del provvedimento emerge con chiarezza che l'Amministrazione regionale non ha affatto inteso estinguere o trasformare l'Ente già esistente, in quanto, disposta la cessazione delle sue funzioni (alla data del 31.12.09) in concomitanza con l'attivazione della nuova (alla data del 1.1.10), ne ha previsto esplicitamente la E_
liquidazione, con la conseguenza che, fino all'esaurimento delle relative operazioni, non
è venuta meno la sua soggettività giuridica.
Da ciò deriva, in ultima analisi, che l'originaria in E_
pagina 19 di 27 liquidazione è rimasta titolare delle situazioni giuridiche attive e passive che ad essa facevano capo, tra cui anche l'obbligo di risarcire eventuali danni provocati durante la sua attività, protrattasi sino al 31.12.09.
Tale soluzione risulta, d'altro canto, in linea con l'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza di legittimità relativamente alle vicende di soppressione di enti pubblici e di trasferimento delle funzioni, in tutto o in parte, a un nuovo soggetto.
In particolare, premesso che la successione tra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e che, pertanto, è necessario fare riferimento alle singole leggi che di volta in volta la dispongono, si è affermato che, in queste ipotesi, il fenomeno successorio si attua in maniera diversa a seconda che la legge o l'atto amministrativo, che ha disposto la soppressione, abbia considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso e il loro trasferimento a un altro ente, unitamente al passaggio sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già
facenti capo al primo ente, ovvero abbia disposto la soppressione “previa liquidazione”,
in quanto nel primo caso la successione si attua in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre nel secondo la successione avviene a titolo particolare, risultando limitata ai soli beni che residuino all'esito della procedura di liquidazione (Cass. 29.7.25
n. 21889, Cass.
8.5.25 n. 12136 e Cass.
8.5.25 n. 12137).
In altra occasione, si è ulteriormente precisato che la soppressione di un ente pubblico non determina il venire meno della sua soggettività, sebbene i rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, qualora comunque di una parte di questi sia prevista una autonoma liquidazione e lo svolgimento di tale procedura sia affidato a un organo pagina 20 di 27 appositamente istituito, la cui titolarità è attribuita a uno degli organi dell'ente appena costituito (Cass.
9.4.01 n. 5279).
Il che è poi confermato dalla circostanza che la scelta di porre in liquidazione l'ente soppresso e, quindi, di preservarne la personalità trova la propria giustificazione proprio nell'esigenza:
- di garantire le ragioni dei creditori di entrambi gli enti, in quanto, mantenendo separate le due soggettività, si evita la confusione tra i relativi patrimoni e, in definitiva, il concorso tra i creditori dell'ente cessato e quelli dell'ente sopravvenuto,
- di salvaguardare la stabilità e la capacità patrimoniale e finanziaria dell'ente subentrante, senza che sullo stesso gravino le passività dell'ente soppresso, alle quali invece dovrà provvedere la liquidazione (Cass. 19.11.08 n. 27473, Cons. St.
18.5.15 n. 2502).
Non risulta convincente, al contrario, la tesi sostenuta dall'appellante – in base alla quale si sarebbe verificata una mera trasformazione del precedente Ente, sicché
l'apertura della liquidazione dovrebbe essere intesa alla stregua di una gestione economica separata dei debiti pregressi, purché a quell'epoca già liquidi ed esigibili,
avente rilievo unicamente su di un piano amministrativo-contabile e pertanto priva di un'autonoma soggettività – dovendosi a contrario evidenziare:
- che questa ricostruzione non trova il minimo riscontro né nella 7.8.09 CP_7
n. 18 né nella deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, nelle quali infatti non si accenna mai a una gestione o a un ufficio deputato al solo pagamento dei debiti pregressi, liquidi ed esigibili,
pagina 21 di 27 - che non risulta chiarito quale sarebbe stato il fine perseguito dall'amministrazione regionale nel creare una siffatta gestione separata priva di rilievo esterno, posto che ciò avrebbe comportato il venire meno sia della garanzia per i creditori dei due soggetti sia del beneficio per il nuovo ente di non dovere sopportare le passività di quello precedente,
- che se la tesi proposta fosse corretta e perciò tale gestione fosse stata finalizzata al solo pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, si sarebbe giunti al risultato di preservare solo alcuni creditori, determinando potenzialmente un trattamento discriminatorio per coloro che non avessero ancora ottenuto un credito con le stesse caratteristiche, i quali invece si sarebbero ritrovati a concorrere con i creditori del nuovo Ente,
- che, per converso, nel testo della deliberazione in questione ci si riferisce espressamente all'apertura della liquidazione della vecchia E_
prevedendo anche la nomina di un commissario,
[...]
- che non si comprende il motivo per cui l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto designare un apposito organo per l'amministrazione dell'Ente in liquidazione se si fosse trattato di una mera gestione separata priva di soggettività, ben potendo adempiere a tale ufficio anche il personale della nuova , E_
- che l'attribuzione dell'incarico di commissario al Direttore generale dell'
[...]
di non risulta rilevante, come già E_ CP_1
evidenziato nella giurisprudenza sopra richiamata,
- che non vi è contrasto tra la lettera del comma 3 ter dell'art. 9 della CP_7
14.9.94 n. 56 e la scelta di prolungare la soggettività del precedente Ente mediante pagina 22 di 27 la fase di liquidazione, in quanto, da un lato, è la stessa legge regionale a demandare ad altre fonti la predisposizione della disciplina di dettaglio e, dall'altro, non vi è
impedimento alcuno a una futura incorporazione di ciò che residuerà dalla liquidazione.
Le conclusioni raggiunte, del pari, non risultano messe in dubbio dal richiamo effettuato dall'impugnante alla disciplina prevista:
- dal primo comma dell'art. 33 della L.R. Veneto 30.12.16 n. 30, il quale ha disposto il subentro delle attuali nella titolarità dei rapporti giuridici Parte_10
e processuali delle Gestioni liquidatorie delle disciolte Unità Sanitarie Locali (a suo tempo istituite in base all'art. 45 bis della L. 14.9.94 n. 55 e all'art. 27 della L.R.
Veneto 14.9.94 n. 56), prevedendo tuttavia di mantenere la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale ordinaria,
- dalla deliberazione della Giunta regionale 17.12.19 n. 1917, che poi vi ha dato attuazione.
In via preliminare, deve essere precisato che la deliberazione della Giunta regionale indicata non può essere presa in considerazione nel presente giudizio, in quanto il documento non è stato acquisito in giudizio e, trattandosi di un provvedimento di natura amministrativa, non può essere acquisito d'ufficio dal giudice ex art. 113 cpc (Cass.
7.8.25 n. 22807, Cass.
5.11.21 n. 31851, Cass. 17.6.16 n. 12574, Cass.
2.12.16 n.
24654).
Quanto al merito, invece, va innanzi tutto osservato come la menzionata normativa regionale non trovi applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che l'art. 33
pagina 23 di 27 della legge in esame si riferisce espressamente alle sole Gestioni liquidatorie previste a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 45 bis della L.
14.9.94 n. 55 e all'art. 27 della 14.9.94 n. 56, venendo quindi a disciplinare CP_7
una vicenda successoria fra enti pubblici che non afferisce a quella relativa alla liquidazione dell' specificatamente regolata dalla E_
deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, adottata in attuazione della L.R.
7.8.09 n. 18. CP_7
In secondo luogo, poi, va aggiunto che, anche se si volesse ipotizzare un impiego per analogia della disposizione in questione, si dovrebbe del pari negare la sussistenza della legittimazione passiva dell'appellata, posto che in tal caso le posizioni giuridiche riguardanti la gestione liquidatoria della cessata E_
subentrerebbero semmai nel patrimonio dell' competente per E_0
territorio.
In terzo luogo, infine, vale anche evidenziare come la norma segnalata dall'appellante fornisca semmai un ulteriore argomento a conferma della tesi per cui, mediante la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345, l'Amministrazione regionale abbia voluto mantenere distinti da un punto di vista soggettivo l'Ente di nuova istituzione da quello posto in procedura liquidatoria, così che il primo non fosse gravato dai debiti del secondo.
Un esame comparativo delle due discipline, infatti, mette in luce la presenza di sostanziali differenze, dal momento che:
- mentre la deliberazione della Giunta regionale 10.11.09 n. 3345 ha previsto la cessazione dell'originaria dando avvio alla sua liquidazione e E_
pagina 24 di 27 prevedendo la nomina di un commissario per la sua gestione, senza alcuna attribuzione al nuovo Ente dei rapporti afferenti a quello precedente,
- l'art. 33 della L.R. 30.12.16 n. 30 ha, invece, disposto la chiusura delle CP_7
Gestioni liquidatorie delle disciolte Unità Sanitarie Locali, attribuendo espressamente alle le relative posizioni giuridiche attive e Parte_10
passive e chiarendo che tali rapporti sarebbero confluiti in un'apposita gestione,
separata da quella ordinaria.
Né può essere condivisa l'ulteriore difesa esposta nell'atto di gravame in cui si fa riferimento alla delibera della Giunta regionale 2690/2014, la quale, secondo l'impugnante, avrebbe posto a carico dell' E_
i risarcimenti del danno di competenza del precedente Ente in liquidazione,
[...]
considerando:
- che tale circostanza è stata affermata per la prima volta in sede di appello, oltre il termine per l'introduzione e precisazione delle allegazioni assertorie posto dal comma sesto dell'art. 183 cpc (nel testo ratione temporis applicabile),
- che, inoltre, il provvedimento non risulta depositato in giudizio dalle parti,
- che, come più sopra rilevato, non può essere acquisito in giudizio autonomamente dal collegio, trattandosi di un atto di natura amministrativa, per il quale non opera il principio iura novit curia,
- che i precedenti rilievi non possono ritenersi superati dal fatto che nella Delibera n.
18/2023/PRSS del 31.1.23 adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il in data 15.12.22 sarebbe riportato uno stralcio della deliberazione della CP_7
Giunta regionale richiamata, dovendosi segnalare:
pagina 25 di 27 o che anche questo secondo documento non risulta prodotto in giudizio,
o che la presenza di un collegamento ipertestuale di rinvio a un allegato esterno non può essere considerata una modalità alternativa e rituale di deposito, non essendo consentita la presenza di elementi attivi nella redazione degli atti informatici (art. 11 del D.M. 21.2.11 n. 44),
o che il collegamento risulta in ogni caso corrotto (“contenuto non trovato”),
- che comunque l'allegazione dell'appellante rimane del tutto generica, essendosi la stessa limitata a riportare un breve segmento di testo, senza chiarire il contenuto e le finalità avute di mira dalla delibera della Giunta regionale citata, la quale ben potrebbe essere intervenuta per disciplinare esclusivamente i rapporti interni tra i due Enti, dato che non si accenna né alla chiusura della gestione liquidatoria né a un subentro della nuova nei rapporti dell'Ente precedente. E_
Il che, complessivamente considerato, conduce alla integrale conferma del provvedimento impugnato così come ulteriormente motivato in questa sede.
4. Le spese di lite
Quanto, infine, alle spese di lite, ricorrono comunque anche in questo grado giuste ragioni per compensarle integralmente sia in ragione della complessità delle questioni trattate sia alla luce della mancata costituzione in giudizio da parte dell'appellata.
Atteso, peraltro, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
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P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale BE n.
342/2023, depositata in data 29.9.23;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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