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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 1449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa il 27.3.2025 ex art. 447-bis e 429 c.p.c., vertente tra
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio e quali eredi di rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'avvocato Giovanni Colla in virtù della procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Genzano di Roma, alla Via Dott. Aristide
Francavilla n.10/A,
e
(c.f.: ), contumace. Controparte_1 C.F._3
Oggetto: restituzione di cosa data in comodato.
Svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato il 20.3.2024 -deceduta durante il processo- ha Persona_1 convenuto in giudizio per conseguire la restituzione dell'unità immobiliare Controparte_1 situata in Pomezia, alla Via Varrone n.37/B (con annessa pertinenza).
La ricorrente ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliari situate in Pomezia alla Via
Varrone n.37/B, piano 4 interno n.1 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.87) e piano S2 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.14); che con contratto del 13.7.2020 ha consegnato (ex art. 1803 c.c.) i beni a e Controparte_1 [...]
; che l'articolo n.3 della stipulazione prevede, per i comodatari, l'obbligo di CP_2 restituzione delle cose non oltre sei mesi dalla richiesta del proprietario;
che il 19.1.2023 ha chiesto il rilascio dei cespiti;
che ha abbandonato l'abitazione; che ha Controparte_2 diritto alla riconsegna delle cose da parte dell'altra comodataria, unitamente al risarcimento del danno.
Durante il processo è deceduta con prosecuzione della lite da parte degli eredi. Persona_1
All'udienza del 27.3.2025 la causa, previa discussione, è stata decisa.
Motivi della decisione.
Il negozio presupposto integra un comodato non sussistendo elementi idonei a sminuirne il carattere di essenziale gratuità (cfr. doc. n.2 fasc. parte ricorrente); al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti (cfr. C. n.2151/1984)
e nel caso non risultano sacrifici per la comodataria.
Di poi nel contratto supposto risulta fissato un termine di scadenza, circostanza incidente (ex artt. 1809 e 1810 c.c.) sull'obbligo di restituzione della cosa.
Se non che l'art. n.3 della stipulazione prevede: “La parte comodante può richiedere la restituzione dell'immobile in oggetto alla parte in qualsiasi momento, purché Parte_3 venga rispettato un preavviso di almeno 6 mesi”; la predetta norma pattizia implica l'applicazione del principio secondo cui nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. C. n.15877/2013).
Il comodato supposto, in assenza di una scadenza certa, deve allora ritenersi caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà della comodante (salvo preavviso), che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene (cfr. C.
n.27044/2016).
Dalla richiesta trasmessa dalla comodante per la restituzione dei beni, comunicazione ricevuta dalla comodataria il 19.1.2023, deriva la condanna dell'occupante al rilascio dei cespiti indicati, con necessità di esaminare la petizione risarcitoria proposta dalla proprietaria.
La mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le richieste di questi a seguito di estinzione del comodato, integra un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario (cfr. C. n.8213/2016), idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (cfr. C. n.7539/2003).
La domanda formulata dalla parte attrice, per la condanna della convenuta al pagamento di una somma quale indennità da occupazione senza titolo, non può essere accolta per la mancata puntuale allegazione delle circostanze da cui inferire la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento persa;
il verosimile non uso della cosa da parte della proprietaria per il periodo posteriore il mese di luglio dell'anno 2023, come ricavabile dall'esistenza del comodato presupposto, pur incluso nel contenuto del diritto di proprietà non è suscettibile di risarcimento in sé.
Le spese seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna a restituire, a e le unità Controparte_1 Parte_1 Parte_2 immobiliari situate in Pomezia alla Via Varrone n.37/B, piano 4 interno n.1 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.87) e piano S2 (individuata al catasto al foglio n.11
– part. n.3213 – sub n.14), libere da persone e cose;
-rigetta la domanda risarcitoria;
-condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida in euro 76 per spese ed euro 2.552 per compensi professionali
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 27.3.2025 Il Giudice
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio e quali eredi di rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'avvocato Giovanni Colla in virtù della procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Genzano di Roma, alla Via Dott. Aristide
Francavilla n.10/A,
e
(c.f.: ), contumace. Controparte_1 C.F._3
Oggetto: restituzione di cosa data in comodato.
Svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato il 20.3.2024 -deceduta durante il processo- ha Persona_1 convenuto in giudizio per conseguire la restituzione dell'unità immobiliare Controparte_1 situata in Pomezia, alla Via Varrone n.37/B (con annessa pertinenza).
La ricorrente ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliari situate in Pomezia alla Via
Varrone n.37/B, piano 4 interno n.1 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.87) e piano S2 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.14); che con contratto del 13.7.2020 ha consegnato (ex art. 1803 c.c.) i beni a e Controparte_1 [...]
; che l'articolo n.3 della stipulazione prevede, per i comodatari, l'obbligo di CP_2 restituzione delle cose non oltre sei mesi dalla richiesta del proprietario;
che il 19.1.2023 ha chiesto il rilascio dei cespiti;
che ha abbandonato l'abitazione; che ha Controparte_2 diritto alla riconsegna delle cose da parte dell'altra comodataria, unitamente al risarcimento del danno.
Durante il processo è deceduta con prosecuzione della lite da parte degli eredi. Persona_1
All'udienza del 27.3.2025 la causa, previa discussione, è stata decisa.
Motivi della decisione.
Il negozio presupposto integra un comodato non sussistendo elementi idonei a sminuirne il carattere di essenziale gratuità (cfr. doc. n.2 fasc. parte ricorrente); al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti (cfr. C. n.2151/1984)
e nel caso non risultano sacrifici per la comodataria.
Di poi nel contratto supposto risulta fissato un termine di scadenza, circostanza incidente (ex artt. 1809 e 1810 c.c.) sull'obbligo di restituzione della cosa.
Se non che l'art. n.3 della stipulazione prevede: “La parte comodante può richiedere la restituzione dell'immobile in oggetto alla parte in qualsiasi momento, purché Parte_3 venga rispettato un preavviso di almeno 6 mesi”; la predetta norma pattizia implica l'applicazione del principio secondo cui nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (cfr. C. n.15877/2013).
Il comodato supposto, in assenza di una scadenza certa, deve allora ritenersi caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti é rimessa in via potestativa alla sola volontà della comodante (salvo preavviso), che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene (cfr. C.
n.27044/2016).
Dalla richiesta trasmessa dalla comodante per la restituzione dei beni, comunicazione ricevuta dalla comodataria il 19.1.2023, deriva la condanna dell'occupante al rilascio dei cespiti indicati, con necessità di esaminare la petizione risarcitoria proposta dalla proprietaria.
La mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le richieste di questi a seguito di estinzione del comodato, integra un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario (cfr. C. n.8213/2016), idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (cfr. C. n.7539/2003).
La domanda formulata dalla parte attrice, per la condanna della convenuta al pagamento di una somma quale indennità da occupazione senza titolo, non può essere accolta per la mancata puntuale allegazione delle circostanze da cui inferire la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento persa;
il verosimile non uso della cosa da parte della proprietaria per il periodo posteriore il mese di luglio dell'anno 2023, come ricavabile dall'esistenza del comodato presupposto, pur incluso nel contenuto del diritto di proprietà non è suscettibile di risarcimento in sé.
Le spese seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna a restituire, a e le unità Controparte_1 Parte_1 Parte_2 immobiliari situate in Pomezia alla Via Varrone n.37/B, piano 4 interno n.1 (individuata al catasto al foglio n.11 – part. n.3213 – sub n.87) e piano S2 (individuata al catasto al foglio n.11
– part. n.3213 – sub n.14), libere da persone e cose;
-rigetta la domanda risarcitoria;
-condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che liquida in euro 76 per spese ed euro 2.552 per compensi professionali
(oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 27.3.2025 Il Giudice