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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 856/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 856/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
e nato a [...] il [...], CP_2
assistito e difeso dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 23/10/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/06/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Quanto ai rapporti patrimoniali le parti, in contemplazione della crisi coniugale ed al fine precipuo di comporre in maniera esaustiva l'insieme degli interessi e dei rapporti personali e patrimoniali che hanno caratterizzato la gestione del ménage familiare e di regolamentarne definitivamente gli aspetti, concordano e manifestano, con il presente atto, ex art. 1376 c.c. la volontà di procedere al trasferimento e conseguente accettazione dello stesso, delle reciproche proprietà, dei beni immobili di seguito descritti in modo che alla Signora venga attribuita ed Controparte_1 assegnata l'intera proprietà della porzione di immobile sita in Collecorvino (PE), attualmente intestata al sig. e composta dei beni immobili di cui al CP_2 fg.23, part. 430, sub 6), sub 10) e sub 5) mentre al sig. venga attribuita CP_2 ed assegnata la piena proprietà dei beni immobili descritti al fg. 23, part.430 sub 9) e part. 645, ivi compresi tutti i beni costituenti l'arredo degli immobili predetti.
PRIMA CESSIONE
ARTICOLO 1
Il sig. nato a [...] l'[...] (C.F. CP_2 C.F._1 residente in [...], a definizione dei rapporti patrimoniali, con ogni più ampia garanzia di legge, cede e trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. e Controparte_1 C.F._2
pagina 3 di 11 residente in [...], che accetta, i diritti di piena proprietà pari all'intero da esso cedente vantati sul bene immobile sito in Comune di
Collecorvino (PE) alla Via Santamaria 101 e precisamente:
1a) appartamento ubicato al piano primo rialzato, composto di sei vani catastali, in confine con appartamento sub 8), appartamento sub 9), vano scala, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del suddetto comune al fg. 23, part. 430, sub 6, cat A/3, cl. 1, vani 06, rc 266,49;
1b) cantina pertinenziale, posta al piano seminterrato, consistenza di circa mq. 43, confine con appartamento sub 9), corte in più lati, salvo altri, distinto in catasto fabbricati al fg. 23, part. 430, sub 10, cat. C/2, cl.1, rc 66,62;
1c) locale uso garage pertinenziale, posto al piano terra, di mq 12, a confine con corte in due lati, appartamento sub 09), salvo altri, distinto in catasto fabbricati del suddetto comune, al fg. 23, part. 430, sub 5, cat. C/6, cl. 2, rc 19,83.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale, e di ciò prende atto la parte cessionaria.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/01, la parte cedente dichiara che gli immobili in oggetto fanno parte di un fabbricato realizzato anteriormente al 01 settembre 1967
e che per la realizzazione di opere è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 86 in data 06 maggio 1998 e successivo certificato di abitabilità n. 19/98, in pari data, nonché scia presentata in data 26 luglio 2021 prot. N. 6048.
La parte cessionaria dichiara e dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili ed in particolare che le è stato consegnato l'attestato di prestazione pagina 4 di 11 energetica rilasciato dal geom. in data 11/11/2021, rilasciandone Controparte_3 quietanza al cedente (doc. n. 04).
ARTICOLO 2
Quanto ceduto si intende e viene trasferito con gli accessi, le accessioni, le pertinenze, le dipendenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto a possedere come per legge, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi ed impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle disposizioni in materia di condominio degli edifici e con le clausole appresso meglio specificate ed in particolare così come specificate nel contratto di compravendita per atto del Notaio – Dott. Notaio Persona_1 in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta 3536.
ARTICOLO 3
La parte cedente, volendo rispondere in caso diverso per l'evizione e per i danni come per legge, dichiara e garantisce, riguardo alla provenienza:
- dichiara di essere proprietario di quanto trasferito con il presente atto per come pervenutogli in piena proprietà in forza di compravendita per Notaio – Dott.
[...]
Notaio in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta Per_1
3536. Dichiara altresì che detti immobili sono liberi da censi, canoni e livelli.
ARTICOLO 4
Sugli immobili descritti ed oggetto di cessione grava ipoteca legale per mutuo ipotecario dell'importo di € 110.000,00, in favore dell'istituto Bancario BCC di
Cappelle Sul Tavo e la signora rinuncia ad ogni altra forma di Controparte_1 ipoteca e/o iscrizione sui medesimi.
ARTICOLO 5
Il trasferimento avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale n. 154 e 17 del 15/04/1992, dunque esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra tassa.
pagina 5 di 11 ARTICOLO 6
Il cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con
Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma 497
Legge 266/05, pari ad euro cinquantamila/00 (cinquantamila/00).
SECONDA CESSIONE
ARTICOLO 7
La sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], a C.F._2 definizione dei rapporti patrimoniali, con ogni più ampia garanzia di legge, cede e trasferisce al sig. nato a [...] l'[...] (C.F. CP_2
residente in [...], C.F._1 che accetta, i diritti di piena proprietà pari all'intero da essa cedente vantati sui beni immobili siti nel Comune di Collecorvino alla via Santamaria n. 101 e precisamente:
7a) appartamento al piano terra, composto di tre vani, con annesso forno staccato dal corpo di fabbrica, in confine con corte comune, garage sub 05), salvo altri, distinto in catasto fabbricati del predetto comune al fg. 23, part. 430, sub 9(ex part. 430 sub 4 graffata part. 644), cat A/3, cl. 1, vani 03, rc 133,25;
7b) locale uso magazzino pertinenziale, posto al pinao terra, di circa mq. 14, in confine con corte a più lati, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del predetto comune al fg. 23, part. 645, cat C/2, cl. 2, mq 14 rc 25,31.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale, e di ciò prende atto la parte cessionaria.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/01, la parte cedente dichiara, ai fini dellanormativa urbanistica che la costruzione di quanto in oggetto è iniziata in data pagina 6 di 11 anteriore al 01 settembre 1967 e che per la realizzazione di opere è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 86, in data 06 maggio 1998 e successivo certificato di abitabilità n. 19/98, in pari data, nonché scia presentata in data 26 luglio
2021 prot. N. 6048.
La parte cessionaria dichiara e dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili ed in particolare che le è stato consegnato l'attestato di prestazione energetica rilasciato dal geom. in data 11/11/2021, rilasciandone Controparte_3 quietanza al cedente (cfr doc. n. 04).
La parte cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma
497 Legge 266/05, pari ad euro 25.000,00.
ARTICOLO 8
Quanto ceduto si intende e viene trasferito con gli accessi, le accessioni, le pertinenze, le dipendenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto a possedere come per legge, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi ed impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle disposizioni in materia di condominio degli edifici e con le clausole appresso meglio specificate ed in particolare così come specificate nel contratto di compravendita per atto del Notaio – Dott. Notaio Persona_1 in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta 3536.
ARTICOLO 9
La parte cedente, volendo rispondere in caso diverso per l'evizione e per i danni come per legge, dichiara e garantisce, riguardo alla provenienza:
- dichiara di essere proprietario di quanto trasferito con il presente atto per come pervenutogli in piena proprietà in forza di compravendita per Notaio – Dott. Per_1
pagina 7 di 11 Notaio in Penne, stipulato in data 16/06/2022 Repertorio 4884 e Raccolta Per_1
3536. Dichiara altresì che detti immobili sono liberi da censi, canoni e livelli.
ARTICOLO 10
Sugli immobili descritti ed oggetto di cessione grava ipoteca legale per mutuo ipotecario dell'importo di € 110.000,00 in favore dell'istituto Bancario BCC di
Cappelle Sul Tavo ed il sig. rinuncia ad ogni altra forma di ipoteca e/o CP_2 iscrizione sui medesimi.
ARTICOLO 11
Il trasferimento avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale n. 154 e 17 del 15/04/1992, dunque, esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra tassa.
ARTICOLO 12
Il cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con
Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma 497
Legge 266/05, pari ad euro venticinquemila/00 (venticinquemila/00).
****************************
C) Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e rinunciano ad ogni integrazione per le porzioni di immobili reciprocamente cedute e provvederanno, ciascuna per le proprietà di competenza, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze legate agli immobili reciprocamente ceduti e trasferiti, entro e non oltre il primo maggio 2025.
D) Le residue rate del mutuo contratto per l'acquisto degli immobili sopra descritti continuerà ad essere addebitato sul conto corrente in essere e/o su altro conto corrente intestato alla sig.ra ; le parti provvederanno al pagamento Controparte_1 del medesimo attingendo l'intera quota mensile di euro 586,00 dall'assegno unico e universale erogato dall'Inps;
pagina 8 di 11 E) I figli restano affidati ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
tenuto conto del fatto che il padre abiterà al piano terra del medesimo stabile, le parti concordano che lo stesso potrà vederli e tenerli, ogni volta che vorrà, al rientro da lavoro, tenendoli anche per l'ora di cena e/o per trascorrere delle giornate con loro durante il fine settimana, sempre preavvertendo la madre e con l'ausilio della stessa vista le diverse età e diversi impegni dei minori.
Durante le festività i figli trascorreranno le vacanze di Natale e di Pasqua prevalentemente con la madre e la famiglia della stessa concordando, in ogni caso, che il padre possa trascorrere con loro le giornate di festa, quali la vigilia di Natale, il
Natale e la sera del Capodanno e/o il pranzo del primo dell'anno e poi la domenica di
Pasqua e/o la Pasquetta, anche condividendo queste giornate, vista la disposizione delle abitazioni, per il bene primario dei figli;
durante le ferie estive il padre trascorrerà con i figli un periodo di quattordici giorni, da dividere in due settimane, concordando con la madre i predetti entro la data del 15 giugno di ciascun anno;
F) Valutate le condizioni economiche dei ricorrenti, le attuali esigenze e spese di ciascuno e dei figli, nonché la permanenza prevalente degli stessi con la madre, il sig. lascerà l'intero importo dell'assegno unico e universale alla sig.ra CP_2
la quale, previa decurtazione del rateo mensile di mutuo, tratterrà Controparte_1 tutta la somma residua quale contributo per il mantenimento dei figli;
inoltre, il sig. provvederà ad integrare la somma dovuta per il loro mantenimento, CP_2 con il versamento di euro 150,00 mensili.
Dunque, il mutuo si considererà così sopportato in ugual misura tra le parti ed il residuo dell'assegno unico e universale, pari a circa 650,00 euro unitamente al versamento di euro 150,00 mensili da parte del sig. costituiranno contributo CP_2 di mantenimento per i quattro figli minori.
Il contributo di mantenimento dovrà essere rivalutato, annualmente, secondo gli indici Istat, a decorrere dal gennaio 2027.
pagina 9 di 11 Con la sottoscrizione del presente atto il sig. autorizza espressamente CP_2
l'accredito dell'integrale assegno unico ed universale in favore della sig.ra e si obbliga a non revocare il consenso alla predetta forma di Controparte_1 erogazione autorizzando, sin da ora, anche la variazione di accredito su altro conto corrente ed autorizzando espressamente la stessa ad effettuare la domanda apposita, ai fini dell'erogazione a proprio nome, presso gli uffici preposti, quali caf e/o patronati.
Per le spese straordinarie, come stabilite dal protocollo del Tribunale di Pescara e di cui le parti hanno preso visione, concordano che vengano sopportate in ugual misura dai coniugi, sempre previo accordo e comprovate da documentazione fiscale.
G) I coniugi dichiarano che all'esito del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui sopra avranno risolto reciprocamente tutti i loro rapporti economico-patrimoniali e non avranno, conseguentemente, più nulla a pretendere l'uno verso l'altra, fatto salvo quanto stabilito per i minori.
H) Le parti provvederanno alla trascrizione e voltura del decreto di omologa della separazione contenente i trasferimenti immobiliari di cui sopra presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
I) Entrambi i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità e/o equipollenti e comunque validi per l'espatrio e/o comunque, dichiarano che, senza riserva, procederanno agevolmente e concordemente alle pratiche burocratico - amministrative necessarie al rilascio dei predetti e comunque per iscrizioni scolastiche e/o attività sportive;
L) Le spese di giudizio sono integralmente poste a carico della sig.ra CP_1
, la quale gode del gratuito patrocinio.
[...]
pagina 10 di 11 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 856/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
e nato a [...] il [...], CP_2
assistito e difeso dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 23/10/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 05/06/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 11 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Quanto ai rapporti patrimoniali le parti, in contemplazione della crisi coniugale ed al fine precipuo di comporre in maniera esaustiva l'insieme degli interessi e dei rapporti personali e patrimoniali che hanno caratterizzato la gestione del ménage familiare e di regolamentarne definitivamente gli aspetti, concordano e manifestano, con il presente atto, ex art. 1376 c.c. la volontà di procedere al trasferimento e conseguente accettazione dello stesso, delle reciproche proprietà, dei beni immobili di seguito descritti in modo che alla Signora venga attribuita ed Controparte_1 assegnata l'intera proprietà della porzione di immobile sita in Collecorvino (PE), attualmente intestata al sig. e composta dei beni immobili di cui al CP_2 fg.23, part. 430, sub 6), sub 10) e sub 5) mentre al sig. venga attribuita CP_2 ed assegnata la piena proprietà dei beni immobili descritti al fg. 23, part.430 sub 9) e part. 645, ivi compresi tutti i beni costituenti l'arredo degli immobili predetti.
PRIMA CESSIONE
ARTICOLO 1
Il sig. nato a [...] l'[...] (C.F. CP_2 C.F._1 residente in [...], a definizione dei rapporti patrimoniali, con ogni più ampia garanzia di legge, cede e trasferisce alla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. e Controparte_1 C.F._2
pagina 3 di 11 residente in [...], che accetta, i diritti di piena proprietà pari all'intero da esso cedente vantati sul bene immobile sito in Comune di
Collecorvino (PE) alla Via Santamaria 101 e precisamente:
1a) appartamento ubicato al piano primo rialzato, composto di sei vani catastali, in confine con appartamento sub 8), appartamento sub 9), vano scala, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del suddetto comune al fg. 23, part. 430, sub 6, cat A/3, cl. 1, vani 06, rc 266,49;
1b) cantina pertinenziale, posta al piano seminterrato, consistenza di circa mq. 43, confine con appartamento sub 9), corte in più lati, salvo altri, distinto in catasto fabbricati al fg. 23, part. 430, sub 10, cat. C/2, cl.1, rc 66,62;
1c) locale uso garage pertinenziale, posto al piano terra, di mq 12, a confine con corte in due lati, appartamento sub 09), salvo altri, distinto in catasto fabbricati del suddetto comune, al fg. 23, part. 430, sub 5, cat. C/6, cl. 2, rc 19,83.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale, e di ciò prende atto la parte cessionaria.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/01, la parte cedente dichiara che gli immobili in oggetto fanno parte di un fabbricato realizzato anteriormente al 01 settembre 1967
e che per la realizzazione di opere è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 86 in data 06 maggio 1998 e successivo certificato di abitabilità n. 19/98, in pari data, nonché scia presentata in data 26 luglio 2021 prot. N. 6048.
La parte cessionaria dichiara e dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili ed in particolare che le è stato consegnato l'attestato di prestazione pagina 4 di 11 energetica rilasciato dal geom. in data 11/11/2021, rilasciandone Controparte_3 quietanza al cedente (doc. n. 04).
ARTICOLO 2
Quanto ceduto si intende e viene trasferito con gli accessi, le accessioni, le pertinenze, le dipendenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto a possedere come per legge, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi ed impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle disposizioni in materia di condominio degli edifici e con le clausole appresso meglio specificate ed in particolare così come specificate nel contratto di compravendita per atto del Notaio – Dott. Notaio Persona_1 in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta 3536.
ARTICOLO 3
La parte cedente, volendo rispondere in caso diverso per l'evizione e per i danni come per legge, dichiara e garantisce, riguardo alla provenienza:
- dichiara di essere proprietario di quanto trasferito con il presente atto per come pervenutogli in piena proprietà in forza di compravendita per Notaio – Dott.
[...]
Notaio in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta Per_1
3536. Dichiara altresì che detti immobili sono liberi da censi, canoni e livelli.
ARTICOLO 4
Sugli immobili descritti ed oggetto di cessione grava ipoteca legale per mutuo ipotecario dell'importo di € 110.000,00, in favore dell'istituto Bancario BCC di
Cappelle Sul Tavo e la signora rinuncia ad ogni altra forma di Controparte_1 ipoteca e/o iscrizione sui medesimi.
ARTICOLO 5
Il trasferimento avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale n. 154 e 17 del 15/04/1992, dunque esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra tassa.
pagina 5 di 11 ARTICOLO 6
Il cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con
Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma 497
Legge 266/05, pari ad euro cinquantamila/00 (cinquantamila/00).
SECONDA CESSIONE
ARTICOLO 7
La sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], a C.F._2 definizione dei rapporti patrimoniali, con ogni più ampia garanzia di legge, cede e trasferisce al sig. nato a [...] l'[...] (C.F. CP_2
residente in [...], C.F._1 che accetta, i diritti di piena proprietà pari all'intero da essa cedente vantati sui beni immobili siti nel Comune di Collecorvino alla via Santamaria n. 101 e precisamente:
7a) appartamento al piano terra, composto di tre vani, con annesso forno staccato dal corpo di fabbrica, in confine con corte comune, garage sub 05), salvo altri, distinto in catasto fabbricati del predetto comune al fg. 23, part. 430, sub 9(ex part. 430 sub 4 graffata part. 644), cat A/3, cl. 1, vani 03, rc 133,25;
7b) locale uso magazzino pertinenziale, posto al pinao terra, di circa mq. 14, in confine con corte a più lati, salvo altri, distinto in catasto fabbricati del predetto comune al fg. 23, part. 645, cat C/2, cl. 2, mq 14 rc 25,31.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985,
n. 52, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie depositate in catasto e che gli stessi e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale, e di ciò prende atto la parte cessionaria.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/01, la parte cedente dichiara, ai fini dellanormativa urbanistica che la costruzione di quanto in oggetto è iniziata in data pagina 6 di 11 anteriore al 01 settembre 1967 e che per la realizzazione di opere è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 86, in data 06 maggio 1998 e successivo certificato di abitabilità n. 19/98, in pari data, nonché scia presentata in data 26 luglio
2021 prot. N. 6048.
La parte cessionaria dichiara e dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli immobili ed in particolare che le è stato consegnato l'attestato di prestazione energetica rilasciato dal geom. in data 11/11/2021, rilasciandone Controparte_3 quietanza al cedente (cfr doc. n. 04).
La parte cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma
497 Legge 266/05, pari ad euro 25.000,00.
ARTICOLO 8
Quanto ceduto si intende e viene trasferito con gli accessi, le accessioni, le pertinenze, le dipendenze, con le servitù attive e passive legalmente esistenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto a possedere come per legge, con tutti i proporzionali diritti ed obblighi sulle parti, spazi ed impianti comuni del fabbricato, come tali ritenuti dalle disposizioni in materia di condominio degli edifici e con le clausole appresso meglio specificate ed in particolare così come specificate nel contratto di compravendita per atto del Notaio – Dott. Notaio Persona_1 in Penne, stipulato in data 16/06/2022, Repertorio 4884 e Raccolta 3536.
ARTICOLO 9
La parte cedente, volendo rispondere in caso diverso per l'evizione e per i danni come per legge, dichiara e garantisce, riguardo alla provenienza:
- dichiara di essere proprietario di quanto trasferito con il presente atto per come pervenutogli in piena proprietà in forza di compravendita per Notaio – Dott. Per_1
pagina 7 di 11 Notaio in Penne, stipulato in data 16/06/2022 Repertorio 4884 e Raccolta Per_1
3536. Dichiara altresì che detti immobili sono liberi da censi, canoni e livelli.
ARTICOLO 10
Sugli immobili descritti ed oggetto di cessione grava ipoteca legale per mutuo ipotecario dell'importo di € 110.000,00 in favore dell'istituto Bancario BCC di
Cappelle Sul Tavo ed il sig. rinuncia ad ogni altra forma di ipoteca e/o CP_2 iscrizione sui medesimi.
ARTICOLO 11
Il trasferimento avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, L. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale n. 154 e 17 del 15/04/1992, dunque, esente dall'imposta di bollo, di registrazione e di ogni altra tassa.
ARTICOLO 12
Il cedente dichiara, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito con
Legge 122/2010 che il valore degli immobili ceduti è, ai sensi dell'art.1 comma 497
Legge 266/05, pari ad euro venticinquemila/00 (venticinquemila/00).
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C) Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e rinunciano ad ogni integrazione per le porzioni di immobili reciprocamente cedute e provvederanno, ciascuna per le proprietà di competenza, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze legate agli immobili reciprocamente ceduti e trasferiti, entro e non oltre il primo maggio 2025.
D) Le residue rate del mutuo contratto per l'acquisto degli immobili sopra descritti continuerà ad essere addebitato sul conto corrente in essere e/o su altro conto corrente intestato alla sig.ra ; le parti provvederanno al pagamento Controparte_1 del medesimo attingendo l'intera quota mensile di euro 586,00 dall'assegno unico e universale erogato dall'Inps;
pagina 8 di 11 E) I figli restano affidati ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
tenuto conto del fatto che il padre abiterà al piano terra del medesimo stabile, le parti concordano che lo stesso potrà vederli e tenerli, ogni volta che vorrà, al rientro da lavoro, tenendoli anche per l'ora di cena e/o per trascorrere delle giornate con loro durante il fine settimana, sempre preavvertendo la madre e con l'ausilio della stessa vista le diverse età e diversi impegni dei minori.
Durante le festività i figli trascorreranno le vacanze di Natale e di Pasqua prevalentemente con la madre e la famiglia della stessa concordando, in ogni caso, che il padre possa trascorrere con loro le giornate di festa, quali la vigilia di Natale, il
Natale e la sera del Capodanno e/o il pranzo del primo dell'anno e poi la domenica di
Pasqua e/o la Pasquetta, anche condividendo queste giornate, vista la disposizione delle abitazioni, per il bene primario dei figli;
durante le ferie estive il padre trascorrerà con i figli un periodo di quattordici giorni, da dividere in due settimane, concordando con la madre i predetti entro la data del 15 giugno di ciascun anno;
F) Valutate le condizioni economiche dei ricorrenti, le attuali esigenze e spese di ciascuno e dei figli, nonché la permanenza prevalente degli stessi con la madre, il sig. lascerà l'intero importo dell'assegno unico e universale alla sig.ra CP_2
la quale, previa decurtazione del rateo mensile di mutuo, tratterrà Controparte_1 tutta la somma residua quale contributo per il mantenimento dei figli;
inoltre, il sig. provvederà ad integrare la somma dovuta per il loro mantenimento, CP_2 con il versamento di euro 150,00 mensili.
Dunque, il mutuo si considererà così sopportato in ugual misura tra le parti ed il residuo dell'assegno unico e universale, pari a circa 650,00 euro unitamente al versamento di euro 150,00 mensili da parte del sig. costituiranno contributo CP_2 di mantenimento per i quattro figli minori.
Il contributo di mantenimento dovrà essere rivalutato, annualmente, secondo gli indici Istat, a decorrere dal gennaio 2027.
pagina 9 di 11 Con la sottoscrizione del presente atto il sig. autorizza espressamente CP_2
l'accredito dell'integrale assegno unico ed universale in favore della sig.ra e si obbliga a non revocare il consenso alla predetta forma di Controparte_1 erogazione autorizzando, sin da ora, anche la variazione di accredito su altro conto corrente ed autorizzando espressamente la stessa ad effettuare la domanda apposita, ai fini dell'erogazione a proprio nome, presso gli uffici preposti, quali caf e/o patronati.
Per le spese straordinarie, come stabilite dal protocollo del Tribunale di Pescara e di cui le parti hanno preso visione, concordano che vengano sopportate in ugual misura dai coniugi, sempre previo accordo e comprovate da documentazione fiscale.
G) I coniugi dichiarano che all'esito del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui sopra avranno risolto reciprocamente tutti i loro rapporti economico-patrimoniali e non avranno, conseguentemente, più nulla a pretendere l'uno verso l'altra, fatto salvo quanto stabilito per i minori.
H) Le parti provvederanno alla trascrizione e voltura del decreto di omologa della separazione contenente i trasferimenti immobiliari di cui sopra presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
I) Entrambi i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità e/o equipollenti e comunque validi per l'espatrio e/o comunque, dichiarano che, senza riserva, procederanno agevolmente e concordemente alle pratiche burocratico - amministrative necessarie al rilascio dei predetti e comunque per iscrizioni scolastiche e/o attività sportive;
L) Le spese di giudizio sono integralmente poste a carico della sig.ra CP_1
, la quale gode del gratuito patrocinio.
[...]
pagina 10 di 11 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05/06/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 11 di 11