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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4713/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Angelo Russo (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
15/11/1990, ed ivi residente in [...]10 Scala D, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Barbara Bocca (C.F. , che C.F._4
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20-27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli (GE) il 09/09/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli e saranno affidati ai genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la residenza materna in Via Fassicomo 3 scala D int. 10.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, le quali verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli ai sensi dell'art. 147 cc;
3) la casa familiare sita in Genova, Via Fassicomo 3 scala D int. 10, in comproprietà al 50% tra i signori e , verrà assegnata a quest'ultima, la quale Parte_1 Parte_2
si farà interamente carico delle spese di amministrazione ordinaria e delle utenze maturate nel periodo successivo alla cessazione della convivenza;
4) entrambi i coniugi continueranno a farsi carico del pagamento della rata mensile del mutuo relativo al suddetto immobile, la quale continuerà ad essere addebitata sul c/c cointestato tra i coniugi accesso presso la Banca Credit Agricole e sui cui le parti lasceranno,
a titolo di riserva, l'importo di euro 500,00 mentre ripartiranno in parti uguali tra loro l'eccedente parte di liquidità presente nel conto corrente;
5) il signor si impegna a trasferire altrove la di lui residenza entro e non oltre il Pt_1
30/6/2025;
6) il signor potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: Pt_1
- a weekend alternati, dal venerdì alle 18 fino alla domenica sera alle ore 21;
- due pomeriggi infrasettimanali, da comunicarsi alla signora ad inizio di ogni Parte_2 settimana, dalle ore 18 alle ore 21 nei weekend di competenza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18 alle ore 21 nei weekend di competenza paterna;
- nelle festività e compleanni, secondo il principio dell'alternanza.
Durante il periodo di astensione scolastica estiva, i figli potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. In detto periodo il diritto di frequentazione dei figli con l'altro genitore sarà sospeso. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie entro il 15 maggio di ogni anno.
Nei periodi di astensione scolastica invernale, i genitori potranno tenere con sè i figli per meta' del periodo ciascuno. 7) Nei periodi di rispettiva tenenza, ciascun genitore si occuperà della gestione dei figli, accompagnandoli alle attività ludico-sportive e gestendo quant'altro necessario per la loro educazione ed istruzione.
8) Ciascun genitore si rende disponibile, quando i figli sono con sé, a far loro effettuare una telefonata al giorno all'altro genitore;
9) i genitori concordano che ogni figlio potrà praticare almeno uno sport;
10) le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna impedendo che tale ruolo sia sostituito da terzi estranei. Nuovi eventuali compagni/e potranno essere introdotti ai figli con gradualità e prudenza, sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale. I coniugi si impegnano reciprocamente a non coinvolgere i figli nelle eventuali nuove relazioni se non decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
11) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli, il signor corrisponderà Pt_1
mensilmente alla signora l'importo di euro 480,00 entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_2
Detta somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
12) I genitori concordano di accollarsi le spese straordinarie dei figli nella percentuale del
60% a carico del Sig. e la Sig.ra per la restante quota del 40%. In tal Pt_1 Parte_2 senso le parti rimandano al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova;
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Nei successivi 15 giorni dovrà avvenire il rimborso. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore che sia in disaccordo a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare il dissenso motivato per iscritto nell'immediatezza della richiesta e, comunque, entro 10 giorni.
Salvo situazioni che richiedano un intervento urgente, trascorsi i predetti 10 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
I coniugi concordano di suddividersi in misura paritetica le pezze giustificative di spese ai fini della detrazione fiscale per quanto concerne le spese ordinarie, mentre quelle straordinarie seguiranno il criterio di effettiva spesa, ossia il 60% al marito ed il 40% alla moglie.
13) esclusivamente per l'anno 2025 le Parti convengono di suddividere, in ragione del 50% ciascuno, le spese relative ai pasti scolastici dei figli;
14) il signor acconsente a che la signora percepisca in toto l'assegno Pt_1 Parte_2
unico per i figli.
15) Lo scooter targato FF78372 attualmente intestato al signor rimarrà in proprietà Pt_1
e in uso allo stesso. Il signor si accollerà l'onere dell'estinzione del finanziamento Pt_1 relativo.
16) Le spese di amministrazione relative all'immobile sito in Via Fassicomo 3 scala D int. 10 maturate durante il periodo di convivenza, ossia quelle maturate fino alla data del 1° marzo
2025, verranno sostenute in via paritetica dai coniugi. Lo stesso accadra' per le spese relative alle utenze.
17) la Sig.ra si occuperà della gestione ordinaria del cane MO Parte_2
intestato al Sig. . Eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie Pt_1 in relazione allo stesso verranno ripartite al 50%. Nei weekend in cui i minori staranno con la Sig.ra la gestione del cane MO incomberà sul Sig. . Parte_2 Pt_1
18) Le parti dichiarano l'assenza di inibitorie al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per sè stessi e per i figli minorenni. I viaggi all'estero entro l'Unione Europea dovranno essere preventivamente comunicati e i viaggi extra Unione Europea dovranno essere preventivamente concordati
19) le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis. 12, 2 comma cpc, che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con il presente procedimento;
20) le parti dichiarano, altresì, che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i
Minorenni provvedimenti relativi ai figli minori;
21) le parti dichiarano di rinunziare anticipatamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, al fine del suo immediato passaggio in giudicato;
22) le parti dichiarano di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2 comma cpc.
Si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga dei coniugi.
23) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2021, Numero 46, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Angelo Russo (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
15/11/1990, ed ivi residente in [...]10 Scala D, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Barbara Bocca (C.F. , che C.F._4
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 20-27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Camogli (GE) il 09/09/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli e saranno affidati ai genitori in modo condiviso con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la residenza materna in Via Fassicomo 3 scala D int. 10.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, le quali verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli ai sensi dell'art. 147 cc;
3) la casa familiare sita in Genova, Via Fassicomo 3 scala D int. 10, in comproprietà al 50% tra i signori e , verrà assegnata a quest'ultima, la quale Parte_1 Parte_2
si farà interamente carico delle spese di amministrazione ordinaria e delle utenze maturate nel periodo successivo alla cessazione della convivenza;
4) entrambi i coniugi continueranno a farsi carico del pagamento della rata mensile del mutuo relativo al suddetto immobile, la quale continuerà ad essere addebitata sul c/c cointestato tra i coniugi accesso presso la Banca Credit Agricole e sui cui le parti lasceranno,
a titolo di riserva, l'importo di euro 500,00 mentre ripartiranno in parti uguali tra loro l'eccedente parte di liquidità presente nel conto corrente;
5) il signor si impegna a trasferire altrove la di lui residenza entro e non oltre il Pt_1
30/6/2025;
6) il signor potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: Pt_1
- a weekend alternati, dal venerdì alle 18 fino alla domenica sera alle ore 21;
- due pomeriggi infrasettimanali, da comunicarsi alla signora ad inizio di ogni Parte_2 settimana, dalle ore 18 alle ore 21 nei weekend di competenza materna ed un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 18 alle ore 21 nei weekend di competenza paterna;
- nelle festività e compleanni, secondo il principio dell'alternanza.
Durante il periodo di astensione scolastica estiva, i figli potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. In detto periodo il diritto di frequentazione dei figli con l'altro genitore sarà sospeso. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie entro il 15 maggio di ogni anno.
Nei periodi di astensione scolastica invernale, i genitori potranno tenere con sè i figli per meta' del periodo ciascuno. 7) Nei periodi di rispettiva tenenza, ciascun genitore si occuperà della gestione dei figli, accompagnandoli alle attività ludico-sportive e gestendo quant'altro necessario per la loro educazione ed istruzione.
8) Ciascun genitore si rende disponibile, quando i figli sono con sé, a far loro effettuare una telefonata al giorno all'altro genitore;
9) i genitori concordano che ogni figlio potrà praticare almeno uno sport;
10) le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna impedendo che tale ruolo sia sostituito da terzi estranei. Nuovi eventuali compagni/e potranno essere introdotti ai figli con gradualità e prudenza, sempre nel rispetto dell'altra figura genitoriale. I coniugi si impegnano reciprocamente a non coinvolgere i figli nelle eventuali nuove relazioni se non decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
11) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli, il signor corrisponderà Pt_1
mensilmente alla signora l'importo di euro 480,00 entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_2
Detta somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
12) I genitori concordano di accollarsi le spese straordinarie dei figli nella percentuale del
60% a carico del Sig. e la Sig.ra per la restante quota del 40%. In tal Pt_1 Parte_2 senso le parti rimandano al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova;
Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Nei successivi 15 giorni dovrà avvenire il rimborso. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore che sia in disaccordo a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare il dissenso motivato per iscritto nell'immediatezza della richiesta e, comunque, entro 10 giorni.
Salvo situazioni che richiedano un intervento urgente, trascorsi i predetti 10 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
I coniugi concordano di suddividersi in misura paritetica le pezze giustificative di spese ai fini della detrazione fiscale per quanto concerne le spese ordinarie, mentre quelle straordinarie seguiranno il criterio di effettiva spesa, ossia il 60% al marito ed il 40% alla moglie.
13) esclusivamente per l'anno 2025 le Parti convengono di suddividere, in ragione del 50% ciascuno, le spese relative ai pasti scolastici dei figli;
14) il signor acconsente a che la signora percepisca in toto l'assegno Pt_1 Parte_2
unico per i figli.
15) Lo scooter targato FF78372 attualmente intestato al signor rimarrà in proprietà Pt_1
e in uso allo stesso. Il signor si accollerà l'onere dell'estinzione del finanziamento Pt_1 relativo.
16) Le spese di amministrazione relative all'immobile sito in Via Fassicomo 3 scala D int. 10 maturate durante il periodo di convivenza, ossia quelle maturate fino alla data del 1° marzo
2025, verranno sostenute in via paritetica dai coniugi. Lo stesso accadra' per le spese relative alle utenze.
17) la Sig.ra si occuperà della gestione ordinaria del cane MO Parte_2
intestato al Sig. . Eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie Pt_1 in relazione allo stesso verranno ripartite al 50%. Nei weekend in cui i minori staranno con la Sig.ra la gestione del cane MO incomberà sul Sig. . Parte_2 Pt_1
18) Le parti dichiarano l'assenza di inibitorie al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per sè stessi e per i figli minorenni. I viaggi all'estero entro l'Unione Europea dovranno essere preventivamente comunicati e i viaggi extra Unione Europea dovranno essere preventivamente concordati
19) le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 473 bis. 12, 2 comma cpc, che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse con il presente procedimento;
20) le parti dichiarano, altresì, che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i
Minorenni provvedimenti relativi ai figli minori;
21) le parti dichiarano di rinunziare anticipatamente all'impugnazione dell'emananda sentenza, al fine del suo immediato passaggio in giudicato;
22) le parti dichiarano di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51, 2 comma cpc.
Si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga dei coniugi.
23) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2021, Numero 46, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca