Decreto cautelare 4 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2025, proposto da
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Calla', con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliati ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del verbale -OMISSIS-del consiglio di Classe -OMISSIS- (rectius: classe -OMISSIS-) dell'Istituto Comprensivo Scolastico del -OMISSIS- con il quale è stata determinata la non ammissione alla classe successiva della studentessa;
per quanto di ragione, della pagella di fine a.s. 2024/25 del -OMISSIS-;
per quanto di ragione, della “relazione relativa alla non ammissione alla classe successiva dell'alunno”;
di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LU LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso quanto segue:
i ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento di non ammissione della figlia alla classe successiva;
questo TAR, con ordinanza n. 442 del 11.9.2025, ha accolto l’istanza cautelare;
in esecuzione della suddetta pronuncia il Consiglio di classe, nel rideterminarsi sulla posizione scolastica della studentessa in data 12.9.2025, ha confermato il provvedimento di non ammissione sulla base di più approfondita motivazione;
Considerato che la mancata impugnazione dell’ultima deliberazione del Consiglio di Classe comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della causa;
Rilevato che la difesa dei ricorrenti, in sede di pubblica udienza, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di porre a carico del Ministero dell’Istruzione le spese di giudizio, sulla base del principio di soccombenza virtuale, in quanto l’impugnata delibera del Consiglio di classe datata -OMISSIS- era basata su motivazione lacunosa, come palesato nella sopra citata ordinanza cautelare di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.