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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3803/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3803/2016 avente ad oggetto azione di manutenzione nel possesso, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. LUCIFORA FABIO FRANCO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. , con Controparte_4 C.F._5 il patrocinio dell'avv. IOZZIA VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
RICORRENTI
Piaccia al Tribunale
- accogliere anche nel merito il proposto ricorso, ordinando alla parte resistente di ripristinare lo stato dei luoghi ed in specie il pregresso scolo naturale delle acque consentendone lo sgrondo con particolare riguardo a quelle provenienti a monte dalla proprietà ed ordinando a loro cure e spese la CP_5 rimozione del muro in cemento armato peraltro non conforme alle normative edilizie vigenti;
- in ogni caso confermare l'ordinanza interinale emessa in sede di reclamo dal Collegio di questo stesso
Tribunale il 02/11/2018, correggendola, tuttavia, nella parte in cui non ha inteso disporre la totale rimozione del muro, con ripristino dell'originario stato dei luoghi, ovvero mediante edificazione di pagina 1 di 6 altro e nuovo muro “a secco” dell'altezza mai superiore da quella prevista dagli artt. 59.2 e 59.3 del vigente PRG del Comune di Scicli;
- in ogni caso, dissentire dalla soluzione tecnica indicata dal CTU le cui opere, ricadendo interamente sulla proprietà dei ricorrenti, implicano una inammissibile costituzione di servitù a favore dei proprietari del muro molesto imponendo un peso e degli oneri a carico del fondo naturalmente favorito dallo scolo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi di questa ulteriore fase.
RESISTENTI
Piaccia al Tribunale revocare l'ordinanza collegiale del 02/11/2018, resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2112/2017 R.G., confermando la precedente ordinanza del
26/04/2017, resa dal Tribunale di Ragusa, G.U. Dott.ssa Rabini Maria, nel procedimento iscritto al n.3803/2016 R.G.
Con vittoria di spese e compensi difensivi per ogni fase del procedimento.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 703 c.p.c., e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e esponendo che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- gli odierni ricorrenti erano possessori nonché proprietari, ciascuno per un mezzo, del fabbricato con annesso cortile e suolo di pertinenza, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Scicli al f. 104, p. lla 425, sub. 1, 2 e 3, confinante con il fondo di proprietà di e Controparte_2
identificato al catasto del Comune di Scicli al f. 104, p. lla 53; Controparte_3
- il fondo di proprietà di e di consentiva il deflusso naturale delle acque CP_2 CP_3 piovane provenienti dal fondo dei ricorrenti, sussistendo tra i due fondi un dislivello per cui il fondo dei resistenti aveva una quota inferiore rispetto a quello dei ricorrenti;
- nel mese di ottobre dell'anno 2015 i resistenti, in violazione della disciplina in materia urbanistica, avevano realizzato lungo la linea di confine tra i suddetti fondi un muro di cinta in cemento armato con un'altezza rispetto al piano di campagna della proprietà dei ricorrenti di 3,5 metri;
- a seguito alla costruzione del muro di confine, il deflusso naturale delle acque piovane passante dal fondo dei ricorrenti a quello dei resistenti era stato interrotto, causando in tal modo ai ricorrenti una lesione del possesso della servitù di scolo ex art. 913 c.c. Chiedevano, pertanto, di essere reintegrati nel pieno possesso della proprietà immobiliare e di ripristinare lo stato dei luoghi, in specie il pregresso solco naturale delle acque consentendone lo sgrondo con particolare riguardo a quelle provenienti a monte della proprietà ordinando a loro CP_5 cure e spese la rimozione del muro in cemento armato. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Successivamente alla notifica del ricorso, si costituivano in giudizio, mediante comparsa di risposta,
, e deducendo che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- il ricorso introduttivo del presente giudizio era inammissibile essendo stato proposto oltre un anno dalla conoscenza della costruzione del muro, la quale precisamente era avvenuta il
23.09.2015;
- rilevavano al contempo l'assenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti non avendo gli stessi dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio la loro relazione di fatto con il bene su cui lamentavano la turbativa;
- la costruzione del muro era avvenuta senza realizzare alcuna irregolarità urbanistica ed interamente sulla proprietà dei convenuti;
evidenziavano sul punto come il detto muro non realizzasse alcuna violazione del diritto di scolo ex art. 913 c.c., non sussistendo nel caso di specie alcun assoggettamento naturale tra i fondi oggetto della controversia. Chiedevano, quindi, al Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile per tardività e carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti ovvero di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Col favore delle spese, compensi ed onorari. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.02.2017 il Tribunale di Ragusa si pronunciava rigettando il ricorso proposto da e e condannandoli alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
Avverso la suddetta ordinanza e proponevano reclamo ex art.669-terdecies c.p.c., Parte_1 CP_1 rilevando l'inadeguatezza dei principi giurisprudenziali applicati nella fattispecie in considerazione del dato che i reclamanti non avevano effettuato alcun intervento di opere per canalizzare il deflusso naturale delle acque e che, dunque, lo stato dei luoghi era quello naturale. A tale riguardo, aggiungevano che il foro praticato sul muro a secco (confinante con la proprietà di e il CP_5 passaggio pedonale svolgevano la funzione di lasciare libero il passaggio delle acque provenienti dai fondi e non di deviarle nella parte di fondo in cui i reclamanti lamentano la turbativa. Inoltre,
pagina 3 di 6 rappresentavano che nel provvedimento impugnato non vi era stata una corretta qualificazione dell'azione possessoria promossa. Espletata CTU, il Tribunale di Ragusa con ordinanza del 02.11.2018, in riforma della reclamata ordinanza del 25.04.2017 e in accoglimento dell'azione proposta da e Parte_1 [...] per la manutenzione del possesso del loro fondo, ha ordinato ai reclamati CP_1 CP_2
, e di eseguire i lavori indicati dal CTU ing.
[...] Controparte_4 Controparte_3 alle pagg. 12-23 della sua prima relazione, sotto la direzione del CTU stesso, entro il Persona_1 termine di due mesi dalla comunicazione del provvedimento. Veniva altresì disposto che, in mancanza di adempimento spontaneo, era data facoltà ai reclamanti di attuare detti lavori, sempre sotto la direzione del CTU – il quale doveva tenere ordinata contabilità delle spese occorse e individuare la ditta esecutrice dei lavori, provvedendo altresì all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie – previa anticipazione delle relative spese e con diritto di rivalsa sui reclamati condannandoli, altresì, in solido tra loro, a rifondere ai reclamanti le spese di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in € 251,00 per CU ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese di consulenza tecnica anticipata.
Successivamente, , e entro i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 termini di legge, proponevano istanza di fissazione udienza ex art. 703, comma 4 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio. Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 03/12/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dai ricorrenti sia fondata e debba pertanto essere accolta. Innanzitutto, ai fini della decisione della controversia, si ritiene utile ribadire quanto già affermato in punto di diritto dal Collegio in sede di reclamo, ovvero che “l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che di quello inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso a valle (Cass. del 15.06.2011 n. 13097)” e che “sul piano petitorio, l'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere costruite in quello superiore, la demolizione di dette opere, si sostanzia in una actio negatoria servitutis di servitù di scolo (Cass. del 5.07.2018 n. 17664). Inoltre, è indubbio che sul piano possessorio l'alterazione del deflusso naturale delle acque per effetto della costruzione di opere atte a rendere maggiormente gravoso il deflusso dell'acqua integri una turbativa che legittima all'esperimento dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. Giova al riguardo precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alla disciplina di cui all'art. 913 c.c. – che prevede da un lato, un obbligo gravante sul fondo superiore, che non può rendere più gravoso lo scolo naturale verso il fondo inferiore e dall'altro lato, un obbligo di quest'ultimo di non impedirlo, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo – ha affermato che “la disciplina dello scolo delle acque dà luogo, tanto rispetto al proprietario del fondo inferiore che rispetto a quello del fondo superiore, ad un limite legale del rispettivo diritto di utilizzazione, vietando, sia all'uno che all'altro, le alterazioni non connesse ad opere di sistemazione agraria, che abbiano per effetto di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, donde la sussistenza, a carico di entrambi, di un obbligo di non facere strumentale a detto scopo (Cass. 15 giugno 2011, n. 13097; Cass. 14 novembre 2001 n. 14179). Pertanto, l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, vietando peraltro non tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. 20 novembre 2019, n. 30239; Cass. 11 aprile 2016, n.
7046; Cass. 28 settembre 1994, n. 7895; Cass. 26 novembre 1986, n. 6976).
pagina 4 di 6 Nel prevedere che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato "scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", la norma allude, dunque, all'opera del proprietario del fondo superiore, la quale possa costituire o aggravare la servitù naturale di scolo
(Cass. 9 giugno 2020, n. 10948, non mass.; v. pure cenni in Cass. 26 maggio 2020, n. 9722, non mass.; Cass. 22 aprile 1986, n. 2831), proprio a tutela, come sopra si è detto, del fondo servente a non ricevere e non dover smaltire le acque, oltre la normale tollerabilità richiesta al proprietario del fondo sottostante ex art. 913 c.c.. Dunque, l'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, quanto al deflusso delle acque.
Ne deriva che, ove vi sia una canalizzazione, e non un naturale stato delle cose ed un naturale deflusso, l'art. 913 c.c. è fuori gioco, non trattandosi più di acque di colatura, nel senso presupposto dalla norma. Ciò in quanto l'art. 913 c.c. trova applicazione proprio in considerazione della configurazione naturale dei luoghi, appunto imponendo che le opere di manutenzione della proprietà, in ipotesi di fondi posti a dislivello, abbiano la finalità di assecondare il normale flusso delle acque. La norma, in definitiva, si riferisce esclusivamente allo scolo naturale delle acque e non a quello provocato dall'uomo con la realizzazione di una rete irrigua apposita. (Cass. SS. UU. del 13.12.2022,
n. 37307).
Tutto ciò posto in punto di diritto, va anzitutto dichiarata la legittimazione dei ricorrenti che da quanto emerso nel corso del giudizio risultano possessori del fondo meglio specificato in premessa. È poi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso possessorio per violazione del termine annuale. Come è emerso dalla prova testimoniale con il teste , fino al 30 settembre 2015 l'area Testimone_1 scoperta confinante con la proprietà si presentava nello stato raffigurato nella foto Controparte_2
n. 1 della perizia di parte prodotta dai ricorrenti, mentre nel mese di ottobre 2015 è stato realizzato lungo il confine con la proprietà il muro in cemento oggetto della domanda possessoria (cfr. CP_2 verbale d'udienza del 22/11/2021).
Il ricorso per la manutenzione nel possesso è stato proposto il 26/09/2016, nel rispetto pertanto del termine di un anno previsto dall'art. 1170 c.c. Passando all'esame del merito, si ritiene nella fattispecie configurabile in capo ai ricorrenti il possesso di una servitù di scolo ex art. 913 c.c., sussistendo tra il fondo dei ricorrenti e quello dei resistenti un assoggettamento naturale per cui uno presenta un piano superiore rispetto all'altro.
Al riguardo, dalla relazione effettuata dal CTU ing. in sede di reclamo – le cui Persona_1 conclusioni vanno condivise essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici – emerge che tra il fondo dei ricorrenti e quello dei resistenti sia prima della realizzazione del muro in cemento armato che dopo esiste un dislivello di quota. Segnatamente, il CTU in sede di sopralluogo ha constatato che: “nella zona a confine i due lotti di terreno di parte reclamante e resistente, nel tratto inziale del muro in c.a. prossimo alla S.P. e nella zona centrale, si rileva una piccola differenza di quota di qualche centimetro in riferimento al piano di campagna attiguo;
nel tratto finale del muro in c.a., adiacente ad un fabbricato di proprietà si rileva una differenza di quota, stimata in 35 cm circa, per la CP_2 maggiore altezza del lotto di parte reclamante rispetto a quello di parte resistente”. Inoltre, il CTU al quesito “accertare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla configurazione naturale dei fondi delle parti ed alla quota del rispettivo piano di campagna, prima della realizzazione del denunciato muro confinario in cemento armato” ha risposto che: “nel lotto di parte reclamante, in corrispondenza dello spazio esterno prospiciente quello di parte resistente, risulta visibile uno strato di terra bruna e di roccia affiorante appartenente a formazioni geologiche mioceniche;
la sopramenzionata roccia risulta visibile già ad una breve distanza dal muro in cemento armato posto a confine fra le proprietà. La roccia affiorante in posto, riconducibile al piano di campagna, dimostra la non alterazione dello strato di terreno e della quota del piano di campagna”. Il piano di campagna, in prossimità del muro in c.a., si trova ad una quota inferiore rispetto al piano
pagina 5 di 6 della sede stradale in corrispondenza dell'accesso alla proprietà, potendo osservare un avvallamento che si estende per tutta la lunghezza del muro ed in maniera più accentuata nella zona centrale”. In base a quanto esposto appare evidente che nella specie, in base alla configurazione naturale dei fondi oggetto di causa, sussista una differente quota del piano di campagna fra gli stessi. Per quanto attiene al deflusso dell'acqua, si rileva che nella specie l'acqua che defluisce tra i due fondi rientra nel concetto di acque di colatura e che, a seguito della realizzazione del muro, il suo regolare deflusso è stato interrotto, determinando una turbativa al possesso della servitù di scolo. Sul punto, giova richiamare quanto emerso dalla CTU: “le acque provenienti da monte che defluiscono sul lotto dei reclamanti, come anche quelle che si riversano direttamente sul lotto, intercettando il muro confinario in c.a., privo di opere idrauliche per l'allontanamento delle acque, trovano un ostacolo al loro naturale deflusso con conseguenti allagamenti soprattutto nella zona di terreno depressa vicina al muro;
il ristagno delle acque non si esclude possa pregiudicare la stabilità del muro ….[…]…il manufatto abbia alterato in maniera apprezzabile il preesistente deflusso delle acque naturali ai danni del fondo dei reclamanti”. Va disattesa l'eccezione formulata dai resistenti secondo cui i ricorrenti hanno posto in essere delle opere che consentirebbero lo scolo delle acque e, precisamente, il foro di 40x40 praticato nel muro divisorio con la proprietà , a circa mt 3,00 dallo spigolo ovest del fabbricato, non Controparte_7 potendo tale opera qualificarsi come sistema di canalizzazione dell'acqua per le sue caratteristiche e non ostando pertanto all'applicabilità dell'art. 913 c.c.; invero, dalla CTU è emerso chiaramente che il fondo dei ricorrenti “è sprovvisto di un sistema di raccolta delle acque piovane (grondaie e pluviali)” (cfr. relazione peritale pag. 8).
Alla luce di quanto esposto, può ritenersi provato che l'opera realizzata (muro in cemento armato) nel fondo degli odierni resistenti abbia determinato una turbativa della servitù ex art. 913 c.c., causando un'alterazione del deflusso naturale delle acque. Occorre altresì precisare che ai fini della sussistenza della turbativa del possesso lamentata dai ricorrenti, è irrilevante accertare se il muro in cemento armato sia stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche. In ordine al rimedio da attuare al fine di eliminare la turbativa, si ritiene di condividere quanto già disposto nell'ordinanza emessa in sede di reclamo, cioè che la soluzione più funzionale è quella indicata nella relazione del CTU alle pagg. 12-23, che prevede un sistema di raccoglimento delle acque provenienti da monte tramite apposita canaletta posta nel lotto di parte reclamante, in prossimità del muro c.a. e della zona ovest ad esso adiacente, collegata a pozzi disperdenti (o analoghi sistemi interrati) per la dispersione nel suolo delle acque superficiali di scorrimento.
I resistenti devono pertanto essere condannati a eseguire i lavori indicati dal CTU ing. alle Persona_1 pagg. 12-23 della sua prima relazione e nell'allegato computo metrico. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3803/2016: in accoglimento della domanda possessoria, conferma quanto disposto con l'ordinanza del 2/11/2018 emessa in sede di reclamo e, per l'effetto, condanna , e Controparte_2 Controparte_3 ad eseguire i lavori indicati dal CTU ing. alle pagg. 12-23 della sua Controparte_4 Persona_1 prima relazione e nell'allegato computo metrico, confermando altresì le diposizioni relative all'ipotesi di mancato adempimento spontaneo dei lavori da parte dei resistenti e quelle relative alle spese di lite;
condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali della fase di merito che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Ragusa, 28/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3803/2016 avente ad oggetto azione di manutenzione nel possesso, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. LUCIFORA FABIO FRANCO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. , con Controparte_4 C.F._5 il patrocinio dell'avv. IOZZIA VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
RICORRENTI
Piaccia al Tribunale
- accogliere anche nel merito il proposto ricorso, ordinando alla parte resistente di ripristinare lo stato dei luoghi ed in specie il pregresso scolo naturale delle acque consentendone lo sgrondo con particolare riguardo a quelle provenienti a monte dalla proprietà ed ordinando a loro cure e spese la CP_5 rimozione del muro in cemento armato peraltro non conforme alle normative edilizie vigenti;
- in ogni caso confermare l'ordinanza interinale emessa in sede di reclamo dal Collegio di questo stesso
Tribunale il 02/11/2018, correggendola, tuttavia, nella parte in cui non ha inteso disporre la totale rimozione del muro, con ripristino dell'originario stato dei luoghi, ovvero mediante edificazione di pagina 1 di 6 altro e nuovo muro “a secco” dell'altezza mai superiore da quella prevista dagli artt. 59.2 e 59.3 del vigente PRG del Comune di Scicli;
- in ogni caso, dissentire dalla soluzione tecnica indicata dal CTU le cui opere, ricadendo interamente sulla proprietà dei ricorrenti, implicano una inammissibile costituzione di servitù a favore dei proprietari del muro molesto imponendo un peso e degli oneri a carico del fondo naturalmente favorito dallo scolo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi di questa ulteriore fase.
RESISTENTI
Piaccia al Tribunale revocare l'ordinanza collegiale del 02/11/2018, resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento di reclamo iscritto al n. 2112/2017 R.G., confermando la precedente ordinanza del
26/04/2017, resa dal Tribunale di Ragusa, G.U. Dott.ssa Rabini Maria, nel procedimento iscritto al n.3803/2016 R.G.
Con vittoria di spese e compensi difensivi per ogni fase del procedimento.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 703 c.p.c., e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e esponendo che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- gli odierni ricorrenti erano possessori nonché proprietari, ciascuno per un mezzo, del fabbricato con annesso cortile e suolo di pertinenza, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Scicli al f. 104, p. lla 425, sub. 1, 2 e 3, confinante con il fondo di proprietà di e Controparte_2
identificato al catasto del Comune di Scicli al f. 104, p. lla 53; Controparte_3
- il fondo di proprietà di e di consentiva il deflusso naturale delle acque CP_2 CP_3 piovane provenienti dal fondo dei ricorrenti, sussistendo tra i due fondi un dislivello per cui il fondo dei resistenti aveva una quota inferiore rispetto a quello dei ricorrenti;
- nel mese di ottobre dell'anno 2015 i resistenti, in violazione della disciplina in materia urbanistica, avevano realizzato lungo la linea di confine tra i suddetti fondi un muro di cinta in cemento armato con un'altezza rispetto al piano di campagna della proprietà dei ricorrenti di 3,5 metri;
- a seguito alla costruzione del muro di confine, il deflusso naturale delle acque piovane passante dal fondo dei ricorrenti a quello dei resistenti era stato interrotto, causando in tal modo ai ricorrenti una lesione del possesso della servitù di scolo ex art. 913 c.c. Chiedevano, pertanto, di essere reintegrati nel pieno possesso della proprietà immobiliare e di ripristinare lo stato dei luoghi, in specie il pregresso solco naturale delle acque consentendone lo sgrondo con particolare riguardo a quelle provenienti a monte della proprietà ordinando a loro CP_5 cure e spese la rimozione del muro in cemento armato. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Successivamente alla notifica del ricorso, si costituivano in giudizio, mediante comparsa di risposta,
, e deducendo che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- il ricorso introduttivo del presente giudizio era inammissibile essendo stato proposto oltre un anno dalla conoscenza della costruzione del muro, la quale precisamente era avvenuta il
23.09.2015;
- rilevavano al contempo l'assenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti non avendo gli stessi dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio la loro relazione di fatto con il bene su cui lamentavano la turbativa;
- la costruzione del muro era avvenuta senza realizzare alcuna irregolarità urbanistica ed interamente sulla proprietà dei convenuti;
evidenziavano sul punto come il detto muro non realizzasse alcuna violazione del diritto di scolo ex art. 913 c.c., non sussistendo nel caso di specie alcun assoggettamento naturale tra i fondi oggetto della controversia. Chiedevano, quindi, al Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile per tardività e carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti ovvero di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Col favore delle spese, compensi ed onorari. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.02.2017 il Tribunale di Ragusa si pronunciava rigettando il ricorso proposto da e e condannandoli alla Parte_1 Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute da , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
Avverso la suddetta ordinanza e proponevano reclamo ex art.669-terdecies c.p.c., Parte_1 CP_1 rilevando l'inadeguatezza dei principi giurisprudenziali applicati nella fattispecie in considerazione del dato che i reclamanti non avevano effettuato alcun intervento di opere per canalizzare il deflusso naturale delle acque e che, dunque, lo stato dei luoghi era quello naturale. A tale riguardo, aggiungevano che il foro praticato sul muro a secco (confinante con la proprietà di e il CP_5 passaggio pedonale svolgevano la funzione di lasciare libero il passaggio delle acque provenienti dai fondi e non di deviarle nella parte di fondo in cui i reclamanti lamentano la turbativa. Inoltre,
pagina 3 di 6 rappresentavano che nel provvedimento impugnato non vi era stata una corretta qualificazione dell'azione possessoria promossa. Espletata CTU, il Tribunale di Ragusa con ordinanza del 02.11.2018, in riforma della reclamata ordinanza del 25.04.2017 e in accoglimento dell'azione proposta da e Parte_1 [...] per la manutenzione del possesso del loro fondo, ha ordinato ai reclamati CP_1 CP_2
, e di eseguire i lavori indicati dal CTU ing.
[...] Controparte_4 Controparte_3 alle pagg. 12-23 della sua prima relazione, sotto la direzione del CTU stesso, entro il Persona_1 termine di due mesi dalla comunicazione del provvedimento. Veniva altresì disposto che, in mancanza di adempimento spontaneo, era data facoltà ai reclamanti di attuare detti lavori, sempre sotto la direzione del CTU – il quale doveva tenere ordinata contabilità delle spese occorse e individuare la ditta esecutrice dei lavori, provvedendo altresì all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie – previa anticipazione delle relative spese e con diritto di rivalsa sui reclamati condannandoli, altresì, in solido tra loro, a rifondere ai reclamanti le spese di entrambe le fasi del giudizio, liquidate in € 251,00 per CU ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese di consulenza tecnica anticipata.
Successivamente, , e entro i Controparte_2 Controparte_3 Controparte_6 termini di legge, proponevano istanza di fissazione udienza ex art. 703, comma 4 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio. Espletata l'istruttoria mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 03/12/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dai ricorrenti sia fondata e debba pertanto essere accolta. Innanzitutto, ai fini della decisione della controversia, si ritiene utile ribadire quanto già affermato in punto di diritto dal Collegio in sede di reclamo, ovvero che “l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che di quello inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso a valle (Cass. del 15.06.2011 n. 13097)” e che “sul piano petitorio, l'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere costruite in quello superiore, la demolizione di dette opere, si sostanzia in una actio negatoria servitutis di servitù di scolo (Cass. del 5.07.2018 n. 17664). Inoltre, è indubbio che sul piano possessorio l'alterazione del deflusso naturale delle acque per effetto della costruzione di opere atte a rendere maggiormente gravoso il deflusso dell'acqua integri una turbativa che legittima all'esperimento dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. Giova al riguardo precisare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con riguardo alla disciplina di cui all'art. 913 c.c. – che prevede da un lato, un obbligo gravante sul fondo superiore, che non può rendere più gravoso lo scolo naturale verso il fondo inferiore e dall'altro lato, un obbligo di quest'ultimo di non impedirlo, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo – ha affermato che “la disciplina dello scolo delle acque dà luogo, tanto rispetto al proprietario del fondo inferiore che rispetto a quello del fondo superiore, ad un limite legale del rispettivo diritto di utilizzazione, vietando, sia all'uno che all'altro, le alterazioni non connesse ad opere di sistemazione agraria, che abbiano per effetto di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, donde la sussistenza, a carico di entrambi, di un obbligo di non facere strumentale a detto scopo (Cass. 15 giugno 2011, n. 13097; Cass. 14 novembre 2001 n. 14179). Pertanto, l'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, vietando peraltro non tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo (Cass. 20 novembre 2019, n. 30239; Cass. 11 aprile 2016, n.
7046; Cass. 28 settembre 1994, n. 7895; Cass. 26 novembre 1986, n. 6976).
pagina 4 di 6 Nel prevedere che il fondo inferiore sia soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato "scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", la norma allude, dunque, all'opera del proprietario del fondo superiore, la quale possa costituire o aggravare la servitù naturale di scolo
(Cass. 9 giugno 2020, n. 10948, non mass.; v. pure cenni in Cass. 26 maggio 2020, n. 9722, non mass.; Cass. 22 aprile 1986, n. 2831), proprio a tutela, come sopra si è detto, del fondo servente a non ricevere e non dover smaltire le acque, oltre la normale tollerabilità richiesta al proprietario del fondo sottostante ex art. 913 c.c.. Dunque, l'art. 913 c.c. postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, quanto al deflusso delle acque.
Ne deriva che, ove vi sia una canalizzazione, e non un naturale stato delle cose ed un naturale deflusso, l'art. 913 c.c. è fuori gioco, non trattandosi più di acque di colatura, nel senso presupposto dalla norma. Ciò in quanto l'art. 913 c.c. trova applicazione proprio in considerazione della configurazione naturale dei luoghi, appunto imponendo che le opere di manutenzione della proprietà, in ipotesi di fondi posti a dislivello, abbiano la finalità di assecondare il normale flusso delle acque. La norma, in definitiva, si riferisce esclusivamente allo scolo naturale delle acque e non a quello provocato dall'uomo con la realizzazione di una rete irrigua apposita. (Cass. SS. UU. del 13.12.2022,
n. 37307).
Tutto ciò posto in punto di diritto, va anzitutto dichiarata la legittimazione dei ricorrenti che da quanto emerso nel corso del giudizio risultano possessori del fondo meglio specificato in premessa. È poi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso possessorio per violazione del termine annuale. Come è emerso dalla prova testimoniale con il teste , fino al 30 settembre 2015 l'area Testimone_1 scoperta confinante con la proprietà si presentava nello stato raffigurato nella foto Controparte_2
n. 1 della perizia di parte prodotta dai ricorrenti, mentre nel mese di ottobre 2015 è stato realizzato lungo il confine con la proprietà il muro in cemento oggetto della domanda possessoria (cfr. CP_2 verbale d'udienza del 22/11/2021).
Il ricorso per la manutenzione nel possesso è stato proposto il 26/09/2016, nel rispetto pertanto del termine di un anno previsto dall'art. 1170 c.c. Passando all'esame del merito, si ritiene nella fattispecie configurabile in capo ai ricorrenti il possesso di una servitù di scolo ex art. 913 c.c., sussistendo tra il fondo dei ricorrenti e quello dei resistenti un assoggettamento naturale per cui uno presenta un piano superiore rispetto all'altro.
Al riguardo, dalla relazione effettuata dal CTU ing. in sede di reclamo – le cui Persona_1 conclusioni vanno condivise essendo logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'esame dei luoghi documentato da fotografie e rilievi tecnici – emerge che tra il fondo dei ricorrenti e quello dei resistenti sia prima della realizzazione del muro in cemento armato che dopo esiste un dislivello di quota. Segnatamente, il CTU in sede di sopralluogo ha constatato che: “nella zona a confine i due lotti di terreno di parte reclamante e resistente, nel tratto inziale del muro in c.a. prossimo alla S.P. e nella zona centrale, si rileva una piccola differenza di quota di qualche centimetro in riferimento al piano di campagna attiguo;
nel tratto finale del muro in c.a., adiacente ad un fabbricato di proprietà si rileva una differenza di quota, stimata in 35 cm circa, per la CP_2 maggiore altezza del lotto di parte reclamante rispetto a quello di parte resistente”. Inoltre, il CTU al quesito “accertare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla configurazione naturale dei fondi delle parti ed alla quota del rispettivo piano di campagna, prima della realizzazione del denunciato muro confinario in cemento armato” ha risposto che: “nel lotto di parte reclamante, in corrispondenza dello spazio esterno prospiciente quello di parte resistente, risulta visibile uno strato di terra bruna e di roccia affiorante appartenente a formazioni geologiche mioceniche;
la sopramenzionata roccia risulta visibile già ad una breve distanza dal muro in cemento armato posto a confine fra le proprietà. La roccia affiorante in posto, riconducibile al piano di campagna, dimostra la non alterazione dello strato di terreno e della quota del piano di campagna”. Il piano di campagna, in prossimità del muro in c.a., si trova ad una quota inferiore rispetto al piano
pagina 5 di 6 della sede stradale in corrispondenza dell'accesso alla proprietà, potendo osservare un avvallamento che si estende per tutta la lunghezza del muro ed in maniera più accentuata nella zona centrale”. In base a quanto esposto appare evidente che nella specie, in base alla configurazione naturale dei fondi oggetto di causa, sussista una differente quota del piano di campagna fra gli stessi. Per quanto attiene al deflusso dell'acqua, si rileva che nella specie l'acqua che defluisce tra i due fondi rientra nel concetto di acque di colatura e che, a seguito della realizzazione del muro, il suo regolare deflusso è stato interrotto, determinando una turbativa al possesso della servitù di scolo. Sul punto, giova richiamare quanto emerso dalla CTU: “le acque provenienti da monte che defluiscono sul lotto dei reclamanti, come anche quelle che si riversano direttamente sul lotto, intercettando il muro confinario in c.a., privo di opere idrauliche per l'allontanamento delle acque, trovano un ostacolo al loro naturale deflusso con conseguenti allagamenti soprattutto nella zona di terreno depressa vicina al muro;
il ristagno delle acque non si esclude possa pregiudicare la stabilità del muro ….[…]…il manufatto abbia alterato in maniera apprezzabile il preesistente deflusso delle acque naturali ai danni del fondo dei reclamanti”. Va disattesa l'eccezione formulata dai resistenti secondo cui i ricorrenti hanno posto in essere delle opere che consentirebbero lo scolo delle acque e, precisamente, il foro di 40x40 praticato nel muro divisorio con la proprietà , a circa mt 3,00 dallo spigolo ovest del fabbricato, non Controparte_7 potendo tale opera qualificarsi come sistema di canalizzazione dell'acqua per le sue caratteristiche e non ostando pertanto all'applicabilità dell'art. 913 c.c.; invero, dalla CTU è emerso chiaramente che il fondo dei ricorrenti “è sprovvisto di un sistema di raccolta delle acque piovane (grondaie e pluviali)” (cfr. relazione peritale pag. 8).
Alla luce di quanto esposto, può ritenersi provato che l'opera realizzata (muro in cemento armato) nel fondo degli odierni resistenti abbia determinato una turbativa della servitù ex art. 913 c.c., causando un'alterazione del deflusso naturale delle acque. Occorre altresì precisare che ai fini della sussistenza della turbativa del possesso lamentata dai ricorrenti, è irrilevante accertare se il muro in cemento armato sia stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche. In ordine al rimedio da attuare al fine di eliminare la turbativa, si ritiene di condividere quanto già disposto nell'ordinanza emessa in sede di reclamo, cioè che la soluzione più funzionale è quella indicata nella relazione del CTU alle pagg. 12-23, che prevede un sistema di raccoglimento delle acque provenienti da monte tramite apposita canaletta posta nel lotto di parte reclamante, in prossimità del muro c.a. e della zona ovest ad esso adiacente, collegata a pozzi disperdenti (o analoghi sistemi interrati) per la dispersione nel suolo delle acque superficiali di scorrimento.
I resistenti devono pertanto essere condannati a eseguire i lavori indicati dal CTU ing. alle Persona_1 pagg. 12-23 della sua prima relazione e nell'allegato computo metrico. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3803/2016: in accoglimento della domanda possessoria, conferma quanto disposto con l'ordinanza del 2/11/2018 emessa in sede di reclamo e, per l'effetto, condanna , e Controparte_2 Controparte_3 ad eseguire i lavori indicati dal CTU ing. alle pagg. 12-23 della sua Controparte_4 Persona_1 prima relazione e nell'allegato computo metrico, confermando altresì le diposizioni relative all'ipotesi di mancato adempimento spontaneo dei lavori da parte dei resistenti e quelle relative alle spese di lite;
condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali della fase di merito che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Ragusa, 28/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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