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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11781 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI TU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26721/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 24535/2023, pendente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Vincenzo Coraggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Email_1
Appellante
E
(P.IVA. , quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania, ex art. 286 d.lgs. 209/05, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Sabato, ; Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 24535/2023 emessa dal Giudice di pace di Napoli, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta in ordine al risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro, condannandolo alle spese di giudizio e di CTU. Con l'atto di citazione in primo grado, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , nella veste di impresa designata dalla Controparte_1
Regione Campania alla gestione del FGVS, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 24/12/2019 in Napoli (NA) alla via Pontano, all'altezza del civico 21. Hanno dedotto che il veicolo di proprietà della signora , condotto Parte_2 da mentre era fermo sul marciapiede della predetta via, veniva urtato di striscio da Controparte_2
un veicolo di colore grigio e targa ignota, che cagionava danni al veicolo ed alle persone che erano in procinto di uscire dall'auto. Ha dedotto che esso esponente, che si trovava nel veicolo, per le lesioni subite è stato trasportato all' -UOC Pronto Soccorso, OBI e medicina di urgenza CP_3
Formia D.E.A. 1 Livello – Gaeta P.P.I – Minturno P.P.I., ove gli è stato refertato una “frattura pluriframmentaria scomposta, articolata dell'epifisi distale del radio dx”.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con l'acquisizione di documentazione, tra cui il referto di
P.S. e varia documentazione sanitaria, nonché attraverso l'escussione del testimone Tes_1
che ha integralmente confermato la prospettazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro.
Con sentenza n. 24535/2023, depositata il 12.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori, ritenendo non raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro dedotto in atti. Il Giudice di prime cure ha evidenziato, in particolare, l'inattendibilità della deposizione dell'unico teste escusso, reputata contraddittoria rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e alle indicazioni riportate nel referto di pronto soccorso.
Il giudice di pace ha rilevato anche l'assenza di una denuncia del sinistro, ritenendo tale mancanza sintomatica della scarsa credibilità della dinamica allegata e, comunque, indicativa della mancata assoluzione dell'onere probatorio gravante sugli attori. Alla luce di tali elementi, ritenuti insufficienti a dimostrare la verificazione dell'incidente nei termini prospettati, è stata rigettata la domanda risarcitoria e ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello solo , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il verificarsi stesso del sinistro. Ha censurato il giudizio di inattendibilità del teste, rilevando come le incongruenze valorizzate dal primo giudicante non fossero tali da infirmare la complessiva coerenza della ricostruzione offerta e come, in ogni caso, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. dovesse ritenersi assolto sulla base del complesso degli elementi documentali e testimoniali acquisiti.
Con ulteriore motivo di gravame, il ha altresì contestato la rilevanza attribuita alla mancata Pt_1 presentazione della denuncia del sinistro presso l'autorità di polizia, osservando che tale adempimento non costituisce presupposto di ammissibilità della domanda risarcitoria, né rappresenta, di per sé, elemento indicativo dell'inesistenza dell'evento lesivo. Secondo l'appellante, la circostanza va valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie e non può assurgere a elemento decisivo ai fini del giudizio di inattendibilità complessivamente formulato dal primo giudice.
L'appellante ha, infine, impugnato la statuizione sulle spese di lite, lamentando l'assenza di una motivazione specifica a sostegno della condanna, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, senza procedere ad alcuna motivazione specifica.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e CP_1
insistendo per il suo rigetto nel merito, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata in quanto immune dai vizi motivazionali lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione all'esito dell'udienza del
21.10.2025.
Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 12 maggio 2023 e l'atto di appello è stato notificato via pec in data 11 dicembre 2023.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono precise e circostanziate nell'indicazione analitica tanto delle parti del provvedimento impugnate, quanto delle modifiche richieste e delle violazioni asseritamente compiute dal giudice di primo grado, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione di norme di diritto che l'avrebbero condotto a ritenere non provata la domanda.
Nel merito, ritiene questo tribunale che la decisione del giudice di primo grado sia corretta per quanto attiene all'esito della controversia, che deve concludersi con un rigetto della domanda, seppur con un'integrazione della motivazione circa i profili di incongruenza tra le risultanze probatorie funzionali al rigetto della domanda.
Va detto che l'attore/appellante intende far valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art. 2054 c.c. azionabile contro il F.G.V.S. attraverso il disposto di cui all'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. 209/2005 a norma del quale “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_4
vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato…”.
Atteso che la norma del Codice delle Assicurazione Private richiamata non opera alcun tipo di deroga alla disciplina codicistica in materia di onere della prova da responsabilità extracontrattuale, ma è unicamente funzionale a fondare la legittimazione passiva dell'impresa assicurativa designata alla gestione del FGVS, per l'attore-appellante resta immutato l'onere di provare la verificazione del fatto storico e quindi il verificarsi del sinistro da cui sarebbe derivato il danno biologico del quale si chiede il risarcimento, nonché il nesso di causalità tra la condotta del veicolo rimasto non identificato e il danno evento.
A questo punto ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provato, già in base alla documentazione sanitaria in atti (tra cui il verbale di P.S.), che il in data 24 dicembre 2019 ha subito lesioni Pt_1
personali probabilmente occasionate da una caduta dal motoveicolo Aprilia di sua proprietà, lesioni che, tuttavia, per essere risarcibili occorre siano imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Invero, come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016) (in tal senso recentemente Cass. 10540/2023).
A questo punto occorre valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio, ricordando che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al
Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea, emergono numerosi profili di incongruenza e una tale opacità sull'effettiva verificazione del sinistro e dell'esistenza di tale veicolo “pirata” che depongono chiaramente per il rigetto della domanda e, quindi, del gravame proposto.
In tale prospettiva, deve rilevarsi come la deposizione del teste presenti un grado di Tes_1 genericità incompatibile con la funzione dimostrativa che l'attore intende attribuirle. Il teste, infatti, non fornisce alcuna indicazione concreta circa la posizione del veicolo investitore rispetto alla carreggiata, né chiarisce la collocazione dei soggetti presenti al momento del fatto. Dalla narrazione resa in sede testimoniale sembrerebbe, anzi, che sul luogo dell'accaduto fossero presenti esclusivamente l'attore e il teste, mentre nell'atto di citazione vengono menzionati ulteriori soggetti che avrebbero assistito all'episodio, circostanza che contribuisce ad accentuare la discrasia tra allegazione e prova. Parimenti, nessun elemento utile viene fornito in ordine alle caratteristiche del veicolo sconosciuto: il teste si limita ad affermare che l'autovettura procedeva a “forte velocità”, senza tuttavia precisare direzione, distanza, manovra posta in essere, né altri dettagli minimi che, in un contesto quale via
Pontano — strada a senso unico e carreggiata unica, che per conformazione impone una visuale lineare — avrebbero potuto essere agevolmente colti da chiunque fosse realmente presente ai fatti.
La circostanza che nessun particolare identificativo sia stato riferito, nonostante l'asserita prossimità
e la conformazione della strada, costituisce un ulteriore indice di scarsa attendibilità del racconto.
Decisivo, nell'economia del giudizio, è inoltre quanto emerge dal referto di pronto soccorso.
L'attore e il teste si sono presentati in ospedale alle ore 22:25, circa due ore dopo il presunto sinistro, riferendo ai sanitari che il trauma al polso era derivato da una “caduta avvenuta mentre usciva dall'autovettura”, senza alcun riferimento a un investimento né alla presenza di un veicolo rimasto ignoto. Tale circostanza, lungi dal potersi giustificare quale imprecisione dovuta alla concitazione dei fatti — essendo trascorso un lasso di tempo consistente dall'evento e trovandosi l'attore in un contesto neutro, volto all'accertamento clinico — si pone in netto contrasto con la ricostruzione prospettata in citazione e successivamente ribadita in giudizio.
La discrasia tra le dichiarazioni rese ai sanitari e la versione fornita in sede giudiziale incide profondamente sull'affidabilità della narrazione attorea, in quanto proveniente non da terzi, ma dallo stesso soggetto che assume di essere rimasto vittima dell'incidente. Né può ritenersi che si tratti di una mera divergenza terminologica: l'indicazione di una caduta accidentale mentre si scende dall'autovettura esclude, in termini logico-probatori, la riferibilità della lesione a un impatto con un veicolo non identificato.
L'insieme di tali elementi — la genericità e incoerenza della deposizione testimoniale, l'assenza di dettagli minimi compatibili con il luogo del fatto, la discordanza tra allegazioni e prove, nonché la rilevante difformità delle dichiarazioni rese in sede sanitaria — compone un quadro istruttorio incapace di soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c.
A ciò deve aggiungersi la questione relativa alla mancata presentazione della denuncia, che rileva nel più ampio contesto dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, infatti, su quest'ultimo incombe la prova, non solo del verificarsi dell'investimento e del conseguente danno-evento, nonché del danno-conseguenza, ma anche della dinamica del fatto, funzionale alla ricostruzione del nesso causale e all'individuazione del responsabile.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un “onere minimo di diligenza” nell'identificazione del veicolo e del relativo conducente è conforme alla ratio dell'art. 19, comma 1, lett. a), l. n. 990/1969
(oggi art. 286 d.lgs. 209/2005), non solo in relazione al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., ma anche alla finalità antifrode perseguita dal legislatore, volta a evitare che vengano imputati a soggetti sconosciuti fatti meramente accidentali o sinistri imputabili a veicoli noti ma dichiarati non identificati.
Tuttavia, tale interpretazione non conduce ad attribuire alla mancata presentazione della denuncia o querela un valore dirimente. Come affermato dalla Suprema Corte: “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, posto che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà
“tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass., 18097/2020).
La più recente giurisprudenza ha, inoltre, precisato che: “nel caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancata presentazione della stessa”.
(Corte di Cassazione, sentenza 4 dicembre 2024, n. 31107).
Dunque, la mancata denuncia non determina automaticamente l'infondatezza della pretesa.
Tuttavia, costituisce un elemento valutabile nel quadro complessivo delle circostanze emerse e, nel caso in esame, si inserisce in un contesto probatorio già gravemente compromesso da incoerenze, lacune e contraddizioni tali da escludere la veridicità della dinamica allegata e, conseguentemente, da imporre il rigetto della domanda risarcitoria.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello è infondato e deve essere rigettato, in quanto la domanda risulta non provata, atteso che, anche a seguito di attenta lettura di tutto il materiale istruttorio disponibile, permangono seri dubbi in ordine alla verificazione del sinistro. Quanto, infine, al motivo di appello relativo all'asserita carenza di motivazione sulla condanna alle spese, va osservato che la censura è infondata. Il principio della soccombenza non richiede una motivazione autonoma o specifica, essendo sufficiente l'accertata soccombenza della parte, la quale costituisce titolo e fondamento della relativa statuizione. Anche sotto tale profilo, pertanto, il gravame non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con conferma della statuizione sulle spese di giudizio relativamente al procedimento di primo grado.
Inoltre, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 24535/2023, Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di , quale impresa designata Parte_1 Controparte_1
per il FGVS, delle spese di lite, liquidandole in euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 14/12/2025.
Il giudice dott. RI TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
RI TU, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26721/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 24535/2023, pendente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Vincenzo Coraggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Email_1
Appellante
E
(P.IVA. , quale impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania, ex art. 286 d.lgs. 209/05, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di Sabato, ; Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 24535/2023 emessa dal Giudice di pace di Napoli, che ha rigettato la domanda dallo stesso proposta in ordine al risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro, condannandolo alle spese di giudizio e di CTU. Con l'atto di citazione in primo grado, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , nella veste di impresa designata dalla Controparte_1
Regione Campania alla gestione del FGVS, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 24/12/2019 in Napoli (NA) alla via Pontano, all'altezza del civico 21. Hanno dedotto che il veicolo di proprietà della signora , condotto Parte_2 da mentre era fermo sul marciapiede della predetta via, veniva urtato di striscio da Controparte_2
un veicolo di colore grigio e targa ignota, che cagionava danni al veicolo ed alle persone che erano in procinto di uscire dall'auto. Ha dedotto che esso esponente, che si trovava nel veicolo, per le lesioni subite è stato trasportato all' -UOC Pronto Soccorso, OBI e medicina di urgenza CP_3
Formia D.E.A. 1 Livello – Gaeta P.P.I – Minturno P.P.I., ove gli è stato refertato una “frattura pluriframmentaria scomposta, articolata dell'epifisi distale del radio dx”.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con l'acquisizione di documentazione, tra cui il referto di
P.S. e varia documentazione sanitaria, nonché attraverso l'escussione del testimone Tes_1
che ha integralmente confermato la prospettazione attorea in ordine alla dinamica del sinistro.
Con sentenza n. 24535/2023, depositata il 12.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori, ritenendo non raggiunta la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro dedotto in atti. Il Giudice di prime cure ha evidenziato, in particolare, l'inattendibilità della deposizione dell'unico teste escusso, reputata contraddittoria rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e alle indicazioni riportate nel referto di pronto soccorso.
Il giudice di pace ha rilevato anche l'assenza di una denuncia del sinistro, ritenendo tale mancanza sintomatica della scarsa credibilità della dinamica allegata e, comunque, indicativa della mancata assoluzione dell'onere probatorio gravante sugli attori. Alla luce di tali elementi, ritenuti insufficienti a dimostrare la verificazione dell'incidente nei termini prospettati, è stata rigettata la domanda risarcitoria e ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello solo , chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il verificarsi stesso del sinistro. Ha censurato il giudizio di inattendibilità del teste, rilevando come le incongruenze valorizzate dal primo giudicante non fossero tali da infirmare la complessiva coerenza della ricostruzione offerta e come, in ogni caso, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. dovesse ritenersi assolto sulla base del complesso degli elementi documentali e testimoniali acquisiti.
Con ulteriore motivo di gravame, il ha altresì contestato la rilevanza attribuita alla mancata Pt_1 presentazione della denuncia del sinistro presso l'autorità di polizia, osservando che tale adempimento non costituisce presupposto di ammissibilità della domanda risarcitoria, né rappresenta, di per sé, elemento indicativo dell'inesistenza dell'evento lesivo. Secondo l'appellante, la circostanza va valutata unitamente alle altre risultanze istruttorie e non può assurgere a elemento decisivo ai fini del giudizio di inattendibilità complessivamente formulato dal primo giudice.
L'appellante ha, infine, impugnato la statuizione sulle spese di lite, lamentando l'assenza di una motivazione specifica a sostegno della condanna, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, senza procedere ad alcuna motivazione specifica.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., e CP_1
insistendo per il suo rigetto nel merito, in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata in quanto immune dai vizi motivazionali lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e assunta in decisione all'esito dell'udienza del
21.10.2025.
Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notificazione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 12 maggio 2023 e l'atto di appello è stato notificato via pec in data 11 dicembre 2023.
Ancora preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la riforma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'art. 342 c.p.c. " non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa
(Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la
Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali argomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Nel caso di specie le doglianze di parte appellante appaiono precise e circostanziate nell'indicazione analitica tanto delle parti del provvedimento impugnate, quanto delle modifiche richieste e delle violazioni asseritamente compiute dal giudice di primo grado, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione di norme di diritto che l'avrebbero condotto a ritenere non provata la domanda.
Nel merito, ritiene questo tribunale che la decisione del giudice di primo grado sia corretta per quanto attiene all'esito della controversia, che deve concludersi con un rigetto della domanda, seppur con un'integrazione della motivazione circa i profili di incongruenza tra le risultanze probatorie funzionali al rigetto della domanda.
Va detto che l'attore/appellante intende far valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art. 2054 c.c. azionabile contro il F.G.V.S. attraverso il disposto di cui all'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. 209/2005 a norma del quale “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali CP_4
vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato…”.
Atteso che la norma del Codice delle Assicurazione Private richiamata non opera alcun tipo di deroga alla disciplina codicistica in materia di onere della prova da responsabilità extracontrattuale, ma è unicamente funzionale a fondare la legittimazione passiva dell'impresa assicurativa designata alla gestione del FGVS, per l'attore-appellante resta immutato l'onere di provare la verificazione del fatto storico e quindi il verificarsi del sinistro da cui sarebbe derivato il danno biologico del quale si chiede il risarcimento, nonché il nesso di causalità tra la condotta del veicolo rimasto non identificato e il danno evento.
A questo punto ci si deve soffermare sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che dagli atti può ritenersi provato, già in base alla documentazione sanitaria in atti (tra cui il verbale di P.S.), che il in data 24 dicembre 2019 ha subito lesioni Pt_1
personali probabilmente occasionate da una caduta dal motoveicolo Aprilia di sua proprietà, lesioni che, tuttavia, per essere risarcibili occorre siano imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato. Invero, come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n. 5892/2016) (in tal senso recentemente Cass. 10540/2023).
A questo punto occorre valutare le risultanze probatorie assunte in corso di giudizio, ricordando che questo Tribunale ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle prove raccolte dal giudice di prime cure, seppur nei limiti del principio devolutivo;
invero, “in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui all'art. 342 cpc, l'effetto devolutivo dell'appello quale mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma diretto ad ottenere il riesame della causa nel merito, circostanza questa che preclude al
Giudice del gravame solo di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei suddetti motivi, ma non di valutare in modo diverso gli stessi fatti già allegati e provati in primo grado” ( v. Cass. civ. sez. III,13/4/2018, n.
9202). In altri termini, gli elementi già raccolti di fronte al Giudice di Pace possono essere valutati ex novo ai fini della decisione sulla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, anche alla luce della documentazione e della stessa prospettazione attorea, emergono numerosi profili di incongruenza e una tale opacità sull'effettiva verificazione del sinistro e dell'esistenza di tale veicolo “pirata” che depongono chiaramente per il rigetto della domanda e, quindi, del gravame proposto.
In tale prospettiva, deve rilevarsi come la deposizione del teste presenti un grado di Tes_1 genericità incompatibile con la funzione dimostrativa che l'attore intende attribuirle. Il teste, infatti, non fornisce alcuna indicazione concreta circa la posizione del veicolo investitore rispetto alla carreggiata, né chiarisce la collocazione dei soggetti presenti al momento del fatto. Dalla narrazione resa in sede testimoniale sembrerebbe, anzi, che sul luogo dell'accaduto fossero presenti esclusivamente l'attore e il teste, mentre nell'atto di citazione vengono menzionati ulteriori soggetti che avrebbero assistito all'episodio, circostanza che contribuisce ad accentuare la discrasia tra allegazione e prova. Parimenti, nessun elemento utile viene fornito in ordine alle caratteristiche del veicolo sconosciuto: il teste si limita ad affermare che l'autovettura procedeva a “forte velocità”, senza tuttavia precisare direzione, distanza, manovra posta in essere, né altri dettagli minimi che, in un contesto quale via
Pontano — strada a senso unico e carreggiata unica, che per conformazione impone una visuale lineare — avrebbero potuto essere agevolmente colti da chiunque fosse realmente presente ai fatti.
La circostanza che nessun particolare identificativo sia stato riferito, nonostante l'asserita prossimità
e la conformazione della strada, costituisce un ulteriore indice di scarsa attendibilità del racconto.
Decisivo, nell'economia del giudizio, è inoltre quanto emerge dal referto di pronto soccorso.
L'attore e il teste si sono presentati in ospedale alle ore 22:25, circa due ore dopo il presunto sinistro, riferendo ai sanitari che il trauma al polso era derivato da una “caduta avvenuta mentre usciva dall'autovettura”, senza alcun riferimento a un investimento né alla presenza di un veicolo rimasto ignoto. Tale circostanza, lungi dal potersi giustificare quale imprecisione dovuta alla concitazione dei fatti — essendo trascorso un lasso di tempo consistente dall'evento e trovandosi l'attore in un contesto neutro, volto all'accertamento clinico — si pone in netto contrasto con la ricostruzione prospettata in citazione e successivamente ribadita in giudizio.
La discrasia tra le dichiarazioni rese ai sanitari e la versione fornita in sede giudiziale incide profondamente sull'affidabilità della narrazione attorea, in quanto proveniente non da terzi, ma dallo stesso soggetto che assume di essere rimasto vittima dell'incidente. Né può ritenersi che si tratti di una mera divergenza terminologica: l'indicazione di una caduta accidentale mentre si scende dall'autovettura esclude, in termini logico-probatori, la riferibilità della lesione a un impatto con un veicolo non identificato.
L'insieme di tali elementi — la genericità e incoerenza della deposizione testimoniale, l'assenza di dettagli minimi compatibili con il luogo del fatto, la discordanza tra allegazioni e prove, nonché la rilevante difformità delle dichiarazioni rese in sede sanitaria — compone un quadro istruttorio incapace di soddisfare l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c.
A ciò deve aggiungersi la questione relativa alla mancata presentazione della denuncia, che rileva nel più ampio contesto dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore. Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, infatti, su quest'ultimo incombe la prova, non solo del verificarsi dell'investimento e del conseguente danno-evento, nonché del danno-conseguenza, ma anche della dinamica del fatto, funzionale alla ricostruzione del nesso causale e all'individuazione del responsabile.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un “onere minimo di diligenza” nell'identificazione del veicolo e del relativo conducente è conforme alla ratio dell'art. 19, comma 1, lett. a), l. n. 990/1969
(oggi art. 286 d.lgs. 209/2005), non solo in relazione al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., ma anche alla finalità antifrode perseguita dal legislatore, volta a evitare che vengano imputati a soggetti sconosciuti fatti meramente accidentali o sinistri imputabili a veicoli noti ma dichiarati non identificati.
Tuttavia, tale interpretazione non conduce ad attribuire alla mancata presentazione della denuncia o querela un valore dirimente. Come affermato dalla Suprema Corte: “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, posto che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà
“tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass., 18097/2020).
La più recente giurisprudenza ha, inoltre, precisato che: “nel caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancata presentazione della stessa”.
(Corte di Cassazione, sentenza 4 dicembre 2024, n. 31107).
Dunque, la mancata denuncia non determina automaticamente l'infondatezza della pretesa.
Tuttavia, costituisce un elemento valutabile nel quadro complessivo delle circostanze emerse e, nel caso in esame, si inserisce in un contesto probatorio già gravemente compromesso da incoerenze, lacune e contraddizioni tali da escludere la veridicità della dinamica allegata e, conseguentemente, da imporre il rigetto della domanda risarcitoria.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello è infondato e deve essere rigettato, in quanto la domanda risulta non provata, atteso che, anche a seguito di attenta lettura di tutto il materiale istruttorio disponibile, permangono seri dubbi in ordine alla verificazione del sinistro. Quanto, infine, al motivo di appello relativo all'asserita carenza di motivazione sulla condanna alle spese, va osservato che la censura è infondata. Il principio della soccombenza non richiede una motivazione autonoma o specifica, essendo sufficiente l'accertata soccombenza della parte, la quale costituisce titolo e fondamento della relativa statuizione. Anche sotto tale profilo, pertanto, il gravame non può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, con conferma della statuizione sulle spese di giudizio relativamente al procedimento di primo grado.
Inoltre, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 24535/2023, Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di , quale impresa designata Parte_1 Controparte_1
per il FGVS, delle spese di lite, liquidandole in euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 14/12/2025.
Il giudice dott. RI TU