Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05919/2025REG.PROV.COLL.
N. 05931/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Andrea Camarda e Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
nei confronti
Signora MA SA GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione quarta) n. 03274/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della signora MA SA GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ordinanza del Comune di Napoli prot. 053/A del 1 marzo 2018 con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di un “ lucernaio su terrazzo di copertura di proprietà aliena ”.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. La signora -OMISSIS- ha acquistato con atto notarile rep. 52525 del 16 maggio 1984 l’appartamento ubicato in Napoli, via S. Mattia n. 57, attualmente condotto in locazione da terzi.
2.2. Con ordinanza prot. 053/A del 1 marzo 2018 veniva ingiunta all’interessata la demolizione delle opere abusive accertate con sopralluoghi del 18 aprile 2014 e del 20 giugno 2017 e consistenti nella realizzazione di un lucernaio sul terrazzo di copertura di proprietà della signora GI MA SA.
2.3. Nell’ordinanza veniva, altresì, precisato che l’opera abusiva “ rientra nella zona A - insediamenti di interesse storico, disciplinata dall’art. 26 delle norme di attuazione della variante per il centro storico ” ed è classificata come “U nità edilizia di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte ”; l’immobile, infine, rientra nel perimetro delle aree di interesse archeologico.
3. Con ricorso di primo grado l’interessata lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
I .Violazione dell’art. 33 D.vo 380/01. Violazione del giusto procedimento di legge.
II. Violazione di norme tecniche. Erroneità dell’istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti. Contrasto con i precedenti.
III. Ulteriore violazione della normativa sub. I. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione del principio che tutela l’affidamento in buonafede.
IV. Ulteriore violazione dell’art. 33 D.vo 380/01. Violazione del giusto procedimento di legge. Inesistenza dei presupposti per l’adozione della misura sanzionatoria.
V. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 D.vo 380/01. Violazione degli artt. 7 e 10 L. 241/90. Violazione del giusto procedimento,
4. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Napoli ed interveniva ad opponendum la signora GI MA SA in qualità di proprietaria del solaio su cui era allocato il lucernaio.
5. Il Ta.r. per la Campania, sezione quarta, con sentenza n. 3274 del 16 maggio 2022, respingeva il ricorso, rilevando che: a ) la ricorrente non ha fornito prova dell’anteriorità dell’opera al 1935 allorché con regolamento edilizio era stato introdotto l’obbligo del titolo edilizio nel territorio del Comune di Napoli; b) la natura vincolata dell’atto esclude il difetto di istruttoria e di motivazione nonché l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento; c) la presenza di un articolato quadro vincolistico avrebbe dovuto determinare un percorso autorizzativo particolarmente rinforzato prima di giungere all’edificazione del menzionato lucernaio, percorso relativamente al quale non è stata fornita evidenza alcuna.
6. L’interessata ha interposto appello, lamentando l’illegittimità della sentenza sotto plurimi profili.
7. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Napoli e la signora GI MA SA.
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con un unico e articolato motivo di appello l’appellante lamenta: a) l’insussistenza dei presupposti per la demolizione in quanto il lucernaio deve qualificarsi come opera di manutenzione straordinaria, soggetta a semplice SCIA, e non di ristrutturazione edilizia (punti n.ri 12 e 15 dell’appello); b) la mancata considerazione della buona fede della ricorrente, atteso che l’abuso risale ad epoca antecedente al suo acquisto (punto n. 13); c) la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (punto n. 14).
12. Le censure sono prive di pregio.
13. Rileva, in via preliminare, il collegio che l’appellante non ha articolato alcuna specifica censura avverso i capi della sentenza relativi a: i) la mancata prova dell’anteriorità dell’opera al 1935, allorché è stato introdotto nel territorio del Comune di Napoli l’obbligo del titolo edilizio (al punto n. 15 dell’appello la ricorrente si limita a sostenere che il titolo edilizio non è necessario in quanto non si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia e non perché anteriore al 1935); ii) la natura plurivincolata dell’area con conseguente obbligo di “ percorso autorizzativo particolarmente rinforzato ”.
14. Premesso quanto sopra, la realizzazione del lucernaio sul terrazzo di copertura, pur non incrementando il volume e la superficie utile del fabbricato, ne modifica il prospetto con l’inserimento di un nuovo elemento: la modifica, peraltro, incide su una unità edilizia di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a corte, collocata nel perimetro del centro storico e in area di interesse archeologico.
15. E’ evidente che l’intervento in questione ha alterato la morfologia del fabbricato indipendentemente dalla mancata modifica di superfici e di volumi (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. IV n. 2487 del 2025, sez. VI n. 9271 del 2024): è corretta, pertanto, la qualificazione dell’opera abusiva come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) d.P.R. 380/2001.
16. Con riguardo agli ulteriori profili di doglianza, il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale che, a partire dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 (peraltro richiamata dallo stesso appellante), ha costantemente escluso la configurabilità di un legittimo affidamento del privato nel mantenimento dell’opera abusiva, oltreché la buona fede dell’acquirente, stante il carattere reale della sanzione demolitoria (Cons. Stato, sez. VII n. 7825 del 2023; sez. VI, n. 6503 del 2023, n. 6734 e n. 5815 del 2024).
17. La natura rigidamente vincolata del provvedimento di demolizione dell’opera abusiva non consente di assegnare alcuna rilevanza all’omissione delle garanzie partecipative ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 (Cons. Stato sez. I n. 4472 del 2025; sez. VI n. 4214/2025); né, d’altra parte, la ricorrente ha fornito elementi atti a rappresentare, quanto meno sotto il profilo potenziale, un diverso esito del procedimento.
18. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria volta ad accertare la data di realizzazione del lucernaio.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora -OMISSIS- al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, a favore del Comune di Napoli e in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, a favore della signora MA SA GI, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO