Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2268
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Sentenza 29 ottobre 2025

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Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel giudizio d'appello promosso da una società, appellante, avverso la sentenza n. 124/2022 del Giudice di Pace di Grottaglie, che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2019. Quest'ultimo era stato emesso su ricorso di un architetto, appellato, per il pagamento di €5.000,00, quale compenso per l'incarico di direttore dei lavori di un complesso immobiliare. La società appellante ha dedotto l'errata valutazione delle prove da parte del Giudice di Pace, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellato e un grave inadempimento professionale. Nello specifico, ha eccepito che l'architetto non aveva vigilato sulla corretta esecuzione delle opere, non aveva adottato le soluzioni tecniche proposte dall'Ufficio Tecnico comunale per sanare le difformità, e la sua inerzia aveva causato la sospensione dei titoli edilizi. Ha altresì contestato la validità delle fatture proforma come prova del credito. In via subordinata, ha chiesto la compensazione delle spese. L'appellato ha invece chiesto il rigetto dell'appello, confermando la correttezza della sentenza impugnata e l'adempimento diligente del suo incarico, supportato da prove documentali.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace. Ha innanzitutto ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'opponente assume la veste sostanziale di attore con i relativi oneri probatori, mentre l'opposto deve provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. La società debitrice aveva sollevato eccezioni di carenza probatoria e di inadempimento professionale ai sensi dell'art. 1460 c.c. Il Giudice ha ritenuto che l'appellato avesse dimostrato la titolarità del credito sulla base della lettera d'incarico e che le sue difese avessero chiarito la sua condotta esecutiva, distinguendo tra le sue mansioni di Coordinatore per la Sicurezza e le problematiche relative alla progettazione e alla presentazione della SCIA antincendio, imputabili all'impresa costruttrice e a un altro professionista. L'esame della documentazione ha confermato che l'attività di progettazione e direzione lavori era stata svolta dall'Arch. CP_2, e che le difformità riscontrate dal Comune erano dovute all'esecuzione di opere in assenza o difformità dai titoli edilizi. Le contestazioni mosse all'appellato dalla società appellante, in particolare riguardo alla pratica antincendio, sono state ritenute non riferibili all'opposto o comunque connesse all'esecuzione materiale di opere in difformità, la cui imputazione ricade sull'impresa. Pertanto, la condotta addebitata al professionista non è stata configurata come inadempiente. Il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in €1.600,00 per compenso professionale, oltre accessori, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2268
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 2268
    Data del deposito : 29 ottobre 2025

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