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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2047/2023 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tommasei - Parte_1
appellante;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Vettor - appellato; Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 124/2022 del Giudice di Pace di
Grottaglie.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 22 ottobre 2025) è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha impugnato la sentenza n. 124/2022 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Grottaglie ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.14/2019, emesso dallo stesso giudice su ricorso dell'Architetto Controparte_1
per il pagamento della somma di €5.000,00 (oltre interessi legali, compensi e spese del procedimento monitorio) asseritamente dovuta per l'incarico professionale svolto in qualità di direttore dei lavori relativi alla realizzazione di un complesso immobiliare sito in San Giorgio Jonico (TA)- via Brunelleschi.
La società appellante ha dedotto, quale motivo di gravame, l'errata valutazione da parte del Giudice di Pace delle emergenze probatorie del giudizio di primo grado,
1 dalle quali risultava l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal in CP_1
sede monitoria, nonché il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposto ed il grave inadempimento del professionista eccepito dalla società ingiunta.
Ha sostanzialmente riproposto tali eccezioni, esponendo che:
-dagli atti di causa del giudizio di opposizione emerge che il , in qualità di CP_1
direttore dei lavori, non ha vigilato sulla corretta esecuzione delle opere;
-l'appellato non ha adottato alcuna delle soluzioni tecniche prospettate dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio Jonico per sanare le difformità dallo stesso riscontrate rispetto alla realizzazione del piano interrato dell'edificio di via
Brunelleschi;
-l'inerzia dell'architetto ha determinato la sospensione dei titoli edilizi rilasciati dall'Ente comunale, l'annullamento della segnalazione di inizio attività e di tutti gli atti conseguenti;
-l'opposto non ha fornito alcuna prova della fondatezza della propria pretesa creditoria diversa dalle due fatture proforma prodotte in sede monitoria, emesse
(secondo le avverse deduzioni) a seguito dell'incarico professionale svolto in favore della società deducente, sino alla sua revoca;
-tali documenti sono inidonei a fondare la prova di un credito contestato nell'an e nel quantum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. ha, quindi, concluso per la riforma integrale della sentenza Parte_1
impugnata nel senso dell'annullamento del decreto ingiuntivo n.14/2019 e del rigetto della domanda di pagamento del , con vittoria di spese e compensi di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, ha concluso per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna della società appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, deducendo che:
2 -il Giudice di Pace ha correttamente analizzato e valutato le circostanze e le risultanze probatorie offerte alla sua cognizione;
-ha motivato il proprio convincimento sulla base di una compiuta ricostruzione logico-giuridica dei fatti di causa;
-il deducente ha dimostrato nel corso del primo grado di giudizio l'entità dell'attività svolta nell'interesse della e l'espletamento dell'incarico secondo Parte_1
criteri di perfetta diligenza e correttezza;
-ha dimostrato documentalmente il fondamento della propria pretesa creditoria.
*** *** ***
Il giudizio di primo grado è stato introdotto da in opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento dell'importo di €
5.000,00 oltre accessori e spese in favore dell'Arch. . Controparte_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
3 La debitrice-ingiunta ha sollevato eccezioni impeditive del preteso credito in termini di:
1) carenza probatoria, non potendo la fattura assurgere ex se ad elemento probatorio dell'importo richiesto;
2) inadempimento alle prestazioni professionali -opposto ex art.1460 cc - sia con riguardo al contenuto della lettera d'incarico, sia con riguardo alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del . Parte_2
In ordine alla prima eccezione, la difesa dell'opposto ha dimostrato la titolarità del credito in base alla pattuizione del compenso contenuta nell'allegato alla lettera d'incarico del 27.02.2018 (all. 2 fascicolo monitorio;
all.9 fascicolo di merito).
Per la seconda eccezione, la stessa difesa ha evidenziato che:
-l'Arch. aveva svolto l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza, CP_1
affiancando altro professionista incaricato della Progettazione di variante e della Direzione Lavori;
-la DIA in variante del 20.11.2012 è stata presentata secondo la disciplina normativa vigente che escludeva la pratica antincendio per le costruzioni con box-auto di numero inferiore a 9;
-la SCIA in sanatoria presentata il 28.02.2018 è stata necessaria non per carenze progettuali pregresse, ma per le opere unilateralmente eseguite dall'Impresa, difformi dai titoli abilitativi implicanti l'applicazione della nuova disciplina antincendio;
-il contenuto della nota del 24.07.2018, dell'ordine di servizio del 30.07.2018, della nota del 5.11.2018 inviata al San Giorgio Jonico, al Parte_2
Dipartimento Prevenzione ASL Taranto, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha dimostrato la condotta esecutiva dell'Impresa in contrasto con i titoli abilitativi e con l'obbligo di eseguire le opere a regola d'arte.
Il Giudice di Pace, dopo aver vagliato tali profili, ha rigettato l'opposizione.
*** ** ***
4 reiterando l'eccezione di inadempimento, ha incentrato il Parte_1
focus dell'impugnazione sulla non corretta valutazione del fatto e delle prove da parte del primo Giudice risultando “evidente” – secondo la tesi difensiva - che i mancati assensi della PA, dopo il provvedimento n.3976 del 9.03.2018 con cui si richiedeva la presentazione della SCIA antincendio, erano stati determinati dalla condotta non diligente del professionista.
Il motivo di gravame non appare fondato.
L'esame della documentazione in atti fa emergere i seguenti profili:
1) l'attività di progettazione e di Direzione Lavori è stata concretamente svolta dall'Arch. CP_2
2) il Comune di San Giorgio Jonico, con comunicazione prot.9244 del
15.06.2018, ha contestato l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dai titoli di assenso edilizio, tanto da richiedere specifica istanza di accertamento di conformità con dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario o dal responsabile dell'abuso, nonché dichiarazione asseverata dal tecnico progettista;
3) il Comune di San Giorgio Jonico, con la stessa comunicazione, ha spiegato le ragioni della pratica antincendio;
4) l'Ing. quale tecnico comunale all'epoca dei fatti, durante la Testimone_1
deposizione testimoniale del 3 marzo 2022, ha confermato il dato fattuale delle difformità ai piani interrati destinati ad autorimessa e della fase interlocutoria del giugno 2018 tra la PA, l'Impresa, l'Arch. al fine CP_2
di individuare le possibili soluzioni per le criticità;
5) con la nota del 20.07.2018, ha contestato all'Arch. Parte_1 [...]
la mancanza della dovuta diligenza nello svolgimento dell'incarico di CP_2
DL;
6) le note inviate alla società dall'Arch. in data 24.07.2018, in data CP_2
30.07.2018 (ordine di servizio) hanno esplicitato le ragioni preclusive della
5 definizione urbanistica presso la PA, tra cui la necessità di rendere conforme la costruzione ai titoli edilizi;
7) anche nella nota legale del 10 agosto 2018 inviata per conto della società in riscontro alla nota legale del 3 agosto 2018 inviata per conto dei professionisti, si è fatto riferimento all'Arch. quale progettista e CP_2
DL ed all'Arch. quale Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
CP_1
8) in tale nota, è stato evidenziato l'inadempimento per la “SCIA antincendio”.
In conclusione, la società opponente-appellante ha imputato al professionista che ha ingiunto il pagamento dell'onorario ( a saldo) una condotta inadempiente ad obblighi non configurabili perché:
-dell'attività di progettazione e di direzione lavori, dopo la prima lettera d'incarico del 2011 riguardante entrambi i professionisti, era stato concretamente investito l'Arch. per come risulta dai documenti, CP_2
inclusa la nota del 20.07.2018 inviata dalla società solo all'Arch. CP_2
per contestare la condotta non diligente;
-la mancata definizione della “pratica antincendio”, addotta quale profilo dell'eccezione di inadempimento, non sembra riferibile all'opposto;
-in ogni caso, le difficoltà nella pratica edilizia, complessivamente considerata, non sembrano sganciate dall'esecuzione materiale di opere in difformità da quelle regolarmente assentite, la cui imputazione è alla sfera d'azione dell'impresa costruttrice, tanto che il Direttore Lavori, nel luglio
2018, aveva formalizzato contestazioni sia per gli abusi edilizi, sia per l'esecuzione non a regola d'arte di alcuni lavori.
Per quanto esposto, la decisione sul gravame deve essere reiettiva con condanna dell'appellante-soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Il Tribunale, infine, deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
6 l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.2047-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.124/2022 del Giudice di Pace di Grottaglie, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €1.600,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva;
-sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in data 27 ottobre 2025.
Il giudice annagrazia lenti
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