Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
-Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PIAZZA E. FABBRI N. 4 47023 CESENA,
presso lo studio dell'avv. BURATTI FEDERICO, rappresentata e difesa dall'avv. BURATTI FEDERICO (CF ) e dell'avv. C.F._2
BURATTI SERGIO ) C.F._3
attrice nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Forlì, corso A. Diaz 19, presso lo studio dell'avv. RUCCI
GERARDO, rappresentato e difeso dall'avv. RUCCI GERARDO (CF
); C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale e nel merito, - accertare e
1
persona del Sindaco pro tempore, in ordine alla verificazione del sinistro del 18.07.2021, meglio descritto in narrativa e conseguentemente, -
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra quali conseguenza del predetto sinistro, e Parte_1
quindi al pagamento in favore di quest'ultima della somma complessiva di
€ 23.143,60, di cui € 923,85, a titolo di rimborso per spese mediche e riabilitative ed € 22.219,75 per il ristoro del danno non patrimoniale subito,
ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata, di giustizia ed equa all'esito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento a quella del soddisfo effettivo. Con
vittoria di spese e compensi di lite, oltre al contributo 15% spese generali,
IVA e CPA, come per legge, e sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non accolga integralmente le suesposte conclusioni, si insiste, previa revoca totale e/o parziale dell'ordinanza del
4.07.2024 e rimessa la causa in istruttoria, per l'ammissione dei capitoli della prova testimoniale, esclusi in quanto ritenuti superflui e/o irrilevanti o di carattere generico e/o valutativo, con i testi indicati, nonché della C.T.U.
medico legale sulla persona dell'attrice, istanze tutte così come da ultimo precisate nella memoria di parte attrice ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c.
del 16.04.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trasposte”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì, NEL
2 MERITO RIGETTARE le domande tutte introdotte da Parte_1
in quanto infondate in fatto e diritto e sconfessate dalla stessa
[...]
documentazione fotografica prodotta da controparte, per quanto non utilizzabile a fini istruttori. DICHIARARE che il sinistro per cui è causa,
quand'anche ne venga fornita prova rigorosa da parte dell'attrice, su cui tale onere incombe in via esclusiva, vada ascritto a fatto e colpa esclusivi della stessa e quindi ad un contegno tale da costituire ipotesi di caso fortuito e da spezzare ogni nesso causale fra accadimento e lesioni. RIGETTARE in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata anche sotto il profilo del
quantum per le ragioni esposte in comparsa di risposta. IN VIA DI TUTTO
SUBORDINE, DICHIARARE l'assorbente responsabilità di Parte_1
nel verificarsi dell'asserito sinistro ex art.1227 cc e di ogni altra
[...]
norma di legge applicabile, con valutazione positiva della negligente condotta da essa mantenuta, e per l'effetto RIDURRE, pro quota, qualsivoglia somma di denaro, pur in ipotesi attribuenda alla medesima.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA
ed IVA come per legge.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra (di seguito anche “l'attrice”) citava in Parte_1
giudizio il (di seguito anche “il o “ Controparte_1 CP_1
convenuto”) per sentire accertata e dichiarata la responsabilità del CP_1
per il sinistro oggetto di causa, accaduto il 18.7.2021 alle ore 11,00 circa in
, viale Carducci e conseguentemente condannato il convenuto al CP_1
risarcimento all'attrice dei danni patiti in conseguenza di tale sinistro per l'importo di euro 23.143,60 a titolo di danno patrimoniale e non
3 patrimoniale.
L'attrice allegava che il giorno 18.07.2021, circa alle ore 11.00, si trovava con il marito sig. e con altri familiari a Cesenatico (FC), in Viale Parte_2
Carducci, con l'intenzione di recarsi in spiaggia al Bagno Conti. Mentre stava camminando sul marciapiede posto sul lato monte di Viale Carducci,
all'altezza del numero civico 160, la sig.ra a causa di Parte_1
un avvallamento presente sul marciapiede, non visibile e non segnalato,
cadeva rovinosamente a terra;
subito l'attrice veniva soccorsa dal marito, dal figlio sig. e dalla fidanzata di questo ultimo, sig.ra Parte_3 Pt_4
Nel corso della nottata, l'attrice lamentava un dolore insopportabile
[...]
e per questo il giorno successivo veniva portata a fare una radiografia presso la Casa di Cura “Malatesta Novello” di Cesena, dove le veniva riscontrata la frattura del perone. Il giorno successivo l'attrice si recava presso il Pronto
soccorso dell'Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì, dove erano svolti accertamenti ulteriori ed esami clinici all'esito dei quali era refertata la frattura scomposta e senza accorciamento del malleolo laterale.
Pertanto, all'esito dell'infortunio di causa, l'attrice pativa un danno biologico e non patrimoniale oltre a un danno patrimoniale per spese mediche.
Nella prospettazione attorea, sussiste responsabilità del per il CP_1
sinistro di causa ai sensi dell'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nonché dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c..
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, concludendo per il rigetto della domanda attorea o in subordine per la riduzione ad equità della pretesa attorea anche in applicazione dell'art. 1227 c.c..
4 Eccepiva il convenuto l'assenza dei presupposti per la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi, nel caso di specie, di sinistro connesso ad un asserito ostacolo, tuttavia perfettamente avvistabile e prevedibile, e peraltro situato in località perfettamente nota alla attrice;
inoltre, eccepiva il convenuto che non appare in alcun modo individuabile il punto esatto ove la sig.ra avrebbe perso l'equilibrio, con lesione anche del diritto di Pt_1
difesa del Contestava inoltre il quantum della pretesa avversa. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente.
Per quanto concerne l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c., come è noto,
essa si innesta essenzialmente sulla sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia ed il danno patito;
la prova della sussistenza del nesso di causalità, oltre che del fatto materiale, spetta al danneggiato;
sfugge dalla imputazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. qualsivoglia valutazione di carattere soggettivo in termini di dolo o colpa, essendo l'imputazione in questione di tipo meramente obiettivo. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità si è di recente evidenziato che “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024); invero,
nella responsabilità ex art. 2051 c.c., “il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024), relazione che, nel caso di specie,
non è contestata.
5 Costituisce oggetto di contestazione, invece, la sussistenza del presupposto di responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero del nesso di causalità, con particolare riferimento alle caratteristiche dello stato dei luoghi, alla condotta della vittima, alla prevedibilità dell'evento il tutto come desumibile dalla narrativa dei fatti operata dalla attrice e dalla documentazione in atti, in particolare la documentazione fotografica (doc. 1 fascicolo parte attrice).
Esclusa, in ogni caso, qualsivoglia connotazione soggettiva, nella giurisprudenza di legittimità si è tuttavia evidenziato che: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024); più specificamente, “… la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo
6 una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Nel caso di specie, si apprezza quanto segue:
1) la narrativa attorea, anche come precisata e dettagliata nei capitoli di prova e in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., non è affatto chiara e la dinamica dei fatti è descritta in modo generico e apodittico, limitandosi l'attrice ad affermare di essere caduta “a causa di un avvallamento presente sul marciapiede” senza fornire effettivi e concreti dettagli sulla dinamica di tale caduta, così pregiudicando la possibilità di accertamento concreto del nesso di causalità, la cui allegazione e prova, come si è detto, è a carico della parte danneggiata;
2) come si evince dalle fotografie prodotte in atti (doc. 1 attoreo),
l'ostacolo che avrebbe causato il sinistro appare di fatto prevedibile
7 ed evitabile, trattandosi di ampio avvallamento avvistabile a occhio nudo, anche tenendo conto delle circostanze in cui il sinistro si è
verificato (tarda mattinata estiva), prevedibile, anche data la presenza di alberi ad alto fusto lato strada;
3) sotto il profilo dei danni, la documentazione medica in atti (doc.ti 2,
3, 4, 5 fascicolo attoreo) si colloca temporalmente da più di 24 ore dopo il sinistro in avanti, per cui, assorbenti le considerazioni di cui ai precedenti punti, non vi è ictu oculi certa riferibilità del danno lamentato ai fatti di causa, e più precisamente alla cosa oggetto del rapporto di custodia: anche l'ammissione di una c.t.u. medico legale in ordine all'accertamento della compatibilità causale delle lesioni con il sinistro apparirebbe irrimediabilmente esplorativa, in quanto,
come si è evidenziato sub punto 1), la dinamica del sinistro non è
descritta se non in modo generico.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la domanda attorea non appare provata e deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei parametri minimi per tutte le fasi, viste le caratteristiche del giudizio, scaglione corrispondente all'importo della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 831 del 2023 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) respinge le domande tutte di Parte_1
8 2) condanna alla integrale refusione a Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in CP_1
complessivi euro 2540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 5 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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