Articolo 17 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 16
Versione
22 settembre 1956
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Versione
10 luglio 1966
Art. 17.
Dopo l'ultimo comma dell' art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.
I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.
Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.
In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione". ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82(in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168)ha dichiarato "l'illeggittimita' costituzionale dell' art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952,n. 6 ,sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954 ".
Entrata in vigore il 10 luglio 1966
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