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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/09/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta in data 03.03.2023 al N. R.G.C.A. 3494/2023, promossa da
in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Parte_1
con sede legale in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MIOTTO Giampaolo del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe RANIERI
-attrice- contro in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria DELFINO dell'Avvocatura Regionale della Toscana
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale – art. 2052 c.c.
Conclusioni
Parte attrice: In VIA PRELIMINARE rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della;
NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_1
per l'incidente stradale verificatosi il giorno 21.12.2019 alle ore 18:15, circa lungo Controparte_1 la S.P. Traversa Maremmana, nel Comune di Sovicille (SI), in danno del signor condannarsi Pt_3 la stessa a rimborsare ad la somma di € 4.176,66 Controparte_1 Controparte_3 da essa corrisposta al danneggiato, oltre alle spese sostenute dalla stessa Controparte_3
per complessivi € 638,72, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, ritenuta di giustizia,
[...] oltre agli interessi legali dalla data del pagamento eseguito in favore dell'assicurato sino alla data della domanda giudiziale nella misura di cui art. 1284 comma primo c.c., e dalla domanda giudiziale al saldo nella diversa misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c; con vittoria delle spese di lite;
IN
VIA ISTRUTTORIA: ammettere CTU sul seguente quesito: - ricostruisca il C.T.U. la dinamica dell'incidente stradale per cui è causa avvenuto il 29.12.2019 alle ore 18:15, nel quale rimase coinvolta l'autovettura Volkswagen Golf Serie 7 1.6 TDI, targata FG176CC, lungo la strada progressiva chilometrica 4 la strada la S.P. 541 Traversa Maremmana nel territorio comunale di
Sovicille (SI); - quantifichi il CTU il costo delle riparazioni necessarie per ripristinare i danni riportati dalla suddetta autovettura e il suo valore di mercato alla data dell'incidente.”
Parte convenuta: a) in via preliminare ed istruttoria, dichiarare la nullità della deposizione te- stimoniale del Sig. in quanto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. Pt_3
b) in via ulteriormente preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_1
;
[...]
c) in ogni caso respingere la domanda proposta dalla nei confronti Controparte_3 della , in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum;
Controparte_1
d) nel merito, nella denegata ipotesi di applicazione dell'art 2052 c.c. al caso de quo, sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art
2052 c.c., ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
e) in subordine, ove sia fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. e non sia sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale di cui al precedente punto c), dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della , sotto diverso profilo, per essere legittimato passivo lo Controparte_1
Stato e, in ogni caso, dichiarare la non fondatezza della pretesa risarcitoria de qua, in quanto la
ha provato il caso fortuito;
Controparte_1
f) in ogni caso, ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1227 c.c. e/o all'art 2054 c.c. mediante corrispondente ed idonea riduzione delle pretese attoree.
In ogni caso: voglia rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum.
In ogni caso con vittoria di compenso professionale e spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023,
[...] ha citato in giudizio la per Parte_4 Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale asseritamente
2 provocato dall'attraversamento di un daino lungo la carreggiata. In particolare, parte attrice assume:
- di aver prestato garanzia assicurativa con polizza R.C.A. plus per l'autovettura
Volkswagen Golf serie 7 1.6 TDI, tg. FG176CC, di proprietà di CP_4
- che in data 29 Dicembre 2021, alle ore 18.15 circa, mentre Persona_1 percorreva col proprio veicolo la SP 541 Traversa Maremmana, provenendo da Siena, giunto in prossimità della progressiva chilometrica 4 nel territorio comunale di
Sovicille (SI), avrebbe impattato con lo spigolo anteriore destro del veicolo contro un daino che avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata non essendo stato possibile scorgerlo prima dell'impatto sia perché la strada era del tutto priva di illuminazione pubblica sia perché era costeggiata, fino ai margini della carreggiata, da ricca vegetazione di macchia mediterranea e da un fitto sottobosco che impediva la visuale laterale;
-che l'urto sarebbe stato assolutamente inevitabile;
- che l'animale, in seguito all'urto, periva a bordo strada.
- che la collisione con il suddetto animale avrebbe causato danni alla carrozzeria, alla targa, al cofano anteriore, ai paraurti anteriori, ai proiettori, ai parafanghi, alla griglia e all'impianto di climatizzazione, per cui venivano eseguiti interventi di riparazione presso la Carrozzeria Alfa di GL MA & C. di Castelfranco di Sotto (PI) (facente parte del gruppo Auto Presto & Bene) per la somma concordata con l' Parte_5
i euro 4.176,66, che provvedeva a saldare;
[...]
- di agire in questa sede per essere rimborsata sia della detta somma che di quella sostenuta per l'assistenza stragiudiziale e per aver esperito il procedimento di negoziazione assistita di importo pari ad euro 437,74, oltre accessori di legge, avverso la – legittimata passivamente in considerazione della sentenza Controparte_1 nr. 7969/2020, pubblicata il 20/4/2020, della Corte di Cassazione per la quale le
Regioni sono “utilizzatrici” della fauna selvatica;
-di ritenere la responsabile dell'occorso ex art. 2052 c.c. per Controparte_1 non aver collocato ai margine delle carreggiate della Strada Provinciale delle reti di contenimento anti-selvaggina, per non aver installato né catadiottri anti-selvaggina, né altri sistemi di dissuasione dell'attraversamento della strada da parte di animali selvatici, né altri sistemi di captazione degli animali idonei a distoglierli dall'area in questione, in considerazione del fatto che nel territorio senese, sin dal dicembre 2009, la medesima aveva registrato una crescita di episodi simili a quello per cui Controparte_1
3 è processo. In via subordinata, l'attrice ritiene che la sia responsabile Controparte_1 dell'evento di danno causato dall'animale selvatico ex art. 2043 c.c. per aver omesso di predisporre le misure necessarie a prevenire che gli animali selvatici provochino incidenti nel tratto di strada che tava percorrendo. Pt_3
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20.07.2023, si è costituita in giudizio la eccependo, in primis, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, in quanto le funzioni assegnatele, a decorrere dal 1 gennaio
2016 in materia di protezione e gestione della fauna selvatica in virtù delle leggi n.
157/1992 e L.R.T. n. 3/1994, sarebbero destinate “a proteggere la fauna selvatica e ad assicurare un corretto equilibrio dell'habitat naturale” e non anche a garantire la sicurezza della circolazione stradale su strada provinciale, rientrando tale funzione nella viabilità regolata dal D.lgs. n. 285/1992 (a tutela della quale vi è l'ente locale preposto che agisce in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione rispetto alla CP_1
e, per l'effetto, non sarebbe tenuta ad adottare misure di protezione
[...] dell'incolumità degli utenti della strada (ad es. apponendo segnaletica di pericolo, guard-rail, recinzioni o altri espedienti volti ad impedire l'attraversamento di animali selvatici). In secondo luogo, ha rilevato che il compito assegnatole dalla legge di pianificazione faunistica-venatoria, si caratterizza per essere “finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art. 10, comma 1), ragione per cui sarebbe incompatibile a tale finalità
l'attuazione di forme di controllo coercitive, come le recinzioni, perché non consentirebbero di rispettare lo stato di libertà che connota la fauna selvatica;
rileva, altresì, di aver adottato i piani di gestione e prelievo nel rispetto delle “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013, elaborate dall'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e anche di aver approvato una serie di delibere in materia venatoria (debitamente elencate alle pagg. 26 e ss della comparsa di costituzione) che hanno prodotto risultati soddisfacenti per quanto riguarda la riduzione degli incidenti stradali causati da fauna selvatica.
In diritto, parte convenuta ritiene che alla fattispecie non sia applicabile l'art. 2052 c.c. (per lo stato di libertà in cui vive la selvaggina incompatibile con l'obbligo di custodia) non concordando con la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7969/2020 e, laddove il Tribunale ritenga diversamente, ha chiesto di sollevare la questione di
4 legittimità costituzionale del menzionato art. 2052 c.c. per violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto per insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, specie dell'elemento soggettivo della colpa, e della mancanza di prova in ordine alla dinamica del fatto, non ritenendo esaustiva quella desumibile dai dati estratti dalla c.d. scatola nera dell'autovettura, sulla base della quale parte attrice ha fondato la sua domanda, né tantomeno sarebbe affidabile quella offerta dal conducente dell'autovettura (
[...]
, soggetto diverso da quello indicato in atto di citazione, ) che CP_5 Persona_1 ebbe a presentare la denuncia in data 15.10.2020, molti mesi dopo la stessa verificazione del sinistro del 29.12.2019, sia perché non venne fatta intervenire la
Polizia sia perché non presenti testimoni oculari;
inoltre, parte convenuta ha sottolineato che la fattura emessa dall'officina riparatrice è del gennaio 2020, antecedente la denuncia del sinistro;
infine, ha contestato che il conducente dell'autovettura avesse la visuale coperta dalla vegetazione, poiché l'impatto sarebbe avvenuto lungo un rettilineo in cui era assente la vegetazione a margine della carreggiata, così come ha rilevato che la velocità di marcia dell'autovettura era di 120 km/h a fronte di un limite di 60 km/h e che, al contrario di quanto affermato, erano presenti cartelli segnalanti cartelli di pericolo “attraversamento animali selvatici”, al punto da poter ritenere che, laddove il conducente avesse tenuto una condotta di guida più consona allo stato dei luoghi, avrebbe evitato l'incidente.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 18.3.2024 sono stati ammessi, in quanto ritenuti rilevanti ai fini del decidere, tutti i capitoli di prova formulati da parte attrice con il teste (ritenendo l'indicazione di CP_5 un refuso materiale), ritenuto capace di testimoniare avendo l'attrice, Persona_1 per espresso patto contrattuale di cui all'ar.t 3.9.3 delle CGC, rinunciato ad esercitare la rivalsa nei confronti del conducente del veicolo incidentato.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali di all'udienza del 20.11.2024; rigettata l'istanza di parte attrice tesa a far CP_5 ammettere CTU tecnica ricostruttiva della dinamica del sinistro ed estimativa del danno, le parti sono state autorizzate a rassegnare le loro conclusioni all'udienza del
14.5.2025; sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della Pt_6
la legittimazione passiva della quale ente gestore
[...] Controparte_1 della fauna selvatica (cfr. orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte consolidatosi sez. III^ nr. 31350/2023; nr. 31343/2023; nr. 31335/2023; nr.
12714/2024).
Può richiamarsi, per brevità e chiarezza, l'ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nr. 3745 dell'8.2.2023 (RV 666741-01) nella parte in cui ha ribadito che “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n.
157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
Tale sentenza richiama la sentenza nr. 7969 del 29.04.2020, sempre della
Terza Sezione civile della Cassazione (RV 65752-02), quando aveva già chiarito che “…..poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente
e l'ecosistema” (v. anche ex plurimis, Cass. civ., sez. III, nn. 8384 e 8385/2020; Cass.
6 civ., sez. III, n. 13848/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 19101/2020; Cass. civ., sez. VI,
n. 9864/2021 e Cassazione civile, sez. III, n. 19332/2023).
Per quanto attiene alla legislazione regionale, il sinistro per cui è causa è avvenuto il 29.12.2019, epoca in cui era già in vigore la L.R. nr. 20/2016 rubricato “Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge Regionale nr. 22/2015. Modifiche alle legg i regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”, che ha abrogato tutte le disposizioni precedenti che prevedevano deleghe di funzioni amministrative alle Province in materia faunistica e venatoria, di cui la Regione per CP_1 effetto di tale intervento legislativo, è divenuta titolare.
L'ulteriore eccezione di parte convenuta di “incompetenza amministrativa in materia di viabilità” per non essere la la Controparte_1 proprietaria del tratto di strada ove è occorso il sinistro non può trovare accoglimento per esigenze legate alla tutela dei diritti del danneggiato, per cui laddove la riterrà di rivalersi sugli enti locali, ha azione di Controparte_1 rivalsa in separata sede e, se avesse optato, avrebbe potuto esercitare l'azione anche in questa sede;
va ribadito che “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta IN VIA
ESCLUSIVA alla in quanto titolare della competenza normativa in CP_1 materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative e di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base ad altri poteri – da altri enti” (Cass. n. 7969/2020).
Si ritiene, pertanto, sussistente la legittimazione passiva della CP_1
[...]
Sulla ritenuta sussistenza di una questione di legittimità costituzionale
La ha concluso chiedendo che il Tribunale rimetta gli Controparte_1 atti alla Corte costituzionale laddove intenda applicare l'art. 2052 c.c. alla fattispecie dedotta in questa sede, ovvero, laddove non venisse proposta la questione sotto questo profilo, di sollevare questione del citato articolo ove interpretato nel senso di imputare i danni cagionati dalla fauna selvatica non già al proprietario (Stato) ma al soggetto ( al quale sono state delegate CP_1 funzioni pur sempre nell'interesse del proprietario, per violazione dell'art. 3
7 della Costituzione sotto i profili di irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse tra loro inconciliabili.
Vi è da dire che a sostegno di tali conclusioni non sono state addotte argomentazioni nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, sia sul piano dell'ammissibilità che della rilevanza della questione, per cui la stessa non viene esaminata.
Ad ogni modo, non esiste contrasto tra detta opzione e quanto precisato dalla stessa Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 4 del 2001, quando ebbe a ritenere conforme all'art. 3 della Costituzione l'esclusione delle ipotesi di danni causati da fauna selvatica dall'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., non ravvisando alcuna irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ai danni provocati dagli animali domestici.
La Corte costituzionale, con l'invocata ordinanza n. 4 del 2001, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 c.c. sollevata sul presupposto che, secondo l'interpretazione all'epoca prevalente, la norma era applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica, escluse, in riferimento all'art. 3 Cost.,
l'incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 c.c., diretta a circoscriverne l'operatività a talune fattispecie, escludendone altre, non precluse la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta ad espanderne l'ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento.
Sul titolo della responsabilità de quo agitur e sull'onere probatorio
Pare davvero esplicativa sulla questione la sentenza della terza Sezione
Civile nr. 6539 del 12.3.2024 (ud. 28.2.2024), che viene in questa sede richiamata.
“Occorre premettere che questa Corte ha, con indirizzo che può dirsi ormai adeguatamente consolidato, di recente più volte affermato (Cass. n.
31342/2023, n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n.
13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova
8 applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c; invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione CP_1 della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema ex art. 1 comma 3° legge 157/1992; ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui alla citata norma, il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del
1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art.
2054 primo comma c.c. a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali;
con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054 primo comma c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto; mentre la per liberarsi da CP_1 responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo”.
V. ancora Cass. civ. sez. III^, ordinanza n. 197 del 7.1.2025 che ha ribadito i seguenti principi di diritto:
(i) i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai
9 sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello
Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti
(così, sulle orme di Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, cfr., ex plurimis, Sez. 3,
Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del29/04/2020; Sez. 3,
Sentenza n. 12113 del 22/06/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020; Sez.
6 -3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del
09/02/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n.
31335 del 10/11/2023; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n.19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3023 del09/02/2021); impregiudicata la facoltà, per la responsabile, di chiamare in garanzia i diversi Enti cui abbia, in concreto, devoluto compiti in grado di incidere sugli elementi a base della sua responsabilità;
(ii) in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023; Sez. 3,Sentenza n. 7969 del
20/04/2020, punto 6.1 della motivazione e Cass. Sez. III, ord. del 6.4.2025 nr. 9043).
Pertanto, il danneggiato deve certamente provare che l'evento sia avvenuto in dipendenza della condotta dell'animale selvatico, nonché il nesso causale, mentre l'assoluta imprevedibilità della condotta dell'animale o l'efficienza causale di una specifica condotta comunque colposa del danneggiato integra l'oggetto di una prova liberatoria incombente sulla responsabile e non sull'attore.
Del resto, l'assenza di qualsiasi colpa del danneggiato va da questi allegata e provata solo quando sia anche conducente di veicolo, ove questi voglia vincere la
10 diversa presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione continua a ritenere applicabile, in concorso con la norma sulla responsabilità per il fatto dell'animale, nella fattispecie di danni cagionati a conducente di veicolo.
Pertanto, in base al delineato statuto della responsabilità da custodia di animali ex art. 2052 c.c.:
- il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e dimostrare: a) la dinamica del sinistro;
b)il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
c) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- se il danneggiato sia stato anche conducente del veicolo, in aggiunta a quanto sopra esposto, egli dovrà altresì allegare e dimostrare: a) l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
b) che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
- per altro verso, è onere dell'ente, convenuto in giudizio, di fornire la prova liberatoria, il cui contenuto è stato tipizzato dal legislatore, all'art. 2052 c.c., nella ricorrenza del caso fortuito;
in tal senso, il legislatore non ha voluto che il responsabile di cui all'art. 2052 c.c. possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (in tal senso v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023);
- con la conseguenza che, ove non sia efficacemente superata alcuna di tali presunzioni, il danneggiato che sia anche conducente potrà conseguire il ristoro della sola metà dei danni patiti.
Nel merito
La domanda non è fondata e non viene accolta.
11 Dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
--il conducente dell'autovettura, figlio del proprietario, CP_5 denuncia in data 30.12.2019, utilizzando modulo SAI Fondiaria, l'avvenuto impatto del mezzo con un “cervo” che aveva invaso la carreggiata provenendo dalla sua destra;
nel modulo di denuncia (v. doc. nr. 29 allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.) non viene indicata la presenza di alcun trasportato né tantomeno la strada percorsa né la sua kilometrica, limitandosi ad affermare che “tornava da Siena e andava a casa”, né, ancora, viene Pt_3 precisato se l'animale era deceduto nell'impatto e se erano state scattate nell'immediatezza delle fotografie, ritraenti sia l'animale morto sia la vegetazione che era presente sul margine della carreggiata eventualmente presente nel punto di impatto tra autovettura ed animale;
- presenta un'altra denuncia il 15.10.2020 (cfr. doc. nr. 8) CP_5 nella quale fornisce una dinamica del sinistro più dettagliata (precisando che il daino uscendo da bordo strada si immetteva sulla strada provinciale e l'attraversava venendo poi ucciso e scaraventato sul prato;
che decideva di non chiamare le Autorità perché la vettura era marciante e che l'animale non costituiva intralcio); anche in tale denuncia ribadisce che a bordo dell'autovettura non c'era nessuno e che 5 gg prima un suo collega aveva vissuto la stessa esperienza nello stesso tratto di strada, senza specificare chi fosse stato;
-la fotografia di cui al doc. nr. 6 ritrae un daino riverso sul terreno ma non vi sono riferimenti stradali visibili in essa ed, inoltre, non è accertabile se la fotografia era stata estratta dalla “Galleria delle Foto” appartenente al cellulare del sig. quelle di cui al doc. nr. 4 vengono estratte in CP_5 data 13.12.2022 da Street View, sempre senza indicazione della chilometrica della Strada Statale nr. 541 Traversa Maremmana (oggi S.P.); la fotografia di cui al doc. nr. 14 (con didascalia “Foto 5 Via Provinciale Teresa Maremmana altezza chilometrica 4; luogo del sinistro”) è privo di data certa;
da tale ultima fotografia si dovrebbe evincere che la strada percorsa immediatamente prima dell'impatto con l'animale era un rettilineo fiancheggiato da erba alta solo pochi cm e sgombro da ostacoli visivi;
- dai dati tecnici della “scatola nera” è certo che la Golf viaggiava a 120 km/h prima dell'impatto e che era stata segnalata con cartellonistica specifica il
12 pericolo di “attraversamento animali selvatici” (doc. nr. 15 e 25 di parte convenuta);
- dalle fotografie depositate in atti, non si comprende se i danneggiamenti subiti dal veicolo siano da riferire ad “uno scontro con un animale”; sul punto non sono stati indotti testimoni.
In sede testimoniale , senza disconoscere le firme apposte CP_5 sulle denunce (alla cui presentazione era legittimato il titolare della polizza,
in assenza di delega rilasciata a , apporta degli CP_4 CP_5 ulteriori elementi fattuali, evidentemente al fine di colmare delle lacune e delle contraddizioni, che tuttavia si sono rivelati “fallaci” così minando, alla radice, la sua attendibilità.
Difatti ha dichiarato: CP_5
--che a bordo dell'autovettura del padre vi era un suo amico DELLA
ma a questi non aveva mai fatto riferimento in ben due CP_6 denunce, né è stato condotto a testimoniare da parte attrice;
--che la velocità di marcia del proprio veicolo era “regolare”, ma ciò contrasta con quanto oggettivamente desumibile dai dati tecnici della scatola nera;
--di aver dettato la dinamica del sinistro riportata nel modulo di denuncia del 30.12.2019 a (?), anche se ha contestualmente affermato Persona_2 che si era recato personalmente presso l'agenzia assicurativa il giorno successivo del sinistro (lunedì); anche tale soggetto non è stato indicato come testimone e il modulo risulta firmato dal teste, per cui non si comprende il motivo della “dettatura a terzi”;
-- che anche il suo collega aveva vissuto un'esperienza Testimone_1 simile nello stesso tratto di strada appena 5 gg prima, ma anche questi non è stato indotto a testimoniare sulla circostanza;
--di essere sicuro che il daino era riverso in terra all'altezza della kilometrica 4 della Strada Traversa Maremmana sol perché ricorda di aver scattato la fotografia nr. 6 previa geolocalizzazione con un App in dotazione agli apparecchi IPHONE in suo possesso ma anche tale circostanza resta priva di adeguato riscontro tecnico, circa la tracciabilità della foto e del dispositivo di provenienza;
13 --che nello scattare la fotografia (doc. nr. 14) al fine di documentare lo stato della vegetazione esistente il teste non si “preoccupò” di fotografare anche il paletto della chilometrica.
L'insieme degli elementi probatori sopra riassunti non consentono a questo giudice di ritenere provato l'evento di danno;
d'altro canto, è la
Suprema Corte di Cassazione (nr. 7969/2020) che presuppone che venga fornita dal danneggiato l'effettiva e concreta dinamica dell'incidente (ovvero che la condotta dell'animale selvatico appartenente a spese protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno) perché il giudice possa esaminare se parte convenuta ha fornito, o meno, la prova liberatoria , che deve essere sempre valutata tenendo conto della concreta esigibilità delle misure di contenimento e della loro compatibilità con le finalità protezionistiche della fauna selvatica.
A tale ultimo riguardo si deve dare atto che la ha Controparte_1 adottato i piani di controllo e gestione numerica, fondati su censimenti e dati scientifici, finalizzati alla riduzione degli impatti sulla biodiversità e sull'equilibrio ecosistemico e tali piani sono stati elaborati e approvati in conformità alle “Linee guida per la gestione degli ungulati – cervidi e bovidi” n. 91/2013, redatte dall'ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e sottoposti, in ogni occasione, al preventivo parere favorevole dello stesso Istituto.
Nella “Relazione sullo stato di attuazione della Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 –
Legge Obiettivo per la gestione degli Ungulati in Toscana”, - secondo Report – gennaio 2018, approvata con Decisione della Giunta Regionale n. 13 del 07.05.2018. si legge che nei primi 20 mesi di piena applicazione della legge, sono stati complessivamente prelevati
215.575 capi, con sensibile riduzione dei sinistri denunciati. Conferme ulteriori di questa tendenza positiva si rinvengono anche nel “Report sulla gestione degli Ungulati in
Toscana: La gestione degli Ungulati in Toscana dal 2000 al 2022”, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.05.2023 (v. doc. 24).
Tale report documenta, con riferimento specifico al luogo del sinistro, i dati estratti dal Portale per la gestione faunistico venatoria, disciplinato dal Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 3 novembre 2022, n. 36, che i risultati percentuali di prelievo dei due distretti sono elevati e con un buon rapporto tra numero di uscite e numero di capi abbattuti (si registrano per il distretto Montagnola 50 uscite per
14 capo abbattuto, mentre per il distretto Val di Cecina poco più di 10 uscite per capo abbattuto).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel rispetto dei medi tariffari dello scaglione di valore fino ad euro 5200.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda attrice.
Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali di parte convenuta, liquidate in euro 2.550,00 per compenso professionale, oltre spese vive sostenute, oneri accessori se dovuti e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 7.9.2025
La giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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