Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 821
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità pretesa per difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di riammissione alla definizione agevolata, pur riguardando solo i carichi dell'ambito di Roma e non quelli di Cosenza, e pur prevedendo pagamenti rateali, non estingue l'interesse alla impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata in epoca antecedente.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti interruttivi (AVI, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria) e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle nel periodo emergenziale abbiano validamente interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di alcune cartelle

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti interruttivi e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle nel periodo emergenziale abbiano validamente interrotto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 821
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 821
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo