CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 21/01/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14680/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060338109000 IVA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060338109000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190179994432000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060031925127000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140220136456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110128325190000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120137308165000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235160122000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140060206275000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140211434383000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140289589462000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190092041100000 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9764/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1 nata a [...] ( KR ) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Indirizzo_1- Roma -presso lo studio dell'avv. Difensore_1
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, Email_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90603381 09/000 di € 69.474,09 notificata il 20 maggio 2024 .
Ha eccepito l'illegittimità della pretesa di cui alla cartella n. 09720190179994432000 per difetto di legittimazione passiva non avendo mai svolto attività di locazione di fabbricati, non possedendo nessun immobile, se non uno acquistato nell'aprile 2007, sito in Roma Indirizzo_1 int. 13 per abitazione principale la cui natura confligge con quella dell'imposta di registro, comunque prescritta essendo stata la cartella notificata nel 2019.
Ha eccepito la prescrizione di tutte le altre cartelle sottese all'intimazione di pagamento:
la cartella n. 09720060031925127000 fondat su I.V.A.-ed ALTRO poichè non è mai pervenuta alcuna interruzione della prescrizione;
la cartella n. 09720140220136456000, notificata il 21/02/2015 perchè relativa a tasse auto anni 2008 e 2010
e non risultano ulteriori interruzioni;
la cartella n. 09720110128325190000, notificata il 28/11/2011, incluse sanzioni ed interessi contenuti;
la cartella n. 09720120137308165000, notificata il 21/05/2012, relativa ad imposta anno 2008; la cartella n. 09720130235160122000, notificata il 01/07/2013 su imposta anno 2007;
la cartella n. 09720140060206275000, notificata il 11/09/2014 su imposta anno 2009;
la cartella n. 09720140211434383000, notificata il 21/10/2014, su imposta del 2010;
la cartella n. 09720140289589462000, notificata il 14/04/2015 su imposta 2010; la cartella n.
09720190092041100000, notificata il 22/03/2019 su imposta del 2011.
In via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle cartelle n. 09720120137308165000; n.
09720130235160122000; n. 09720140060206275000; n. 09720140211434383000;
n. 09720140289589462000 e n. 09720190092041100000.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Ader di Roma che ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Esso ha ad oggetto l'impugnativa della intimazione di pagamento n. 097/2024/9060338109/000 notificato in data 20 Maggio 2024 e delle seguenti sottese cartelle di pagamento:
1) La cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, IRAP E IVA anno 2001, alla ADE di Roma per la somma di Euro 7.746,54.
2) La cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2006, alla ADE di Roma per la somma di Euro
2.282,31.
3) La cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000 emessa per il mancato pagamento della SS TO , anno 2008, alla Regione Lazio per la somma di
Euro 137,33.
4) La cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2008, alla ADE di Roma per la somma di Euro
6.819,07.
5) La cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro, anno 2007, alla ADE di Roma per la somma di Euro 16.515,44.
6) La cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2009, alla ADE di Roma per la somma di Euro
2410,07.
7) La cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma per la somma di Euro 1522,38.
8) La cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma per la somma di Euro
6.364,95.
9) La cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000 emessa per Sanzioni
Mancato Pagamento Sanzioni al Catasto , anno 2011, alla ADE di Cosenza per la somma di Euro 1.110,00.
10) La cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro Locazione Fabbricati, anno 2007, alla ADE di Cosenza per la somma di Euro
937,16.
All'udienza del 16 Settembre 2025 la ricorrente Ricorrente_1 ha depositato comunicazione di riammissione alla definizione agevolata con indicazione del debito residuo al 30 Maggio 2025 e comunicazione di sgravio dei contributi INPS di cui all'avviso di addebito n. 397/2021/0016124543000, non oggetto della odierna procedura.
In merito alla comunicazione di riammissione alla definizione agevolata presentata in data 30.4.2025 con indicazione del debito residuo al 30 Maggio 2025, va osservato che l'Ader pur informando la Corte che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta attualmente in regola con i pagamenti avendo pagato la prima rata al 31 luglio 2025, ha insistito sulla validità e legittimità dell'intimazione di pagamento notificata in epoca antecedente e precisamente in data 20 Maggio 2024.
La rottamazione riguarda solo i carichi dell'ambito di Roma e non anche quello di Cosenza come risulta dalla comunicazione depositata, inoltre i pagamenti sono stati stabiliti in forma rateali e non in una unica soluzione, per cui non può procedersi con l'estinzione nè con la dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse».
Il provvedimento effettivamente appare ritualmente emesso e notificato posto che:
1) la cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, IRAP E IVA anno 2001, alla ADE di Roma è stata notificata il 23/03/2006 a mani del destinatario;
2)la cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2006, alla ADE di Roma è stata notificata il 28/11/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c;
3) la cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000 emessa per il mancato pagamento della SS TO , anno 2008, alla Regione Lazio
è stata notificata il 21/02/2015 a mani del destinatario;
4) la cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2008, alla ADE di Roma è stata notificata il 21/05/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
5) la cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro, anno 2007, alla ADE di Roma è stata notificata il 01/07/2013;
6) la cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2009, alla ADE di Roma è stata notificata il 11/09/2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
7) la cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma è stata notificata il 21/10/2014 ai sensi dell'art. 140 cp.c. ;
8) la cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma è stata notificata il 14/04/2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
9) la cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000 emessa per Sanzioni Mancato Pagamento Sanzioni al Catasto , anno 2011, alla ADE di Cosenza è stata notificata il 22/03/2019 a mezzo pec;
10) la cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro Locazione Fabbricati, anno 2007, alla ADE di Cosenza è stata notificata il 03/09/2019 a mezzo pec.
Sono state poi allegati gli atti interruttivi come da elenco:
1)Per la cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000, notificata il
23/03/2006, la prescrizione è stata interrotta dall' AVI n.
097/2011/9018868232 - 000 notificata il 28/11/2011, dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
2) Per la cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000, notificata il
28/11/2011, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/9008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
3) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000, notificata il
21/02/2015, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
4)Per la cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000, notificata il
21/05/2012, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
5) Per la cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000, notificata il
01/07/2013, la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-000 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n. 097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
6) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000, notificata il
11/09/2014 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-00 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il
20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
7) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000, notificata il
21/10/2014, la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-00 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il
20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
8) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000, notificata il
14/04/2015, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
9) Per la cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000, notificata il
22/03/2019 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
10) Per la cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000, notificata il
03/09/2019 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024 .
A ciò si aggiunga l'effetto sospensione della legislazione emergenziale nel periodo che va sospensione dei termini per la notifica delle cartelle dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
Al lume di ciò il ricorso va respinte, le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da ADER liquidate in euro 4000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
TRISCARI GIANCARLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14680/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060338109000 IVA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060338109000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190179994432000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060031925127000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140220136456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110128325190000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120137308165000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235160122000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140060206275000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140211434383000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140289589462000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190092041100000 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9764/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1 nata a [...] ( KR ) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Indirizzo_1- Roma -presso lo studio dell'avv. Difensore_1
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, Email_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90603381 09/000 di € 69.474,09 notificata il 20 maggio 2024 .
Ha eccepito l'illegittimità della pretesa di cui alla cartella n. 09720190179994432000 per difetto di legittimazione passiva non avendo mai svolto attività di locazione di fabbricati, non possedendo nessun immobile, se non uno acquistato nell'aprile 2007, sito in Roma Indirizzo_1 int. 13 per abitazione principale la cui natura confligge con quella dell'imposta di registro, comunque prescritta essendo stata la cartella notificata nel 2019.
Ha eccepito la prescrizione di tutte le altre cartelle sottese all'intimazione di pagamento:
la cartella n. 09720060031925127000 fondat su I.V.A.-ed ALTRO poichè non è mai pervenuta alcuna interruzione della prescrizione;
la cartella n. 09720140220136456000, notificata il 21/02/2015 perchè relativa a tasse auto anni 2008 e 2010
e non risultano ulteriori interruzioni;
la cartella n. 09720110128325190000, notificata il 28/11/2011, incluse sanzioni ed interessi contenuti;
la cartella n. 09720120137308165000, notificata il 21/05/2012, relativa ad imposta anno 2008; la cartella n. 09720130235160122000, notificata il 01/07/2013 su imposta anno 2007;
la cartella n. 09720140060206275000, notificata il 11/09/2014 su imposta anno 2009;
la cartella n. 09720140211434383000, notificata il 21/10/2014, su imposta del 2010;
la cartella n. 09720140289589462000, notificata il 14/04/2015 su imposta 2010; la cartella n.
09720190092041100000, notificata il 22/03/2019 su imposta del 2011.
In via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale delle cartelle n. 09720120137308165000; n.
09720130235160122000; n. 09720140060206275000; n. 09720140211434383000;
n. 09720140289589462000 e n. 09720190092041100000.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Ader di Roma che ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile.
Esso ha ad oggetto l'impugnativa della intimazione di pagamento n. 097/2024/9060338109/000 notificato in data 20 Maggio 2024 e delle seguenti sottese cartelle di pagamento:
1) La cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, IRAP E IVA anno 2001, alla ADE di Roma per la somma di Euro 7.746,54.
2) La cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2006, alla ADE di Roma per la somma di Euro
2.282,31.
3) La cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000 emessa per il mancato pagamento della SS TO , anno 2008, alla Regione Lazio per la somma di
Euro 137,33.
4) La cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2008, alla ADE di Roma per la somma di Euro
6.819,07.
5) La cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro, anno 2007, alla ADE di Roma per la somma di Euro 16.515,44.
6) La cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2009, alla ADE di Roma per la somma di Euro
2410,07.
7) La cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma per la somma di Euro 1522,38.
8) La cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma per la somma di Euro
6.364,95.
9) La cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000 emessa per Sanzioni
Mancato Pagamento Sanzioni al Catasto , anno 2011, alla ADE di Cosenza per la somma di Euro 1.110,00.
10) La cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro Locazione Fabbricati, anno 2007, alla ADE di Cosenza per la somma di Euro
937,16.
All'udienza del 16 Settembre 2025 la ricorrente Ricorrente_1 ha depositato comunicazione di riammissione alla definizione agevolata con indicazione del debito residuo al 30 Maggio 2025 e comunicazione di sgravio dei contributi INPS di cui all'avviso di addebito n. 397/2021/0016124543000, non oggetto della odierna procedura.
In merito alla comunicazione di riammissione alla definizione agevolata presentata in data 30.4.2025 con indicazione del debito residuo al 30 Maggio 2025, va osservato che l'Ader pur informando la Corte che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta attualmente in regola con i pagamenti avendo pagato la prima rata al 31 luglio 2025, ha insistito sulla validità e legittimità dell'intimazione di pagamento notificata in epoca antecedente e precisamente in data 20 Maggio 2024.
La rottamazione riguarda solo i carichi dell'ambito di Roma e non anche quello di Cosenza come risulta dalla comunicazione depositata, inoltre i pagamenti sono stati stabiliti in forma rateali e non in una unica soluzione, per cui non può procedersi con l'estinzione nè con la dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse».
Il provvedimento effettivamente appare ritualmente emesso e notificato posto che:
1) la cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, IRAP E IVA anno 2001, alla ADE di Roma è stata notificata il 23/03/2006 a mani del destinatario;
2)la cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2006, alla ADE di Roma è stata notificata il 28/11/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c;
3) la cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000 emessa per il mancato pagamento della SS TO , anno 2008, alla Regione Lazio
è stata notificata il 21/02/2015 a mani del destinatario;
4) la cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2008, alla ADE di Roma è stata notificata il 21/05/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
5) la cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro, anno 2007, alla ADE di Roma è stata notificata il 01/07/2013;
6) la cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2009, alla ADE di Roma è stata notificata il 11/09/2014 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
7) la cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma è stata notificata il 21/10/2014 ai sensi dell'art. 140 cp.c. ;
8) la cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000 emessa per il mancato pagamento dell'IRPEF, anno 2010, alla ADE di Roma è stata notificata il 14/04/2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c ;
9) la cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000 emessa per Sanzioni Mancato Pagamento Sanzioni al Catasto , anno 2011, alla ADE di Cosenza è stata notificata il 22/03/2019 a mezzo pec;
10) la cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000 emessa per il mancato pagamento dell'Imposta di Registro Locazione Fabbricati, anno 2007, alla ADE di Cosenza è stata notificata il 03/09/2019 a mezzo pec.
Sono state poi allegati gli atti interruttivi come da elenco:
1)Per la cartella di pagamento n. 097/2006/0031925127000, notificata il
23/03/2006, la prescrizione è stata interrotta dall' AVI n.
097/2011/9018868232 - 000 notificata il 28/11/2011, dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
2) Per la cartella di pagamento n. 097/2011/012832519000, notificata il
28/11/2011, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/9008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
3) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0220136456000, notificata il
21/02/2015, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
4)Per la cartella di pagamento n. 097/2012/0137308165000, notificata il
21/05/2012, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n.
097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024.
5) Per la cartella di pagamento n. 097/2013/0235160122000, notificata il
01/07/2013, la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-000 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2019/9026555645-000 notificata il 28/03/2019; dall'AVI n. 097/2022/9044955034000 notificata il 19/10/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
6) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0060206275000, notificata il
11/09/2014 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-00 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il
20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
7) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0211434383000, notificata il
21/10/2014, la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2017/9018335186-00 notificata il 03/03/2017; dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il
15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il
20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
8) Per la cartella di pagamento n. 097/2014/0289589462000, notificata il
14/04/2015, la prescrizione è stata interrotta dalla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097/76201800006449-000 notificata il 15/05/2018, dall'AVI n. 097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n. 097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
9) Per la cartella di pagamento n. 097/2019/00920411000, notificata il
22/03/2019 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024;
10) Per la cartella di pagamento n. 097/2019/0179994432000, notificata il
03/09/2019 la prescrizione è stata interrotta dall'AVI n.
097/2022/09008868812-000 notificata il 20/04/2022.; dall'AVI n.
097/2024/9060338109-000 notificata il 21/05/2024 .
A ciò si aggiunga l'effetto sospensione della legislazione emergenziale nel periodo che va sospensione dei termini per la notifica delle cartelle dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
Al lume di ciò il ricorso va respinte, le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da ADER liquidate in euro 4000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 14.10.2025 Il Presidente Massimo Zanetti