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Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04240/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01130 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04240/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -
OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Di Fratta, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice a Cancello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Ottava) n. 1769/2025. N. 04240/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice a Cancello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. IE Di Carlo
e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento, con il ricorso introduttivo del giudizio: a) dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 16.5.2023, emessa dal Comune resistente, notificata ai ricorrenti il 9.9.2023, inerente la realizzazione di: 1) una recinzione del lotto con muro in c.a. dello spessore di 30 cm ed altezza di circa 1.30 mt, lungo i lati nord ed ovest ove è previsto anche un accesso carrabile di lung. Mt 6.30; 2) una struttura, con 5 pilastri lato ovest e parete in c.a. a confine dei lati nord ed est e solaio, a forma rettangolare di dim. 7.20*25.70, con mensola di copertura su lato lungo di mt 1.60, in un lotto di terreno identificati al NCT -OMISSIS-, mappale -OMISSIS---OMISSIS-.
La stessa costituita da un solo piano terra adibito a locale deposito; b) del verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 29.9.2022; c) della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del 4.10.2022-OMISSIS-; d) di ogni altro atto connesso, anche non conosciuto.
Nonché, con ricorso per motivi aggiunti: e) del provvedimento di diniego definitivo -
OMISSIS- del 17.1.2024, notificato in data 23.1.2024, emesso in merito alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001 presentata nell'interesse e per conto del minore -OMISSIS- -OMISSIS-e rubricata al n.-
OMISSIS- delle pratiche edilizie comunali; f) del provvedimento di diniego definitivo prot. -OMISSIS-del 17.1.2024, notificato in data 23.1.2024, emesso in merito alla N. 04240/2025 REG.RIC.
richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001 presentata nell'interesse e per conto del minore -OMISSIS- -OMISSIS-e rubricata al n.-
OMISSIS- delle pratiche edilizie comunali; se e per quanto occorra: g) del Piano
Urbanistico Comunale del Comune di San Felice a Cancello, delle Norme Tecniche di Attuazione, e dei provvedimenti di approvazione degli stessi, di cui alla delibera del
Consiglio comunale -OMISSIS-del 17.11.2005 e successiva deliberazione del
Consiglio comunale -OMISSIS- del 12.7.2006, e degli atti di adozione presupposti, connessi e conseguenziali, nella parte in cui prevedono ancora oggi per le particelle di terreno di proprietà dei ricorrenti il rilascio del permesso di costruire subordinato al piano di attuazione, in particolare gli artt. 7, 34, 35 e 36 delle NTA.
2.- L'appello lamenta:
I) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
DELGLI ART. 33 E SS DELLE NTA DEL COMUNE DI SAN FELICE A
CANCELLO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI
FATTI E DOCUMENTI.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base della valutazione di un unico motivo di ricorso, ritenendo gli altri motivi inammissibili per carenza di interesse, essendo l'atto impugnato un atto plurimotivato.
Il punto ritenuto decisivo è riferito alla doglianza sulla violazione della distanza dai confini.
In riferimento a tale profilo, la sentenza gravata è viziata da un evidente errore di valutazione e interpretazione della normativa di riferimento, in particolare delle NTA del Comune di San Felice a Cancello.
L'errore è in particolare consistito nel dare rilievo assorbente al profilo della violazione della distanza dal confine che il Comune ha posto alla base del diniego N. 04240/2025 REG.RIC.
impugnato in primo grado e nel ritenere che anche nell'ipotesi in cui si volesse accogliere il ricorso e collocare i lotti di terreno in zona C3, anche in tale zona è previsto il limite dal confine di 5 metri. Per cui, a prescindere dalla zona, C2 o C3, il titolo edilizio in sanatoria non poteva comunque essere rilasciato perché in entrambe le zone è prevista la distanza di 5 metri dal confine.
Le NTA del Comune di San Felice a Cancello prevedono: - la zona C*3 di completamento ed integrazione (art.33); - la zona C3 di espansione periurbana (art. 37).
Iricorrenti rivendicano il collocamento, di fatto, dei terreni in zona “C*3 di completamento ed integrazione”, da qui la possibilità di derogare all'applicazione dell'art. 36 e di applicare le norme di cui all'art. 33 delle NTA.
In tale zona le NTA non prevedono infatti alcuna distanza dal confine.
L'art. 33 delle NTA così prescrive: Zona di completamento e integrazione C*1, C*2,
C*3, C*4” Sono zone di completamento, le cui caratteristiche di densità territoriale e di superficie coperta, ai sensi dell'art. 2, lettera B) non consentono la classificazione quale zona B; 12 per la consistente presenza di urbanizzazione primaria e secondaria, in tali zone è consentito l'intervento edilizio diretto per la costruzione di nuovi edifici su aree libere, nonché la ristrutturazione edilizia a parità di volume con il rispetto della superficie minima 8Sm) del lotto, come appresso specificata per le singole zone: […].
Sono consentite tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 6 ad eccezione di: AA, I, Ra,
O. in tutte le zone di completamento B e C* le superfici fondiarie esterne al sedime dei corpi di fabbrica dovranno essere destinate a verde privato e a parcheggio privato, assicurando una superficie permeabile non inferiore al 15% della superficie libera di ciascun lotto. Le sigle VP e PP riportate sugli elaborati di zona indicano la predetta prescrizione per tutti gli appezzamenti di terreno compresi nell'ambito della zona omogenea indipendentemente dalla posizione delle sigle innanzi riportate sul supporto cartografico.””. Diverso, invece, è la previsione per la zona C3 (senza asterisco) zona N. 04240/2025 REG.RIC.
di espansione “Periurbana” per la quale l'art. 37 delle NTA così prescrive: “Il piano individua così le zone dei nuclei che attualmente presentano caratteri semi-rurali e che dovranno evolvere verso caratteri maggiormente urbani attraverso integrazioni intese a meglio definire il carattere residenziale. Il piano in dette zone si attua mediante intervento diretto con al utilizzazione di un indice di fabbricabilità fondiario di 0,50 mc./mq. La Sm non potrà essere inferiore a mq 400hmax=m 7.50, n. piani max=2, rapp. Cop. =2/10. Distanza dai confini (Dc) = 5 mt, distanza dai confini in rapporto all'altezza=h.
II) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 873 e ss DEL CODICE CIVILE.
VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI
ART. 33 E SS DELLE NTA DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI
DOCUMENTI.
Il primo motivo d'appello appare assorbente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso. In ogni caso si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, conseguente alla violazione delle norme del codice civile sui diritti di edificazione e per l'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 36 delle NTA qui in discussione sotto diverso profilo. Si contesta in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che le norme tecniche di attuazione in esame, prescrivendo la distanza minima di cinque metri dal confine, vietassero l'operatività del principio di prevenzione e il diritto di costruire sul confine. A ben vedere le NTA in esame non vietano affatto la possibilità di costruire in aderenza o sul confine. Nel qual caso il divieto andava imposto in maniera espressa. Per cui non può ritenersi violato l'art. 36 delle NTA. N. 04240/2025 REG.RIC.
III) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E
DEI DOCUMENTI. SULLA NECESSITA' DEL RILASCIO DEL PERMESSO PER
COSTRUIRE IL MURO DI CINTA.
In merito alla costruzione del muro, il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle dimensioni del muro, lungo 6 metri e alto 1,30 m., che lo stesso fosse di dimensioni rilevanti e in grado di impattare sul territorio, per cui per la propria realizzazione si rendeva necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Anche sul punto, la sentenza si ritiene non condivisibile in quanto errata ed illegittima. Le dimensioni del muro, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, sono davvero piccole. È un muretto lungo sei metri e altro appena 1,30 metri, arriva poco sopra la cintola di una persona. Sia per tipologia di opera che per le caratteristiche del luogo ove è stato realizzato, esso non necessitava di alcun permesso di costruire, fungendo da muro di recinzione e non superando la soglia della trasformazione urbanistico- edilizia.
IV) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E
DEI DOCUMENTI. SULL'OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE DI
SOPRALLUOGO. La sentenza è errata anche per avere ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza di demolizione.
Infatti con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata perché la stessa faceva espresso riferimento, ai fini motivazionali, al verbale di sopralluogo, il quale non era stato notificato. Tale caso specifico non è stato considerato dai giudici. Ed è in riferimento a ciò, infatti, che veniva contestata la carenza di motivazione, per assenza dell'atto richiamato. Infatti è N. 04240/2025 REG.RIC.
diritto del destinatario del provvedimento amministrativo avere conoscenza specifica delle violazioni tecniche commesse anche al fine di verificare la correttezza dei provvedimenti. Il verbale di accertamento dell'abuso deve indicare in maniera specifica e dettagliata l'abuso, senza l'utilizzo di formule dubitative o riserve di ulteriori valutazioni.
3.- Gli appellanti ripropongono inoltre i motivi di ricorso non esaminati in primo grado:
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1150/42. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 16/2004. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. DECADENZA DEI VINCOLI PREVISTI DAL PUC ED
INEFFICACIA DELLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL PUA..
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. N. 04240/2025 REG.RIC.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. ILLEGITTIMA INERZIA DEL
COMUNE. L'IPOTESI DEL LOTTO INTERCLUSO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA 45 NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
4.- Resiste il Comune di San Felice a Cancello insistendo sulla legittimità del proprio operato.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive ai sensi dell'art. 73, c.p.a..
6.- Alla udienza pubblica in data 11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione. N. 04240/2025 REG.RIC.
7.- L'appello è infondato.
8.- In fatto, la vicenda è chiara.
Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania, gli odierni appellanti impugnavano l'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 16.5.2023 emessa dal Comune di San
Felice a Cancello.
La questione contenziosa scaturiva, in particolare, da un accertamento condotto dagli operatori della Polizia Municipale, dell'Ufficio tecnico unitamente all'ausilio dei
Carabinieri della locale Stazione di Cancello Scalo, a seguito del quale veniva appurata la presenza di abusi edilizi nel lotto censito in catasto terreni al -OMISSIS-,
p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Nella relazione di sopralluogo redatta dall'ufficio tecnico (-OMISSIS- del 30.9.2022), veniva accertata in particolare la presenza della recinzione del lotto con muro in c.a. dello spessore di 30 cm ed altezza di circa 1.30 mt, lungo i lati nord ed ovest ove è provvisto anche un accesso carrabile di lung. mt. 6.30 e la realizzazione di una struttura, con n. 5 pilastri (40*70) lato ovest e parete in c.a. a confine dei lati nord ed est e solaio in latero-cemento, a forma rettangolare, di dim. (7.20*25.70) X Hint. 3.65, con relativa mensola di copertura sul lato lungo di mt. 1.60, in un lotto di terreno individuabile a/ N.C.T. al -OMISSIS- mappale -OMISSIS---OMISSIS-. 2 La stessa è costituita da un solo piano terra, adibito a locale deposito, posizionato a confine lungo
i lati Nord, Est, Sud e a ml 28.00 circa dalla strada. Agli atti non risultano titoli autorizzativi (come dichiaratoci anche dal sig. -OMISSIS-) Il terreno in cui è ubicato manufatto edilizio, ricade nel PUC nella zona omogenea “C2” Zone di espansione urbana. Il rilascio del permesso di costruire in tali zone è subordinato all'approvazione di Pua con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione convenzionata., e non ricade in area a rischio idraulico né frana di cui al PSAI 2015 dell'Autorità di Bacino Regionale della
Campania Centrale approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del N. 04240/2025 REG.RIC.
23/02/2015. Da quanto sopra riportato la struttura è stata realizzata in assenza di permesso di costruire in violazione dell'art. 31 del T.U.E. ed in assenza di Denunzia
Sismica, art. 94 BIS del T.U.E..
Pertanto, preso atto della relazione di sopralluogo e del relativo accertamento, il
Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente provvedeva ad emettere la vincolata
Ordinanza di Demolizione, disponendo l'abbattimento delle opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente alla proposizione della predetta impugnativa, gli odierni appellanti presentavano due distinte istanze di permesso a costruire in sanatoria rispetto alle quali il comune resistente, previo avviso ex art. 10 bis della L. 241 del 1990, provvedeva ad esprimere il proprio definitivo diniego che, con ricorso per motivi aggiunti, veniva parimenti impugnato.
L'adito TAR, dopo aver accolto la domanda di tutela cautelare con ordinanza n.
950/2024, all'esito della successiva udienza pubblica, con la qui gravata sentenza n.
1769/2025, respingeva nel merito ricorso e motivi aggiunti, dichiarando conseguenzialmente assorbite le eccezioni in rito formulate dalla difesa comunale.
9.- La sentenza è immune dalle prospettate censure.
Anzitutto, con riferimento al primo motivo di appello, gli appellanti sostengono che il
TAR, nel confermare la legittimità del provvedimento di diniego della sanatoria, abbia errato nel dare rilievo alla violazione della distanza dal confine richiamando le NTA del Comune di San Felice a Cancello riferite alla “Zona C*3”, atteso che le stesse non avrebbero attinenza rispetto alla fattispecie in ragione della circostanza di fatto che il manufatto abusivo risulterebbe realizzato in “Zona C2” del PUC vigente per il quale
è richiesto, invece, il rispetto della distanza minima di 5 mt dai confini.
I lotti di terreno oggetto dell'impugnato provvedimento di diniego, così come riportato di diniego di permesso di costruire in sanatoria, rientrano, ex art. 36 delle NTA del N. 04240/2025 REG.RIC.
PUC vigente, nella zona territoriale omogenea “C2 Zona di espansione urbana" ai sensi del quale: “L'indice di fabbricabilità territoriale, esteso alle singole zone C2 nella loro interezza, è stabilito in 0,50 mc./mq, l'indice di fabbricabilità fondiario è pari a 1,00 mc/mq, h max= m.7,50, n.piani max= 2, rapp. cop. = 2,5/10; Distanza dai confini (DC) minima= 5 mt.; distanza dai confini (DC) in rapporto all'altezza = H/2 con un minimo di 5,00mt.; distanza tra i fabbricati (DE) pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10mt.”.
Gli appellanti tentano di superare tale dato traslando con valutazioni in via di 'mero fatto' il manufatto da zona C2 a zona C*3, in cui non sarebbe prevista alcuna distanza dai confini, senza tuttavia considerare l'attuale quadro normativo vigente in materia di distanza dai confini, e adducendo come unica motivazione a sostegno delle loro censure che la sentenza impugnata è errata per aver applicato le previsioni della zona
C3 in cui è richiesta una distanza di minima pari a 5 mt dai confini e non della zona
C*3 in cui non vi è alcuna distanza da rispettare quest'ultima disciplinata dall'art. 33 delle NTA.
A ciò si aggiunga che, nel corso del giudizio di primo grado, il comune ha più volte evidenziato che anche ove mai l'area fosse ricaduta in zona C3 di espansione periurbana, il che dai documenti amministrativi non risulta, le distanze dai confini avrebbero dovuto essere considerate comunque violate in quanto ai sensi dell'art. 37 delle NTA rubricato “Zona periurbana” è fissata una: “Distanza dai confini (DC) minima= 5 mt.; distanza dai confini (DC) in rapporto all'altezza = H/2 con un minimo di 5,00 mt.; distanza tra i fabbricati (DE) pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10mt.”.
Pertanto, considerando che l'art. 873 del c.c. stabilisce una distanza minima obbligatoria di tre metri tra gli edifici e tenuto conto che gli appellanti hanno realizzato la costruzione in violazione di detta distanza, ne deriva che la decisione impugnata N. 04240/2025 REG.RIC.
risulta conforme alle disposizioni di legge e, di conseguenza, corretta nella sua valutazione giuridica.
Oltretutto, il principio della prevenzione invocato per la prima volta in sede di gravame non si applica alla fattispecie in esame. Difatti, le norme di attuazione del PUC stabiliscono le distanze minime tra fabbricati e confini per ragioni di interesse pubblico e di governo del territorio e, pertanto, le disposizioni del codice civile non possono derogare alle norme di attuazione del PUC in ordine alle distanze dai confini, poiché queste ultime hanno un interesse superiore, che prevale sui rapporti privatistici.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Gli appellanti omettono di considerare che i lotti di terreno oggetto degli impugnati provvedimenti rientrano ex art. 36 del PUC vigente nella zona territoriale omogenea
“C2 Zona di espansione urbana ", in cui non solo è richiesto il rispetto di specifiche distanze dai confini in rapporto alle altezze e tra i fabbricati, ma il rilascio del PdC è subordinato all'approvazione di PUA con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione convenzionata, che nel caso non è stato ancora approvato. Da ciò consegue che laddove lo strumento urbanistico del comune prevede che il rilascio del permesso a costruire sia subordinato all'approvazione PUA, la relativa mancata approvazione ne impedisce legittimamente il relativo rilascio. Oltretutto, la circostanza che la norma regolamentare non prevede alcun termine entro cui l'ente avrebbe dovuto procedere all'approvazione del PUA non ha come effetto quello di consentire al privato di conseguire direttamente il permesso di costruire e, così, realizzare l'edificazione. In ipotesi di ingiustificata inerzia della
P.A., il privato può infatti presentare un piano di propria iniziativa da sottoporre alla approvazione dell'amministrazione e sollecitarla con gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico evenienza nella fattispecie non avvenuta e, conseguentemente, legittimo è il diniego gravato. N. 04240/2025 REG.RIC.
Destituito di fondamento è inoltre il terzo motivo di appello volto a censurare la sentenza gravata in ordine alle dimensioni del muro di cinta.
In un contesto come quello di zona di espansione urbana, il muro ha sicuramente un impatto rilevante idoneo a modificare lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione e, pertanto, necessita di titolo edilizio.
Dalla richiesta in sanatoria si evince poi che le opere indicate nell'ordine demolitorio sono parte degli interventi di nuova costruzione che i ricorrenti intendono realizzare per portare l'immobile al suo completamento e consistenti in: - Realizzazione di tompagnature esterne a chiusura della struttura realizzata; - Creazione di vani porta e finestra, così come indicato nei grafici allegati; - Realizzazione di tramezzature interne per la creazione di un'ambiente con le adeguate conformazioni degli spazi, con le relative opere di finitura, impianti, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni ed interni intonaco e tinteggiatura e tutto quant'altro per rendere l'unità abitabili. Da ciò si evince che trattasi di opere che necessitano certamente del previo rilascio del permesso a costruire giacché, avuto riguardo alla sua struttura ed all'estensione dell'area relativa, sono tali da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione”. Inoltre gli appellanti cadono in palese contraddizione dichiarando che per gli stessi non sia necessario alcun permesso di costruire pur avendo, invece, presentato in data 17.10.2023, due richieste di permesso di costruire in sanatoria ex art 36 del DPR 380/01 in ordine agli abusi realizzati rispettivamente sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- al -OMISSIS- del catasto terreni.
Non va poi sottaciuto che i lotti di terreno oggetto dell'impugnata ordinanza rientrano ex art. 36 del PUC vigente nella zona territoriale omogenea “C2 Zona di espansione urbana ", 8 dove il rilascio del PdC è subordinato all'approvazione di PUA con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione N. 04240/2025 REG.RIC.
convenzionata, nonché per tali aree è richiesto il rispetto di specifiche distanze dai confini in rapporto alle altezze e tra i fabbricati.
Infine infondato è il quarto e ultimo motivo di appello, in ordine al profilato difetto di motivazione per omessa notifica del verbale di accertamento.
Sulla questione si rileva che l'ordine di demolizione è atto dovuto e strettamente vincolato che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e l'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Pertanto, la motivazione è sufficientemente integrata dall'affermazione dell'accertata abusività delle opere. In particolare, come sancito dal costante e univoco orientamento giurisprudenziale, l'ordine demolitorio è da ritenersi sorretto da adeguata e sufficiente motivazione, quando l'amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3697).
Inoltre, a tale provvedimento non si applica la disciplina in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n.7793).
10.- In definitiva, l'appello va respinto.
11.- Di conseguenza, vanno assorbiti i riproposti motivi di primo grado.
12.- Le spese del presente grado possono tuttavia compensarsi, stante la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 04240/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i minori d'età e i loro legali rappresentanti quivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE Di Carlo Marco LI N. 04240/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01130 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04240/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4240 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -
OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Di Fratta, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice a Cancello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Ottava) n. 1769/2025. N. 04240/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice a Cancello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. IE Di Carlo
e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento, con il ricorso introduttivo del giudizio: a) dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 16.5.2023, emessa dal Comune resistente, notificata ai ricorrenti il 9.9.2023, inerente la realizzazione di: 1) una recinzione del lotto con muro in c.a. dello spessore di 30 cm ed altezza di circa 1.30 mt, lungo i lati nord ed ovest ove è previsto anche un accesso carrabile di lung. Mt 6.30; 2) una struttura, con 5 pilastri lato ovest e parete in c.a. a confine dei lati nord ed est e solaio, a forma rettangolare di dim. 7.20*25.70, con mensola di copertura su lato lungo di mt 1.60, in un lotto di terreno identificati al NCT -OMISSIS-, mappale -OMISSIS---OMISSIS-.
La stessa costituita da un solo piano terra adibito a locale deposito; b) del verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 29.9.2022; c) della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del 4.10.2022-OMISSIS-; d) di ogni altro atto connesso, anche non conosciuto.
Nonché, con ricorso per motivi aggiunti: e) del provvedimento di diniego definitivo -
OMISSIS- del 17.1.2024, notificato in data 23.1.2024, emesso in merito alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001 presentata nell'interesse e per conto del minore -OMISSIS- -OMISSIS-e rubricata al n.-
OMISSIS- delle pratiche edilizie comunali; f) del provvedimento di diniego definitivo prot. -OMISSIS-del 17.1.2024, notificato in data 23.1.2024, emesso in merito alla N. 04240/2025 REG.RIC.
richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001 presentata nell'interesse e per conto del minore -OMISSIS- -OMISSIS-e rubricata al n.-
OMISSIS- delle pratiche edilizie comunali; se e per quanto occorra: g) del Piano
Urbanistico Comunale del Comune di San Felice a Cancello, delle Norme Tecniche di Attuazione, e dei provvedimenti di approvazione degli stessi, di cui alla delibera del
Consiglio comunale -OMISSIS-del 17.11.2005 e successiva deliberazione del
Consiglio comunale -OMISSIS- del 12.7.2006, e degli atti di adozione presupposti, connessi e conseguenziali, nella parte in cui prevedono ancora oggi per le particelle di terreno di proprietà dei ricorrenti il rilascio del permesso di costruire subordinato al piano di attuazione, in particolare gli artt. 7, 34, 35 e 36 delle NTA.
2.- L'appello lamenta:
I) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE
DELGLI ART. 33 E SS DELLE NTA DEL COMUNE DI SAN FELICE A
CANCELLO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI
FATTI E DOCUMENTI.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base della valutazione di un unico motivo di ricorso, ritenendo gli altri motivi inammissibili per carenza di interesse, essendo l'atto impugnato un atto plurimotivato.
Il punto ritenuto decisivo è riferito alla doglianza sulla violazione della distanza dai confini.
In riferimento a tale profilo, la sentenza gravata è viziata da un evidente errore di valutazione e interpretazione della normativa di riferimento, in particolare delle NTA del Comune di San Felice a Cancello.
L'errore è in particolare consistito nel dare rilievo assorbente al profilo della violazione della distanza dal confine che il Comune ha posto alla base del diniego N. 04240/2025 REG.RIC.
impugnato in primo grado e nel ritenere che anche nell'ipotesi in cui si volesse accogliere il ricorso e collocare i lotti di terreno in zona C3, anche in tale zona è previsto il limite dal confine di 5 metri. Per cui, a prescindere dalla zona, C2 o C3, il titolo edilizio in sanatoria non poteva comunque essere rilasciato perché in entrambe le zone è prevista la distanza di 5 metri dal confine.
Le NTA del Comune di San Felice a Cancello prevedono: - la zona C*3 di completamento ed integrazione (art.33); - la zona C3 di espansione periurbana (art. 37).
Iricorrenti rivendicano il collocamento, di fatto, dei terreni in zona “C*3 di completamento ed integrazione”, da qui la possibilità di derogare all'applicazione dell'art. 36 e di applicare le norme di cui all'art. 33 delle NTA.
In tale zona le NTA non prevedono infatti alcuna distanza dal confine.
L'art. 33 delle NTA così prescrive: Zona di completamento e integrazione C*1, C*2,
C*3, C*4” Sono zone di completamento, le cui caratteristiche di densità territoriale e di superficie coperta, ai sensi dell'art. 2, lettera B) non consentono la classificazione quale zona B; 12 per la consistente presenza di urbanizzazione primaria e secondaria, in tali zone è consentito l'intervento edilizio diretto per la costruzione di nuovi edifici su aree libere, nonché la ristrutturazione edilizia a parità di volume con il rispetto della superficie minima 8Sm) del lotto, come appresso specificata per le singole zone: […].
Sono consentite tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 6 ad eccezione di: AA, I, Ra,
O. in tutte le zone di completamento B e C* le superfici fondiarie esterne al sedime dei corpi di fabbrica dovranno essere destinate a verde privato e a parcheggio privato, assicurando una superficie permeabile non inferiore al 15% della superficie libera di ciascun lotto. Le sigle VP e PP riportate sugli elaborati di zona indicano la predetta prescrizione per tutti gli appezzamenti di terreno compresi nell'ambito della zona omogenea indipendentemente dalla posizione delle sigle innanzi riportate sul supporto cartografico.””. Diverso, invece, è la previsione per la zona C3 (senza asterisco) zona N. 04240/2025 REG.RIC.
di espansione “Periurbana” per la quale l'art. 37 delle NTA così prescrive: “Il piano individua così le zone dei nuclei che attualmente presentano caratteri semi-rurali e che dovranno evolvere verso caratteri maggiormente urbani attraverso integrazioni intese a meglio definire il carattere residenziale. Il piano in dette zone si attua mediante intervento diretto con al utilizzazione di un indice di fabbricabilità fondiario di 0,50 mc./mq. La Sm non potrà essere inferiore a mq 400hmax=m 7.50, n. piani max=2, rapp. Cop. =2/10. Distanza dai confini (Dc) = 5 mt, distanza dai confini in rapporto all'altezza=h.
II) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 873 e ss DEL CODICE CIVILE.
VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI
ART. 33 E SS DELLE NTA DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI
DOCUMENTI.
Il primo motivo d'appello appare assorbente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso. In ogni caso si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità della sentenza impugnata, conseguente alla violazione delle norme del codice civile sui diritti di edificazione e per l'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 36 delle NTA qui in discussione sotto diverso profilo. Si contesta in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che le norme tecniche di attuazione in esame, prescrivendo la distanza minima di cinque metri dal confine, vietassero l'operatività del principio di prevenzione e il diritto di costruire sul confine. A ben vedere le NTA in esame non vietano affatto la possibilità di costruire in aderenza o sul confine. Nel qual caso il divieto andava imposto in maniera espressa. Per cui non può ritenersi violato l'art. 36 delle NTA. N. 04240/2025 REG.RIC.
III) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E
DEI DOCUMENTI. SULLA NECESSITA' DEL RILASCIO DEL PERMESSO PER
COSTRUIRE IL MURO DI CINTA.
In merito alla costruzione del muro, il Tribunale ha ritenuto, sulla base delle dimensioni del muro, lungo 6 metri e alto 1,30 m., che lo stesso fosse di dimensioni rilevanti e in grado di impattare sul territorio, per cui per la propria realizzazione si rendeva necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Anche sul punto, la sentenza si ritiene non condivisibile in quanto errata ed illegittima. Le dimensioni del muro, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, sono davvero piccole. È un muretto lungo sei metri e altro appena 1,30 metri, arriva poco sopra la cintola di una persona. Sia per tipologia di opera che per le caratteristiche del luogo ove è stato realizzato, esso non necessitava di alcun permesso di costruire, fungendo da muro di recinzione e non superando la soglia della trasformazione urbanistico- edilizia.
IV) ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE DELL'ART. 2, 3, 88 DEL CODICE
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, DELL'ART. 113, 115, 116, 132, DEL
C.P.C. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E
DEI DOCUMENTI. SULL'OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE DI
SOPRALLUOGO. La sentenza è errata anche per avere ritenuto adeguatamente motivata l'ordinanza di demolizione.
Infatti con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata perché la stessa faceva espresso riferimento, ai fini motivazionali, al verbale di sopralluogo, il quale non era stato notificato. Tale caso specifico non è stato considerato dai giudici. Ed è in riferimento a ciò, infatti, che veniva contestata la carenza di motivazione, per assenza dell'atto richiamato. Infatti è N. 04240/2025 REG.RIC.
diritto del destinatario del provvedimento amministrativo avere conoscenza specifica delle violazioni tecniche commesse anche al fine di verificare la correttezza dei provvedimenti. Il verbale di accertamento dell'abuso deve indicare in maniera specifica e dettagliata l'abuso, senza l'utilizzo di formule dubitative o riserve di ulteriori valutazioni.
3.- Gli appellanti ripropongono inoltre i motivi di ricorso non esaminati in primo grado:
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1150/42. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 16/2004. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. DECADENZA DEI VINCOLI PREVISTI DAL PUC ED
INEFFICACIA DELLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL PUA..
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. N. 04240/2025 REG.RIC.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. ILLEGITTIMA INERZIA DEL
COMUNE. L'IPOTESI DEL LOTTO INTERCLUSO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA 45 NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. LA SUPERFLUITA' DEL PUA RISPETTO ALLO STATO DI FATTO
DEI LUOGHI. DEROGABILITA' DELLO STRUMENTO URBANISTICO.
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEGLI ART. 33,
34, 35 E 36 DELLA NORME DI ATTUAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO
DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
4.- Resiste il Comune di San Felice a Cancello insistendo sulla legittimità del proprio operato.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive ai sensi dell'art. 73, c.p.a..
6.- Alla udienza pubblica in data 11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione. N. 04240/2025 REG.RIC.
7.- L'appello è infondato.
8.- In fatto, la vicenda è chiara.
Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania, gli odierni appellanti impugnavano l'ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 16.5.2023 emessa dal Comune di San
Felice a Cancello.
La questione contenziosa scaturiva, in particolare, da un accertamento condotto dagli operatori della Polizia Municipale, dell'Ufficio tecnico unitamente all'ausilio dei
Carabinieri della locale Stazione di Cancello Scalo, a seguito del quale veniva appurata la presenza di abusi edilizi nel lotto censito in catasto terreni al -OMISSIS-,
p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Nella relazione di sopralluogo redatta dall'ufficio tecnico (-OMISSIS- del 30.9.2022), veniva accertata in particolare la presenza della recinzione del lotto con muro in c.a. dello spessore di 30 cm ed altezza di circa 1.30 mt, lungo i lati nord ed ovest ove è provvisto anche un accesso carrabile di lung. mt. 6.30 e la realizzazione di una struttura, con n. 5 pilastri (40*70) lato ovest e parete in c.a. a confine dei lati nord ed est e solaio in latero-cemento, a forma rettangolare, di dim. (7.20*25.70) X Hint. 3.65, con relativa mensola di copertura sul lato lungo di mt. 1.60, in un lotto di terreno individuabile a/ N.C.T. al -OMISSIS- mappale -OMISSIS---OMISSIS-. 2 La stessa è costituita da un solo piano terra, adibito a locale deposito, posizionato a confine lungo
i lati Nord, Est, Sud e a ml 28.00 circa dalla strada. Agli atti non risultano titoli autorizzativi (come dichiaratoci anche dal sig. -OMISSIS-) Il terreno in cui è ubicato manufatto edilizio, ricade nel PUC nella zona omogenea “C2” Zone di espansione urbana. Il rilascio del permesso di costruire in tali zone è subordinato all'approvazione di Pua con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione convenzionata., e non ricade in area a rischio idraulico né frana di cui al PSAI 2015 dell'Autorità di Bacino Regionale della
Campania Centrale approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del N. 04240/2025 REG.RIC.
23/02/2015. Da quanto sopra riportato la struttura è stata realizzata in assenza di permesso di costruire in violazione dell'art. 31 del T.U.E. ed in assenza di Denunzia
Sismica, art. 94 BIS del T.U.E..
Pertanto, preso atto della relazione di sopralluogo e del relativo accertamento, il
Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente provvedeva ad emettere la vincolata
Ordinanza di Demolizione, disponendo l'abbattimento delle opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente alla proposizione della predetta impugnativa, gli odierni appellanti presentavano due distinte istanze di permesso a costruire in sanatoria rispetto alle quali il comune resistente, previo avviso ex art. 10 bis della L. 241 del 1990, provvedeva ad esprimere il proprio definitivo diniego che, con ricorso per motivi aggiunti, veniva parimenti impugnato.
L'adito TAR, dopo aver accolto la domanda di tutela cautelare con ordinanza n.
950/2024, all'esito della successiva udienza pubblica, con la qui gravata sentenza n.
1769/2025, respingeva nel merito ricorso e motivi aggiunti, dichiarando conseguenzialmente assorbite le eccezioni in rito formulate dalla difesa comunale.
9.- La sentenza è immune dalle prospettate censure.
Anzitutto, con riferimento al primo motivo di appello, gli appellanti sostengono che il
TAR, nel confermare la legittimità del provvedimento di diniego della sanatoria, abbia errato nel dare rilievo alla violazione della distanza dal confine richiamando le NTA del Comune di San Felice a Cancello riferite alla “Zona C*3”, atteso che le stesse non avrebbero attinenza rispetto alla fattispecie in ragione della circostanza di fatto che il manufatto abusivo risulterebbe realizzato in “Zona C2” del PUC vigente per il quale
è richiesto, invece, il rispetto della distanza minima di 5 mt dai confini.
I lotti di terreno oggetto dell'impugnato provvedimento di diniego, così come riportato di diniego di permesso di costruire in sanatoria, rientrano, ex art. 36 delle NTA del N. 04240/2025 REG.RIC.
PUC vigente, nella zona territoriale omogenea “C2 Zona di espansione urbana" ai sensi del quale: “L'indice di fabbricabilità territoriale, esteso alle singole zone C2 nella loro interezza, è stabilito in 0,50 mc./mq, l'indice di fabbricabilità fondiario è pari a 1,00 mc/mq, h max= m.7,50, n.piani max= 2, rapp. cop. = 2,5/10; Distanza dai confini (DC) minima= 5 mt.; distanza dai confini (DC) in rapporto all'altezza = H/2 con un minimo di 5,00mt.; distanza tra i fabbricati (DE) pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10mt.”.
Gli appellanti tentano di superare tale dato traslando con valutazioni in via di 'mero fatto' il manufatto da zona C2 a zona C*3, in cui non sarebbe prevista alcuna distanza dai confini, senza tuttavia considerare l'attuale quadro normativo vigente in materia di distanza dai confini, e adducendo come unica motivazione a sostegno delle loro censure che la sentenza impugnata è errata per aver applicato le previsioni della zona
C3 in cui è richiesta una distanza di minima pari a 5 mt dai confini e non della zona
C*3 in cui non vi è alcuna distanza da rispettare quest'ultima disciplinata dall'art. 33 delle NTA.
A ciò si aggiunga che, nel corso del giudizio di primo grado, il comune ha più volte evidenziato che anche ove mai l'area fosse ricaduta in zona C3 di espansione periurbana, il che dai documenti amministrativi non risulta, le distanze dai confini avrebbero dovuto essere considerate comunque violate in quanto ai sensi dell'art. 37 delle NTA rubricato “Zona periurbana” è fissata una: “Distanza dai confini (DC) minima= 5 mt.; distanza dai confini (DC) in rapporto all'altezza = H/2 con un minimo di 5,00 mt.; distanza tra i fabbricati (DE) pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10mt.”.
Pertanto, considerando che l'art. 873 del c.c. stabilisce una distanza minima obbligatoria di tre metri tra gli edifici e tenuto conto che gli appellanti hanno realizzato la costruzione in violazione di detta distanza, ne deriva che la decisione impugnata N. 04240/2025 REG.RIC.
risulta conforme alle disposizioni di legge e, di conseguenza, corretta nella sua valutazione giuridica.
Oltretutto, il principio della prevenzione invocato per la prima volta in sede di gravame non si applica alla fattispecie in esame. Difatti, le norme di attuazione del PUC stabiliscono le distanze minime tra fabbricati e confini per ragioni di interesse pubblico e di governo del territorio e, pertanto, le disposizioni del codice civile non possono derogare alle norme di attuazione del PUC in ordine alle distanze dai confini, poiché queste ultime hanno un interesse superiore, che prevale sui rapporti privatistici.
Infondato è anche il secondo motivo di appello.
Gli appellanti omettono di considerare che i lotti di terreno oggetto degli impugnati provvedimenti rientrano ex art. 36 del PUC vigente nella zona territoriale omogenea
“C2 Zona di espansione urbana ", in cui non solo è richiesto il rispetto di specifiche distanze dai confini in rapporto alle altezze e tra i fabbricati, ma il rilascio del PdC è subordinato all'approvazione di PUA con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione convenzionata, che nel caso non è stato ancora approvato. Da ciò consegue che laddove lo strumento urbanistico del comune prevede che il rilascio del permesso a costruire sia subordinato all'approvazione PUA, la relativa mancata approvazione ne impedisce legittimamente il relativo rilascio. Oltretutto, la circostanza che la norma regolamentare non prevede alcun termine entro cui l'ente avrebbe dovuto procedere all'approvazione del PUA non ha come effetto quello di consentire al privato di conseguire direttamente il permesso di costruire e, così, realizzare l'edificazione. In ipotesi di ingiustificata inerzia della
P.A., il privato può infatti presentare un piano di propria iniziativa da sottoporre alla approvazione dell'amministrazione e sollecitarla con gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico evenienza nella fattispecie non avvenuta e, conseguentemente, legittimo è il diniego gravato. N. 04240/2025 REG.RIC.
Destituito di fondamento è inoltre il terzo motivo di appello volto a censurare la sentenza gravata in ordine alle dimensioni del muro di cinta.
In un contesto come quello di zona di espansione urbana, il muro ha sicuramente un impatto rilevante idoneo a modificare lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione e, pertanto, necessita di titolo edilizio.
Dalla richiesta in sanatoria si evince poi che le opere indicate nell'ordine demolitorio sono parte degli interventi di nuova costruzione che i ricorrenti intendono realizzare per portare l'immobile al suo completamento e consistenti in: - Realizzazione di tompagnature esterne a chiusura della struttura realizzata; - Creazione di vani porta e finestra, così come indicato nei grafici allegati; - Realizzazione di tramezzature interne per la creazione di un'ambiente con le adeguate conformazioni degli spazi, con le relative opere di finitura, impianti, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni ed interni intonaco e tinteggiatura e tutto quant'altro per rendere l'unità abitabili. Da ciò si evince che trattasi di opere che necessitano certamente del previo rilascio del permesso a costruire giacché, avuto riguardo alla sua struttura ed all'estensione dell'area relativa, sono tali da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione”. Inoltre gli appellanti cadono in palese contraddizione dichiarando che per gli stessi non sia necessario alcun permesso di costruire pur avendo, invece, presentato in data 17.10.2023, due richieste di permesso di costruire in sanatoria ex art 36 del DPR 380/01 in ordine agli abusi realizzati rispettivamente sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- al -OMISSIS- del catasto terreni.
Non va poi sottaciuto che i lotti di terreno oggetto dell'impugnata ordinanza rientrano ex art. 36 del PUC vigente nella zona territoriale omogenea “C2 Zona di espansione urbana ", 8 dove il rilascio del PdC è subordinato all'approvazione di PUA con valore di piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa pubblica o di lottizzazione N. 04240/2025 REG.RIC.
convenzionata, nonché per tali aree è richiesto il rispetto di specifiche distanze dai confini in rapporto alle altezze e tra i fabbricati.
Infine infondato è il quarto e ultimo motivo di appello, in ordine al profilato difetto di motivazione per omessa notifica del verbale di accertamento.
Sulla questione si rileva che l'ordine di demolizione è atto dovuto e strettamente vincolato che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e l'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. Pertanto, la motivazione è sufficientemente integrata dall'affermazione dell'accertata abusività delle opere. In particolare, come sancito dal costante e univoco orientamento giurisprudenziale, l'ordine demolitorio è da ritenersi sorretto da adeguata e sufficiente motivazione, quando l'amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3697).
Inoltre, a tale provvedimento non si applica la disciplina in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 novembre 2019, n.7793).
10.- In definitiva, l'appello va respinto.
11.- Di conseguenza, vanno assorbiti i riproposti motivi di primo grado.
12.- Le spese del presente grado possono tuttavia compensarsi, stante la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 04240/2025 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i minori d'età e i loro legali rappresentanti quivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IE Di Carlo Marco LI N. 04240/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO