Art. 2.
All' articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043 , e' aggiunto il seguente:
Articolo 5-bis. - "Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati e' concesso:
1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;
2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.
Il diritto al taglio di eventuali eccedenze e' compreso nella cessione di cui all'articolo precedente.
All' articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043 , e' aggiunto il seguente:
Articolo 5-bis. - "Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati e' concesso:
1) ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;
2) successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo.
Il diritto al taglio di eventuali eccedenze e' compreso nella cessione di cui all'articolo precedente.