Versione
25 novembre 1973
25 novembre 1973
Art. 1.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita' di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita' di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.
Giurisprudenza • 57
- 1. Corte Cost., sentenza 06/12/1979, n. 141Provvedimento: […] La generalità degli "interni", cioè degli incaricati con altro rapporto di impiego pubblico, o appartengono a categorie il cui trattamento è onnicomprensivo (come i magistrati, fra i quali è il ricorrente), oppure godono dell'assegno perequativo pensionabile introdotto per gli statali dall'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, o di altro trattamento equipollente. […] E infatti il secondo comma del citato art. 1 della legge n. 734/1973 esclude dalla corresponsione dell'assegno disposto nel primo comma i funzionari con qualifica di dirigente e il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, cioè i magistrati.Leggi di più...
- esclusione·
- universita'·
- retribuzione·
- infondatezza della questione.·
- assegno ex art. 12 d.l. n. 580 del 1973·
- professori incaricati·
- non spettanza agli incaricati che godono di trattamento economico onnicomprensivo·
- preteso contrasto con art. 33 cost.·
- sent. 141/79 b. impiego pubblico·
- non spettanza agli incaricati che godano di trattamento economico onnicomprensivo·
- insussistenza della dedotta diversita' di trattamento·
- sent. 141/79 c. impiego pubblico·
- preteso contrasto con art. 3 cost.·
- sent. 141/79 a. impiego pubblico·
- preteso contrasto con art. 36 cost.