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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/09/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 Parte_2 giorno 8.01.73 a Canicattì, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cristina
Sgammeglia dalla quale sono rappresentati e difesi justa procura in calce all'atto di citazione
- ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
e per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato.
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
3312/2019 per chiederne la revoca in ragione dei seguenti motivi: a) eccepita inesistenza del contratto dal quale è derivato il diritto di credito fatto valere in sede monitoria e contestuale disconoscimento delle firme apparentemente riconducibili agli opponenti;
b) disconoscimento del saldo debitore di € 10.583,14 per la allegata non debenza;
c) prescrizione del credito;
d) illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato in contratto;
d) illegittimità e conseguente non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi compensativi e moratori, del tasso di estinzione anticipata, dell'interesse composto
“per violazione di legge (art. 1284 c.c.) ed anche perché contrari al combinato disposto della legge n.108/1996 con gli artt. 1339 e 1419 c.c.; e) nullità “della clausola di determinazione e di applicazione dell'interesse composto, per violazione di legge (art. 1283 c.c.)”.
Indi, nell'instare per l'annullamento del decreto ingiuntivo ha chiesto altresì di “ Ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovute le commissioni applicate, il tasso di mora e non dovute le spese illegittimamente addebitate e, conseguentemente condannare l'opposta al rimborso delle dette somme quali risulteranno all'esito del giudizio. - In estremo subordine, revocare il
D.I. determinando le somme effettivamente dovute.”
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali riversate in atti, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'istanza di revoca del decreto ingiuntivo va accolta anche se per un motivo diverso da quelli eccepiti dagli opponenti per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, il credito fatto valere quale cessionaria da in sede monitoria trova CP_1 la sua fonte nel contratto n. 0535508405 sottoscritto dagli opponenti in data 11.12.2004 con
IN EN per il finanziamento dell'acquisto di una vettura di marca Kia, per un totale finanziato pari ad € 11.150,00 ( v. doc. 5 della produzione in sede monitoria) da rimborsare in 48 rate. si è resa cessionaria del credito da Banca IS con un contratto del CP_1
16.01.2017, credito che è stato oggetto di precedenti plurime cessione dall'anno 2008 riepilogate nel ricorso per decreto ingiuntivo. ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo dell'intero importo residuo dovuto CP_1 al creditore in relazione ad un credito per il quale era prevista la restituzione in 48 rate senza provare di avere titolo ad esigere l'intero credito residuo non avendo fornito la prova del relativo presupposto ovvero della decadenza dei debitori dal beneficio del termine nel presente giudizio di opposizione
Invero, il creditore deve dimostrare di essere titolato ad esigere l'intero credito per effetto della decadenza dal beneficio del termine del debitore, provando di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa o la decisione del giudice emessa sulla scorta delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. (insolvenza, diminuzione delle garanzie o mancata prestazione di quelle promesse). Il decreto ingiuntivo, per la cui emissione è sufficiente che il creditore alleghi elementi probatori che, anche se non hanno piena efficacia probatoria, sembrino provare il diritto, per la natura sommaria ed acceleratoria del procedimento monitorio che può portare a un titolo esecutivo se il debitore non si oppone, va revocato se nel giudizio di opposizione non viene provato pienamente il diritto.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che essendo un giudizio ordinario di cognizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario per cui, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, nel difetto di prova in ordine alla sussistenza del diritto di esigere l'intero importo del credito residuo, si impone la revoca del provvedimento monitorio.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3312/2019;
- condanna la convenuta opposta alla refusione in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore e difensore degli attori, avv. Cristina Sgammeglia.
Agrigento, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 Parte_2 giorno 8.01.73 a Canicattì, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cristina
Sgammeglia dalla quale sono rappresentati e difesi justa procura in calce all'atto di citazione
- ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
e per essa, quale procuratore, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato.
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n.
3312/2019 per chiederne la revoca in ragione dei seguenti motivi: a) eccepita inesistenza del contratto dal quale è derivato il diritto di credito fatto valere in sede monitoria e contestuale disconoscimento delle firme apparentemente riconducibili agli opponenti;
b) disconoscimento del saldo debitore di € 10.583,14 per la allegata non debenza;
c) prescrizione del credito;
d) illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello indicato in contratto;
d) illegittimità e conseguente non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi compensativi e moratori, del tasso di estinzione anticipata, dell'interesse composto
“per violazione di legge (art. 1284 c.c.) ed anche perché contrari al combinato disposto della legge n.108/1996 con gli artt. 1339 e 1419 c.c.; e) nullità “della clausola di determinazione e di applicazione dell'interesse composto, per violazione di legge (art. 1283 c.c.)”.
Indi, nell'instare per l'annullamento del decreto ingiuntivo ha chiesto altresì di “ Ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovute le commissioni applicate, il tasso di mora e non dovute le spese illegittimamente addebitate e, conseguentemente condannare l'opposta al rimborso delle dette somme quali risulteranno all'esito del giudizio. - In estremo subordine, revocare il
D.I. determinando le somme effettivamente dovute.”
La convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali riversate in atti, è stata quindi assunta in decisione ex art. 190 c.p.c.-
Orbene, l'istanza di revoca del decreto ingiuntivo va accolta anche se per un motivo diverso da quelli eccepiti dagli opponenti per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie, il credito fatto valere quale cessionaria da in sede monitoria trova CP_1 la sua fonte nel contratto n. 0535508405 sottoscritto dagli opponenti in data 11.12.2004 con
IN EN per il finanziamento dell'acquisto di una vettura di marca Kia, per un totale finanziato pari ad € 11.150,00 ( v. doc. 5 della produzione in sede monitoria) da rimborsare in 48 rate. si è resa cessionaria del credito da Banca IS con un contratto del CP_1
16.01.2017, credito che è stato oggetto di precedenti plurime cessione dall'anno 2008 riepilogate nel ricorso per decreto ingiuntivo. ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo dell'intero importo residuo dovuto CP_1 al creditore in relazione ad un credito per il quale era prevista la restituzione in 48 rate senza provare di avere titolo ad esigere l'intero credito residuo non avendo fornito la prova del relativo presupposto ovvero della decadenza dei debitori dal beneficio del termine nel presente giudizio di opposizione
Invero, il creditore deve dimostrare di essere titolato ad esigere l'intero credito per effetto della decadenza dal beneficio del termine del debitore, provando di essersi avvalso della clausola risolutiva espressa o la decisione del giudice emessa sulla scorta delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. (insolvenza, diminuzione delle garanzie o mancata prestazione di quelle promesse). Il decreto ingiuntivo, per la cui emissione è sufficiente che il creditore alleghi elementi probatori che, anche se non hanno piena efficacia probatoria, sembrino provare il diritto, per la natura sommaria ed acceleratoria del procedimento monitorio che può portare a un titolo esecutivo se il debitore non si oppone, va revocato se nel giudizio di opposizione non viene provato pienamente il diritto.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che essendo un giudizio ordinario di cognizione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario per cui, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, nel difetto di prova in ordine alla sussistenza del diritto di esigere l'intero importo del credito residuo, si impone la revoca del provvedimento monitorio.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3312/2019;
- condanna la convenuta opposta alla refusione in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore e difensore degli attori, avv. Cristina Sgammeglia.
Agrigento, 19 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò