Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6619/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILA URO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/10/2024, vertente tra
C.F. 1 ) nata a [...] il [...], residente in [...]1 (C.F.
Barlassina (MB), Via De Sanctis Francesco n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Aragona ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale
n.779, giusta procura alle liti in atti;
etra
Parte_2 (C.F. C.F. 2 ) nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.Fabio
Maria Sarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Calabria, Via
Vittorio Veneto n.65, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., fissato per il giorno 21 gennaio 2025, vista la nota nella quale le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale e l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Sig.LL AO si obbliga a liberare la casa coniugale portando con sé i propri effetti personali.
La casa coniugale condotta in locazione dai coniugi, sita nel Comune di Barlassina (MB), Via
De Sanctis Francesco n.2, comprensiva degli arredi, resterà assegnata alla madre quale residenza sua e del figlio OE ancora minorenne - la quale si assume l'esclusivo carico ed onere relativamente al pagamento del canone di locazione e delle utenze. La moglie si impegna a comunicare al proprietario dell'abitazione l'omologazione degli accordi ai fini della successione, ope legis, nel contratto di locazione. Il marito avrà il diritto di asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.
III
Il piccolo OE sarà affidato, così come per legge, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre e precisamente nel Comune di Barlassina (MB), Via De
Sanctis Francesco n.2;
I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione del figlio e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative/lavorative (turnazioni),
nonché scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore OE, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorrerà con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle esigenze del minore.
In difetto di accordo, il padre avrà la facoltà e potrà tenere con sè durante l'anno il figlio minore
OE il sabato e la domenica, a settimane alterne ad orari che siano compatibili con le esigenze della madre e del figlio, con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione IV
Ad anni alterni, il periodo compreso tra la vigilia di Natale e l'antivigilia di capodanno il piccolo
OE potrà stare anche per il pernottamento con uno dei genitori ed il periodo compreso tra la vigilia di capodanno e il giorno dell'Epifania con l'altro genitore;
ugualmente, ad anni alterni, per ciò che attiene alla domenica di Pasqua e il lunedi dell'Angelo. Nel periodo estivo, tra Giugno e Settembre,
ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé anche per il pernottamento il figlio minore per due settimane consecutive o non consecutive, concordando in anticipo il periodo in cui lo stesso sarà presso ciascun genitore;
Ogni volta che il figlio minore sarà portato fuori Provincia, con previsione di pernottamento,
sarà cura del genitore che ha con sé il bambino, avvisare quest'ultimo della località di destinazione.
Sarà prioritario impegno di ciascun genitore mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, fornirgli cura, educazione e istruzione, garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
V
Ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore rimarrà con ciascuno di essi.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo come anche l'impegno per i genitori a condividere con il figlio le occasioni del compleanno, dell'onomastico, di ricorrenze religiose
(comunione, cresima etc), recite scolastiche, premiazioni, per favorire una crescita quanto più serena possibile del minore;
VI
Le parti devono concordare le scelte di vita del minore e comunicare l'un l'altro eventuali mutamenti di dimora e/o residenza e di recapiti telefonici e concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio e di tutte quelle autorizzazioni,
anche scolastiche, per le quali occorra l'assenso e la sottoscrizione di entrambi i genitori.
Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento del figlioletto OE nella somma concordata di €.450,00 (quattrocentocinquantacuro) di cui curo 300,00 a carico del padre ed euro
150,00 a carico della madre. Le parti concordano che l'assegno unico dell'importo di €.180,00
verrà richiesto ed assegnato direttamente ed esclusivamente alla madre;
i ricorrenti si impegnano,
inoltre, a pagare nella misura del 50% ciascuno, ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse del figlio che dovrà essere documentata, preventivamente concordata o comunque necessaria, ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnati all'altro coniuge. Il
marito verserà al proprio coniuge .l'assegno di mantenimento del figlio OE anche nei periodi nei quali il minore trascorrerà con il padre un tempo continuativo e prolungato.
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
VII
Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento personale essendo entrambi economicamente autosufficienti.
VIII
Per quanto riguarda le autovetture familiari i coniugi si sono così determinati: l'autovettura TOYOTA AYGO tg GJ 374SS acquistata dal Sig. LL AO tramite il finanziamento denominato
"Toyota Financial Services" contratto n. 1005916, resterà in uso alla sig.ra FF RA la quale provvederà a pagare le relative rate di acquisto contratte nonché l'assicurazione ed il bollo annuale. Tre
mesi prima della naturale scadenza del contratto, la Sig.ra FF comunicherà al Sig.LL la propria intenzione di voler esercitare il diritto di riscatto del bene pagando la maxi rata finale e quindi acquistare il veicolo in via definitiva per cui, il Sig.LL avrà l'obbligo di trasferire la proprietà a nome della
Sig.ra FF oppure la Sig.ra FF potrà restituire il bene al marito il quale, adotterà le decisioni di proprio interesse in riferimento alla successiva destinazione del bene, sopportando in proprio ogni onere e spesa.
Durante l'utilizzo della predetta autovettura la Sig.ra FF si impegna a provvedere alle spese di manutenzione del mezzo nonché, in caso di sinistri per colpa propria, la medesima sopporterà le riparazioni della macchina.
L'autovettura PEUGEOT 2008 tg GE 201 VP di proprietà del Sig. LL AO resterà in uso allo stesso il quale ne pagherà le relative spese;
IX
Il Sig. LL AO e la Sig.ra FF RA si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio.
X
I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
•
Dichiarano altresì di rinunciare alla comparizione personale innanzi al Tribunale Civile di Monza stante l'impossibilità di riconciliarsi e chiedono la trattazione dell'udienza in forma cartolare. Motivi della decisione
Premesso che: Parte 1 e Parte 2 hanno contratto matrimonio in data 07/07/2017 a Reggio di Calabria;
-Dall'unione è nato Per 1 (il 24/11/2021);
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta ed è stato fissato successivo termine ritenute le condizioni inizialmente previste non congrue rispetto alla situazione reddituale della famiglia;
Ritenuto che: deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da
-
entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come depositate in data 9 gennaio 2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e Parte 2 con ricorso depositato in data 11/10/2024, così provvede: '
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Reggio di Calabria in data 17/12/2024 (Atto n. 193, Parte II,
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio di Calabria), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, depositate il 9 gennaio 2025, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Reggio di Calabria, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente est.
Caterina Caniato