Articolo 25 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 24Articolo 26
Versione
25 aprile 1981
Art. 25. (Personale della Polizia di Stato)

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente