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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile composta da:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1329/2017 RGAC vertente tra
, in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul figlio minore , entrambi nella qualità Persona_1
di eredi della IG , deceduta in data 28.11.2015, ON
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro;
appellante – attore in riassunzione e
l' già , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t.; appellata-convenuta in riassunzione non costituita Conclusioni delle parti.
Per l'appellante – attore in riassunzione: “1) in riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro n. 82/2012………accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione della patologia da cui è stata affetta òa sig.ra e che ne ha determinato il decesso, Per_2
in conseguenza delle trasfusioni di sangue cui si è sottoposta fin dal
1979. 2) condannare la conventa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra e dai suoi congiunti in Per_2
conseguenza della patologia che le era stata provocata;
3) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese dell'intero procedimento con distrazione ex art.93 c.p.c.”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 10.2.2003 la IG , ON
insieme ad altre persone che, come lei, avevano seguito percorsi terapeutici con emotrasfusioni, conveniva dinanzi il tribunale di
Catanzaro il , l' Controparte_3 Controparte_4
e l' al fine di
[...] Controparte_5
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Il tribunale adito, con sentenza n. 82 del 14.1.2012, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_6
dell' e rigettava la domanda proposta nei confronti Controparte_7
del per mancanza di prova in ordine ai fatti che Controparte_3
avrebbero provocato il danno ipotizzato. A tale decisione seguiva un articolato appello degli attori cui resistevano il , e l' Controparte_3 Controparte_8 [...]
(subentrata alla ). Controparte_1 CP_2
La corte di appello, con la sentenza n. 274 del 20.2.2014, dichiarava la legittimazione passiva dell' e, per quanto Controparte_9
riguarda la posizione della IG confermava la decisione di Per_2
rigetto della domanda nei confronti di tutti i convenuti.
La corte di cassazione, adita con ricorso iscritto al n. 12078 del 2015, cassava, con ordinanza n. 10218 del 26.4.2017, la sentenza impugnata evidenziando che la corte territoriale aveva trascurato di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente che attestava che la stessa fosse stata “trasfusa presso l'ospedale di sin dal CP_1
1979”.
Con atto di citazione del 19.7.2017 il signor , in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore PE
, nella qualità di eredi della IG (deceduta
[...] ON
il 28.11.2015) riassumeva la causa chiedendo la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla defunta e dai suoi CP_9
congiunti.
La convenuta non si costituiva.
Il processo, istruito mediante consulenza tecnica, veniva trattenuto in decisione con ordinanza del 4.12.2024.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
, non costituita nel giudizio a seguito Controparte_1
di riassunzione. Sempre preliminarmente appare opportuno osservare che la legittimazione passiva (sostanziale) della stessa è Controparte_9
stata affermata con la pronuncia della corte territoriale n. 274/2014 e la decisione, sul punto, è divenuta definitiva.
Nel merito occorre rilevare che la certificazione datata 6.5.2002, protocollo n. 088, rilasciata dal responsabile dell'unita di microcitemia sulla base della documentazione riportata nella cartella clinica della paziente, attesta che la “sig.ra , nata a [...]
Corigliano l'11/05/68, affetta da thalassemia major (o morbo di
OL), è (era) in terapia trasfusionale dal mese di aprile del 1979”
e che “la prima trasfusione è stata praticata durante il ricovero ospedaliero nel reparto di pediatria dell'Ospedale Civile di
Cosenza”.
Tale certificazione non è stata oggetto di specifica contestazione e prova adeguatamente i tempi e le modalità della prima trasfusione praticata alla all'epoca di quasi undici anni, confortando la tesi Per_2
difensiva della parte attrice. Peraltro, nel caso di specie, la relazione tra la trasfusione ospedaliera e l'insorgenza dell'infezione da HCV, che nel 2015 contribuirà a portare la IG alla morte, era stata Per_2
già accertata dalla C.M.O. di Catanzaro con verbale in data
31.5.1994, con il giudizio “si esiste nesso causale tra la trasfusione
e l'infermità: infezione da HCV post-trasfusionale, ascrivibile alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981
n. 834” ed è stata confermata dal c.t.u. dott. che, a seguito Per_3
di una valutazione logico-scientifica, condivisa dal collegio giudicante, ha indicato che “la presenza del virus HCV in un soggetto poliemotrasfuso, fa ragionevolmente ritenere, anche se solo dal punto di vista statistico, che l'infezione contratta sia da porre in relazione con le trasfusioni”.
Lo stesso consulente, poi, ha verificato che “l'infezione da HCV contratta dalla RA a fatto il suo inesorabile decorso clinico Per_2
ed ha determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, la quale, agendo su un terreno già predisposto e gravemente compromesso dalla malattia di base (complicanze cardiache, epatiche e endocrine) hanno condotto all'exitus. La contrazione del virus e la successiva sua estrinsecazione clinica unitamente alle complicanze cardiache, epatiche e endocrine tipiche del morbo di OL hanno comportato una diminuzione della
“validità” del soggetto già pesantemente inficiata dalla grave forma di anemia. I postumi permanenti, in conseguenza del danno epatico subito da , facendo riferimento ai noti barames in ON
uso nella comune pratica medico legale per la valutazione del danno permanente in responsabilità civile, per come prima meglio argomentato, sono valutabili nella misura del 12% (dodici per cento)”.
Orbene, il danno derivante da tale situazione, calcolato secondo i parametri riportati nelle tabelle adottate dal tribunale di Milano e
“personalizzato” con attenzione alla giovanissima età della IG al momento dell'infezione, può essere complessivamente Per_2
determinato, con valutazione attuale, in € 50.008,00 (€ 28.576,00 a titolo di danno biologico, € 8.001,00 a titolo di danno da sofferenza, aumentato in funzione della personalizzazione ad € 50.008,00). Su tale somma, devalutata alla data del 10.2.2003 e annualmente rivalutata, competono gli interessi al tasso legale.
La domanda diretta alla liquidazione del danno ai congiunti quale conseguenza della morte della IG deve essere, invece, Per_2
ritenuta inammissibile in quanto formulata, per la prima volta, con l'atto di citazione in riassunzione, ma potrà essere eventualmente proposta con separata azione.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta in riassunzione, che sarà tenuta al pagamento delle spese processuali nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla corte di cassazione, sulla domanda formulata da
, in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul figlio minore , entrambi nella qualità Persona_1
di eredi della IG , nei confronti dell' ON [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...]
-condanna l' al risarcimento Controparte_1
dei danni non patrimoniali a favore di e di Parte_1
, come in atti rappresentato, nella qualità di eredi di CP_10
, quantificati in complessivi € 50.008,00, oltre ON interessi legali sulla somma devalutata al 10.2.2003 ed annualmente rivalutata;
-dichiara inammissibile la domanda diretta al risarcimento del danno ai congiunti della IG Per_2
-pone le spese di consulenza definitivamente a carico della CP_9
[...]
-condanna la convenuta in riassunzione al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.655,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di legittimità, ed in € 10.021,90, oltre spese generali,
IVA e CAP, per il giudizio di rinvio, con distrazione a favore del difensore e procuratore di parte attrice.
Catanzaro 8.7.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano la corte di appello di Catanzaro sezione prima civile composta da:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1329/2017 RGAC vertente tra
, in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul figlio minore , entrambi nella qualità Persona_1
di eredi della IG , deceduta in data 28.11.2015, ON
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro;
appellante – attore in riassunzione e
l' già , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante p.t.; appellata-convenuta in riassunzione non costituita Conclusioni delle parti.
Per l'appellante – attore in riassunzione: “1) in riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro n. 82/2012………accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione della patologia da cui è stata affetta òa sig.ra e che ne ha determinato il decesso, Per_2
in conseguenza delle trasfusioni di sangue cui si è sottoposta fin dal
1979. 2) condannare la conventa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra e dai suoi congiunti in Per_2
conseguenza della patologia che le era stata provocata;
3) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese dell'intero procedimento con distrazione ex art.93 c.p.c.”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 10.2.2003 la IG , ON
insieme ad altre persone che, come lei, avevano seguito percorsi terapeutici con emotrasfusioni, conveniva dinanzi il tribunale di
Catanzaro il , l' Controparte_3 Controparte_4
e l' al fine di
[...] Controparte_5
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trasfusione di sangue infetto.
Il tribunale adito, con sentenza n. 82 del 14.1.2012, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_6
dell' e rigettava la domanda proposta nei confronti Controparte_7
del per mancanza di prova in ordine ai fatti che Controparte_3
avrebbero provocato il danno ipotizzato. A tale decisione seguiva un articolato appello degli attori cui resistevano il , e l' Controparte_3 Controparte_8 [...]
(subentrata alla ). Controparte_1 CP_2
La corte di appello, con la sentenza n. 274 del 20.2.2014, dichiarava la legittimazione passiva dell' e, per quanto Controparte_9
riguarda la posizione della IG confermava la decisione di Per_2
rigetto della domanda nei confronti di tutti i convenuti.
La corte di cassazione, adita con ricorso iscritto al n. 12078 del 2015, cassava, con ordinanza n. 10218 del 26.4.2017, la sentenza impugnata evidenziando che la corte territoriale aveva trascurato di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente che attestava che la stessa fosse stata “trasfusa presso l'ospedale di sin dal CP_1
1979”.
Con atto di citazione del 19.7.2017 il signor , in Parte_1
proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore PE
, nella qualità di eredi della IG (deceduta
[...] ON
il 28.11.2015) riassumeva la causa chiedendo la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla defunta e dai suoi CP_9
congiunti.
La convenuta non si costituiva.
Il processo, istruito mediante consulenza tecnica, veniva trattenuto in decisione con ordinanza del 4.12.2024.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
, non costituita nel giudizio a seguito Controparte_1
di riassunzione. Sempre preliminarmente appare opportuno osservare che la legittimazione passiva (sostanziale) della stessa è Controparte_9
stata affermata con la pronuncia della corte territoriale n. 274/2014 e la decisione, sul punto, è divenuta definitiva.
Nel merito occorre rilevare che la certificazione datata 6.5.2002, protocollo n. 088, rilasciata dal responsabile dell'unita di microcitemia sulla base della documentazione riportata nella cartella clinica della paziente, attesta che la “sig.ra , nata a [...]
Corigliano l'11/05/68, affetta da thalassemia major (o morbo di
OL), è (era) in terapia trasfusionale dal mese di aprile del 1979”
e che “la prima trasfusione è stata praticata durante il ricovero ospedaliero nel reparto di pediatria dell'Ospedale Civile di
Cosenza”.
Tale certificazione non è stata oggetto di specifica contestazione e prova adeguatamente i tempi e le modalità della prima trasfusione praticata alla all'epoca di quasi undici anni, confortando la tesi Per_2
difensiva della parte attrice. Peraltro, nel caso di specie, la relazione tra la trasfusione ospedaliera e l'insorgenza dell'infezione da HCV, che nel 2015 contribuirà a portare la IG alla morte, era stata Per_2
già accertata dalla C.M.O. di Catanzaro con verbale in data
31.5.1994, con il giudizio “si esiste nesso causale tra la trasfusione
e l'infermità: infezione da HCV post-trasfusionale, ascrivibile alla settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981
n. 834” ed è stata confermata dal c.t.u. dott. che, a seguito Per_3
di una valutazione logico-scientifica, condivisa dal collegio giudicante, ha indicato che “la presenza del virus HCV in un soggetto poliemotrasfuso, fa ragionevolmente ritenere, anche se solo dal punto di vista statistico, che l'infezione contratta sia da porre in relazione con le trasfusioni”.
Lo stesso consulente, poi, ha verificato che “l'infezione da HCV contratta dalla RA a fatto il suo inesorabile decorso clinico Per_2
ed ha determinato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, la quale, agendo su un terreno già predisposto e gravemente compromesso dalla malattia di base (complicanze cardiache, epatiche e endocrine) hanno condotto all'exitus. La contrazione del virus e la successiva sua estrinsecazione clinica unitamente alle complicanze cardiache, epatiche e endocrine tipiche del morbo di OL hanno comportato una diminuzione della
“validità” del soggetto già pesantemente inficiata dalla grave forma di anemia. I postumi permanenti, in conseguenza del danno epatico subito da , facendo riferimento ai noti barames in ON
uso nella comune pratica medico legale per la valutazione del danno permanente in responsabilità civile, per come prima meglio argomentato, sono valutabili nella misura del 12% (dodici per cento)”.
Orbene, il danno derivante da tale situazione, calcolato secondo i parametri riportati nelle tabelle adottate dal tribunale di Milano e
“personalizzato” con attenzione alla giovanissima età della IG al momento dell'infezione, può essere complessivamente Per_2
determinato, con valutazione attuale, in € 50.008,00 (€ 28.576,00 a titolo di danno biologico, € 8.001,00 a titolo di danno da sofferenza, aumentato in funzione della personalizzazione ad € 50.008,00). Su tale somma, devalutata alla data del 10.2.2003 e annualmente rivalutata, competono gli interessi al tasso legale.
La domanda diretta alla liquidazione del danno ai congiunti quale conseguenza della morte della IG deve essere, invece, Per_2
ritenuta inammissibile in quanto formulata, per la prima volta, con l'atto di citazione in riassunzione, ma potrà essere eventualmente proposta con separata azione.
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta in riassunzione, che sarà tenuta al pagamento delle spese processuali nella misura determinata in dispositivo.
P. Q. M.
La corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla corte di cassazione, sulla domanda formulata da
, in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul figlio minore , entrambi nella qualità Persona_1
di eredi della IG , nei confronti dell' ON [...]
, in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...]
-condanna l' al risarcimento Controparte_1
dei danni non patrimoniali a favore di e di Parte_1
, come in atti rappresentato, nella qualità di eredi di CP_10
, quantificati in complessivi € 50.008,00, oltre ON interessi legali sulla somma devalutata al 10.2.2003 ed annualmente rivalutata;
-dichiara inammissibile la domanda diretta al risarcimento del danno ai congiunti della IG Per_2
-pone le spese di consulenza definitivamente a carico della CP_9
[...]
-condanna la convenuta in riassunzione al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.655,00, oltre spese generali, IVA e CAP, per il giudizio di legittimità, ed in € 10.021,90, oltre spese generali,
IVA e CAP, per il giudizio di rinvio, con distrazione a favore del difensore e procuratore di parte attrice.
Catanzaro 8.7.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo