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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, in seguito dell'udienza del 14.7.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la se-
guente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11232 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF , elettivamente domiciliata in Pa- Parte_1 P.IVA_1
lermo, V. SIRACUSA n. 10, presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIUSEPPE
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
– attrice –
CONTRO
, cf , cf CP_1 C.F._1 CP_2
, e , cf C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA FILIPPO che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione;
– convenuti –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_2 Controparte_3
ed dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti CP_1
domande: “accertare e dichiarare che la ha rilasciato Parte_1
l'immobile e consegnato le chiavi e che pertanto i Sigg. , CP_1 [...]
e non hanno titolo e diritto per pro- Controparte_4 CP_2
cedere all'esecuzione in danno della società istante per il rilascio
dell'immobile, che risulta nel possesso delle società che Parte_2
sin dal 2017 ivi svolge l'attività di gestione di un impianto di rifiuti pericolo-
si, giusta DDS 1781 del 7.12.2017 e DDG n. 1048 del 17.09.2021
dell' Controparte_5
8 - AUTORIZZAZIO-
[...]
NI IMPIANTI Controparte_6
-accertare e dichiarare che rappresenta l'unico sogget- Parte_2
to che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa
esecutiva della parte istante.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedevano: “Accertare e dichiarare che la non ha Parte_1
provveduto al rilascio dell'immobile oggetto dell'Ordinanza del 08.07.2024,
emessa dal Tribunale di Palermo, Sez.II civile, fissata per il 02.09.2024;
nel merito
- Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improce-
dibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
- Ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile - Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad
IVA e CPA.
- Condannare la controparte al pagamento di una somma da determi-
narsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 14.7.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Non vi è contestazione tra le parti in ordine all'intervenuto rilascio dell'immobile indicato nel precetto opposto.
Inoltre, le parti, nei rispettivi atti conclusionali, hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con inte-
grale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
Da ciò si evince che non persiste alcun interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale in relazione al presente giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare la integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara la cessazione della materia del contendere;
− Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 15/07/2025.
Il Giudice
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile
Sezione II Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, in seguito dell'udienza del 14.7.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la se-
guente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11232 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
CF , elettivamente domiciliata in Pa- Parte_1 P.IVA_1
lermo, V. SIRACUSA n. 10, presso lo studio dell'Avv. CARUSO GIUSEPPE
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
– attrice –
CONTRO
, cf , cf CP_1 C.F._1 CP_2
, e , cf C.F._2 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Paolo Paternostro n. 94, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA FILIPPO che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione;
– convenuti –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_2 Controparte_3
ed dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti CP_1
domande: “accertare e dichiarare che la ha rilasciato Parte_1
l'immobile e consegnato le chiavi e che pertanto i Sigg. , CP_1 [...]
e non hanno titolo e diritto per pro- Controparte_4 CP_2
cedere all'esecuzione in danno della società istante per il rilascio
dell'immobile, che risulta nel possesso delle società che Parte_2
sin dal 2017 ivi svolge l'attività di gestione di un impianto di rifiuti pericolo-
si, giusta DDS 1781 del 7.12.2017 e DDG n. 1048 del 17.09.2021
dell' Controparte_5
8 - AUTORIZZAZIO-
[...]
NI IMPIANTI Controparte_6
-accertare e dichiarare che rappresenta l'unico sogget- Parte_2
to che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la pretesa
esecutiva della parte istante.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedevano: “Accertare e dichiarare che la non ha Parte_1
provveduto al rilascio dell'immobile oggetto dell'Ordinanza del 08.07.2024,
emessa dal Tribunale di Palermo, Sez.II civile, fissata per il 02.09.2024;
nel merito
- Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improce-
dibili, nonché infondate in fatto e in diritto.
- Ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile - Condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad
IVA e CPA.
- Condannare la controparte al pagamento di una somma da determi-
narsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 14.7.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Non vi è contestazione tra le parti in ordine all'intervenuto rilascio dell'immobile indicato nel precetto opposto.
Inoltre, le parti, nei rispettivi atti conclusionali, hanno concordemente richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con inte-
grale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
Da ciò si evince che non persiste alcun interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale in relazione al presente giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti per dichiarare la integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Dichiara la cessazione della materia del contendere;
− Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 15/07/2025.
Il Giudice
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile