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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2607/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Amendola e Alessia Delli Parte_1
Cicchi, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3491/2024 pubblicata il 21.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2023, e ritualmente notificato, , Parte_1 dipendente della dal 9.12.2021 al 9.10.2023, adiva il Tribunale di Roma chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: “• in via principale, accertare e dichiarare che il licenziamento disposto ai danni della ricorrente è nullo per violazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della
1 lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n.
23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €.
1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. • sempre in via principale, accertare e dichiarare che il licenziamento disposto ai danni della ricorrente è comunque nullo/illegittimo poiché promanante dalla connessa nullità/illegittimità del trasferimento disposto dalla Società resistente in violazione dell'art. 2103 c.c. e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. • in via subordinata, annullare il licenziamento comminato dalla Società resistente per carenza del fatto giuridicamente rilevante posto a fondamento della giusta causa del recesso e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. • in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si riscontrassero i presupposti per la reintegra nel posto di lavoro, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso medesimo e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€.1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i motivi sopra esposti ex art. 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2015 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
oltre alla condanna alla indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 1.379,98;
2 • in ogni caso, ovvero in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione applicate dalla Società resistente successivamente alla formulata eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. e, per l'effetto, il diritto della ricorrente a percepire tutte le retribuzioni illegittimamente decurtate dal datore di lavoro e, quindi, condannare la al pagamento del corrispondente importo CP_1 pari ad €. 3.869,62; • in ogni caso, ovvero in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto calcolo del TFR comprendendo nella base del conteggio tutta la premialità erogata costantemente e mensilmente dal datore di lavoro e, conseguentemente, nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse, comunque, ritenere risolto il rapporto di lavoro condannare la Società medesima a pagare il corretto TFR pari ad €. 4.104,53; • condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, poiché CP_1 infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Roma, disposta la separazione delle domande attoree aventi un oggetto diverso rispetto alla domanda di reintegra, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) illegittimità della sentenza n. 3491/2024 per violazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 151/2001 per carenza del necessario requisito della colpa grave del licenziamento intimato;
2) nullità del licenziamento per illegittimità del trasferimento disposto in danno della lavoratrice.
Ha quindi riproposto le censure e le domande riproposte nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, in particolare, l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative applicate dalla società prima del licenziamento con conseguente restituzione delle retribuzioni illegittimamente decurtate;
la corresponsione della indennità di mancato preavviso in caso di mancata applicazione della tutela reintegratoria.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare che il licenziamento disposto ai danni della ricorrente è nullo per violazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
3 di fine rapporto, pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Sempre in via principale, accertare e dichiarare che il licenziamento disposto ai danni della ricorrente è comunque nullo/illegittimo poiché promanante dalla connessa nullità/illegittimità del trasferimento disposto dalla Società resistente in violazione dell'art. 2103 c.c. e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
In via subordinata, annullare il licenziamento comminato dalla Società resistente per carenza del fatto giuridicamente rilevante posto a fondamento della giusta causa del recesso e, per l'effetto, condannare la Società resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 oltre al connesso risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché condannare la medesima Società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si riscontrassero i presupposti per la reintegra nel posto di lavoro, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del recesso medesimo e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.774,26, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i motivi sopra esposti ex art. 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2015 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
oltre alla condanna alla indennità sostitutiva del preavviso pari ad €. 1.379,98; in ogni caso, ovvero in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione applicate dalla resistente CP_2 successivamente alla formulata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, per l'effetto, il
4 diritto della ricorrente a percepire tutte le retribuzioni illegittimamente decurtate dal datore di lavoro e, quindi, condannare la al pagamento del corrispondente importo pari ad €. CP_1
3.869,62.
Condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, a norma degli artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. attuaz. c.p.c., dalla data di maturazione dei diritti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. In data 22.1.2025 parte appellante ha comunicato telematicamente l'avvenuta sottoscrizione di un verbale di conciliazione giudiziale, che ha allegato, con il quale le parti hanno inteso definire transattivamente ogni rapporto e questione dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio recante
R.g.n. 7473/2024, pendente in primo grado, estendendone gli effetti anche al presente giudizio di appello, al quale la ha espressamente rinunciato. Pt_1
All'udienza del 3.6.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza dell'8.7.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011), il che impedisce di valutare ogni altra circostanza, tra cui la conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti.
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituita la parte appellata.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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