Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/05/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4039/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 4039/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.9.2024 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Latina, alla via Cairoli n. 10 C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Paletta che li rappresenta e difende come da procura in atti,
- attori - e
, p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in sostituzione dell'udienza del
24.09.2024, le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e agivano in giudizio
[...] Parte_4 iure hereditatis al fine di ottenere dalla il CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal congiunto per i fatti di seguito esposti. Controparte_2 Il presente procedimento originava da un intervento di “rimozione della colecisti per calcolosi” cui si era sottoposto il Controparte_2
(rispettivamente coniuge e padre degli odierni attori) presso l'Ospedale Fiorini di Terracina in data 5.5.2010.
Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, il veniva Pt_2 nuovamente ricoverato a causa della fuoriuscita della bile dal foro del drenaggio rimasto privo di sutura e – aggravandosi le sue condizioni – veniva trasferito all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina con la seguente diagnosi:
“fistola biliare post colecistectomia. Versamento pleurico destro. Emoperitoneo”. Nei giorni e mesi successivi, il veniva sottoposto a ulteriori interventi Pt_2 chirurgici dovuti a complicanze respiratorie causate dalla fuoriuscita della bile ormai giunta ai polmoni, circostanze tutte che gli causavano altresì un
“disturbo da stress post traumatico”. Sulla scorta di tali deduzioni, gli attori – in qualità di eredi del predetto
– ascrivevano la responsabilità degli eventi ai medici dell'Ospedale Pt_2 Fiorini di Terracina e dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e, pertanto, chiedevano alla il ristoro dei pregiudizi subiti. CP_1
Rimasta contumace la ed esperito il prescritto tentativo di CP_1 mediazione obbligatoria con esito negativo, la causa veniva istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale. Quindi, veniva trattenuta in decisione addì 10.10.2024, allorquando venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
2. La domanda attorea è solo in parte fondata e merita accoglimento nei termini appresso indicati.
Preliminarmente, occorre dare atto in rito della mancata partecipazione della all'incontro di mediazione obbligatoria del 14.09.2018 (cfr. CP_1 all. 8 citazione), condotta che determina la conseguente applicazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis vigente.
3. Passando al merito della controversia, occorre precisare il petitum
e la causa petendi della domanda.
La domanda è finalizzata: “quali eredi di ad ottenere il Controparte_2 risarcimento dei gravissimi danni patiti dal loro congiunto a seguito della patologia sorta ed aggravatasi nel corso dei ricoveri ospedalieri” ( cfr. pag. 6 della citazione) ed ancora ad “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della in persona del legale rappr.te p.,t. Controparte_1 nella causazione delle lesioni patite dal de cuius e, per Controparte_2 l'effetto, condannare l'azienda convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo del danno non patrimoniale comprensivo a sua volta dei pregiudizi biologico, morale ed agli aspetti di vita dinamico relazionale”( cfr, penultima pagina citazione). Le predette domande non sono state ulteriormente precisate o modificate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc vecchio rito (non depositata).
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3.1 A fronte di tali domande occorre procedere alla loro qualificazione escludendo, trattandosi di domanda etero-determinata, che si verta nel caso di specie in richiesta di risarcimento del danno da perdita del congiunto avanzata jure proprio dagli eredi superstiti. Occorre, allora, verificare se trattasi di domanda risarcitoria jure hereditatis del danno non patrimoniale conseguente alla dedotta malpractice medica in capo al e specificarne il titolo. Controparte_2
Come noto, originariamente, non si ammetteva la trasmissibilità del danno biologico subito dal de cuius in capo agli eredi, in quanto la lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare (la vita) non è trasmissibile agli eredi perché fintantoché il soggetto è in vita non vi è lesione della vita, mentre, sopraggiunta la morte, il de cuius, siccome affetto da incapacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto da trasmettere a terzi
( cfr. Cass. civ. 10107/03, 6754/11, 7632/03). Qualora invece sia dato registrare un apprezzabile lasso di tempo tra lesioni colpose e morte (causate dalle stesse) è configurabile un danno biologico risarcibile in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il tempo indicato;
in questo caso il diritto del danneggiato al risarcimento era ritenuto trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante. Precisava, tuttavia, la Corte di Legittimità, in tal caso, che, provato il nesso di causalità tra morte e lesioni colpose del congiunto, il danneggiato trasferiva unicamente il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita (cfr.
Cass. civ,.7632/03, Cass. civ. 2134/00, 1 Cass. civ. 1633/00, 13336/99). Precisava la Corte che il danno da perdita del congiunto non costituiva danno riflesso o da rimbalzo, come precedentemente ritenuto, ma danno diretto sofferto jure proprio dai congiunti superstiti (Cfr., Cass. civ. 13546/06).
3.2 La impostazione predetta appare sostanzialmente confermata di recente allorquando la Cassazione ha precisato: “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale
e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili "iure
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hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività
e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” ( cfr. Cass. civ. 21837/19). Precisa la Corte predetta: “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (cfr. Cass. n. 35416 del 2022).
A precisazione di tanto recentemente è stato osservato: “il danno biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di carattere temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio” ( cfr. Cass. civ. 33039/24). A tanto consegue che, ad oggi, la giurisprudenza ritiene necessario che sia comprovato il nesso causale tra il decesso del paziente e la dedotta malpractice sanitaria, in assenza della quale alcun risarcimento spetta, quanto meno per il danno biologico da invalidità permanente, al de cuius, rectius alcun diritto risarcitorio è trasmesso agli eredi superstiti (cfr. diffusamente sul tema della distinzione tra danno biologico da invalidità permanente e temporaneo Cass. civ. 35416/22).
Occorre allora verificare se nel caso di specie si sia in presenza di una malattia ingravescente con esiti letali in qualche modo riconnessi alla malpractice medica denunciata.
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4. Siccome richiesto in citazione, occorre individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in punto di responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie dell'Ospedale Fiorini di Terracina e dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al riguardo, preme sottolineare che i fatti generatori di responsabilità sono avvenuti nel 2010 e, pertanto, si pongono al di fuori dell'ambito applicativo della novella n. 24/2017 in vigore dal 1.04.2017.
La decisione della controversia in esame impone dunque di ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. civ. n. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli-Bianco va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono, in tal senso, il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi a essa posteriori.
Ai rilievi esposti consegue che tanto la responsabilità dei sanitari quanto quella delle strutture ospedaliere di cui è causa vanno inquadrati nell'alveo della responsabilità contrattuale. Costituisce, infatti, principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità del sanitario, prima della entrata in vigore della legge Pt_5
, e, ai sensi dell'art. 1228 c.c., della struttura di appartenenza, vada
[...] ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto, la quale, pur connotandosi dal punto di vista strutturale alla stregua della responsabilità extracontrattuale – attesa l'insussistenza della pattuizione di precise obbligazioni e l'assunzione di generici obblighi di protezione della persona del paziente – viene unanimemente equiparata, per lo meno quoad effectum, alla responsabilità contrattuale.
In particolare, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione del paziente in ospedale o nella clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 589/1999; Cass. n. 1698/2006; Cass. n. 9085/2006; Cass. n.
28.5.2004, n. 10297; Cass. n. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n.
11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316). Identica natura veniva attribuita alla responsabilità del medico operante all'interno della struttura sanitaria in conseguenza del semplice contatto instaurato con il paziente.
5. Passando a esaminare il merito della domanda risarcitoria presentata dagli attori, va ribadito che le prospettate responsabilità a carico delle struttura sanitarie vanno inquadrate nel paradigma contrattuale con riferimento al rapporto paziente – strutture ospedaliere - ASL
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Nel tempo, al riguardo, si è assistito a una riconsiderazione del suddetto rapporto in termini autonomi rispetto al rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di “spedalità”, da altri come contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
In virtù del contratto, la struttura deve, quindi, fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura a un autonomo contratto – contratto di spedalità – la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., mentre, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente, quindi, di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 11.1.2008, n.
577). Dall'inquadramento contrattuale della responsabilità tanto delle strutture sanitarie che ebbero in cura il , quanto dei medici inseriti nella Controparte_2 struttura organizzativa discendono importanti conseguenze anche in punto di onere di allegazione e prova.
A tal fine è necessario premettere che il riparto dell'onere probatorio deve seguire, nella materia che ci occupa, i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In particolare, come espressamente ribadito dalla Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile – sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata – in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico è quella secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., sez. un., n. 577/2008; Cass., n. 4792/2013, in motivazione).
Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a
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porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019).
Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali: l'una, relativa all'evento dannoso a monte,
l'altra, relativa all'impossibilità di adempiere a valle. Sicché, il nesso di causa tra “malpractice” medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore-danneggiato. Solo se è stata raggiunta tale prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore-danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere.
In conclusione, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (c.d.
“causalità costitutiva” del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile e improbabile abbia reso impossibile la prestazione (c.d.
“causalità liberatoria”) (cfr. ex multiis Cass. Civ, Sez. III, n. 28991/2019).
6. Individuato il regime normativo applicabile al caso di specie, occorre verificare se, e in che misura, gli addebiti di responsabilità formulati dagli attori trovino conferma alla luce delle risultanze probatorie, valutate sulla scorta delle valutazioni specialistiche demandate al consulente tecnico d'ufficio.
7. L'elaborato peritale, a firma dei dottori e Persona_1
, si connota per linearità logica, chiarezza e Persona_2 completezza argomentativa, sicché, è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppone speciali conoscenze tecniche. Dall'elaborato peritale si deduce che: «gli esiti clinici e le conseguenze croniche a lungo termine del signor sono Pt_2 da ritenere la diretta conseguenza dell'errata identificazione del dotto cistico durante il primo intervento (effettuato dai curanti
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dell'Ospedale di Terracina) e del ritardo terapeutico del quadro di coleperitoneo determinato dalla fistola biliare, sia da parte dei medici dell'Ospedale di Terracina sia da parte dei medici dell'Ospedale SM Goretti di Latina, questi ultimi con l'attenuante parziale delle condizioni cliniche fortemente compromesse del paziente all'arrivo al nosocomio di Latina» (cfr. pag. 58 CTU). La consulenza tecnica d'ufficio ascrive dunque, senza incertezza alcuna, la responsabilità dei sinistri occorsi al alla condotta negligente dei Pt_2 medici dell'Ospedale di Terracina e dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina sia pure con percentuali diverse, come evincibile a pag. 58 della CTU:
«Esistono profili di responsabilità professionale sia a carico dei sanitari dell' , che di quelli dell'Ospedale “S.M. Controparte_3 Goretti” di Latina con percentuali diverse, rispettivamente dell'80% e del 20%, per non aver saputo gestire correttamente le complicanze emerse durante il primo intervento in laparoscopia di colecistectomia».
8. Ciò premesso sull'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie, occorre procedere all'esame delle pretese risarcitorie delle parti attrici. A tal proposito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale richiesto, si ritiene necessario fare riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano. Ebbene, nella perizia del consulente tecnico d'ufficio risulta che: «all'esito dei trattamenti chirurgici sono residuati postumi permanenti, intesi come danno biologico, […] quantificabili nella misura del 30% (trenta per cento). Va considerato anche, come maggior danno, un periodo di malattia ulteriore rispetto ad un intervento correttamente praticato, quantificabile con una ITA pari a 90 (novanta) giorni e una ITP al 50% pari a 90 (novanta) giorni» (cfr. pag. 62 CTU). Ha ancora precisato la ctu in atti_ “Il decesso del paziente non è eziologicamente riconducibile ai trattamenti praticati.”
Tali conclusioni (danno biologico invalidità temporanea con sopraggiunto decesso, quest'ultimo tuttavia non causato dalla malpractice medica accertata) consentono allora l'applicazione del seguente principio di diritto prima enunciato: “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014;
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fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n.
17577 del 2019).
8.1 Occorre in conclusione riconoscere la trasmissione jure hereditario della sola invalidità temporanea del defunto.
8.2 Sulla base delle considerazioni esposte, si può procedere alla liquidazione del danno così individuato: tenuto conto dell'età del soggetto al momento del fatto (2010: 69 anni) e dei parametri di invalidità individuati nella
C.T.U, si quantifica un danno biologico temporaneo risarcibile pari a euro 15.525,00, con correttivo personalizzante massimo previsto dalle tabelle di Milano (50%) per un totale complessivo di € 23.287,50. 9. Va tuttavia evidenziato che, considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, tale ammontare deve essere, dapprima, devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità (ovvero secondo il valore pecuniario corrente al momento della liquidazione).
Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr.
Cass. civ. n. 39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che, al credito devalutato al 2010 (pari a € 17.899,69), vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione per un totale di complessivi € 27.382 che devono essere corrisposti dalla
. CP_1 10.Ai predetti rilievi segue l'accoglimento della domanda attorea in parte qua
.
11.Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
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D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività Cont processuale, seguono il criterio della soccombenza parziale della previa compensazione nella misura di ¾, atteso il drastico ridimensionamento del danno richiesto, e si ispirano ai valori minimi (per la mancata ricostruzione dei limiti della pretesa jure hereditario) dello scaglione di riferimento (scaglione cause di valore indeterminabile a complessità alta) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
accerta la responsabilità contrattuale della convenuta unicamente con riferimento alla invalidità temporanea riportata dal congiunto degli attori,
, per i fatti di causa specificati nella ctu in atti;
Controparte_2
accoglie solo in parte la domanda degli attori;
rigetta la domanda di risarcimento jure hereditario del danno biologico permanente in capo al congiunto defunto;
condanna la a corrispondere la somma complessiva di € CP_1
27.382 in favore di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e ;
[...] Parte_4
condanna la a rifondere quota parte delle spese processuali CP_1 (1/4) in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 1.952,75 di cui € 189,75 per spese ed € 1.763 per compensi, oltre agli accessori di legge, con compensazione della sorte residua (3/4);
accerta la sussistenza dei presupposti di legge in capo alla CP_1 che per l'effetto condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente all'importo dovuto per il contributo unificato del presente giudizio;
pone definitivamente a carico della e degli attori le spese CP_1 della CTU medico-legale espletata, nella rispettiva misura di ¼ e 3\4.
Così deciso in Latina il 18.5.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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