Ordinanza cautelare 23 giugno 2020
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2020, proposto da
Lavanderia Label s.r.l.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Rapali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellante, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 2184 del 25 febbraio 2020, comunicato in pari data, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistico - SUAP del Comune di Bellante ha rigettato l’istanza presentata in data 25 ottobre 2019 dalla società ricorrente, ai sensi degli articoli 36, 34 e 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per l’avvenuta realizzazione di un ampliamento, in assenza di titolo edilizio, e in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 28/2019;
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10 giugno 2019 la Lavanderia Label s.r.l.s. ha presentato al SUAP del Comune di Bellante la richiesta del permesso di costruire, mediante l’accertamento di conformità di cui all’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di alcuni manufatti adibiti a locali per i servizi tecnici, strumentali all’attività di lavanderia esercitata nell’opificio adiacente, avvenuta in assenza di titolo edilizio.
Con ordinanza n. 28 del 25 luglio 2019 il Responsabile del SUAP:
a) ha rigettato l’istanza di sanatoria proposta ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto le opere abusive sono state realizzate “sul confine di altra proprietà e/o a distanza inferiore da quest’ultima rispetto a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale”;
b) ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ingiunzione, avvertendo il destinatario delle conseguenze del mancato adempimento;
c) ha avvertito il destinatario della possibilità di proporre, entro il medesimo termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ingiunzione e al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, la richiesta di “fiscalizzazione” delle opere realizzate in parziale difformità dai titoli edilizi.
La Lavanderia Label s.r.l.s. non ha impugnato la predetta ordinanza, ma, in data 25 ottobre 2019, ha inoltrato al SUAP:
a) una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per la regolarizzazione delle tettoie;
b) un’istanza di accertamento di conformità proposta, ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i manufatti realizzati a una distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, pari a 6 metri lineari (pratica edilizia n. 41 del 2019);
c) un’istanza di “accertamento di conformità” proposta, ai sensi degli articoli 34 e 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per gli altri manufatti abusivi, siccome strutturalmente e inscindibilmente collegati ai manufatti di cui è stata richiesta la legittimazione per accertamento di conformità (pratica edilizia n. 42 del 2019).
Con nota prot. n. 15378 del 19 novembre 2019, non impugnata, il Responsabile del SUAP ha opposto alla Lavanderia Label s.r.l.s. il diniego della CILA, dal momento che la proposta progettuale dalla stessa presentata non rientra tra gli interventi di cui all’articolo 6- bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Con nota prot. n. 15375 del 19 novembre 2019 il Responsabile del SUAP ha altresì comunicato alla Lavanderia Label s.r.l.s. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di “accertamento di conformità”, in ragione della carenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti di cui agli articoli 34 e 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In data 29 novembre 2019 la Lavanderia Label s.r.l.s., per il tramite del proprio difensore, ha presentato osservazioni procedimentali.
Con determinazione prot. n. 2160 del 25 febbraio 2020, comunicata in pari data, il Responsabile del SUAP ha negato il rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità, richiesto ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la realizzazione di ampliamento in assenza di titolo edilizio per una parte dei manufatti.
Con determinazione prot. n. 2184 del 25 febbraio 2020, comunicata in pari data, il Responsabile del SUAP ha altresì negato il rilascio del permesso di costruire “in accertamento di conformità”, richiesto ai sensi degli articoli 34 e 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
1.1. Con ricorso notificato il 12 maggio 2020 e depositato il 5 giugno 2020, la Lavanderia Label s.r.l.s. ha domandato l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico - SUAP del Comune di Bellante prot. n. 2184 del 25 febbraio 2020, per violazione della disciplina di settore, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di motivazione e violazione dei diritti partecipativi di cui all’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto:
a) l’omessa disamina, da parte del Comune, della domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001;
b) la carenza di istruttoria in ordine alle domande di fiscalizzazione e di regolarizzazione dell’abuso presentate ai sensi degli articoli 34 e 38 del d.P.R. n. 380 del 2001;
c) la difformità tra l’oggetto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di “accertamento di conformità” e le contestazioni contenute nel provvedimento di diniego impugnato.
1.2. Con ordinanza n. 124 del 23 giugno 2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente per carenza del requisito del fumus boni iuris .
1.3. In data 22 marzo 2022 ha resistito al ricorso il Comune di Bellante.
1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e la parte ricorrente ha depositato anche una memoria di replica.
1.5. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Deve essere innanzitutto respinta la censura di omessa disamina della domanda di accertamento di conformità, presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che la pratica edilizia n. 41 del 2019, ad essa relativa, è stata definita con il provvedimento di diniego del permesso di costruire prot. n. 2160 del 25 febbraio 2020, per contrasto con la normativa vigente.
Con il provvedimento prot. n. 2160 del 25 febbraio 2020, comunicato in pari data e non impugnato dalla società ricorrente, è stata dunque definitivamente accertata l’abusività dell’alloggio per i serbatoi idrici, dei locali tecnici per la caldaia a vapore e per i compressori nonché delle tettoie per la copertura della caldaia a metano, delle lavatrici e delle asciugatrici, già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28 del 25 luglio 2019.
Esso è stato, inoltre, espressamente richiamato, quale atto presupposto, nel provvedimento impugnato con il presente ricorso, al fine di comprovare il mancato perfezionamento della legittimazione delle opere abusive.
Come già evidenziato dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 124 del 23 giugno 2020, il Comune non era, comunque, tenuto a pronunciarsi sull’istanza di accertamento di conformità di parte delle opere - già negata con il provvedimento n. 28 del 25 luglio 2019, non impugnato - atteso che il ridimensionamento e la riduzione delle stesse rispetto alla prima istanza di accertamento di conformità è probante del “difetto del requisito della doppia conformità (all’epoca della realizzazione e della presentazione dell’istanza), che è presupposto vincolante per l’accertamento in sanatoria.”
2.2. L’accertamento dell’abusività delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio determina, come correttamente osservato dal Comune, l’inapplicabilità dell’istituto di cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale regola la situazione in cui le opere sono state realizzate in base ad un titolo edilizio successivamente annullato e consente al privato di evitare la demolizione dell’immobile mediante la corresponsione di una sanzione pecuniaria (Consiglio di Stato, sezione VI, 4 giugno 2024, n. 4997).
L’istituto è volto a garantire la tutela del legittimo affidamento riposto dal privato sulla validità del titolo edilizio successivamente annullato (nell’esercizio del potere di autotutela ovvero in sede giurisdizionale), la quale incontra il limite dell’accertata abusività dell’opera sotto il profilo sostanziale.
La costruzione dei manufatti abusivi di cui la società ricorrente ha domandato la sanatoria risulta, invece, avvenuta in originaria assenza del titolo edilizio, con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria corrispondente al valore venale delle opere, in luogo della loro demolizione.
2.3. L’accertamento dell’abusività delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio determina, altresì, l’inapplicabilità, alla presente fattispecie, dell’articolo 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale individua, quali presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva della demolizione, la parziale difformità dal permesso di costruire degli interventi eseguiti e la sussistenza di un nesso di accessorietà tra le opere abusive e quelle legittimamente realizzate (Consiglio di Stato, sezione VI, 5 gennaio 2023, n. 199).
Entrambi i presupposti risultano carenti nella fattispecie in oggetto, dal momento che tutte le opere abusive sono state realizzate in assenza di titolo edilizio e che non è stata dimostrata l’accessorietà delle opere “minori”, per le quali è stata richiesta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 34, rispetto ad altre opere regolarizzate sotto il profilo urbanistico.
2.4. Deve infine ritenersi infondata anche la censura afferente alla violazione dei diritti partecipativi, in relazione all’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal momento che le difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato per la costruzione dell’opificio, effettivamente accertate con il provvedimento impugnato e non evidenziate nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulata ai sensi degli articoli 38 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, devono qualificarsi come eventuale avvio del procedimento per la repressione di tali ulteriori abusi.
Come già rilevato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 124 del 23 giugno 2020, il dispositivo del provvedimento impugnato non contiene, infatti, alcuna previsione lesiva dell’interesse della società ricorrente, limitandosi a negare la sanatoria delle diverse opere abusive delle quali è stato domandato l’accertamento di conformità.
3. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Bellante, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte resistente a rifondere al Comune di Bellante le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO