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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 24.9.2025, ha rimesso in decisione la causa iscritta al n. 576/2023 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(P. IVA , con sede a Guardiagrele in via F.M. De Benedictis n. 4, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Schiazza del Foro di
Chieti
opponente e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orazio del Foro di Lanciano
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, a) ACCERTARE E DICHIARARE non dovuto l'importo di € 10.888,50 in considerazione dei motivi in fatto
ed in diritto esposti in narrativa e sulla base delle risultanze e per l'effetto b) REVOCARE il decreto ingiuntivo n.
89/2023 (R.G. 208/2023) emesso in data 06/02/2023 dal Tribunale di Chieti in favore della ditta
[...]
e notificato il 22/02/2023 c) PRENDERE ATTO dell'offerta banco judicis che con le presenti CP_1
note la formula offrendo alla ditta opposta il pagamento, a titolo di compenso per l'attività di sfalcio Parte_1
erba oggetto del presente procedimento, dell'importo di euro 2.468,10 corrispondente al valore dell'opera svolta, ossia ai
metri lineari complessivamente misurati dal CTU nel corso dell'espletata attività peritale (8.227 m.l.), al costo pattuito
dalle parti di euro 0,30 al metro lineare, come risultante pacificamente dai documenti in atti – cfr. doc. 3, doc. 4, doc. 7)
del fascicolo di parte opponente -; d) DISPORRE la compensazione integrale delle spese di lite alla luce della condotta
tenuta dalle parti nella fase stragiudiziale della controversia, che ha comportato anche un'attività di sopralluogo
congiunto, su proposta di all'esito del quale la misurazione dei metri lineari era risultata di poco inferiore Parte_1
a quella accertata dal CTU in sede giudiziale (ossia 7.350 m.l. in luogo di 8.227 m.l.), nonchè delle offerte transattive
formulate dalla cfr. doc. 7 e doc. 12) che aveva calcolato come importo maturato dalla ditta euro Parte_1 CP_1
2.205,00 in luogo di 2.468,10, che se opportunamente valutata dalla ditta opponente avrebbe potuto evitare l'insorgenza sia del procedimento monitorio sia del presente procedimento di opposizione”.
Conclusioni dell'opposto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: - nel
merito ed in via principale: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 89/2023 del 6.02.2023 emesso nel procedimento n. 208/2023 R.G. dal Tribunale di Chieti;
- nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto
ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro
10.888,50 per le causali di cui al ricorso monitorio oppure nella diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta
in corso di causa oltre interessi da calcolarsi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di
spese e competenze legali”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 89 del 6.2.2023 questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento, in favore Parte_1
del sig. , della somma di € 10.888,50 (oltre interessi e spese della procedura), quale Controparte_1 corrispettivo dei lavori di sfalcio di erba sulla pista ciclabile San Vito-Ortona, che la cui erano Parte_1
stati appaltati (dalla Provincia di Chieti) lavori relativi al Progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi” di rifacimento della pista stessa, gli aveva affidato.
La si è opposta al decreto, contestando il quantum della richiesta, evidenziando come i Parte_1
lavori del sig. avessero causato danni alla pista e le avessero causato ulteriori danni patrimoniali CP_1
pari a complessivi € 290.268,60. Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale,
l'accertamento dei danni subiti, pari all'importo sopra indicato, che ha chiesto di compensare con l'eventuale credito riconosciuto al sig. CP_1
Si è costituito in giudizio il sig. , sostenendo la conformità dell'importo richiesto Controparte_1
in via monitoria alle pattuizioni contrattuali, e contestando sia l'entità dei danni causati alla pista ciclabile,
sia l'an che il quantum dei danni lamentati dalla per il ritardo nella riconsegna del cantiere. Parte_1
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, la conferma del decreto opposto, e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 10.888,50
oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002.
Con sentenza non definitiva n. 30/2025 del 22.1.2025 è stata respinta la domanda riconvenzionale di accertamento dei danni da fermo di cantiere, formulata dall'opponente, ed è stata disposta la prosecuzione dell'istruttoria, mediante c.t.u., quindi la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.9.2025. 1. La pretesa dell'opposto sig. è fondata, ma deve essere ridimensionata nel Controparte_1
quantum.
2. È pacifico tra le parti il fatto che i lavori di sfalcio siano stati svolti, ma, non essendo stato concluso un contratto scritto, è contestata la lunghezza del tratto interessato dai lavori, ed il loro corrispettivo.
3. Per quanto riguarda la prima delle due anzidette questioni, dall'istruttoria svolta mediante c.t.u. è
emerso che i lavori di sfalcio hanno riguardato un tratto della complessiva lunghezza (tenendo quindi conto sia del lato monti, che del lato mare) di metri 8.227,00.
3.1 Le diverse misurazioni del medesimo tratto, effettuate dalle parti, non possono essere ritenute corrette ai fini della decisione.
Il sig. ha dichiarato, senza fornirne alcuna prova, di avere svolto lavori di sfalcio per una CP_1
lunghezza di mt. 11.900, allegando una relazione di un tecnico di parte, che non ha effettuato alcun sopralluogo, e si è limitato a ritenere congrua la quantificazione fatta dal medesimo sig. CP_1 sulla scorta delle risultanze di applicativi informatici (Google Earth); ha anche contestato il fatto che l'ausiliario abbia individuato il tratto iniziale e quello finale dei lavori di sfalcio sulla base delle risultanze della documentazione relativa all'appalto esistente presso la Provincia di Chieti, tenendo conto del tratto che quest'ultimo ente ha affidato in appalto alla sulla base della Parte_1 logica e condivisibile considerazione del fatto che quest'ultima società non avrebbe potuto affidare al sig. lavori di sfalcio relativamente a tratti della pista ciclabile i cui lavori erano stati CP_1
appaltati dalla Provincia di Chieti ad altri enti.
Egli ha anche evidenziato che l'accertamento svolto dal c.t.u. è avvenuto a notevole distanza temporale dall'effettiva esecuzione dei lavori, e che quindi l'ausiliario ha esaminato luoghi il cui stato
è molto mutato, circostanza che, anche ove fosse vera, non potrebbe che ripercuotersi processualmente ai suoi danni, sulla base dei generali principi in tema di riparto dell'onere della prova, rivestendo egli la qualità di attore in senso sostanziale, onerato in quanto tale di fornire una adeguata prova della lunghezza del tratto di pista su cui ha lavorato.
La ha invece sostenuto che i lavori hanno riguardato un tratto della lunghezza di mt. 7.350, Parte_1
che è stata accertata in occasione di un sopralluogo congiunto svoltosi il 10.11.2022, sopralluogo che si è effettivamente tenuto, come hanno dichiarato i testi sig.ri e Testimone_1 Testimone_2
i quali, tuttavia hanno fornito dichiarazioni nettamente contrastanti tra loro in merito alle
[...]
risultanze delle misurazioni effettuate.
4. Il corrispettivo pattuito dalle parti è stato pari ad € 0,30 per metro lineare, come può evincersi dal contenuto del messaggio di posta elettronica inviato il 5.10.2022 dal sig. , Parte_2 figlio dell'opposto, che ha personalmente partecipato all'esecuzione dei lavori (“dato che tramite
accordi telefonici era stato pattuito la somma di euro 0,30 centesimi al metro lineare…) e dalle dichiarazioni che lo stesso sig. ha reso deponendo come testimone nel corso Parte_2
dell'udienza dell'11.9.2024.
4.1 A fronte di tali chiari elementi di prova nessuna rilevanza può avere il fatto, rappresentato da parte opposta, che il corrispettivo sia incongruo rispetto ai dati forniti dal prezziario regionale, ovvero che la lama del macchinario utilizzato per i lavori fosse di lunghezza tale da imporre un doppio passaggio su ciascun lato della pista, trattandosi di circostanze che attengono alle concrete modalità
di svolgimento del suo lavoro, che esulano dall'accordo concluso con la che prevedeva, Parte_1
come detto, un corrispettivo di € 0,30 per metro lineare, e che in alcun modo avrebbero potuto giustificare la fatturazione di un prezzo del tutto difforme, pari ad € 0,30 per metro quadrato.
4.2 Dunque il corrispettivo dovuto dalla al sig. ammonta a complessivi € Parte_1 CP_1
2.468,10, importo che costituisce un debito di valuta, e che deve quindi essere maggiorato degli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino al saldo.
5. Da detto importo deve essere detratto, per compensazione (come già anticipato nella sentenza non definitiva n. 30/2025), il danno causato dal sig. alla pista, che sulla scorta della CP_1
documentazione in atti (v. comunicazione del 21.12.2023 della diretta al sig. Controparte_2
, deve essere quantificato in € 660,00. CP_1
5.1 Si impone, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della Parte_1
al pagamento in favore del sig. della somma di € 1.808,10, oltre
[...] Controparte_1
interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo.
6. La soccombenza reciproca delle parti (il sig. ha quantificato in sede monitoria la sua CP_1
pretesa sulla base di criteri del tutto differenti da quelli pattuiti con la la quale, dal canto Parte_1
suo, ha formulato una domanda riconvenzionale manifestamente infondata, e che è stata già respinta con sentenza non definitiva, dichiarandosi disposta a versare al sig. un assegno circolare, CP_1
per la definizione bonaria della controversia, il cui importo non tiene conto dell'entità degli interessi
medio tempore maturati) induce a disporre l'integrale compensazione tra esse delle spese di lite, ed a ripartire tra loro le spese di c.t.u. nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti del sig. , richiamata integralmente in questa sede la sentenza non Controparte_1
definitiva n. 30/2025 del 22.1.2025, così decide: • accoglie l'opposizione, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna la al pagamento in favore del sig. , quale Parte_1 Controparte_1
corrispettivo dei lavori indicati in motivazione, della somma di € 1.808,10 oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla data del dovuto sino al soddisfo;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, e pone le spese di c.t.u. a carico delle stesse parti, nella misura del 50% per ciascuna.
Chieti, 29.9.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino