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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2922/2024 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MACI Parte_1
COSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) accertare e dichiarare la nullità dell'Ordinanza di ingiunzione impugnata per assenza dei relativi atti prodromici;
CP_
2) Accertare e dichiarare la prescrizione della richiesta di riferita ad asserite sanzioni amministrative anno 2016;
3) Accertare e dichiarare comunque la irricevibilità delle asserite ritenute previdenziali e assistenziali così CP_ come richieste da
4) Subordinatamente chiede annullarsi l'ordinanza di ingiunzione, per assoluto difetto di motivazione;
[…]
1 In punto di fatto ha rappresentato che: CP_ A) In data 09/02/2024 il Sig. ha ricevuto l' Ordinanza di Ingiunzione di n. 0I - Parte_1
001267258, con la quale l'Ente previdenziale ingiungeva il ricorrente, quale presunto obbligato in solido con al pagamento della somma di euro 3.995,31, a titolo di: omesso Controparte_2 versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali;
CP_ B) Che l'ingiunzione sarebbe riferita e precedente atto di accertamento, a parer di riferito all'anno
2016, senza nessuna ulteriore specificazione a riguardo;
C) Che il ricorrente non rammenta di aver mai ricevuto l' atto di accertamento presupposto all'ordinanza CP_ di ingiunzione, né conosce l'oggetto della pretesa di […]
Nel merito eccepisce: a) mancata notifica degli atti prodromici all'ordinanza ingiunzione – tardiva notificazione (ex art. 14 l. 689/1981); b) prescrizione della pretesa;
c) difetto di motivazione.
Nelle note di trattazione del 9.12.24 parte ricorrente ha argomentato anche come segue:
Inoltre la notificazione dell'accertamento della sanzione amministrativa non è mai pervenuta al
Sig. ; Parte_1
CP_ deposita due accertamenti di violazione:
1 n. 4100.28/08/2018.0260536 asseritamente notificato il 11/09/2018 CP_1
2 n. 4100.28/08/2018.0260537 asseritamente notificato il 11/09/2018 CP_1
CP_ Per i medesimi accertamenti di violazione deposita però due relazioni di notificazione (vedasi
Racc. n. 786024920439) identiche e che pertanto non consentono di fornire alcuna prova circa la notificazione in favore del Sig. e/o del responsabile in solido. Parte_1
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
1. Va premesso – in linea con SU 2145/2021 – che il giudice non può, d'ufficio, rilevare ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento amministrativo diverse da quelle dedotte dall'opponente, salve le ipotesi di inesistenza o violazione del principio di legalità ai sensi dell'art. 1 L. n.
689/1981 (v. Cass. 16/4/2010, n. 9178; Cass. 16/07/2010, n. 16764; Cass. 14/03/2017, n.
6505; cfr. anche Corte Cost. n. 171/2017; Cass. 18/04/2018, n. 9538).
Il tema della decisione è quindi unicamente quello delineato dai motivi indicati dal ricorso.
2 Come si evince dagli atti, la contestazione del fatto sembra essere stata inviata sia al responsabile, odierno ricorrente, sia al co-obbligato solidale, società.
Tuttavia, il presente giudizio è stato attivato dal solo responsabile principale e quindi è irrilevante la sorte della notifica della co-obbligata società.
Pertanto, la notifica della diffida 4100.28/08/2018.0260536 risulta provata con CP_1 consegna alla persona fisica. In atti, infatti, ha prodotto sia la diffida (identificata dal CP_1 codice 78602492043-9) sia la relata della raccomandata che riporta tale numero di relata nella ricevuta di ritorno:
2. Ciò precisato, si rileva come il credito che ha determinato la sanzione sia quello maturato con scadenza 2016 (ancorché riferito per una mensilità a imponibile 2015). Ciò detto. Ai fini della prescrizione è rilevante, rispetto alla sanzione, che al momento della contestazione i contributi fossero ancora non prescritti, restando irrilevante la successiva sorte degli stessi che si scinde da quella dell'obbligazione sanzionatoria che segue regole sue proprie una volta maturato il presupposto sanzionatorio.
3. Rispetto alla prescrizione ex art. 28 l 689/1981, va tenuto conto che la notifica della contestazione è dell'11.9.2018 (a contributi non prescritti). L'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 9.2.24. Ai fini della prescrizione, va fatto presente come il dl. 463/83 espressamente prevede che la stessa inizi a decorrere trascorsi tre mesi dalla ricezione dell'accertamento. A questo va correttamente aggiunto, come afferma la sospensione CP_1 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(c.d. sospensione Covid). Ciò rende pacificamente non decorsa la prescrizione eccepita.
3 4. Né alcun difetto di motivazione sussiste, essendo preclara la causale della contestazione, ossia il mancato pagamento di contribuzione per periodi e importi analiticamente indicati.
5. Maggiormente complesso è il discorso relativo alla eccepita violazione dell'art. 14 l.
689/1981. In tal senso, va fatta una preliminare precisazione: il d.lgs. 8/2016 non contiene una disciplina derogatoria delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (eccezion fatta per la fase “intermedia” successiva alla depenalizzazione).
Deriva da ciò la necessità di fare riferimento alla disciplina “di base” in materia di illecito amministrativo, ossia la legge 689/81.
L'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, per come modificato dal d. lgs. 8/2016, contiene espressamente le locuzioni "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizzando così una terminologia che richiama l'art. 14 della legge 689/81.
Pertanto, la norma è pienamente applicabile (e nel caso di specie le violazioni contestate seguono l'avvenuta depenalizzazione e non rientrano quindi tra le condotte oggetto di depenalizzazione, non venendo quindi in rilievo la disciplina dei rapporti tra azione penale e successiva trasmissione atti ad . CP_1
Inoltre, non si ritiene applicabile la modifica apportata dall'art. 23 c. 2 dl 48/2023 conv. l.
85/2023: Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
Infatti, la locuzione periodi dal 1° gennaio 2023 va intesa come riferita alla commissione della violazione, ossia per le omissioni rilevanti a decorrere dal 1.1.23.
Nel caso di specie, l'omissione è certamente antecedente (come invero lo è anche la contestazione della violazione).
6. Formulata questa precisazione di ordine generale, va rilevato come contesti la CP_1 scadenza del termine di 90 gg legalmente rilevante.
4 La giurisprudenza di legittimità così recita (SU n. 28210/19): …l'attività di accertamento non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima a ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza…
7. Calando tale giurisprudenza nel caso di specie, risulta come il discrimine tra fattispecie penale e fattispecie amministrativa sia – dopo la novella legislativa – l'importo annuo della contribuzione omessa. Ciò precisato, solo al 31.12 dell'anno di riferimento (ma probabilmente, più correttamente, al 16.12) viene a conoscenza del fatto se la CP_1 fattispecie integri reato o mero illecito amministrativo, pertanto – seguendo le linee guida delle Sezioni Unite – i 90 gg per la contestazione non possono che decorrere dal momento in cui sa se si trova innanzi a una fattispecie penale o amministrativa (ovviamente ciò CP_1 vale solo per le fattispecie ante 2023, perché successivamente è presente una normativa speciale).
8. Essendo la contestazione del settembre 2018 si è di fronte a un superamento del criterio qui adottato (senza contare che, nel caso di specie, la contribuzione omessa sembra fermarsi a settembre 2016). Pertanto, la violazione dell'art. 14 cit. appare accertata con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
9. Le spese si compensano stante l'assenza di precedenti specifici di legittimità in tema di rapporti tra art. 14 cit. e le specifica normativa sanzionatoria qui analizzata. Per quanto riguarda la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dello stesso avverrà
a seguito di espressa istanza di liquidazione da parte del ricorrente con produzione di certificato dello stato di famiglia nonché attestazioni reddituali rilevanti. Per tale produzione si concedono 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2922/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
spese compensate;
liquidazione del patrocinio a spese dello Stato a seguito della produzione entro 60 gg della documentazione sopra indicata.
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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